Ordinanza collegiale 27 agosto 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02333/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2023, proposto da
MA D'TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Fornaro e Domenico Sabbatino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Volla, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione prot 31723 del 08.11.2022 notificata il 09.11.2022, con la quale il Comune di Volla comunicava il diniego di permesso di costruire ai sensi degli artt. 34 e 36 del D.P.R. n. 380/01 prot. 7243 del 07.03.2021 pratica edilizia 14/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa MAgiovanna AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione, parte ricorrente ha impugnato la nota prot 31723 del 08.11.2022 del Comune di Volla con cui le è stato comunicato il diniego di permesso di costruire, ai sensi degli artt. 34 e 36 del D.P.R. 380/01, dalla stessa richiesto in data del 07.03.2021 (prot 7243 - pratica edilizia 14/2021);
- il Comune di Volla, benchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio;
- la domanda cautelare presentata in seno al ricorso è stata rinunciata con istanza di parte ricorrente del 4.3.2024;
- all’udienza pubblica del 18.6.2025, nessuna delle parti era presente;
- con ordinanza n. 5975/2025 del 27.8.2025, il Collegio ha disposto di acquisire da entrambe le parti copia del provvedimento impugnato e dal Comune una documentata relazione sui fatti di causa.
Inoltre, ha chiesto a parte ricorrente di confermare la persistenza del proprio interesse alla decisione, atteso che, dopo la rinuncia alla domanda cautelare, non risultava aver svolto ulteriore attività processuale. Per l’espletamento degli incombenti è stato concesso termine alle parti fino al 15 ottobre 2025, rinviando la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025;
- nessuna delle parti ha ottemperato all’ordinanza istruttoria, che risulta comunicata alle stesse via PEC il 27 agosto 2025;
- all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, nell’assenza di entrambe le parti, veniva dato avviso, ai sensi dell'art. 73, 3° co., c.p.a. della possibile improcedibilità del ricorso tenuto anche conto dell'inottemperanza all'ordinanza collegiale n. 5975/2025.
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. “ il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa .”;
- nel caso di specie, tenuto conto del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, della protratta inerzia della parte ricorrente, che, dopo aver rinunciato alla domanda cautelare, non ha svolto alcuna attività processuale, restando inerte anche a seguito dell’ordinanza collegiale con la quale le si chiedeva di prendere posizione in ordine al perdurare dell’interesse alla decisione del ricorso, il Collegio ritiene sussistano univoci elementi di prova del sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso;
- per tale ragione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
- in ogni caso, il ricorso sarebbe anche da dichiarare infondato, poiché non è stata data alcuna dimostrazione né della “doppia conformità”, né dei presupposti di applicazione dell’art. 34 D.P.R. 380/2001 (che peraltro è disposizione concernente la fase esecutiva degli ordini di ripristino in caso di abusi parziali e non la sanatoria di opere abusive), avendo la parte ricorrente omesso di depositare documenti a supporto delle censure articolate in ricorso e finanche di depositare la comunicazione impugnata.
- nulla è a disporsi sulle spese di lite, non essendosi il Comune costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN PP, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
MAgiovanna AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MAgiovanna AM | NN PP |
IL SEGRETARIO