Articolo 6 della Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2
Articolo 5Articolo 7
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10 dicembre 1967
Art. 6.
I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.
Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1967