Art. 2.
Il limite di detrazione dal reddito complessivo per ciascun componente la famiglia stabilito dall' art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 , e' elevato per ogni persona a carico a L. 10.000 o L. 20.000 nel caso previsto dall' art. 14 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 , convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 gennaio 1951, n. 25 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1950, e' ammesso, per ciascun componente la famiglia compresa la moglie non legalmente separata, una detrazione fissa dal reddito complessivo annuo del contribuente di lire 50.000, in sostituzione delle detrazioni previste dall' articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87 .
Il limite di detrazione dal reddito complessivo per ciascun componente la famiglia stabilito dall' art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 , e' elevato per ogni persona a carico a L. 10.000 o L. 20.000 nel caso previsto dall' art. 14 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 , convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 gennaio 1951, n. 25 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1950, e' ammesso, per ciascun componente la famiglia compresa la moglie non legalmente separata, una detrazione fissa dal reddito complessivo annuo del contribuente di lire 50.000, in sostituzione delle detrazioni previste dall' articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87 .