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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 386/2025.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 386/2025 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCA CAMINITI Parte_1 C.F._1
(C.F. –pec: C.F._2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. , con l'avv. CARMELA MACRÌ Controparte_1 C.F._3
(C.F. CodiceFiscale_4 Email_2
-appellata-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
-interventore ex lege-
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 351/2025, pubblicata il 27.06.2025 ed emessa a definizione del proc. n. 556/2024 R.G..
Pagina 1 di 9 R.G. 386/2025.
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.11.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso ex art. 337 bis c.c. depositato il 9.05.2024 la parte Controparte_1
ha adito il Tribunale di Reggio Calabria (proc. n. 556/2024 R.G.) e dedotto che:
(1) a seguito di convivenza more uxorio con lo era nata, in data 7.9.2019, Parte_1
la figlia;
Persona_1
(2) tale relazione, già discontinua per i periodi in vinculis del compagno, era cessata a seguito delle condotte minacciose e moleste da lui tenute a seguito della sua scarcerazione nell'agosto
2023 (condotte da ella denunciate e per le quali era stata irrogata allo SPOSATO la pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione – giusta sentenza n. 51/2024 ex art. 444 c.p.p. del 13.03.2024 del
Tribunale di Palmi all'esito del proc. n. 1730/2023 R.G.N.R.);
(3) a seguito di ciò essa ricorrente viveva, con la figlia minore, nell'abitazione della di lei madre.
A fronte di ciò, considerando la gravità delle condotte tenute e l'inadeguatezza della capacità educativa, essa ricorrente ha chiesto al Tribunale di voler: disporre l'affidamento esclusivo della minore presso di sé e contestualmente, tramite i competenti S.S.T., un adeguato e prolungato periodo di incontri protetti padre/figlia; disporre altresì un contributo paterno per il mantenimento della minore in misura pari a € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Pagina 2 di 9 R.G. 386/2025.
I.1.2.- Con memoria del 3.09.2024 si è poi costituito il resistente , Parte_1
invocando la regola dell'affidamento condiviso quale scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore alla bi-genitorialità.
I.1.3.- Nel corso del giudizio, poi:
(a) all'udienza del 19.11.2024 sono state sentite le parti e sono stati emessi i provvedimenti provvisori (affido esclusivo della minore alla madre e prosecuzione delle video-chiamate con il padre – con riguardo al quale era nelle more sopravvenuta l'applicazione del regime detentivo carcerario in ragione della definitività della predetta sentenza penale);
(b) con il medesimo provvedimento la causa è stata rinviata per la decisione, con termini di rito ex art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi, all'udienza del 4.02.2025.
I.1.4.- All'esito di tale udienza la procedura è stata rimessa al Collegio e pertanto definita con la sentenza qui gravata (n. 351/2025 del 27.06.2025), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(A) disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con facoltà del padre di vederla in videochiamata, una volta alla settimana, a condizione che ciò non si riveli, in concreto, contrario all'interesse psico-fisico della minore;
(B) disposto l'obbligo del padre di versare, a titolo di contribuito al mantenimento della figlia,
€ 150,00 mensili (con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie;
(C) condannato il resistente alla refusione delle spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto, con ricorso del 3.07.2025, il presente gravame (proc. n. 386/2025 R.G.) dalla parte , il quale ha contestato il Parte_1
provvedimento di 1° grado nuovamente invocando la regola dell'affidamento condiviso quale scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore alla bi-genitorialità
I.2.2.- Con comparsa dell'1.10.2025 si è costituita la parte , Controparte_1
contestando le altrui prospettazioni ed evidenziando che il gravissimo contesto familiare, caratterizzato da ripetuta violenza fisica e morale, era nel caso di specie senz'altro ostativo all'affidamento condiviso.
I.2.3.- All'esito poi dell'udienza del 27.10.2025, rammentata l'applicabilità al caso di specie del rito unico di cui agli artt. 473bis e ss. c.p.c., si è rinviata la causa per la precisazione delle
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conclusioni e l'assegnazione della causa a sentenza ex art. 473bis.34 c.p.c. all'udienza del
24.11.2025.
I.2.4.- All'esito di tale udienza il giudizio è stato pertanto definitivamente assegnato a sentenza con provvedimento del 25.11.2025.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare quanto segue con riguardo all'interveniente ex lege [v. infra, sub III.1.], al rito qui applicabile [v. infra, sub III.2.] e infine al perimetro dell'odierna delibazione [v. infra, sub III.3.].
III.1.- Muovendo dall'interveniente ex lege (i.e. l' , rappresentato in questo Controparte_2
grado dal P.G. e dai relativi Sostituti), occorre osservare che tale Ufficio risulta essere stato regolarmente informato della pendenza della procedura (cfr. i visti del P.M./P.G. dell'8.07.2025 e dell'11.11.2025), come necessario e altresì sufficiente, a nulla rilevando “la concreta assunzione di conclusioni” ovvero “la presenza” o meno “nelle udienze” ovvero “ai singoli atti istruttori”, “per i quali”, del resto, “non si richiede un formale avviso” – atteso che, come noto, “l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero … impone” solo “la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado d'intervenire
(comunicazione nella specie pacificamente avvenuta), mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa” (v., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 6/08/2024, n. 22214; Cass. civ., 23/06/2020, n.
12254; Cass. civ., 2/10/2013, n. 22567).
III.2.- Quanto poi al rito, vertendosi in materia di figli nati fuori dal matrimonio e di procedura soggetta ratione temporis alla c.d. riforma AR (in quanto incardinata, fin dal
1° grado, successivamente al 28.02.2023, e in specie con ricorso ex art. 337 bis c.c. del
9.05.2024), trova qui applicazione, come già evidenziato con provvedimento del 28.10.2025, il c.d. rito unico in materia di persone, minorenni e famiglia di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.
[“applicabile” “a tutti i procedimenti che riguardano i minori” e altresì “per i procedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio” (cfr. Cass. civ.,
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8/01/2024, n. 453)], del resto già applicato in 1° grado (definito con sentenza all'esito di procedura svoltasi nelle forme del predetto rito unico) e al quale pertanto qui doverosamente attenersi [e ciò in ossequio al “principio di ultrattività del rito”, in base al quale la Corte è in ogni caso “vincolata alla qualificazione data … dal primo Giudice”, con la conseguenza che
“il giudizio deve” comunque “proseguire nelle stesse forme”, seguendo il “rito in concreto adottato” dal primo giudicante (cfr. Cass. civ., 6/11/2019, n. 28519, nonché, ex multis e da ultimo, Cass. n. 14776/2025; Cass. n. 23731/2024; Cass. n. 2329/2023; Cass. n. 26083/2021;
Cass. n. 20705/2018; Cass. n. 15272/2014; Cass., Sez. un., n. 390/2011)].
III.3.- Venendo, infine, al perimetro dell'odierna delibazione, occorre rammentare che l'“ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835), risultando ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, l'impugnazione è poi da dichiararsi inammissibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
V.- Occorre infatti osservare che nell'impugnativa proposta la parte risulta essersi limitata a meramente reiterare le deduzioni di prime cure [riproducendo pressoché pedissequamente i passaggi argomentativi della propria originaria memoria –v. pagg.
3-4 del ricorso del
3.07.2025 e cfr. pagg.
2-3 della memoria del 3.09.2024, spec. da “la nuova formulazione dell'art. 155 c.c.” fino a “salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse (art. 24, comma
3)”].
V.1.- La “mera reiterazione” delle “medesime argomentazioni dedotte nel giudizio di primo grado”, tuttavia e come noto, viola il generale onere di specificità di cui all'art. 342 c.p.c.
[principio pacificamente vigente anche per l'appello del c.d. rito unico (giusto espresso richiamo dell'art. 473 bis.30 c.p.c. alle “indicazioni previste dall'articolo 342” c.p.c.), nonché per il reclamo ex art. 739 c.p.c. (i.e. il modulo introduttivo qui erroneamente impiegato - cfr.
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pag. 2, 2° cpv., del provvedimento del 28.10.2025 -, avendo “la giurisprudenza di legittimità” invero più volte “affermato l'applicabilità del canone di cui all'art. 342 c.p.c. anche al reclamo ex art. 739 c.p.c.”: cfr., ex aliis, Cass. civ., 25/02/2008, n. 4719; Cass. civ.,
24/03/2006, n. 20261; Cass. civ., 25/10/2000, n. 14022)].
V.1.1.- E ciò perché qualsivoglia impugnativa, ivi compreso “il reclamo ex art. 739 c.p.c.”, pacificamente “non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma”: “i motivi di gravame devono”, infatti e necessariamente, “riferirsi alla decisione appellata”, non potendo la parte limitarsi a ribadire “le osservazioni e le difese esposte prima di essa” e avendo invece “l'onere di correlare … i motivi di impugnazione al pronunciamento che ne è oggetto”, mancando altrimenti nell'impugnazione, come pur necessario [“anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza” e a prescindere dalla “maggiore o minore ampiezza” o persino dalla “laconicità” “con cui il giudice di primo grado ha proceduto a dar conto del proprio deliberato”, potendo invero tale profilo incidere solo sul quomodo, ma non già sull'an del vaglio critico, sempre imprescindibile], “una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” e provveda a “necessariamente confrontarsi” con le “argomentazioni svolte nella sentenza impugnata”.
E infatti, l'impugnazione “non può risolversi nella mera riproposizione delle medesime questioni già poste al primo Giudice e da queste già risolte”, dovendo raffrontarsi con “le ragioni ed i modi attraverso i quali tale risoluzione è avvenuta”, essendo altrimenti da escludersi “la decisione di primo grado sia stata motivatamente sottoposta a critica” e pertanto “che la statuizione in essa contenuta possa costituire oggetto di una meditata rivisitazione” [cfr., ex multis, Cass. civ., 9/12/2024, n. 33274; Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017,
n. 27199; Cass. civ., 5/11/2014, n. 23553; Cass. civ., 27/10/2014, n. 22781; Cass. civ.,
1/02/2007, n. 2217; Cass. civ., 11/01/2005, n. 377 e Cass. civ., 13/09/2004, n. 18353].
V.2.- A ciò poi necessariamente consegue, come noto e con rilievo ovviamente non soggetto al meccanismo ex art. 101, comma II, c.p.c. [cfr. Cass. civ., 29/07/2015, n. 16060, spec. p.
2.3. dei “Motivi dell decisione”], l'inammissibilità dell'impugnativa [essendo pacifico che
“l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra
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una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione”, con conseguenza da
“ritenersi applicabile ogniqualvolta si sia in presenza di un atto di appello” “redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c.”, atteso che proprio “la sua difformità rispetto al modello che lo prevede (violazione dell'art. 342 c.p.c.) non consentono al giudice di accedere all'esame, nel merito, della revisio prioris instantiae richiesta” e impongono, a fronte di vizio “non sanabile dall'appellato con la sua costituzione e rilevabile d'ufficio dal giudice, trattandosi di accertare la formazione del giudicato interno” (essendo l'atto di impugnazione non
“conforme alle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c.” senz'altro “inidoneo” all'“impedimento del passaggio in giudicato della sentenza impugnata”), “la pronuncia d'inammissibilità dell'appello proposto” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 29/01/2000, n. 16, nonché Cass. civ.,
28/07/2004, n. 14251; Cass. civ., 29/01/2003, n. 1321; Cass. civ., 15/04/1998, n. 3805; Cass. civ., 28/11/1997, n. 12054; Cass. civ., 22/02/1995, n. 2012)].
VI.- Risultando pertanto l'impugnazione senz'altro inammissibile [v. supra, sub V.2.], non potendo ritenersi la decisione di prime cure “motivatamente sottoposta a critica” e dunque suscettibile di alcuna “meditata rivisitazione” [v. supra, sub V.1.1.], né comunque manifestamente illogica e irragionevole rispetto al best interest della minore [interesse pacificamente insuscettibile di “bilanciamento” con i “diritti individuali” “dei genitori”
(poiché sempre sub-valenti rispetto a tale “interesse superiore” ed “esclusivo”: cfr. Cass. civ.,
20/03/2025, n. 7409 e Cass. civ., 9/02/2023, n. 4056) ed emergendo poi dalla sentenza di patteggiamento in atti (pacificamente utilizzabile e invero integrante “nel giudizio civile” un
“elemento di prova” senz'altro rilevante e “importante”– cfr., da ultimo, Cass. civ.,
4/08/2025, n. 22456; Cass. civ., 31/01/2024, n. 2897; Cass. civ., 7/11/2023, n. 31010) il compimento, da parte dell'appellante (cfr. spec. il capo a) di imputazione), di plurime condotte maltrattanti ed episodi di violenza, fisica e psicologica, “anche alla presenza della figlia minore” (non escluse ex art. 129 c.p.p. - cfr. pag. 3 della sent. n. 51/2024 - e la cui effettiva realizzazione non è stata contestata neanche in sede civile – cfr. gli atti difensivi della parte, nonché pag. 6, pen. cpv., della pronuncia di prime cure) tali da ampiamente giustificare l'adozione del regime di affido esclusivo (cfr., con specifico riguardo alla rilevanza di un contegno “rivelatore di un deficit di competenze genitoriali” e in particolare di
“comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori” nella “scelta dell'affidamento ad
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uno solo dei genitori”, Cass. civ., 16/06/2025, n. 16084; Cass. n. 7409/2025, cit.; Cass. n.
4056/2023, cit.)], è evidente che essa risulti insuscettibile di riforma alcuna in questa sede.
VII.- Venendo infine alle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente con riguardo al presente grado [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado, risultando in questa sede conseguentemente precluso ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo,
Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n.
16526)], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(1) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui ratione temporis vigente);
(2) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 [in ossequio al dictum per cui “lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5200,01-26000,00” (cfr. Cass. civ., 13/01/2022, n. 968)];
(3) alle fasi espletate [ivi comprese quelle di trattazione (occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” - cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857 – qui pacificamente svoltesi all'udienza del 27.10.2024) e decisionale (spettante a prescindere dal “mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”, “rientran[d]o” invero “nella fase decisionale” anche “l'attività di precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio”, nonché “tutte le attività successive alla decisione”, e dunque attività comunque da compiersi, e pertanto da liquidarsi, pur in caso di procedimento che si esaurisca
“in un'unica udienza, fissata per la discussione della causa, all'esito della quale” venga emesso “il provvedimento di definizione della controversia”: cfr. Cass. civ., 20/02/2023, n.
5289, nonché, da ultimo, Corte App. Roma, 4/11/2025, n. 3574)];
(4) alla necessità, poi, di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del limitato numero di attività svolte, del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, delle ragioni della definizione e comunque della specifica natura della vertenza, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
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VII.1.- Alcuna statuizione, infine, occorre assumere in punto di art. 13, co. 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002 (c.d. T.U.S.G.), vertendosi in processo esclusivamente riguardante la prole e dunque esente ex art. 10, comma 2, T.U.S.G. [a mente del quale “non è soggetto al contributo unificato il processo … in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”essendo pacifico che “il giudice” “non” “sia tenuto a formulare tale attestazione” “quando appaia ictu oculi evidente che il pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso in ragione della materia su cui verte la controversia” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315, spec. par. 7.5, ult. cpv., delle “Ragioni della decisione”)].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 386/2025, avente ad oggetto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 351/2025, pubblicata il 27.06.2025 ed emessa a definizione del proc. n. 556/2024 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte Pt_1
con ricorso del 3.07.2025;
[...]
2) CONDANNA la parte impugnante alla refusione in favore della controparte delle spese del presente grado, liquidate in € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 386/2025 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCA CAMINITI Parte_1 C.F._1
(C.F. –pec: C.F._2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. , con l'avv. CARMELA MACRÌ Controparte_1 C.F._3
(C.F. CodiceFiscale_4 Email_2
-appellata-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
-interventore ex lege-
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 351/2025, pubblicata il 27.06.2025 ed emessa a definizione del proc. n. 556/2024 R.G..
Pagina 1 di 9 R.G. 386/2025.
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.11.2025.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso ex art. 337 bis c.c. depositato il 9.05.2024 la parte Controparte_1
ha adito il Tribunale di Reggio Calabria (proc. n. 556/2024 R.G.) e dedotto che:
(1) a seguito di convivenza more uxorio con lo era nata, in data 7.9.2019, Parte_1
la figlia;
Persona_1
(2) tale relazione, già discontinua per i periodi in vinculis del compagno, era cessata a seguito delle condotte minacciose e moleste da lui tenute a seguito della sua scarcerazione nell'agosto
2023 (condotte da ella denunciate e per le quali era stata irrogata allo SPOSATO la pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione – giusta sentenza n. 51/2024 ex art. 444 c.p.p. del 13.03.2024 del
Tribunale di Palmi all'esito del proc. n. 1730/2023 R.G.N.R.);
(3) a seguito di ciò essa ricorrente viveva, con la figlia minore, nell'abitazione della di lei madre.
A fronte di ciò, considerando la gravità delle condotte tenute e l'inadeguatezza della capacità educativa, essa ricorrente ha chiesto al Tribunale di voler: disporre l'affidamento esclusivo della minore presso di sé e contestualmente, tramite i competenti S.S.T., un adeguato e prolungato periodo di incontri protetti padre/figlia; disporre altresì un contributo paterno per il mantenimento della minore in misura pari a € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Pagina 2 di 9 R.G. 386/2025.
I.1.2.- Con memoria del 3.09.2024 si è poi costituito il resistente , Parte_1
invocando la regola dell'affidamento condiviso quale scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore alla bi-genitorialità.
I.1.3.- Nel corso del giudizio, poi:
(a) all'udienza del 19.11.2024 sono state sentite le parti e sono stati emessi i provvedimenti provvisori (affido esclusivo della minore alla madre e prosecuzione delle video-chiamate con il padre – con riguardo al quale era nelle more sopravvenuta l'applicazione del regime detentivo carcerario in ragione della definitività della predetta sentenza penale);
(b) con il medesimo provvedimento la causa è stata rinviata per la decisione, con termini di rito ex art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi, all'udienza del 4.02.2025.
I.1.4.- All'esito di tale udienza la procedura è stata rimessa al Collegio e pertanto definita con la sentenza qui gravata (n. 351/2025 del 27.06.2025), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(A) disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con facoltà del padre di vederla in videochiamata, una volta alla settimana, a condizione che ciò non si riveli, in concreto, contrario all'interesse psico-fisico della minore;
(B) disposto l'obbligo del padre di versare, a titolo di contribuito al mantenimento della figlia,
€ 150,00 mensili (con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie;
(C) condannato il resistente alla refusione delle spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto, con ricorso del 3.07.2025, il presente gravame (proc. n. 386/2025 R.G.) dalla parte , il quale ha contestato il Parte_1
provvedimento di 1° grado nuovamente invocando la regola dell'affidamento condiviso quale scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore alla bi-genitorialità
I.2.2.- Con comparsa dell'1.10.2025 si è costituita la parte , Controparte_1
contestando le altrui prospettazioni ed evidenziando che il gravissimo contesto familiare, caratterizzato da ripetuta violenza fisica e morale, era nel caso di specie senz'altro ostativo all'affidamento condiviso.
I.2.3.- All'esito poi dell'udienza del 27.10.2025, rammentata l'applicabilità al caso di specie del rito unico di cui agli artt. 473bis e ss. c.p.c., si è rinviata la causa per la precisazione delle
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conclusioni e l'assegnazione della causa a sentenza ex art. 473bis.34 c.p.c. all'udienza del
24.11.2025.
I.2.4.- All'esito di tale udienza il giudizio è stato pertanto definitivamente assegnato a sentenza con provvedimento del 25.11.2025.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare quanto segue con riguardo all'interveniente ex lege [v. infra, sub III.1.], al rito qui applicabile [v. infra, sub III.2.] e infine al perimetro dell'odierna delibazione [v. infra, sub III.3.].
III.1.- Muovendo dall'interveniente ex lege (i.e. l' , rappresentato in questo Controparte_2
grado dal P.G. e dai relativi Sostituti), occorre osservare che tale Ufficio risulta essere stato regolarmente informato della pendenza della procedura (cfr. i visti del P.M./P.G. dell'8.07.2025 e dell'11.11.2025), come necessario e altresì sufficiente, a nulla rilevando “la concreta assunzione di conclusioni” ovvero “la presenza” o meno “nelle udienze” ovvero “ai singoli atti istruttori”, “per i quali”, del resto, “non si richiede un formale avviso” – atteso che, come noto, “l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero … impone” solo “la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado d'intervenire
(comunicazione nella specie pacificamente avvenuta), mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa” (v., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 6/08/2024, n. 22214; Cass. civ., 23/06/2020, n.
12254; Cass. civ., 2/10/2013, n. 22567).
III.2.- Quanto poi al rito, vertendosi in materia di figli nati fuori dal matrimonio e di procedura soggetta ratione temporis alla c.d. riforma AR (in quanto incardinata, fin dal
1° grado, successivamente al 28.02.2023, e in specie con ricorso ex art. 337 bis c.c. del
9.05.2024), trova qui applicazione, come già evidenziato con provvedimento del 28.10.2025, il c.d. rito unico in materia di persone, minorenni e famiglia di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.
[“applicabile” “a tutti i procedimenti che riguardano i minori” e altresì “per i procedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio” (cfr. Cass. civ.,
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8/01/2024, n. 453)], del resto già applicato in 1° grado (definito con sentenza all'esito di procedura svoltasi nelle forme del predetto rito unico) e al quale pertanto qui doverosamente attenersi [e ciò in ossequio al “principio di ultrattività del rito”, in base al quale la Corte è in ogni caso “vincolata alla qualificazione data … dal primo Giudice”, con la conseguenza che
“il giudizio deve” comunque “proseguire nelle stesse forme”, seguendo il “rito in concreto adottato” dal primo giudicante (cfr. Cass. civ., 6/11/2019, n. 28519, nonché, ex multis e da ultimo, Cass. n. 14776/2025; Cass. n. 23731/2024; Cass. n. 2329/2023; Cass. n. 26083/2021;
Cass. n. 20705/2018; Cass. n. 15272/2014; Cass., Sez. un., n. 390/2011)].
III.3.- Venendo, infine, al perimetro dell'odierna delibazione, occorre rammentare che l'“ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835), risultando ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, l'impugnazione è poi da dichiararsi inammissibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
V.- Occorre infatti osservare che nell'impugnativa proposta la parte risulta essersi limitata a meramente reiterare le deduzioni di prime cure [riproducendo pressoché pedissequamente i passaggi argomentativi della propria originaria memoria –v. pagg.
3-4 del ricorso del
3.07.2025 e cfr. pagg.
2-3 della memoria del 3.09.2024, spec. da “la nuova formulazione dell'art. 155 c.c.” fino a “salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse (art. 24, comma
3)”].
V.1.- La “mera reiterazione” delle “medesime argomentazioni dedotte nel giudizio di primo grado”, tuttavia e come noto, viola il generale onere di specificità di cui all'art. 342 c.p.c.
[principio pacificamente vigente anche per l'appello del c.d. rito unico (giusto espresso richiamo dell'art. 473 bis.30 c.p.c. alle “indicazioni previste dall'articolo 342” c.p.c.), nonché per il reclamo ex art. 739 c.p.c. (i.e. il modulo introduttivo qui erroneamente impiegato - cfr.
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pag. 2, 2° cpv., del provvedimento del 28.10.2025 -, avendo “la giurisprudenza di legittimità” invero più volte “affermato l'applicabilità del canone di cui all'art. 342 c.p.c. anche al reclamo ex art. 739 c.p.c.”: cfr., ex aliis, Cass. civ., 25/02/2008, n. 4719; Cass. civ.,
24/03/2006, n. 20261; Cass. civ., 25/10/2000, n. 14022)].
V.1.1.- E ciò perché qualsivoglia impugnativa, ivi compreso “il reclamo ex art. 739 c.p.c.”, pacificamente “non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma”: “i motivi di gravame devono”, infatti e necessariamente, “riferirsi alla decisione appellata”, non potendo la parte limitarsi a ribadire “le osservazioni e le difese esposte prima di essa” e avendo invece “l'onere di correlare … i motivi di impugnazione al pronunciamento che ne è oggetto”, mancando altrimenti nell'impugnazione, come pur necessario [“anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza” e a prescindere dalla “maggiore o minore ampiezza” o persino dalla “laconicità” “con cui il giudice di primo grado ha proceduto a dar conto del proprio deliberato”, potendo invero tale profilo incidere solo sul quomodo, ma non già sull'an del vaglio critico, sempre imprescindibile], “una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” e provveda a “necessariamente confrontarsi” con le “argomentazioni svolte nella sentenza impugnata”.
E infatti, l'impugnazione “non può risolversi nella mera riproposizione delle medesime questioni già poste al primo Giudice e da queste già risolte”, dovendo raffrontarsi con “le ragioni ed i modi attraverso i quali tale risoluzione è avvenuta”, essendo altrimenti da escludersi “la decisione di primo grado sia stata motivatamente sottoposta a critica” e pertanto “che la statuizione in essa contenuta possa costituire oggetto di una meditata rivisitazione” [cfr., ex multis, Cass. civ., 9/12/2024, n. 33274; Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017,
n. 27199; Cass. civ., 5/11/2014, n. 23553; Cass. civ., 27/10/2014, n. 22781; Cass. civ.,
1/02/2007, n. 2217; Cass. civ., 11/01/2005, n. 377 e Cass. civ., 13/09/2004, n. 18353].
V.2.- A ciò poi necessariamente consegue, come noto e con rilievo ovviamente non soggetto al meccanismo ex art. 101, comma II, c.p.c. [cfr. Cass. civ., 29/07/2015, n. 16060, spec. p.
2.3. dei “Motivi dell decisione”], l'inammissibilità dell'impugnativa [essendo pacifico che
“l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra
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una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione”, con conseguenza da
“ritenersi applicabile ogniqualvolta si sia in presenza di un atto di appello” “redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c.”, atteso che proprio “la sua difformità rispetto al modello che lo prevede (violazione dell'art. 342 c.p.c.) non consentono al giudice di accedere all'esame, nel merito, della revisio prioris instantiae richiesta” e impongono, a fronte di vizio “non sanabile dall'appellato con la sua costituzione e rilevabile d'ufficio dal giudice, trattandosi di accertare la formazione del giudicato interno” (essendo l'atto di impugnazione non
“conforme alle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c.” senz'altro “inidoneo” all'“impedimento del passaggio in giudicato della sentenza impugnata”), “la pronuncia d'inammissibilità dell'appello proposto” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 29/01/2000, n. 16, nonché Cass. civ.,
28/07/2004, n. 14251; Cass. civ., 29/01/2003, n. 1321; Cass. civ., 15/04/1998, n. 3805; Cass. civ., 28/11/1997, n. 12054; Cass. civ., 22/02/1995, n. 2012)].
VI.- Risultando pertanto l'impugnazione senz'altro inammissibile [v. supra, sub V.2.], non potendo ritenersi la decisione di prime cure “motivatamente sottoposta a critica” e dunque suscettibile di alcuna “meditata rivisitazione” [v. supra, sub V.1.1.], né comunque manifestamente illogica e irragionevole rispetto al best interest della minore [interesse pacificamente insuscettibile di “bilanciamento” con i “diritti individuali” “dei genitori”
(poiché sempre sub-valenti rispetto a tale “interesse superiore” ed “esclusivo”: cfr. Cass. civ.,
20/03/2025, n. 7409 e Cass. civ., 9/02/2023, n. 4056) ed emergendo poi dalla sentenza di patteggiamento in atti (pacificamente utilizzabile e invero integrante “nel giudizio civile” un
“elemento di prova” senz'altro rilevante e “importante”– cfr., da ultimo, Cass. civ.,
4/08/2025, n. 22456; Cass. civ., 31/01/2024, n. 2897; Cass. civ., 7/11/2023, n. 31010) il compimento, da parte dell'appellante (cfr. spec. il capo a) di imputazione), di plurime condotte maltrattanti ed episodi di violenza, fisica e psicologica, “anche alla presenza della figlia minore” (non escluse ex art. 129 c.p.p. - cfr. pag. 3 della sent. n. 51/2024 - e la cui effettiva realizzazione non è stata contestata neanche in sede civile – cfr. gli atti difensivi della parte, nonché pag. 6, pen. cpv., della pronuncia di prime cure) tali da ampiamente giustificare l'adozione del regime di affido esclusivo (cfr., con specifico riguardo alla rilevanza di un contegno “rivelatore di un deficit di competenze genitoriali” e in particolare di
“comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori” nella “scelta dell'affidamento ad
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uno solo dei genitori”, Cass. civ., 16/06/2025, n. 16084; Cass. n. 7409/2025, cit.; Cass. n.
4056/2023, cit.)], è evidente che essa risulti insuscettibile di riforma alcuna in questa sede.
VII.- Venendo infine alle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente con riguardo al presente grado [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado, risultando in questa sede conseguentemente precluso ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo,
Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n.
16526)], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(1) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui ratione temporis vigente);
(2) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 [in ossequio al dictum per cui “lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5200,01-26000,00” (cfr. Cass. civ., 13/01/2022, n. 968)];
(3) alle fasi espletate [ivi comprese quelle di trattazione (occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” - cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857 – qui pacificamente svoltesi all'udienza del 27.10.2024) e decisionale (spettante a prescindere dal “mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”, “rientran[d]o” invero “nella fase decisionale” anche “l'attività di precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio”, nonché “tutte le attività successive alla decisione”, e dunque attività comunque da compiersi, e pertanto da liquidarsi, pur in caso di procedimento che si esaurisca
“in un'unica udienza, fissata per la discussione della causa, all'esito della quale” venga emesso “il provvedimento di definizione della controversia”: cfr. Cass. civ., 20/02/2023, n.
5289, nonché, da ultimo, Corte App. Roma, 4/11/2025, n. 3574)];
(4) alla necessità, poi, di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del limitato numero di attività svolte, del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, delle ragioni della definizione e comunque della specifica natura della vertenza, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
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VII.1.- Alcuna statuizione, infine, occorre assumere in punto di art. 13, co. 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002 (c.d. T.U.S.G.), vertendosi in processo esclusivamente riguardante la prole e dunque esente ex art. 10, comma 2, T.U.S.G. [a mente del quale “non è soggetto al contributo unificato il processo … in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”essendo pacifico che “il giudice” “non” “sia tenuto a formulare tale attestazione” “quando appaia ictu oculi evidente che il pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso in ragione della materia su cui verte la controversia” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315, spec. par. 7.5, ult. cpv., delle “Ragioni della decisione”)].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 386/2025, avente ad oggetto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 351/2025, pubblicata il 27.06.2025 ed emessa a definizione del proc. n. 556/2024 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte Pt_1
con ricorso del 3.07.2025;
[...]
2) CONDANNA la parte impugnante alla refusione in favore della controparte delle spese del presente grado, liquidate in € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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