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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12775/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12775 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, con l'avv. Lorenzo Franceschinis.
[...]
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
Claudio Morpurgo e Anna Menicatti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, le parti attrici in epigrafe hanno convenuto la CP_1 chiedendo al Tribunale:
[...]
“
1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde, a titolo CP_1 di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2020 al 31.12.2023:
euro 1.818,90 Parte_1
euro 3.047,97 Parte_2
euro 3.079,21 Parte_3
euro 3.227,27 Parte_4
o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
2- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato per
Euro 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
1 La convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Il ricorso degli attori, tutti alle dipendenze della società convenuta con mansioni e qualifica di macchinista, deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
2. La questione oggetto del presente giudizio è già stata affrontata dal Tribunale di Milano con le sentenze nn. 1703/2018, 2000/2018, 971/2019, 2469/2019, 453/2020, 1033/2020 e 1283/2020 e dalla
Corte di Appello di Milano, con le sentenze n. 649/2019 e 32/2020.
Con tali sentenze - le cui conclusioni ed argomentazioni sono integralmente condivise dal giudicante e vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.- è stato riconosciuto il diritto dei macchinisti a percepire, per ogni giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile
“incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva”, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, previa declaratoria della nullità delle norme della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione di tali voci, di cui all'art. 54.1 del contratto aziendale , nella retribuzione da corrispondere durante le ferie. CP_1
Con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1283/2020 anche la c.d. indennità di assenza dalla residenza
è stata ritenuta voce da includere nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
3. Sul punto è, inoltre, intervenuta la Suprema Corte, la quale ha chiarito che: “In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (cfr. Cass. n. 13425/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che “per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e
C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» Persona_1 di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 Persona_2 nonché )…
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-
155/10, e altri ( punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea Per_3 di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
(…)
2 In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come « sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_3
«qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza Williams e altri cit., PROC. nr . 20450/2014 punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit.,punto 28)”.
La Suprema Corte ha poi ribadito “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata)”.
Pertanto la normativa interna, laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione, deve essere interpretata In modo conforme al diritto dell'Unione ed è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione Per_3 complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
4. Nel caso di specie appare evidente che le indennità per attività di condotta e per le giornate di riserva siano importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del macchinista.
4.1. La prima è, infatti, attribuita per ciascuna ora di conduzione del treno.
E non è prospettabile che l'attività di condotta sarebbe compensativa di una modalità di svolgimento della prestazione connessa al luogo di lavoro, e non di una qualità intrinseca alla mansione stessa. Ciò poiché il compito qualificante del macchinista è la condotta del treno, di cui il medesimo è responsabile,
e tale attività evidentemente può essere svolta solo a bordo del treno. Inoltre, la voce retributiva in
3 oggetto è anche compensativa di uno status professionale, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione.
A tale proposito, si richiama il precedente specifico della Corte di Appello di Milano, sentenza n.
684/2019, relativo alla categoria dei piloti di aerei di linea (assimilabile sotto molti profili a quella dei macchinisti dei treni) che ha ritenuto rientranti nella categoria di cui è causa le indennità corrisposte ai piloti per il tempo trascorso in volo.
4.2. La seconda indennità è conferita per le giornate in cui il macchinista resta a disposizione presso l'impianto di appartenenza.
Il servizio “di riserva”, invero, è considerato dal CCNL (art. 27, par. 2, “Disciplina particolare per il personale mobile”) come lavoro effettivo, insieme all'attività di condotta e ad altre mansioni proprie del personale mobile, la cui attività continuativa è indispensabile per il corretto svolgimento dell'attività aziendale.
Anche la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 684/2019, già citata, ha considerato l'“indennità di riserva in aeroporto o in hotel” come rientrante nella base di calcolo della retribuzione feriale dei piloti di aereo.
4.3. Si tratta, quindi, di indennità previste e dovute in maniera continuativa in quanto connesse alla prestazione tipica del macchinista, il quale di norma, come si è visto, o procede alla conduzione del treno oppure resta presso l'impianto di appartenenza a disposizione per eventuali condotte che dovessero rendersi necessarie.
4.4. Inoltre, tali indennità sono valutabili anche come elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione (cfr. App. Milano nn. 32/2020, 684/2019).
Richiamando quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia sopra citata, appare quindi evidente la necessità di considerare le indennità in questione nell'ambito della retribuzione ordinaria che
«deve essere mantenuta» durante il periodo feriale.
5. È fondata anche la domanda relativa alla indennità di assenza dalla residenza di cui all'art. 77, punto n.
2, del CCNL.
Tale disposizione prevede che “per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva per cui è in forza servizi che comportano complessivamente , per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore”.
Ai sensi dell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL: “assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
4 L'indennità si applica al solo “personale mobile”, a differenza dell'indennità di trasferta di cui al punto 1 dell'art. 77, che si applica al personale non mobile ogni volta che venga inviato per esigenze di servizio fuori dal comune della sede di lavoro.
Per entrambe le indennità, indennità di trasferta ed indennità di assenza dalla residenza, il CCNL precisa che si tratta di voci escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Per l'indennità di assenza dalla residenza l'art. 77, punto n. 2, prevede altresì che la stessa sia soggetta al medesimo regime fiscale dell'indennità di trasferta.
Nonostante quanto previsto dal CCNL, deve osservarsi che le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425 del 17.5.2019 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie.
Si tratta infatti, di indennità riconosciuta al solo personale mobile in considerazione del fatto che tale personale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede: si tratta, quindi, di indennità intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore. Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro.
Non può, invece, parlarsi di indennità avente natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, in primo luogo perché chiaramente connessa al continuo (e non occasionale) allontanamento dalla residenza dovuto all'espletamento della mansione tipica di conduzione del treno, in secondo luogo perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il macchinista di , che parte e fa rientro CP_1 alla propria sede tutti i giorni, sostenga alcuna spesa (al di là di quanto pagato a parte con buoni pasto).
Sul punto, al di là del richiamo alle disposizioni del CCNL sopra citate, non si rinvengono difese o contestazioni specifiche da parte della società convenuta.
6. La società convenuta ha sostenuto che le indennità richieste in ricorso trovino soddisfazione nella voce “patto di competitività”: si tratta, in particolare, di una voce avente misura fissa e corrisposta ogni mese indipendentemente dall'effettiva presenza in servizio dei dipendenti, nella quale sono confluite alcune componenti retributive riconosciute nel ramo , da cui provengono i ricorrenti. CP_2
Tale assunto non può essere condiviso.
Come osservato da questo Tribunale con sentenza n. 453/2020: “a prescindere dall'origine della voce patto di non competitività, si deve considerare che i ricorrenti hanno percepito sia tale emolumento sia l'incentivo per attività di condotta e l'indennità per le giornate di riserva. Si tratta, infatti, di due emolumenti previsti da norme distinte del CCA
Trenord: rispettivamente, l'art. 64 e l'art. 54.
Non si può ritenere, quindi, che le parti sociali abbiano inteso sostituire o assorbire, in tutto o in parte, l'incidenza nella retribuzione dovuta durante le ferie dell'incentivo per attività di condotta e dell'indennità per le giornate di riserva con
5 l'erogazione in misura fissa mensile per dodici mesi (e quindi anche durante le ferie) del patto di non competitività, calcolato con riferimento a voci della retribuzione che, secondo la ricostruzione offerta dalla convenuta, comprendevano sia l'attività di condotta sia l'attività di riserva.
Semplicemente, l'incentivo per attività di condotta e l'indennità per le giornate di riserva sono state utilizzate nella base di calcolo del patto di non competitività, ma la loro erogazione è stata mantenuta in aggiunta allo stesso”.
7. Anche la tesi, di parte convenuta, circa l'insussistenza di un effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie stante la minima incidenza di tali indennità nella retribuzione globale non merita accoglimento.
A prescindere dall'incidenza delle voci variabili nella retribuzione totale è evidente che durante le ferie è precluso ai macchinisti di accumulare tali indennità, non svolgendo mansioni, e di conseguenza è inevitabile una “ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Il fatto che gli attori abbiamo sempre fruito delle ferie non assume poi alcun rilievo essendo una valutazione da effettuarsi sulla base di un giudizio prognostico ex ante.
8. Per queste ragioni, va dichiarata la nullità dell'art. 31, comma 6 del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto DA , nella parte in cui non CP_1 includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto DA e “indennità di CP_1 assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, CCNL.
9. Conseguentemente, va affermato il diritto degli attori a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
Si tratta quest'ultimo di un criterio che appare perfettamente in linea con le indicazioni della Corte di
Giustizia la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie, come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
10. In ordine al quantum delle pretese per differenze retributive, i conteggi offerti dagli attori possono trovare giudizio positivo e la società convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere le somme lorde indicate in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- ACCERTA E DICHIARA la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto DA Trenord del 22.6.2012, nella parte in cui non includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto DA e “indennità di CP_1
6 assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, CCNL;
- CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme lorde, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
euro 1.818,90; Parte_1
euro 3.047,97; Parte_2
euro 3.079,21; Parte_3
euro 3.227,27; Parte_4
- CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 118,50 ed euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 20.2.2025
Il giudice
Franco Caroleo
7
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12775 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, con l'avv. Lorenzo Franceschinis.
[...]
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
Claudio Morpurgo e Anna Menicatti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, le parti attrici in epigrafe hanno convenuto la CP_1 chiedendo al Tribunale:
[...]
“
1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde, a titolo CP_1 di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2020 al 31.12.2023:
euro 1.818,90 Parte_1
euro 3.047,97 Parte_2
euro 3.079,21 Parte_3
euro 3.227,27 Parte_4
o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
2- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato per
Euro 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
1 La convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Il ricorso degli attori, tutti alle dipendenze della società convenuta con mansioni e qualifica di macchinista, deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
2. La questione oggetto del presente giudizio è già stata affrontata dal Tribunale di Milano con le sentenze nn. 1703/2018, 2000/2018, 971/2019, 2469/2019, 453/2020, 1033/2020 e 1283/2020 e dalla
Corte di Appello di Milano, con le sentenze n. 649/2019 e 32/2020.
Con tali sentenze - le cui conclusioni ed argomentazioni sono integralmente condivise dal giudicante e vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.- è stato riconosciuto il diritto dei macchinisti a percepire, per ogni giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile
“incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva”, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, previa declaratoria della nullità delle norme della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione di tali voci, di cui all'art. 54.1 del contratto aziendale , nella retribuzione da corrispondere durante le ferie. CP_1
Con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1283/2020 anche la c.d. indennità di assenza dalla residenza
è stata ritenuta voce da includere nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
3. Sul punto è, inoltre, intervenuta la Suprema Corte, la quale ha chiarito che: “In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (cfr. Cass. n. 13425/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che “per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e
C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» Persona_1 di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 Persona_2 nonché )…
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-
155/10, e altri ( punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea Per_3 di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
(…)
2 In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come « sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_3
«qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza Williams e altri cit., PROC. nr . 20450/2014 punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit.,punto 28)”.
La Suprema Corte ha poi ribadito “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata)”.
Pertanto la normativa interna, laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione, deve essere interpretata In modo conforme al diritto dell'Unione ed è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione Per_3 complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
4. Nel caso di specie appare evidente che le indennità per attività di condotta e per le giornate di riserva siano importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del macchinista.
4.1. La prima è, infatti, attribuita per ciascuna ora di conduzione del treno.
E non è prospettabile che l'attività di condotta sarebbe compensativa di una modalità di svolgimento della prestazione connessa al luogo di lavoro, e non di una qualità intrinseca alla mansione stessa. Ciò poiché il compito qualificante del macchinista è la condotta del treno, di cui il medesimo è responsabile,
e tale attività evidentemente può essere svolta solo a bordo del treno. Inoltre, la voce retributiva in
3 oggetto è anche compensativa di uno status professionale, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione.
A tale proposito, si richiama il precedente specifico della Corte di Appello di Milano, sentenza n.
684/2019, relativo alla categoria dei piloti di aerei di linea (assimilabile sotto molti profili a quella dei macchinisti dei treni) che ha ritenuto rientranti nella categoria di cui è causa le indennità corrisposte ai piloti per il tempo trascorso in volo.
4.2. La seconda indennità è conferita per le giornate in cui il macchinista resta a disposizione presso l'impianto di appartenenza.
Il servizio “di riserva”, invero, è considerato dal CCNL (art. 27, par. 2, “Disciplina particolare per il personale mobile”) come lavoro effettivo, insieme all'attività di condotta e ad altre mansioni proprie del personale mobile, la cui attività continuativa è indispensabile per il corretto svolgimento dell'attività aziendale.
Anche la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 684/2019, già citata, ha considerato l'“indennità di riserva in aeroporto o in hotel” come rientrante nella base di calcolo della retribuzione feriale dei piloti di aereo.
4.3. Si tratta, quindi, di indennità previste e dovute in maniera continuativa in quanto connesse alla prestazione tipica del macchinista, il quale di norma, come si è visto, o procede alla conduzione del treno oppure resta presso l'impianto di appartenenza a disposizione per eventuali condotte che dovessero rendersi necessarie.
4.4. Inoltre, tali indennità sono valutabili anche come elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione (cfr. App. Milano nn. 32/2020, 684/2019).
Richiamando quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia sopra citata, appare quindi evidente la necessità di considerare le indennità in questione nell'ambito della retribuzione ordinaria che
«deve essere mantenuta» durante il periodo feriale.
5. È fondata anche la domanda relativa alla indennità di assenza dalla residenza di cui all'art. 77, punto n.
2, del CCNL.
Tale disposizione prevede che “per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva per cui è in forza servizi che comportano complessivamente , per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore”.
Ai sensi dell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL: “assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
4 L'indennità si applica al solo “personale mobile”, a differenza dell'indennità di trasferta di cui al punto 1 dell'art. 77, che si applica al personale non mobile ogni volta che venga inviato per esigenze di servizio fuori dal comune della sede di lavoro.
Per entrambe le indennità, indennità di trasferta ed indennità di assenza dalla residenza, il CCNL precisa che si tratta di voci escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Per l'indennità di assenza dalla residenza l'art. 77, punto n. 2, prevede altresì che la stessa sia soggetta al medesimo regime fiscale dell'indennità di trasferta.
Nonostante quanto previsto dal CCNL, deve osservarsi che le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425 del 17.5.2019 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie.
Si tratta infatti, di indennità riconosciuta al solo personale mobile in considerazione del fatto che tale personale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede: si tratta, quindi, di indennità intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore. Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro.
Non può, invece, parlarsi di indennità avente natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, in primo luogo perché chiaramente connessa al continuo (e non occasionale) allontanamento dalla residenza dovuto all'espletamento della mansione tipica di conduzione del treno, in secondo luogo perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il macchinista di , che parte e fa rientro CP_1 alla propria sede tutti i giorni, sostenga alcuna spesa (al di là di quanto pagato a parte con buoni pasto).
Sul punto, al di là del richiamo alle disposizioni del CCNL sopra citate, non si rinvengono difese o contestazioni specifiche da parte della società convenuta.
6. La società convenuta ha sostenuto che le indennità richieste in ricorso trovino soddisfazione nella voce “patto di competitività”: si tratta, in particolare, di una voce avente misura fissa e corrisposta ogni mese indipendentemente dall'effettiva presenza in servizio dei dipendenti, nella quale sono confluite alcune componenti retributive riconosciute nel ramo , da cui provengono i ricorrenti. CP_2
Tale assunto non può essere condiviso.
Come osservato da questo Tribunale con sentenza n. 453/2020: “a prescindere dall'origine della voce patto di non competitività, si deve considerare che i ricorrenti hanno percepito sia tale emolumento sia l'incentivo per attività di condotta e l'indennità per le giornate di riserva. Si tratta, infatti, di due emolumenti previsti da norme distinte del CCA
Trenord: rispettivamente, l'art. 64 e l'art. 54.
Non si può ritenere, quindi, che le parti sociali abbiano inteso sostituire o assorbire, in tutto o in parte, l'incidenza nella retribuzione dovuta durante le ferie dell'incentivo per attività di condotta e dell'indennità per le giornate di riserva con
5 l'erogazione in misura fissa mensile per dodici mesi (e quindi anche durante le ferie) del patto di non competitività, calcolato con riferimento a voci della retribuzione che, secondo la ricostruzione offerta dalla convenuta, comprendevano sia l'attività di condotta sia l'attività di riserva.
Semplicemente, l'incentivo per attività di condotta e l'indennità per le giornate di riserva sono state utilizzate nella base di calcolo del patto di non competitività, ma la loro erogazione è stata mantenuta in aggiunta allo stesso”.
7. Anche la tesi, di parte convenuta, circa l'insussistenza di un effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie stante la minima incidenza di tali indennità nella retribuzione globale non merita accoglimento.
A prescindere dall'incidenza delle voci variabili nella retribuzione totale è evidente che durante le ferie è precluso ai macchinisti di accumulare tali indennità, non svolgendo mansioni, e di conseguenza è inevitabile una “ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Il fatto che gli attori abbiamo sempre fruito delle ferie non assume poi alcun rilievo essendo una valutazione da effettuarsi sulla base di un giudizio prognostico ex ante.
8. Per queste ragioni, va dichiarata la nullità dell'art. 31, comma 6 del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto DA , nella parte in cui non CP_1 includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto DA e “indennità di CP_1 assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, CCNL.
9. Conseguentemente, va affermato il diritto degli attori a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
Si tratta quest'ultimo di un criterio che appare perfettamente in linea con le indicazioni della Corte di
Giustizia la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie, come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
10. In ordine al quantum delle pretese per differenze retributive, i conteggi offerti dagli attori possono trovare giudizio positivo e la società convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere le somme lorde indicate in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- ACCERTA E DICHIARA la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto DA Trenord del 22.6.2012, nella parte in cui non includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto DA e “indennità di CP_1
6 assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, CCNL;
- CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme lorde, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
euro 1.818,90; Parte_1
euro 3.047,97; Parte_2
euro 3.079,21; Parte_3
euro 3.227,27; Parte_4
- CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 118,50 ed euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 20.2.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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