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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 5739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5739 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16151/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16151/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 09.20 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. MARCELLO MARIA STELLA;
per parte terza chiamata l'avv. Ndiaye;
che concludono come da scritti difensivi
Le parti presenti procedono alla discussione orale della causa.
Il Giudice dopo breve discussione orale, ad esito della camera di consiglio, ad ore 12.30, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti non presenti in quanto espressamente dispensate dall'incombente.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16151/2024 promossa da:
[C.F. ], con l'avv.MARCELLO MARIA Parte_1 C.F._1
STELLA
RICORRENTE contro
[C.F. ], con l'avv. NDIAYE Controparte_1 C.F._2
ALIOUNE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ IN VIA PRINCIPALE:
–accertare e dichiarare la morosità del Sig. , nato in [...]
Bangladesh (EE), il 01 gennaio 1974, C.F.: in qualità di titolare C.F._2
dell'omonima impresa individuale denominata p.iva Controparte_1
, e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di locazione ad uso commerciale del P.IVA_1
1 ottobre 2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rho, il 27 ottobre 2016, ordinando
l'immediata riconsegna dell'immobile sito in Milano, Via Santa Rita da Cascia, 59, costituito da due vani e due accessori, censito al NCEU di Milano, Foglio 544, sub. 9, particella numeratore
310, categoria C1, Rendita catastale € 1.158,31;
–rigettare l'opposizione formulata dall'avversa difesa e tutte le domande ivi contenute, essendo le stesse infondate sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% rimborso spese forfettario ex art. 2
D:M. 55/2014.IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, nonché prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversari, con i medesimi testi indicati a prova diretta:(…)”
Cap. 1”
Parte resistente:
“ In via pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta disdetta del contratto di locazione in essere tra le parti ad opera e su iniziativa del sig. e conseguentemente dichiarare l'illegittimità del presente Parte_1
procedimento di sfratto per morosità, per tutti i motivi suesposto;
Nel merito
In via principale: - Accertare e dichiarare l'illegittimità del presente procedimento di sfratto per morosità per insussistenza della debenza e/o per inadempimento di scarsa importanza e non grave, nonché concedersi termine allo stessa per il pagamento, ai sensi per gli effetti di legge, per tutti i motivi suesposti e, conseguentemente, Rigettare in quanto infondate in fatti ed in diritto la domanda di risoluzione del contratto di locazione, per tutti i motivi suesposti;
Nella denegata e non creduto ipotesi di non accoglimento in toto della predetta domanda, subordinarla alla prestazione di idonea cauzione per i danni e le spese, nella misura non inferiore di €50.000 e nella misura che si riterrà di giustizia, per tutti i motivi suesposti;
In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrazione, il diritto del sig. ad ottenere l'indennità di avviamento di cui all'art. 34 Parte_2
L.392/78, nella misura pari a 18 mensilità, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, e così per complessivi €20.490,00 oltre interessi maturati, per tutti i motivi suesposti;
In Via riconvenzionale: Accertare e dichiarare la conclusione di un principio di accordo per la cessione dell'immobile sito in via Santa Rota da Cascia, 59 Milano cioè, un accordo preliminare di vendita, in favore del sig. al prezzo pattuito pari di Controparte_1
€74.000. ovvero in ogni caso, Accertare e dichiarare l'improvvisa ed ingiustificata interruzione dell'accordo, cioè, la non messa in esecuzione di quanto concordato, e conseguentemente,
Dichiarare la responsabilità precontrattuale dell'attore intimante e condannare lo stesso al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni patiti e patendi, per Parte_3
tutti i motivi suesposti;
In ogni caso, Condannare la parte intimante al pagamento di un risarcimento del danno che sarà determinato equitativamente dal Giudice alla luce dell'applicazione dell'art. 96 cp.c. stante l'evidente mala fede e l'arbitrario e vessatorio comportamento;
per tutti i motivi suesposti;
Si chiede Nominare CTU calligrafica al fine della conferma della sottoscrizione del sig. sulle “annotazioni su quaderni del sig. di data ed importi di Controparte_2 CP_1
quanto ritirato”, sui “manoscritti con appuntate di proprio pugno delle somme incassate” nonché sugli assegni ricevuti dal sig. per tutti i motivi suesposti, Controparte_1
Si chiede Ordine di esibizione ex. art. 210 cpc da parte del sig. dello Parte_1
estratto conto bancario dei mesi di Dicembre 2017 e Gennaio 2018, dello estratto conto dei mesi Dicembre 2020 – Gennaio 2021, oltre agli estratti conto dell'anno 2022, 2023 e 2024, ai fini della conferma delle somme incassato da parte del sig. con Controparte_1
diversi assegni di vari importi a titolo di canoni di locazione senza mai rilasciare la dovuta ricevuta a quest'ultimo, per tutti i motivi suesposti;
affinché alla luce di tutta la documentazione di pagamento prodotta venga disposta CTU Contabile di cui si chiede la nomina, al fine di rideterminare l'ammontare del rapporto credito/debito derivante del rapporto locatizio tra
l'attore intimante e il convenuto intimato, per tutti i motivi suesposti;
In via Istruttoria: Ammettersi prova per interpello ed interrogatorio dell'intimante e dell'intimato e per testi sulle circostanze di cui precedute da “Vero che” nonché chiede da sentirsi anche ad eventuale prova contraria, salvo che controparte non riconosca come pacifici
i relativi fatti storici:(…)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1
che in ragione di cessione di ramo d'azienda ex art. 36 l. 392/1978, l'intimato
[...]
subentrava nel contratto di locazione ad uso diverso avente ad oggetto CP_1
l'unità immobiliare sita in Milano, via Santa Rita da Cascia 59, con contratto avente decorrenza dal 01/10/2016; che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del canone mensile sin dal luglio 2021; che la morosità persisteva.
Chiedeva pertanto a norma dell'art. 6 del contratto e degli artt. 1453 e 1456 c..c dichiararsi la risoluzione del contratto. Si costituiva l'intimato, deducendo l'insussistenza della morosità.
Con provvedimento del 30/04/2024 il Tribunale “ rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta, in quanto il conduttore si è limitato a produrre una serie di “mastrini” non quietanzati dal locatore e n.3 assegni, tuttavia insufficienti a dimostrare il saldo dell'intero periodo di morosità contestatogli”, disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nelle rispettive memorie integrative, le parti concludevano come in epigrafe.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la domanda di accertamento dell'intervenuta disdetta del contratto di locazione, espressamente rinunciata dall'intimato in sede di convalida di sfratto e, indi, non riproponibile nella memoria integrativa in ragione della diversità di causa petendi rispetto alle domande coltivate in fase sommaria.
Nel merito, la domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di luglio 2021, e la controparte non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Infatti, come già rilevato, quantomeno con riferimento al periodo 2021/2022, il conduttore non ha prodotto alcuna prova dei pagamenti effettuati (l'intimazione copre il periodo luglio 2021/ giugno 2023) nonostante che, tenuto conto delle eccezioni formulate in sede di convalida, il locatore avesse ridotto il proprio credito ad € 5.440,00.
L'art. 6 del contratto di locazione prevede che: “ Il mancato pagamento, anche parziale, della pigione entro 20 giorni dalla scadenza, o delle eventuali quote di oneri accessori
(…)produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore(…)”.
Nel caso in esame, come ampiamente riportato, il conduttore non ha fornito adeguata prova di aver saldato integralmente ed alle scadenze previste i canoni e le spese dovuti.
In particolare, come rilevato dal ricorrente, anche volendo considerare provati i pagamenti di cui ai predetti mastrini, gli importi ivi indicati non sarebbero comunque sufficienti a saldare l'intero debito intimato. La condotta del resistente integra sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo l'evento di cui alla clausola risolutiva contrattuale, in quanto – acclarato l'inadempimento nella sua oggettività – non sono emerse cause di non imputabilità soggettiva dello stesso.
In particolare, non vi è alcuna prova, né articolazione istruttoria, circa l'esistenza di un'eventuale accordo di vendita dei locali che avrebbe in qualche modo giustificato i mancati pagamenti.
maturati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione commerciale inter partes si è risolto per inadempimento del conduttore
[...]
ex art. 1456 e 1453 c.c. CP_1
Per l'effetto deve essere condannato a rilasciare Controparte_1
l'immobile de quo libero da persone e cose, con conferma della data di esecuzione già fissata ex art. 665 c.p.c per il 30/05/2024.
L'accertamento dell'inadempimento imputabile al conduttore, evidentemente, comporta il rigetto della domanda riconvenzionale formulata ex art. 34 l. 392/1978, il cui presupposto è che la cessazione degli effetti del contratto non sia riconducibile al conduttore stesso.
Del pari l'assenza di prova circa l'esistenza di un accordo di vendita dell'immobile, esclude ogni accertamento in ordine all'invocata responsabilità “ precontrattuale” del locatore.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate ed attesa la prossimità del valore della lite al minimo al valore minimo di scaglione.
Le spese di fase sommaria sono liquidate come da Tabelle in uso presso questo Tribunale.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, poiché il procedimento si è concluso con esito negativo al primo incontro.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 16151/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. dichiara risolto per inadempimento imputabile a il Controparte_1
contratto di locazione ad uso diverso stipulato in data 01/10/2016 tra Parte_1 e quale dante causa ex art. 36 l.392/1978 di
[...] CP_3 Controparte_1
ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via Santa Rita da Cascia 59;
[...]
2. condanna a rilasciare l'immobile di cui al punto che Controparte_1
precede libero da persone e cose;
3. conferma per l'esecuzione la data del 30/05/2024 già fissata ex art. 665 c.p.c.;
4. rigetta le domande riconvenzionali formulate da;
Controparte_1
5. condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 175,50 per spese esenti ed € 4.481,00 per
[...]
compensi professionali ( di cui € 1.500,00 per la fase sommaria ed € 441,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti e allegazione al verbale.
Milano, 10/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di;
Dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti presenti.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35254/2018 promossa da:
[C.F. ], elettivamente domiciliat a CORSO Parte_4 C.F._3
EUROPA, 7 20122 MILANO , presso lo studio de avv. CIANO GIOVANNI, che l rappresenta e difend , unitamente a avv. , del Foro di , come da procura
ATTORE contro
[C.F. ], elettivamente domiciliat a , Controparte_4 C.F._4
presso lo studio de avv. , che l rappresenta e difend , unitamente a avv. del Foro di , come da procura
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“”
Parte resistente:
“”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 36615/2018, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
Milano, 20/11/2018
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16151/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 09.20 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. MARCELLO MARIA STELLA;
per parte terza chiamata l'avv. Ndiaye;
che concludono come da scritti difensivi
Le parti presenti procedono alla discussione orale della causa.
Il Giudice dopo breve discussione orale, ad esito della camera di consiglio, ad ore 12.30, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti non presenti in quanto espressamente dispensate dall'incombente.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16151/2024 promossa da:
[C.F. ], con l'avv.MARCELLO MARIA Parte_1 C.F._1
STELLA
RICORRENTE contro
[C.F. ], con l'avv. NDIAYE Controparte_1 C.F._2
ALIOUNE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ IN VIA PRINCIPALE:
–accertare e dichiarare la morosità del Sig. , nato in [...]
Bangladesh (EE), il 01 gennaio 1974, C.F.: in qualità di titolare C.F._2
dell'omonima impresa individuale denominata p.iva Controparte_1
, e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di locazione ad uso commerciale del P.IVA_1
1 ottobre 2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rho, il 27 ottobre 2016, ordinando
l'immediata riconsegna dell'immobile sito in Milano, Via Santa Rita da Cascia, 59, costituito da due vani e due accessori, censito al NCEU di Milano, Foglio 544, sub. 9, particella numeratore
310, categoria C1, Rendita catastale € 1.158,31;
–rigettare l'opposizione formulata dall'avversa difesa e tutte le domande ivi contenute, essendo le stesse infondate sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% rimborso spese forfettario ex art. 2
D:M. 55/2014.IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, nonché prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversari, con i medesimi testi indicati a prova diretta:(…)”
Cap. 1”
Parte resistente:
“ In via pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta disdetta del contratto di locazione in essere tra le parti ad opera e su iniziativa del sig. e conseguentemente dichiarare l'illegittimità del presente Parte_1
procedimento di sfratto per morosità, per tutti i motivi suesposto;
Nel merito
In via principale: - Accertare e dichiarare l'illegittimità del presente procedimento di sfratto per morosità per insussistenza della debenza e/o per inadempimento di scarsa importanza e non grave, nonché concedersi termine allo stessa per il pagamento, ai sensi per gli effetti di legge, per tutti i motivi suesposti e, conseguentemente, Rigettare in quanto infondate in fatti ed in diritto la domanda di risoluzione del contratto di locazione, per tutti i motivi suesposti;
Nella denegata e non creduto ipotesi di non accoglimento in toto della predetta domanda, subordinarla alla prestazione di idonea cauzione per i danni e le spese, nella misura non inferiore di €50.000 e nella misura che si riterrà di giustizia, per tutti i motivi suesposti;
In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrazione, il diritto del sig. ad ottenere l'indennità di avviamento di cui all'art. 34 Parte_2
L.392/78, nella misura pari a 18 mensilità, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, e così per complessivi €20.490,00 oltre interessi maturati, per tutti i motivi suesposti;
In Via riconvenzionale: Accertare e dichiarare la conclusione di un principio di accordo per la cessione dell'immobile sito in via Santa Rota da Cascia, 59 Milano cioè, un accordo preliminare di vendita, in favore del sig. al prezzo pattuito pari di Controparte_1
€74.000. ovvero in ogni caso, Accertare e dichiarare l'improvvisa ed ingiustificata interruzione dell'accordo, cioè, la non messa in esecuzione di quanto concordato, e conseguentemente,
Dichiarare la responsabilità precontrattuale dell'attore intimante e condannare lo stesso al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni patiti e patendi, per Parte_3
tutti i motivi suesposti;
In ogni caso, Condannare la parte intimante al pagamento di un risarcimento del danno che sarà determinato equitativamente dal Giudice alla luce dell'applicazione dell'art. 96 cp.c. stante l'evidente mala fede e l'arbitrario e vessatorio comportamento;
per tutti i motivi suesposti;
Si chiede Nominare CTU calligrafica al fine della conferma della sottoscrizione del sig. sulle “annotazioni su quaderni del sig. di data ed importi di Controparte_2 CP_1
quanto ritirato”, sui “manoscritti con appuntate di proprio pugno delle somme incassate” nonché sugli assegni ricevuti dal sig. per tutti i motivi suesposti, Controparte_1
Si chiede Ordine di esibizione ex. art. 210 cpc da parte del sig. dello Parte_1
estratto conto bancario dei mesi di Dicembre 2017 e Gennaio 2018, dello estratto conto dei mesi Dicembre 2020 – Gennaio 2021, oltre agli estratti conto dell'anno 2022, 2023 e 2024, ai fini della conferma delle somme incassato da parte del sig. con Controparte_1
diversi assegni di vari importi a titolo di canoni di locazione senza mai rilasciare la dovuta ricevuta a quest'ultimo, per tutti i motivi suesposti;
affinché alla luce di tutta la documentazione di pagamento prodotta venga disposta CTU Contabile di cui si chiede la nomina, al fine di rideterminare l'ammontare del rapporto credito/debito derivante del rapporto locatizio tra
l'attore intimante e il convenuto intimato, per tutti i motivi suesposti;
In via Istruttoria: Ammettersi prova per interpello ed interrogatorio dell'intimante e dell'intimato e per testi sulle circostanze di cui precedute da “Vero che” nonché chiede da sentirsi anche ad eventuale prova contraria, salvo che controparte non riconosca come pacifici
i relativi fatti storici:(…)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1
che in ragione di cessione di ramo d'azienda ex art. 36 l. 392/1978, l'intimato
[...]
subentrava nel contratto di locazione ad uso diverso avente ad oggetto CP_1
l'unità immobiliare sita in Milano, via Santa Rita da Cascia 59, con contratto avente decorrenza dal 01/10/2016; che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del canone mensile sin dal luglio 2021; che la morosità persisteva.
Chiedeva pertanto a norma dell'art. 6 del contratto e degli artt. 1453 e 1456 c..c dichiararsi la risoluzione del contratto. Si costituiva l'intimato, deducendo l'insussistenza della morosità.
Con provvedimento del 30/04/2024 il Tribunale “ rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta, in quanto il conduttore si è limitato a produrre una serie di “mastrini” non quietanzati dal locatore e n.3 assegni, tuttavia insufficienti a dimostrare il saldo dell'intero periodo di morosità contestatogli”, disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nelle rispettive memorie integrative, le parti concludevano come in epigrafe.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la domanda di accertamento dell'intervenuta disdetta del contratto di locazione, espressamente rinunciata dall'intimato in sede di convalida di sfratto e, indi, non riproponibile nella memoria integrativa in ragione della diversità di causa petendi rispetto alle domande coltivate in fase sommaria.
Nel merito, la domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di luglio 2021, e la controparte non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Infatti, come già rilevato, quantomeno con riferimento al periodo 2021/2022, il conduttore non ha prodotto alcuna prova dei pagamenti effettuati (l'intimazione copre il periodo luglio 2021/ giugno 2023) nonostante che, tenuto conto delle eccezioni formulate in sede di convalida, il locatore avesse ridotto il proprio credito ad € 5.440,00.
L'art. 6 del contratto di locazione prevede che: “ Il mancato pagamento, anche parziale, della pigione entro 20 giorni dalla scadenza, o delle eventuali quote di oneri accessori
(…)produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore(…)”.
Nel caso in esame, come ampiamente riportato, il conduttore non ha fornito adeguata prova di aver saldato integralmente ed alle scadenze previste i canoni e le spese dovuti.
In particolare, come rilevato dal ricorrente, anche volendo considerare provati i pagamenti di cui ai predetti mastrini, gli importi ivi indicati non sarebbero comunque sufficienti a saldare l'intero debito intimato. La condotta del resistente integra sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo l'evento di cui alla clausola risolutiva contrattuale, in quanto – acclarato l'inadempimento nella sua oggettività – non sono emerse cause di non imputabilità soggettiva dello stesso.
In particolare, non vi è alcuna prova, né articolazione istruttoria, circa l'esistenza di un'eventuale accordo di vendita dei locali che avrebbe in qualche modo giustificato i mancati pagamenti.
maturati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione commerciale inter partes si è risolto per inadempimento del conduttore
[...]
ex art. 1456 e 1453 c.c. CP_1
Per l'effetto deve essere condannato a rilasciare Controparte_1
l'immobile de quo libero da persone e cose, con conferma della data di esecuzione già fissata ex art. 665 c.p.c per il 30/05/2024.
L'accertamento dell'inadempimento imputabile al conduttore, evidentemente, comporta il rigetto della domanda riconvenzionale formulata ex art. 34 l. 392/1978, il cui presupposto è che la cessazione degli effetti del contratto non sia riconducibile al conduttore stesso.
Del pari l'assenza di prova circa l'esistenza di un accordo di vendita dell'immobile, esclude ogni accertamento in ordine all'invocata responsabilità “ precontrattuale” del locatore.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate ed attesa la prossimità del valore della lite al minimo al valore minimo di scaglione.
Le spese di fase sommaria sono liquidate come da Tabelle in uso presso questo Tribunale.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, poiché il procedimento si è concluso con esito negativo al primo incontro.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 16151/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. dichiara risolto per inadempimento imputabile a il Controparte_1
contratto di locazione ad uso diverso stipulato in data 01/10/2016 tra Parte_1 e quale dante causa ex art. 36 l.392/1978 di
[...] CP_3 Controparte_1
ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via Santa Rita da Cascia 59;
[...]
2. condanna a rilasciare l'immobile di cui al punto che Controparte_1
precede libero da persone e cose;
3. conferma per l'esecuzione la data del 30/05/2024 già fissata ex art. 665 c.p.c.;
4. rigetta le domande riconvenzionali formulate da;
Controparte_1
5. condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 175,50 per spese esenti ed € 4.481,00 per
[...]
compensi professionali ( di cui € 1.500,00 per la fase sommaria ed € 441,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti e allegazione al verbale.
Milano, 10/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di;
Dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti presenti.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35254/2018 promossa da:
[C.F. ], elettivamente domiciliat a CORSO Parte_4 C.F._3
EUROPA, 7 20122 MILANO , presso lo studio de avv. CIANO GIOVANNI, che l rappresenta e difend , unitamente a avv. , del Foro di , come da procura
ATTORE contro
[C.F. ], elettivamente domiciliat a , Controparte_4 C.F._4
presso lo studio de avv. , che l rappresenta e difend , unitamente a avv. del Foro di , come da procura
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“”
Parte resistente:
“”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 36615/2018, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
Milano, 20/11/2018
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati