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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1955/2023 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli avv. ANTINUCCI ALBERTO e VIANELLO CHIARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MICHELE DE CESCO ed elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità; provvedimenti per l'affidamento e il mantenimento del figlio.
1 CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni e cioè
per parte attrice “- disporsi l'affido esclusivo di alla madre Per_1
rappresentando che la ricorrente lo chiede per una migliore gestione dello stesso figlio, con particolare riferimento alla salute e all'istruzione, essendo il padre non immediatamente raggiungibile ed a miglia di chilometri di distanza (Texas). Si
oppone al programma genitoriale presentato dal COX in quanto inapplicabile.
Ribadito, anche in questa sede, che con tale opposizione e con la richiesta di affido esclusivo, non si vuole in alcun modo ostacolare e/o impedire al padre di frequentare e permanere con il figlio in Italia, ma permettere solo ed esclusivamente una migliore gestione del minore che è totalmente a carico della ricorrente;
- disporsi che la permanenza di con il padre avvenga in Italia Per_1
con le modalità ed i tempi che i servizi sociali o, comunque, personale medico che segue , indicheranno nell'esclusivo interesse dello stesso tenendo Per_1
conto del suo particolare stato (doc. 6 – “disturbo del neurosviluppo non specificato con importante compromission dello sviluppo linguistico sia in comprensione che in espressione e difficoltà di autoregolamentazione comportamentale improntate a disattenzione e iperattività”) e dell'assenza di un rapporto con il padre. - disporsi che non possa espatriare dall'Italia senza Per_1
il consenso della madre. - in considerazione della dichiarata condizione reddituale del Cox, e salvi ulteriori approfondimenti istruttori ritenuti necessari dal Tribunale, e per tutti i motivi evidenziati nella nota di udienza 18-10-2024 ed attesa la permanenza di esclusivamente e per tutti i giorni dell'anno Per_1
presso la madre e tenuto conto delle esigenze del minore, disporsi, a far data dal deposito del ricorso, un assegno mensile a favore di di euro 2000,00, o Per_1
somma maggiore o minore che risulti di giustizia, rivalutabile ISTAT
annualmente e automaticamente;
- assegnarsi la casa di Cox in Aviano Via San
Giorgio 38 int. 2 (Comune di Aviano, CU, Sez. A, foglio 38, particella 185, sub. 60
e 39) alla ricorrente perché continui ad abitarci con il figlio. - disporsi che rimangano a carico del convenuto le spese condominiali di proprietà, rimanendo
2 i consumi a carico della ricorrente;
- disporsi che le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Pordenone siano sopportate dal padre nella misura del 100% a far data dal deposito del ricorso. - Spese ed onorari di causa interamente rifusi”;
per parte convenuta “Nel merito, in via principale - affido condiviso - Si chiede che il Tribunale voglia disporre un affido condiviso di con modalità tali Per_1 da consentire alla madre di assumere le decisioni urgenti in materia di salute, scuola, educazione;
le scelte in ordine a residenza, indirizzo scolastico ed espatrio su accordo dei genitori. Il padre potrà contattare tramite videochiamate Per_1
periodiche e potrà visitare/stare con lui ogni qual volta sarà in Italia, con preavviso di almeno 48 ore e compatibilmente con gli impegni scolastici del piccolo, con previsione (con la gradualità di cui sotto) anche del pernotto. La
madre dovrà tenere costantemente informato il padre sull'andamento scolastico e sulla salute di – soprattutto sull'evoluzione delle problematiche Per_1
evidenziate dal servizio di neuropsichiatria infantile - ed adoperarsi a favorire il
Cont progressivo inserimento di anche presso la famiglia del signor negli Per_1
Stati Uniti, per i periodi delle vacanze invernali ed estive, in linea con il Piano
Genitoriale depositato, come aggiornato ed integrato (vedasi note di trattazione per udienza del 19.07.2024 e documentazione in tale sede prodotta), con le gradualità che il Giudice vorrà eventualmente stabilire, anche con la supervisione dei servizi sociali e consultoriali. - Mantenimento A condizione che vi abiti con il figlio, assegnazione dell'abitazione di Aviano di viale San Giorgio, n. 38 alla madre e, salvo diversa determinazione in ordine alle spese condominiali, atteso quanto sopra, assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio di
€ 400,00, da pagarsi entro il giorno 10 del mese, in forma tracciabile ed annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
rimborso al 70 % (30 % a carico della Signora delle spese straordinarie di , secondo lo Parte_1 Per_1
schema del protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone. Assegno unico ed eventuali deduzioni e detrazioni nella misura del 100% alla signora Pt_1
3 - Spese compensate In via istruttoria, richiamata la documentazione già Pt_1
versata agli aƫ, si deposita doc. 66”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 544/2024, pubblicata il 20 settembre 2024, il
Tribunale ha dichiarato che è figlio di Parte_2 [...]
ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di CP_1
AVIANO (PN) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge, con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie e, cioè sull'adozione di provvedimenti utili per l'affidamento e il mantenimento del figlio minore, ai sensi dell'art. 277 c.c. Non vi è contendere tra le parti circa l'assegnazione dell'immobile sito in Aviano, Via San Giorgio, 38, int.
2 (Comune di Aviano, CU, Sez. A, foglio 38, particella 185, sub. 60 e 39) alla ricorrente perché continui ad abitarci con il figlio, mentre rimangono controverse le questioni relative all'affido del minore e all'ammontare del contributo dovuto dal padre per il suo mantenimento.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Affidamento della prole.
Il regime ordinario di affidamento dei minori esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori,
soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non si esauriscono nella conflittualità esistente tra i genitori;
eccezione a tale regola è l'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti
“contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la
4 loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, altro).
Nel caso in esame, plurime ragioni inducono a prevedere, nell'interesse superiore del minore, l'affido esclusivo dello stesso alla madre:
- in primo luogo, il padre dimora stabilmente in Texas e, dunque vi è una obiettiva lontananza tra i genitori che rende altamente probabilmente il verificarsi di difficoltà per la tempestiva assunzione di decisioni urgenti nell'interesse del minore;
- quest'ultima evenienza appare nel caso di specie tutt'altro che remota, se si considera che il piccolo , di anni 6, è affetto da “disturbo del neurosviluppo Per_1
non specificato con importante compromissione dello sviluppo linguistico sia in
comprensione che in espressione e difficoltà di autoregolamentazione comportamentale
improntate a disattenzione e iperattività” ;
- il convenuto ha collaborato al riconoscimento della propria paternità soltanto in occasione dell'odierno procedimento, instaurato quando il minore aveva quattro anni;
sebbene abbia mostrato di contribuire spontaneamente al mantenimento del figlio (come si evince dai documenti allegati e dall'offerta dell'immobile),
dimostrando così di tenere al figlio, nondimeno non si è realizzata una frequentazione tale da consentire la costruzione di un rapporto confidenziale tra padre e figlio (v. dichiarazioni della parti rilasciate in udienza);
- lo stesso convenuto, per di più, nelle proprie conclusioni, pur domandando l'affido condiviso, chiede che lo stesso sia disciplinato con modalità tali da consentire alla madre di assumere le decisioni urgenti in materia di salute,
scuola, educazione.
5 Tale possibilità può essere realizzata soltanto con l'affido esclusivo e, nell'ambito di tale regolamentazione, con l'attribuzione di alcune scelte esclusivamente ad uno dei due genitori, ai sensi dell'art. 337-quater, quanto comma, c.c.
Infatti, l'attribuzione al genitore affidatario della responsabilità genitoriale esclusiva non impedisce la regolamentazione del rapporto diretto tra il genitore non affidatario ed il minore, posto che quest'ultimo ha diritto alla bigenitorialità
(l'art. 337 quater, secondo comma, c.c. prevede che, anche in caso di accoglimento della domanda di affidamento esclusivo al genitore istante, il giudice deve comunque fare salvi i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337 ter c.c., ossia, in particolare, il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori); quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso - sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Per quanto concerne le frequentazioni tra padre e figlio, occorre osservare che la tenera età del bambino, di appena sei anni, l'assenza di stabile convivenza con il padre, il quale lo ha incontrato in poche occasioni, come dichiarato dallo stesso convenuto in udienza, la necessità di costruire un rapporto con tale figura e le fragilità psico-fisiche di cui è affetto il minore, inducono allo stato attuale di prevedere che il padre potrà visitare il figlio quando si recherà in Italia, previo accordo con la madre circa i tempi e le modalità di frequentazione, avendo cura i
6 genitori di concordare le stesse in base alle esigenze di cura e accudimento del piccolo e in base all'età evolutiva;
eventuali future modifiche e la possibilità per il minore di recarsi negli Usa presso il padre dovrà essere rivalutata all'esito dell'instaurazione di una relazione affettiva tra i due e all'esito delle valutazioni dei medici che hanno in cura in minore. Il padre potrà effettuare videochiamate con il figlio, alla presenza della madre affinché sia coadiuvato nell'uso dei dispositivi di comunicazione e nel linguaggio, previo accordo tra i genitori.
2.2. Mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo che il padre sarà tenuto a versare per il mantenimento del figlio, occorre osservare quanto segue.
La madre ricorrente ha dichiarato di essere priva di occupazione stabile e di svolgere attività lavorativa occasionale grazie al sostegno dei Servizi sociali di
Sacile, nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo annuale di circa 9.476,00 euro, e cioè pari a circa 789,00 mensili.
L'estratto di conto corrente allegato conferma le modestissime entrate, la percezione di indennità Naspi durante i periodi di disoccupazione e di altri sostegni economici provenienti dal convenuto e da terzi. Ha documentato di essere iscritta alle liste di collocamento e di svolgere un tirocinio presso il
Comune di Sacile come addetta alle pulizie. È proprietaria di immobile sito in
Brasile, ed ha dichiarato che lo stesso è occupato dalla di lei madre e non produce reddito. Ha documentato, infine, di essersi obbligata per la ripetizione di somma ricevuta a titolo di prestito da società finanziaria, con rata mensile pari ad euro
224,00, scadenza prevista nel maggio 2027, contratto per poter adempiere al pagamento di debiti fiscali, anche questi documentati in atti.
La ricorrente dimora pacificamente, sin dalla gravidanza del minore, in immobile di proprietà del convenuto, rispetto al quale, come detto, non vi è contendere circa l'assegnazione alla madre affinché vi viva con il figlio. La ricorrente ha documentato che le spese condominiali relative a tale immobile ammontano a circa 3.000,00 all'anno (e, cioè, circa euro 250,00 mensili). Di tali esborsi dovrà
7 tenersi conto nella ricostruzione della capacità economica della madre, dato che è
pacifico che l'assegnazione della casa familiare implica che la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale,
appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare, v. cass. civ. 18476/2005; 3836/2006)
Per quanto concerne il padre convenuto, medico militare presso l'esercito americano, egli ha documentato (con traduzione) di aver dichiarato nell'anno di imposta 2023 un reddito imponibile pari ad $ 175.811,00 annui;
detratte le imposte (pari ad $ 25.293,00) il reddito mensile netto percepito in quell'anno dovrebbe attestarsi attorno ai $ 12.543,00. Ha documentato di aver percepito nel mese di giugno 2024 un salario pari a $ 7.808,00. Entrate similari si evincono dai prospetti di stipendio relativi ai mesi che vanno dal settembre 2023 al settembre
2024. Tali importi trovano conferma negli estratti dei due conti correnti allegati,
cointestati con la moglie (ove si registrano anche ulteriori accrediti giustificati come rimborsi dei costi di trasloco, essendosi trasferito in altra stazione militare).
Il convenuto è proprietario, oltre che dell'immobile sito in Aviano concesso in uso alla ricorrente, di altro immobile sito nello stesso Comune e concesso in locazione per un canone mensile di circa 1.700,00 mensili. Ha, altresì,
documentato di aver contratto per l'acquisto del medesimo immobile un mutuo fondiario quindicinale, con rata mensile pari ad euro 950,00 circa. È titolare,
unitamente alla moglie, di due autovetture. Ha investimenti azionari per un controvalore di $ 1.000,00, come si evince dai documenti allegati. Come detto è
coniugato e padre di altri due figli. Ha dichiarato di essere obbligato per la ripetizione di due finanziamenti, contratti per esigenze familiari, con rate mensili pari a $ 1,067,35 e 1,389,29; tuttavia i relativi documenti (nn. 43, 44, 45, 46, 47 e 48)
non rappresentano i contratti, da cui evincere la fonte dell'obbligazione e la scadenza, ma solo riproduzioni fotografiche di alcuni report telematici;
ha
8 dichiarato di essere obbligato per la ripetizione di prestito studentesco, con rata mensile pari a $ 356,36 mensili, ma anche in questo caso per i documenti allegati
(nn. 49, 16 e 17), valgono le medesime considerazioni;
non è chiaro, inoltre, se tali obbligazioni vengono adempiute con denaro depositato su altri conto correnti,
non essendovi, negli estratti di conto correnti allegati in atti, riferimenti inequivoci a tali voci di spesa. Ha, inoltre, documentato, di essere attualmente obbligato per il versamento di un canone di locazione pari a $ 2.900,00 mensili e di sostenere una retta di $ 604,00 per l'istruzione del figlio . Per_2
Ciò premesso, giova precisare che, ai sensi dell'art. 337-ter, quarto comma, c.c.,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinarsi tenendo conto – oltre alle attuali esigenze dei figli, al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore – anche di tutte le risorse di entrambi i genitori, reddituali e patrimoniali, detratte le obbligazioni.
Orbene, tenuto conto:
- dei redditi delle parti e vista la forte disparità economica, che vede il padre quale genitore economicamente più forte;
- dell'indubbia capacità lavorativa della madre, la quale, se diligente, può
incrementare le proprie entrate mensili procacciandosi un'occupazione che le consenta di percepire un reddito proporzionale alle proprie competenze;
- dell'assegnazione della casa, di proprietà del padre, alla madre, la quale non dovrà sostenere pertanto costi per garantire a sé e al figlio un'abitazione, anche se ne dovrà sopportare gli oneri accessori;
- della circostanza per cui il figlio non ha mai convissuto con il padre e non ha potuto, pertanto, coltivare un tenore di vita in sintonia con quello del genitore;
9 - delle presumibili esigenze del figlio – che data la tenera età, appaiono al momento alquanto essenziali per quanto concerne il mantenimento ordinario;
- dei tempi di permanenza esclusivamente presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi;
tutto ciò considerato, appare conforme ad equità determinare in euro 800,00
l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento del minore;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 800,00, dalla domanda giudiziale (ottobre 2023). L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Per le medesime ragioni, appare equo stabilire che il padre contribuisca alle spese straordinarie nella misura dell'80%.
L'assegno unico universale sarà a favore della madre, come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo.
2. Spese di lite.
In ragione del venire meno del contendere sul riconoscimento del figlio e sull'assegnazione della casa familiare, nonché per la sussistenza di profili di reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio saranno compensate per
2/3, mentre per il restante 1/3, le spese seguono la soccombenza prevalente del convenuto (sull'affido condiviso) e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile-complessità bassa),
dell'attività effettivamente svolta, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida il figlio minore alla madre, alla quale è Parte_2
attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di
10 maggior interesse per il minore (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute,
la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio);
con collocazione presso la madre;
dispone che l'immobile sito in Aviano, Via San Giorgio, 38, int. 2 (Comune di
Aviano, CU, Sez. A, foglio 38, particella 185, sub. 60 e 39) sia assegnato alla madre;
Parte_1
il padre potrà visitare il figlio quando si recherà in Italia, Controparte_1
previo accordo con la madre circa i tempi e le modalità di frequentazione,
avendo cura i genitori di concordare le stesse in base alle esigenze di cura e accudimento del piccolo e in base all'età evolutiva;
il padre potrà effettuare videochiamate con il figlio, alla presenza della madre affinché sia coadiuvato nell'uso dei dispositivi di comunicazione e nel linguaggio, previo accordo tra i genitori;
dispone che il padre provveda al mantenimento del Controparte_1
figlio in via indiretta, mediante versamento dell'importo di euro 800,00 mensili, e per l'effetto condanna ai relativi pagamenti, da eseguirsi Controparte_1
in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese a favore della madre;
con decorrenza dalla Parte_1
domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat, se in aumento.
Dispone che provveda al pagamento dell'80% delle spese Controparte_1
straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018.
compensa le spese di lite per 2/3, mentre per il restante 1/3 condanna
[...]
, al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
, di euro 2.530,00, oltre accessori come per legge.
[...]
11 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
11/03/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1955/2023 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli avv. ANTINUCCI ALBERTO e VIANELLO CHIARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MICHELE DE CESCO ed elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità; provvedimenti per l'affidamento e il mantenimento del figlio.
1 CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni e cioè
per parte attrice “- disporsi l'affido esclusivo di alla madre Per_1
rappresentando che la ricorrente lo chiede per una migliore gestione dello stesso figlio, con particolare riferimento alla salute e all'istruzione, essendo il padre non immediatamente raggiungibile ed a miglia di chilometri di distanza (Texas). Si
oppone al programma genitoriale presentato dal COX in quanto inapplicabile.
Ribadito, anche in questa sede, che con tale opposizione e con la richiesta di affido esclusivo, non si vuole in alcun modo ostacolare e/o impedire al padre di frequentare e permanere con il figlio in Italia, ma permettere solo ed esclusivamente una migliore gestione del minore che è totalmente a carico della ricorrente;
- disporsi che la permanenza di con il padre avvenga in Italia Per_1
con le modalità ed i tempi che i servizi sociali o, comunque, personale medico che segue , indicheranno nell'esclusivo interesse dello stesso tenendo Per_1
conto del suo particolare stato (doc. 6 – “disturbo del neurosviluppo non specificato con importante compromission dello sviluppo linguistico sia in comprensione che in espressione e difficoltà di autoregolamentazione comportamentale improntate a disattenzione e iperattività”) e dell'assenza di un rapporto con il padre. - disporsi che non possa espatriare dall'Italia senza Per_1
il consenso della madre. - in considerazione della dichiarata condizione reddituale del Cox, e salvi ulteriori approfondimenti istruttori ritenuti necessari dal Tribunale, e per tutti i motivi evidenziati nella nota di udienza 18-10-2024 ed attesa la permanenza di esclusivamente e per tutti i giorni dell'anno Per_1
presso la madre e tenuto conto delle esigenze del minore, disporsi, a far data dal deposito del ricorso, un assegno mensile a favore di di euro 2000,00, o Per_1
somma maggiore o minore che risulti di giustizia, rivalutabile ISTAT
annualmente e automaticamente;
- assegnarsi la casa di Cox in Aviano Via San
Giorgio 38 int. 2 (Comune di Aviano, CU, Sez. A, foglio 38, particella 185, sub. 60
e 39) alla ricorrente perché continui ad abitarci con il figlio. - disporsi che rimangano a carico del convenuto le spese condominiali di proprietà, rimanendo
2 i consumi a carico della ricorrente;
- disporsi che le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Pordenone siano sopportate dal padre nella misura del 100% a far data dal deposito del ricorso. - Spese ed onorari di causa interamente rifusi”;
per parte convenuta “Nel merito, in via principale - affido condiviso - Si chiede che il Tribunale voglia disporre un affido condiviso di con modalità tali Per_1 da consentire alla madre di assumere le decisioni urgenti in materia di salute, scuola, educazione;
le scelte in ordine a residenza, indirizzo scolastico ed espatrio su accordo dei genitori. Il padre potrà contattare tramite videochiamate Per_1
periodiche e potrà visitare/stare con lui ogni qual volta sarà in Italia, con preavviso di almeno 48 ore e compatibilmente con gli impegni scolastici del piccolo, con previsione (con la gradualità di cui sotto) anche del pernotto. La
madre dovrà tenere costantemente informato il padre sull'andamento scolastico e sulla salute di – soprattutto sull'evoluzione delle problematiche Per_1
evidenziate dal servizio di neuropsichiatria infantile - ed adoperarsi a favorire il
Cont progressivo inserimento di anche presso la famiglia del signor negli Per_1
Stati Uniti, per i periodi delle vacanze invernali ed estive, in linea con il Piano
Genitoriale depositato, come aggiornato ed integrato (vedasi note di trattazione per udienza del 19.07.2024 e documentazione in tale sede prodotta), con le gradualità che il Giudice vorrà eventualmente stabilire, anche con la supervisione dei servizi sociali e consultoriali. - Mantenimento A condizione che vi abiti con il figlio, assegnazione dell'abitazione di Aviano di viale San Giorgio, n. 38 alla madre e, salvo diversa determinazione in ordine alle spese condominiali, atteso quanto sopra, assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio di
€ 400,00, da pagarsi entro il giorno 10 del mese, in forma tracciabile ed annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
rimborso al 70 % (30 % a carico della Signora delle spese straordinarie di , secondo lo Parte_1 Per_1
schema del protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone. Assegno unico ed eventuali deduzioni e detrazioni nella misura del 100% alla signora Pt_1
3 - Spese compensate In via istruttoria, richiamata la documentazione già Pt_1
versata agli aƫ, si deposita doc. 66”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 544/2024, pubblicata il 20 settembre 2024, il
Tribunale ha dichiarato che è figlio di Parte_2 [...]
ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di CP_1
AVIANO (PN) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge, con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie e, cioè sull'adozione di provvedimenti utili per l'affidamento e il mantenimento del figlio minore, ai sensi dell'art. 277 c.c. Non vi è contendere tra le parti circa l'assegnazione dell'immobile sito in Aviano, Via San Giorgio, 38, int.
2 (Comune di Aviano, CU, Sez. A, foglio 38, particella 185, sub. 60 e 39) alla ricorrente perché continui ad abitarci con il figlio, mentre rimangono controverse le questioni relative all'affido del minore e all'ammontare del contributo dovuto dal padre per il suo mantenimento.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Affidamento della prole.
Il regime ordinario di affidamento dei minori esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori,
soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non si esauriscono nella conflittualità esistente tra i genitori;
eccezione a tale regola è l'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti
“contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la
4 loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, altro).
Nel caso in esame, plurime ragioni inducono a prevedere, nell'interesse superiore del minore, l'affido esclusivo dello stesso alla madre:
- in primo luogo, il padre dimora stabilmente in Texas e, dunque vi è una obiettiva lontananza tra i genitori che rende altamente probabilmente il verificarsi di difficoltà per la tempestiva assunzione di decisioni urgenti nell'interesse del minore;
- quest'ultima evenienza appare nel caso di specie tutt'altro che remota, se si considera che il piccolo , di anni 6, è affetto da “disturbo del neurosviluppo Per_1
non specificato con importante compromissione dello sviluppo linguistico sia in
comprensione che in espressione e difficoltà di autoregolamentazione comportamentale
improntate a disattenzione e iperattività” ;
- il convenuto ha collaborato al riconoscimento della propria paternità soltanto in occasione dell'odierno procedimento, instaurato quando il minore aveva quattro anni;
sebbene abbia mostrato di contribuire spontaneamente al mantenimento del figlio (come si evince dai documenti allegati e dall'offerta dell'immobile),
dimostrando così di tenere al figlio, nondimeno non si è realizzata una frequentazione tale da consentire la costruzione di un rapporto confidenziale tra padre e figlio (v. dichiarazioni della parti rilasciate in udienza);
- lo stesso convenuto, per di più, nelle proprie conclusioni, pur domandando l'affido condiviso, chiede che lo stesso sia disciplinato con modalità tali da consentire alla madre di assumere le decisioni urgenti in materia di salute,
scuola, educazione.
5 Tale possibilità può essere realizzata soltanto con l'affido esclusivo e, nell'ambito di tale regolamentazione, con l'attribuzione di alcune scelte esclusivamente ad uno dei due genitori, ai sensi dell'art. 337-quater, quanto comma, c.c.
Infatti, l'attribuzione al genitore affidatario della responsabilità genitoriale esclusiva non impedisce la regolamentazione del rapporto diretto tra il genitore non affidatario ed il minore, posto che quest'ultimo ha diritto alla bigenitorialità
(l'art. 337 quater, secondo comma, c.c. prevede che, anche in caso di accoglimento della domanda di affidamento esclusivo al genitore istante, il giudice deve comunque fare salvi i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337 ter c.c., ossia, in particolare, il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori); quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso - sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Per quanto concerne le frequentazioni tra padre e figlio, occorre osservare che la tenera età del bambino, di appena sei anni, l'assenza di stabile convivenza con il padre, il quale lo ha incontrato in poche occasioni, come dichiarato dallo stesso convenuto in udienza, la necessità di costruire un rapporto con tale figura e le fragilità psico-fisiche di cui è affetto il minore, inducono allo stato attuale di prevedere che il padre potrà visitare il figlio quando si recherà in Italia, previo accordo con la madre circa i tempi e le modalità di frequentazione, avendo cura i
6 genitori di concordare le stesse in base alle esigenze di cura e accudimento del piccolo e in base all'età evolutiva;
eventuali future modifiche e la possibilità per il minore di recarsi negli Usa presso il padre dovrà essere rivalutata all'esito dell'instaurazione di una relazione affettiva tra i due e all'esito delle valutazioni dei medici che hanno in cura in minore. Il padre potrà effettuare videochiamate con il figlio, alla presenza della madre affinché sia coadiuvato nell'uso dei dispositivi di comunicazione e nel linguaggio, previo accordo tra i genitori.
2.2. Mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo che il padre sarà tenuto a versare per il mantenimento del figlio, occorre osservare quanto segue.
La madre ricorrente ha dichiarato di essere priva di occupazione stabile e di svolgere attività lavorativa occasionale grazie al sostegno dei Servizi sociali di
Sacile, nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo annuale di circa 9.476,00 euro, e cioè pari a circa 789,00 mensili.
L'estratto di conto corrente allegato conferma le modestissime entrate, la percezione di indennità Naspi durante i periodi di disoccupazione e di altri sostegni economici provenienti dal convenuto e da terzi. Ha documentato di essere iscritta alle liste di collocamento e di svolgere un tirocinio presso il
Comune di Sacile come addetta alle pulizie. È proprietaria di immobile sito in
Brasile, ed ha dichiarato che lo stesso è occupato dalla di lei madre e non produce reddito. Ha documentato, infine, di essersi obbligata per la ripetizione di somma ricevuta a titolo di prestito da società finanziaria, con rata mensile pari ad euro
224,00, scadenza prevista nel maggio 2027, contratto per poter adempiere al pagamento di debiti fiscali, anche questi documentati in atti.
La ricorrente dimora pacificamente, sin dalla gravidanza del minore, in immobile di proprietà del convenuto, rispetto al quale, come detto, non vi è contendere circa l'assegnazione alla madre affinché vi viva con il figlio. La ricorrente ha documentato che le spese condominiali relative a tale immobile ammontano a circa 3.000,00 all'anno (e, cioè, circa euro 250,00 mensili). Di tali esborsi dovrà
7 tenersi conto nella ricostruzione della capacità economica della madre, dato che è
pacifico che l'assegnazione della casa familiare implica che la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale,
appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare, v. cass. civ. 18476/2005; 3836/2006)
Per quanto concerne il padre convenuto, medico militare presso l'esercito americano, egli ha documentato (con traduzione) di aver dichiarato nell'anno di imposta 2023 un reddito imponibile pari ad $ 175.811,00 annui;
detratte le imposte (pari ad $ 25.293,00) il reddito mensile netto percepito in quell'anno dovrebbe attestarsi attorno ai $ 12.543,00. Ha documentato di aver percepito nel mese di giugno 2024 un salario pari a $ 7.808,00. Entrate similari si evincono dai prospetti di stipendio relativi ai mesi che vanno dal settembre 2023 al settembre
2024. Tali importi trovano conferma negli estratti dei due conti correnti allegati,
cointestati con la moglie (ove si registrano anche ulteriori accrediti giustificati come rimborsi dei costi di trasloco, essendosi trasferito in altra stazione militare).
Il convenuto è proprietario, oltre che dell'immobile sito in Aviano concesso in uso alla ricorrente, di altro immobile sito nello stesso Comune e concesso in locazione per un canone mensile di circa 1.700,00 mensili. Ha, altresì,
documentato di aver contratto per l'acquisto del medesimo immobile un mutuo fondiario quindicinale, con rata mensile pari ad euro 950,00 circa. È titolare,
unitamente alla moglie, di due autovetture. Ha investimenti azionari per un controvalore di $ 1.000,00, come si evince dai documenti allegati. Come detto è
coniugato e padre di altri due figli. Ha dichiarato di essere obbligato per la ripetizione di due finanziamenti, contratti per esigenze familiari, con rate mensili pari a $ 1,067,35 e 1,389,29; tuttavia i relativi documenti (nn. 43, 44, 45, 46, 47 e 48)
non rappresentano i contratti, da cui evincere la fonte dell'obbligazione e la scadenza, ma solo riproduzioni fotografiche di alcuni report telematici;
ha
8 dichiarato di essere obbligato per la ripetizione di prestito studentesco, con rata mensile pari a $ 356,36 mensili, ma anche in questo caso per i documenti allegati
(nn. 49, 16 e 17), valgono le medesime considerazioni;
non è chiaro, inoltre, se tali obbligazioni vengono adempiute con denaro depositato su altri conto correnti,
non essendovi, negli estratti di conto correnti allegati in atti, riferimenti inequivoci a tali voci di spesa. Ha, inoltre, documentato, di essere attualmente obbligato per il versamento di un canone di locazione pari a $ 2.900,00 mensili e di sostenere una retta di $ 604,00 per l'istruzione del figlio . Per_2
Ciò premesso, giova precisare che, ai sensi dell'art. 337-ter, quarto comma, c.c.,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinarsi tenendo conto – oltre alle attuali esigenze dei figli, al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore – anche di tutte le risorse di entrambi i genitori, reddituali e patrimoniali, detratte le obbligazioni.
Orbene, tenuto conto:
- dei redditi delle parti e vista la forte disparità economica, che vede il padre quale genitore economicamente più forte;
- dell'indubbia capacità lavorativa della madre, la quale, se diligente, può
incrementare le proprie entrate mensili procacciandosi un'occupazione che le consenta di percepire un reddito proporzionale alle proprie competenze;
- dell'assegnazione della casa, di proprietà del padre, alla madre, la quale non dovrà sostenere pertanto costi per garantire a sé e al figlio un'abitazione, anche se ne dovrà sopportare gli oneri accessori;
- della circostanza per cui il figlio non ha mai convissuto con il padre e non ha potuto, pertanto, coltivare un tenore di vita in sintonia con quello del genitore;
9 - delle presumibili esigenze del figlio – che data la tenera età, appaiono al momento alquanto essenziali per quanto concerne il mantenimento ordinario;
- dei tempi di permanenza esclusivamente presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi;
tutto ciò considerato, appare conforme ad equità determinare in euro 800,00
l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento del minore;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 800,00, dalla domanda giudiziale (ottobre 2023). L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Per le medesime ragioni, appare equo stabilire che il padre contribuisca alle spese straordinarie nella misura dell'80%.
L'assegno unico universale sarà a favore della madre, come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo.
2. Spese di lite.
In ragione del venire meno del contendere sul riconoscimento del figlio e sull'assegnazione della casa familiare, nonché per la sussistenza di profili di reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio saranno compensate per
2/3, mentre per il restante 1/3, le spese seguono la soccombenza prevalente del convenuto (sull'affido condiviso) e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile-complessità bassa),
dell'attività effettivamente svolta, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida il figlio minore alla madre, alla quale è Parte_2
attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di
10 maggior interesse per il minore (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute,
la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio);
con collocazione presso la madre;
dispone che l'immobile sito in Aviano, Via San Giorgio, 38, int. 2 (Comune di
Aviano, CU, Sez. A, foglio 38, particella 185, sub. 60 e 39) sia assegnato alla madre;
Parte_1
il padre potrà visitare il figlio quando si recherà in Italia, Controparte_1
previo accordo con la madre circa i tempi e le modalità di frequentazione,
avendo cura i genitori di concordare le stesse in base alle esigenze di cura e accudimento del piccolo e in base all'età evolutiva;
il padre potrà effettuare videochiamate con il figlio, alla presenza della madre affinché sia coadiuvato nell'uso dei dispositivi di comunicazione e nel linguaggio, previo accordo tra i genitori;
dispone che il padre provveda al mantenimento del Controparte_1
figlio in via indiretta, mediante versamento dell'importo di euro 800,00 mensili, e per l'effetto condanna ai relativi pagamenti, da eseguirsi Controparte_1
in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese a favore della madre;
con decorrenza dalla Parte_1
domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat, se in aumento.
Dispone che provveda al pagamento dell'80% delle spese Controparte_1
straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018.
compensa le spese di lite per 2/3, mentre per il restante 1/3 condanna
[...]
, al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
, di euro 2.530,00, oltre accessori come per legge.
[...]
11 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
11/03/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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