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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16933 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
in persona del dott. Sergio Salvatore Manca, giudice onorario in funzione di giudice unico, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio assunta all'udienza del 1 dicembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12741 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
società (P.I. e C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca
NE ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Prato, Viale
Vittorio Veneto, 7
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Francesco
NG ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, sito in Foligno (PE),
Piazza Giacomo Matteotti, 29
PARTE RESISTENTE E ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: risoluzione per inadempimento, domanda riconvenzionale inerente restituzione canoni e risarcimento danni.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida società
[...]
conveniva in giudizio affinché venisse Parte_1 Controparte_1
convalidato la sfratto per morosità nel pagamento dei canoni inerenti il rapporto locatizio ad uso diverso da quello abitativo intercorrente tra queste stesse parti con riferimento a “un capannone industriale posto nel Comune di Roma (RM), Via Portuense,
1555, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di detto Comune al foglio 750 particella 490 sub. 22, oltre a n. 2 aree urbane di pertinenza censite da subalterno 591 e 599” in base al contratto di locazione stipulato tra le medesime in data 4 febbraio 2020, versato in atti e debitamente registrato con indicazione della relativa decorrenza dal 6 febbraio
2020 (doc. 2 della comparsa di costituzione di parte intimata).
Circa la propria legittimazione attiva l'intimante aveva cura di precisare di essere divenuta utilizzatrice del suddetto compendio immobiliare in base a un contratto di locazione finanziaria – anch'esso debitamente versato in atti - stipulato con il concedente Monte dei Paschi di Siena il 4 febbraio 2020 e avente pari decorrenza, quindi, antecedente a quella del rapporto locatizio per cui è causa.
Contratto di locazione finanziaria che, in effetti, all'art. 13 prevedeva la facoltà, per l'utilizzatore, di concedere in locazione i beni oggetto dello stesso.
Segnatamente, i canoni oggetto della morosità posta a fondamento dell'intimazione venivano nel relativo atto ad essere indicati in quelli relativi alle mensilità di “luglio, agosto e settembre 2024 per un totale complessivo di € 27.814,35” posto che l'ammontare di ciascuno di essi è stato precisato essere quello – in ordine al suddetto lasso temporale - di € 10,100,00 I.V.A. compresa in base alla già richiamata pattuizione contrattuale.
2. Si è costituita con apposita comparsa in cui si è opposta Controparte_1
alla convalida dell'intimato sfratto, posta l'asserita assenza, secondo la prospettazione di parte intimata, “di una qualsivoglia legittimazione in capo alla
[...]
a locare l'immobile” posto che, in base ad altra apposita pattuizione CP_2
2 contrattuale versata in atti dalla stessa intimata, solo il 5 febbraio 2020 il Monte dei
Paschi di Siena avrebbe acquistato il compendio immobiliare oggetto del suddetto rapporto locatizio sicché la non si sarebbe potuta definire prima di tale data definirsi utilizzatrice dello stesso.
Assenza di legittimazione attiva che, secondo la prospettazione di parte intimata, “ha (n.d.r.: avrebbe) comportato l'impossibilità per la conduttrice di utilizzare il bene per l'uso convenuto”; impossibilità di cui, tuttavia, alcuna prova veniva ad essere allegata dalla stessa intimata opponente.
Impossibilità dell'utilizzo del compendio immobiliare per l'uso convenuto che sarebbe dipesa anche dal “fatto che la distribuzione degli spazi interni dell'immobile non rispetta la planimetria catastale presente agli atti”.
Asserita assenza di legittimazione attiva e, in ogni caso, impossibilità dell'utilizzo del compendio immobiliare per l'uso convenuto che sarebbe dipesa dalle suddette difformità catastali che, secondo la società intimata, la avrebbe anche legittimata a sospendere il pagamento dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1460
c.c.
3. Previo il deposito di note autorizzate in cui, tra l'altro, l'intimante
[...]
ha documentato di essere divenuta proprietaria dell'immobile in Parte_1
data 7 novembre 2024 la fase sommaria è stata definita senza l'adozione della richiesta ordinanza di rilascio, avendo l'ufficio ritenuto necessario un approfondimento di cognizione ed eventualmente istruttorio.
4. E' stato, pertanto, disposto il mutamento del rito per la prosecuzione del giudizio nelle forme del processo – speciale – locatizio, assegnando al riguardo alle parti termini ai sensi dell'art. 426 c.p.c. per il deposito di eventuali memorie e documenti integrativi.
5. Entrambe le parti hanno depositato tali memorie ove hanno insistito nelle relative richieste;
la parte divenuta, a seguito del mutamento del rito, ricorrente, altresì, dando atto dell'aggravarsi della morosità per canoni di locazione, atteso che alcun pagamento sarebbe stato effettuato dalla conduttrice intimata anche con
3 riguardo alle successive mensilità nelle more giunte a scadenza e richiamando
(seppur non risultante negli atti versati in giudizio), ad integrazione di quanto offerto in comunicazione nella fase sommaria, una perizia-relazione tecnica (indicata - ma non versata in atti - quale doc. 2 delle memorie in data 6 maggio 2025 depositate il successivo 9 maggio 2025) ove si sarebbe attestata l'utilizzazione da parte della resistente società dell'immobile locato sin dalla data di decorrenza del contratto di locazione per cui è causa.
Dispiegava, altresì, in sede di memorie integrative per Parte_1
la prima volta una domanda nuova e, quindi, come tale inammissibile di “condanna della convenuta al pagamento dei canoni scaduti da luglio 2024 a gennaio 2025 con riserva di richiedere in separata sede, gli ulteriori canoni maturandi, sino alla data dell'effettivo rilascio, maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Anche la resistente depositava rituali memorie integrative in cui CP_1
richiamava tutte le precedenti argomentazioni e conclusioni rassegnate e, inoltre, dispiegava domanda riconvenzionale di “condanna della locatrice al risarcimento dei danni subiti dalla per non aver potuto espletare le pratiche di regolarizzazione dell'immobile, CP_1
con impossibilità di proseguire regolarmente la sua attività, come meglio precisato a pag. 4 e 5 della comparsa”; danni che quantificava in misura pari, per ogni mese, a quella del canone di locazione (€ 10.100,00) a decorrere dal mese di luglio 2024 e “in ogni caso alla restituzione, in favore della conduttrice, dei canoni di locazione corrisposti fino all'acquisizione del diritto di proprietà in capo alla locatrice”.
Domanda riconvenzionale che, tuttavia, veniva ad essere formulata in sede di memorie integrative senza la necessaria, a pena di inammissibilità della stessa, richiesta di differimento d'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. e, come tale inammissibile e improcedibile nel presente procedimento, a prescindere dalla sua ritenuta, per l'ufficio, implicita infondatezza per le ragioni che si esporranno nel prosieguo in ordine alle domande, invece, ritualmente soggette al vaglio giurisdizionale.
6. Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, la
4 causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata al riguardo all'odierna udienza del 1 dicembre 2025 in cui le parti, quanto alle spese del giudizio, ne hanno chiesto la compensazione.
7. In questa – udienza - la causa è stata decisa alla luce della seguente motivazione.
Le domande formulate da di risoluzione contrattuale e di Controparte_1
condanna della al rilascio del compendio immobiliare di cui Controparte_1
trattasi si ritiene debbano trovare accoglimento a differenza di quella della ricorrente società di condanna della resistente al pagamento dei canoni e di quelle dispiegate in riconvenzione di quest'ultima.
Ciò per le seguenti ragioni.
Il contratto di locazione per cui è causa è stato registrato con decorrenza 6 febbraio 2020 (cfr. doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta nella fase sommaria depositata dalla conduttrice e da tale data – cui Controparte_1
effettuano riferimento e si riconnettono gli effetti della registrazione prevista dell'art.1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311- dunque può trovare tutela giurisdizionale perché registrato – appunto con tale decorrenza – e, quindi, (da allora) valido e non nullo.
Ciò senza dire, sempre quanto alla ritenuta sussistente legittimazione attiva di parte ricorrente che, come osservato anche di recente dalla Parte_1
giurisprudenza di legittimità, “la locazione di cosa altrui non è vietata dalla legge, né l'art.
1571 c.c. include, tra i requisiti di validità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da parte del locatore)” e che, sebbene “naturalmente anche nel caso di locazione di cosa altrui il concedente è tenuto a garantire l'utilizzatore dalle pretese di chi vanti diritti sulla cosa (arg. ex art.
1575, n. 3, e 1585 c.c.)”, in ogni caso, qualora, come pacifico e incontestato è rimasto nella presente vicenda, l'eventuale “terzo proprietario non avanzi pretese di sorta nei confronti del conduttore, il contratto di locazione (o affine) da quest'ultimo stipulato a non domino resta valido ed efficace inter partes” (in questi espressi termini, Cassazione civile, Sezione
III civile, 20 settembre 2024, n. 11864).
5 Invero, già con l'ordinanza 5 giugno 2019 n. 15292 la Corte di Cassazione,
Sezione III, osservò come “secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, la locazione stipulata a non domino non è un contratto invalido: esso infatti non confligge con alcuna prescrizione imperativa, nè l'art. 1571 c.c., include, tra i requisiti di validità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da parte del locatore.
L'indisponibilità (sia giuridica che di fatto) dell'immobile da parte del locatore costituisce un caso di difetto di legittimazione a stipulare, dal quale consegue non l'invalidità, ma l'inefficacia del contratto (Cass. 19/11/2013, n. 25911) la quale opera soltanto nei confronti del legittimato effettivo e non impedisce l'attuazione del rapporto obbligatorio.
…
Il possesso da parte del locatore di un titolo giuridico per disporre del bene è necessario “solo per negare la possibilità di opporre, al terzo proprietario, il contratto locativo stipulato dal detentore senza titolo, non anche per riconoscere l'inefficacia del contratto nel rapporto interno tra il locatore che abbia ceduto in locazione il bene senza titolo detenuto ed il conduttore che, in forza del contratto, abbia di fatto utilizzato l'immobile locato” (Cass. 11/04/2006, n. 8411, in motivazione p. 2.2);
Il difetto dunque del potere dispositivo in capo al locatore non è di per sé sufficiente per ritenere il contratto stipulato a non domino non vincolante per le parti” per cui “nel rapporto tra il locatore ed il conduttore il contratto stipulato dal detentore di fatto è valido e vincolante, salva
l'ipotesi estrema già ricordata (nella specie non ricorrente, non essendo al riguardo accertato né dedotto alcunché) in cui la detenzione sia stata acquistata illecitamente”.
In presenza di un contratto di locazione validamente registrato non solo l'azione – giurisdizionale - diventa procedibile ma, altresì, le domande che, secondo la prospettazione delle parti, con riferimento ad esso sono state poste, trovando in tale pattuizione affermato presupposto e fondamento, possono e devono essere vagliate.
Venendo, dunque, alle stesse la domanda di risoluzione contrattuale formulata dalla ricorrente deve trovare accoglimento perché Parte_1
incontestato è rimasto – anche nel processo ordinario locatizio fondato sugli atti e
6 scritti defensionali integrati ex art. 426 c.p.c. – il mancato pagamento dei canoni di locazione per le mensilità cui la stessa società ha effettuato riferimento nell'atto di intimazione introduttivo del procedimento speciale di sfratto per morosità dalla medesima incardinato, oltre che di quelle successivamente giunte a scadere e di cui si
è dato atto, dopo il mutamento del rito e nel giudizio ordinario locatizio, nelle relative memorie integrative.
Questo giudicante non ignora l'orientamento – che peraltro condivide – della giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di risoluzione del contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni, per aversi grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto la valutazione non può essere settoriale e fatta per compartimenti stagni, ma va attuata avendo presente non solo la scadenza dei canoni, non solo il loro importo, ma anche il comportamento della parte inadempiente, operandosi un equilibrato bilanciamento tra il legittimo diritto del locatore alla puntuale prestazione del conduttore e il legittimo diritto del conduttore a non vedersi risolto il contratto, in mancanza di una sua colpa generatrice di grave inadempimento”
(così, di recente, Cassazione Civile, 13 dicembre 2011, n. 26709).
Sennonché in presenza di un contratto di locazione registrato e, come detto ed esposto, per effetto di tale registrazione, dalla decorrenza in essa indicata, non suscettibile di alcuna nullità ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (sulla registrazione del contratto), né comunque, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, per altre ragioni (ivi compresa la dedotta dalla società conduttrice resistente carenza di legittimazione attiva alla sua stipulazione della ricorrente) nullo, tale mancato pagamento e, in particolare, la durata del periodo per cui si è protratto, nonché l'entità della misura del canone nelle mensilità riguardo alle quali ciò si è verificato, ne comportano, per l'ufficio una connotazione in termini di gravità tale da determinare la risoluzione contrattuale in base alla disciplina codicistica di cui agli artt. 1453 c.c. e ss., trattandosi di locazione ad uso diverso da quello abitativo.
Del resto, quasi pleonastico appare osservare che l'obbligazione inerente il pagamento dei canoni ha carattere primario ex art. 1587 c.c. nell'ambito dei contratti
7 di locazione, sicché il suo mancato rispetto, anche sotto il profilo temporale, non può, appunto, che incidere sul sinallagma in termini tali da giustificare, ex art. 1455
c.c., l'interesse del locatore alla risoluzione contrattuale.
Né per incidere, mutandolo, sull'esito di siffatta valutazione possono essere richiamate argomentazioni di segno opposto.
Difatti, in proposito occorre tenere presente come la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cassazione civile, Sezione III, 25 gennaio 2011 n. 1735) ha avuto modo di osservare, “la destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diviene rilevante, come condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente al riguardo la mera enunciazione, nel contratto che la locazione sia stipulata per un certo uso”.
Invero è costante l'orientamento della stessa suprema Corte secondo cui stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende svolgervi e al rilascio delle autorizzazioni amministrative al riguardo necessarie (in termini, Cassazione, Sezione III, 08 giugno 2007, n. 13395 e
Cassazione civile, Sezione III, 30 aprile 2005 n. 9019).
Il che “significa che, in via di principio, non è onere del locatore conseguire tali autorizzazioni e che, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso da caratteristiche proprie del bene locato” (cfr., ancora, Cassazione
Civile, Sezione III, 26 settembre 2006, n. 20831; Cassazione Civile, Sezione III, 13 marzo 2007 n. 5836 e Cassazione Civile, Sezione III, 8 giugno 2007, n. 13395).
Anche di recente, a titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare come nelle locazioni di immobili per uso diverso da quello abitativo l'eventuale carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli
8 autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della “res”
(conformemente all'uso convenuto o, in assenza, secondo la sua intrinseca destinazione economica, peraltro, in questa vicenda venendo in rilievo, da contratto, un “fabbricato rurale” – art. 5 del contratto – nemmeno univoca) dipendenti dalla situazione edilizia del bene non costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'art. 1578 c.c. e comporta responsabilità del locatore solo nel caso in cui lo stesso abbia assunto l'impegno di conseguire detti titoli (Cassazione civile, Sezione Terza, sentenza 20 agosto 2018, n. 20796).
Ancor più di recente la suprema Corte nella sentenza della Sezione Terza, 21 agosto 2020 ha ricordato “il consolidato insegnamento della giurisprudenza (che il Collegio integralmente condivide e ribadisce, al fine di assicurarne continuità) per cui l'eventuale non conformità dell'immobile locato alla disciplina edilizia ed urbanistica non determina l'illiceità dell'oggetto del contratto, atteso che il requisito della liceità dell'oggetto previsto dall'art. 1346 c.c. è da riferire alla prestazione, ovvero al contenuto del negozio e non al bene in sè (Sez. 3, Sentenza n.
19190 del 15/12/2003), nè è illecita la causa, ai sensi dell'art. 1343 c.c., perché locare un immobile costruito senza licenza, nè condonato, non è in contrasto con l'ordine pubblico, da intendere come il complesso dei principi e dei valori che contraddistinguono l'organizzazione politica ed economica della società in un determinato momento storico (Sez. 3, Sentenza n. 4228 del
28/04/1999)”.
Per tutto quanto sin qui esposto, dunque, si è (ed era al momento dell'inizio dell'inadempimento dedotto con l'atto di intimazione introduttivo del giudizio) in presenza di un contratto di locazione non solo valido ma, altresì, adempiuto dalla società locatrice.
Per converso, priva di giuridica giustificazione causale risulta essere stata l'interruzione (n.d.r.: la conduttrice la definisce “sospensione”), peraltro totale e nella sua intera misura, della corresponsione del canone di locazione da parte della
[...]
CP_1
Noto e condivisibile è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, peraltro, pure nel caso in cui tali asseriti vizi della cosa locata avessero
9 effettivamente potuto incidere sul godimento dell'immobile, “al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore”, essendo, nell'ambito dei rapporti di locazione, “la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore” (così, tra le altre, Cassazione civile, Sezione III, 10 gennaio 2008, n. 261 e
Cassazione civile, Sezione III, 01 giugno 2006, n. 13133) mentre nella fattispecie oggetto della presente vicenda è rimasto incontestato il fatto che l'immobile, anche nel periodo oggetto della morosità dedotta nell'atto di intimazione introduttivo del giudizio e pure, peraltro, in quello successivo sia rimasto nella disponibilità del conduttore in assenza di un formale rilascio.
Anche la giurisprudenza di merito, compresa quella riconducibile ad altri uffici, ha, ancor più di recente, avuto modo di osservare come “la mancata corresponsione e/o la c.d. autoriduzione del canone costituisce fatto arbitrario e illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio e ciò anche nella ipotesi in cui detta omissione e/o riduzione sia stata effettuata dal conduttore per ripristinare
l'equilibrio del contratto, turbato dal ritenuto inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata: l' art. 1578 c.c. (rubricato "vizi della cosa locata") non dà al conduttore la facoltà di operare detta riduzione (e, a fortiori, il mancato versamento del dovuto) ma solo di domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluto al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti” (così espressamente
Tribunale Cagliari 31 maggio 2018, n. 1601 nonché, in termini, Corte di Appello di
Bari, Sezione Terza, 15 febbraio 2018, n. 300 oltre che, ex multis, Tribunale Roma,
Sezione Sesta, 13 febbraio 2018, n. 3349).
Sono, dunque, queste le ragioni per cui deve essere dichiarata risolta per grave inadempimento della conduttrice resistente la pattuizione contrattuale locatizia di cui trattasi.
8. Ne consegue che la medesima deve essere condannata al rilascio dell'unità
10 immobiliare di cui al contratto di locazione – risolto – per cui è causa;
rilascio in ordine alla cui esecuzione valutate le condizioni delle parti, le ragioni per cui viene disposto il rilascio e il tempo già trascorso dall'inizio del presente giudizio, si ritiene doversi fissare la data del 30 dicembre 2025.
9. Non può invece trovare accoglimento la domanda della ricorrente società di condanna della resistente al Parte_1 Controparte_1
pagamento dei canoni stante la sua totale assenza di formulazione nell'atto (di intimazione e contestuale citazione per la convalida) introduttivo del giudizio che, pertanto, l'ha resa nuova nelle memorie integrative in cui dopo il mutamento del rito
è stata formulata, eccedendo, attesa la sua novità, quella che doveva essere un'eventuale integrazione;
salva, ovviamente, la possibilità di sua riproposizione in separata sede.
10. Il mancato accoglimento delle domande dispiegate in riconvenzione dalla resistente invece, discende dalla loro inammissibilità perché Controparte_1
formulate nelle memorie integrative senza l'istanza di differimento d'udienza prevista, appunto secondo la costante giurisprudenza a pena di tale conseguenza processuale, dall'art. 418 c.p.c., seppure, per completezza, si osserva che dalla precedente parte motiva se ne evince la ritenuta, per questo giudice, infondatezza nel merito.
Invero, noto è al riguardo come la giurisprudenza di legittimità, con orientamento che questo giudicante condivide in quanto conforme alla ratio del rito, ha affermato il “principio secondo cui nelle controversie soggette al rito di cui all'art. 409 c.p.c. e ss. – n.d.r. : qual'è quella di cui trattasi, stante il rinvio a tale rito previsto per il giudizio locatizio dall'art. 447 bis c.p.c. - qualora chi ha proposto domanda riconvenzionale abbia omesso di chiedere - con istanza contenuta nella stessa memoria - al giudice un nuovo decreto per la fissazione di altra udienza, lo stesso decade dalla proposta riconvenzionale;
decadenza che deve essere dichiarata anche d'ufficio dal Giudice, in ogni stato e grado del giudizio, senza che sia possibile ipotizzare - al riguardo - alcuna sanatoria” (cfr., in tal senso, Cassazione civile,
Sezione III, 16 novembre 2007, n. 23815 e Cassazione civile, Sezione lavoro, 22
11 luglio 2008, n. 20176) e senza comunque impedire che le domande in questione possano eventualmente essere riproposte in altro autonomo procedimento.
11. Dunque, sono queste le ragioni della decisione.
14. Le spese legali, alla luce della compensazione al riguardo richiesta dalle parti nell'udienza cui la causa è stata trattenuta in decisione, possono essere compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le ragioni di cui in motivazione, ogni altra eccezione ed azione rigettata:
1. dichiara risolto, per grave inadempimento della conduttrice, il contratto di locazione ad uso commerciale intercorso tra la società
[...]
e la conduttrice avente ad Parte_1 Controparte_1
oggetto il “capannone industriale posto nel Comune di Roma (RM), Via
Portuense, 1555, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di detto Comune al foglio 750 particella 490 sub. 22, oltre a n. 2 aree urbane di pertinenza censite da subalterno 591 e 599”;
2. condanna la società conduttrice al rilascio del suddetto compendio, fissando al riguardo il termine del 30 dicembre 2025;
3. respinge tutte le altre domande
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il giorno 1 dicembre 2025. IL GIUDICE
dott. Sergio Salvatore Manca
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