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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- NL RE Presidente
- AG Di TI Componente
- LE GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 535/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. David Dell'Atti;
e
( , rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
David Dell'Atti; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Termini Imerese in data 07/05/2005 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 10, parte II, serie A, anno R.G.V.G. 535/2025
2005). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati Persona_1
(Monfalcone, 06/12/2006) e (Palmanova, 19/10/2012). Persona_2
Nel ricorso depositato in data 05/02/2025, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, restando liberi di vivere ciascuno per proprio conto, indipendenti l'uno dall'altro, rinunciando entrambi ad ogni addebito;
b. la casa coniugale di Via Rousseau n. 48/D di Nardò, intestata a , viene abitata ed assegnata Parte_1 alla IG.ra , unitamente agli arredi;
Controparte_1
c. I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
gli stessi vivranno una settimana con la madre ed una settimana con il padre. Detta richiesta viene maturata sulla scorta dei turni di militare che gli stessi effettuano durante il mese. Nel caso in cui, a causa dello stato di salute dei figli, il IG. non potesse prenderli con sé per i Parte_1 periodi summenzionati, avrà comunque diritto ad effettuare delle visite ai figli, per almeno un'ora, presso l'abitazione nella quale quest'ultimi risiedono con la madre, previo accordo con la stessa. Tale modalità di visita viene concordata nell'esclusivo interesse dei minori, affinché possano affrontare la separazione dei genitori, nella maniera meno traumatica possibile. Con riferimento alle vacanze estive, il padre si impegna a comunicare, entro la data del
15.07 di ciascun anno, il periodo da trascorrere con i figli;
nel periodo estivo il padre avrà, comunque, con sé i minori per un periodo non inferiore ad una settimana e per un massimo di quindici giorni. A partire dal corrente anno, le festività saranno trascorse dai genitori con i figli nel seguente modo: ossia Vigilia di Natale e Natale con la madre, Vigilia di Capodanno e Capodanno con il padre,
EF con il padre, Pasqua con la madre, ET con il
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padre. Tali festività saranno invertite per l'anno successivo e così via. I coniugi, inoltre, garantiranno le visite dei figli ai rispettivi nonni. In caso di viaggi, entrambi i coniugi concorderanno una gestione equa ponendo le esigenze e gli interessi dei figli in via prioritaria;
d. nel caso in cui uno dei coniugi dovesse effettuare un viaggio, lo stesso dovrà essere preannunciato all'altro con un tempo di almeno dieci giorni prima;
e. il IG. sarà tenuto a versare direttamente alla Parte_1
IG.ra il contributo mensile di € 300,00= per il CP_1 mantenimento di entrambi i figli (€ 150,00= cadauno), entro e non oltre il giorno ventritré di ogni mese di competenza, almeno sino a quando questi non saranno economicamente autosufficienti, e sarà indicizzato secondo gli indici ISTAT. Per ciò che concerne l'assegno unico, lo stesso, percepito attualmente dal IG. per Parte_1
l'importo di € 210,00= verrà versato alla moglie.
f. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche, dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche mutuabili;
le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto, resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
g. Il IG. provvederà inoltre al pagamento delle Parte_1 utenze della casa familiare.
h. le parti dichiarano di aver acclarato e definito tutti i rapporti economici e patrimoniali e, pertanto, dichiarano di non aver
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null'altro a pretendere tra di essi, rilasciandosi vicendevole quietanza liberatoria;
i. gli stessi si accordano che in caso di vendita della casa coniugale, il IG. , dal ricavato della vendita, Parte_1 verserà alla IG.ra l'importo di € 120.000,00=. CP_1
l. entrambi i coniugi si concedono reciproco permesso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
m. Spese compensate.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 19/03/2025).
1.3.- All'udienza del 30/04/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative e modificative:
− in sostituzione della condizione sub c del ricorso introduttivo, la seguente: il figlio minore resterà affidato in modo condiviso Per_2 ad entrambi i genitori, sarà collocato prevalentemente presso la madre. potrà incontrare e tenere con sé il figlio Parte_1 ogni volta che lo vorrà e, in caso di eventuale disaccordo, Per_2 secondo il seguente calendario: a) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle
17:00 all'ora di ingresso del minore a scuola e, a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 25/12, il 01/01, il
05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il
06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno del figlio sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
f) le parti si danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche
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concordate in ragione delle loro esigenze lavorative e delle esigenze della prole;
si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta del principio della bigenitorialità; g) le parti si impegnano, ove ciò non apparirà manifestamente contrario alla serenità di e quando Per_2
avrà terminato di ristrutturare la propria abitazione, ad Parte_1 occuparsi di una settimana ciascuno, anche alla luce dei turni Per_2 di lavoro a cui entrambi sono soggetti;
danno atto che i rapporti tra loro sono molto sereni e distesi e che, ad oggi, organizzano gli incontri genitori-figli in maniera flessibile e quanto più condivisa possibile;
− a precisazione della condizione sub f: per i profili non espressamente concordati tra le parti, le spese straordinarie saranno regolamentate secondo il pertinente protocollo del Tribunale di Lecce.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate e modificate in udienza, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 535/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 05/02/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Nardò Parte_1
(LE), 29/06/1977) e (Termini Imerese (PA), Controparte_1
27/01/1980) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate e modificate all'udienza del 30/04/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale
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dello stato civile del Comune di Termini Imerese per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 02/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
LE GR NL RE
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