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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2769/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr.ssa Francesca Vullo Consigliere dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2769/2024 promossa in grado d'appello
DA messa in liquidazione giudiziale con provvedimento Parte_1
8.08.2024) (C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_2
, con sede in Seregno (MB), via Lambro n. 19, rappresentata e difesa, giusta procura
[...] allegata all'atto di appello, dall'Avv. Attilio Scarcella (C.F.: e dall'avv. C.F._1
Enza Scarcella (C.F.: ), presso lo studio dei quali in Milano, via Cesare Battisti C.F._2
n. 1, risulta elettivamente domiciliata, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero fax 0941/22750 ovvero agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore con sede in via Francesco Caracciolo n. 50, rappresentata e Parte_3 CP_1
pagina 1 di 10 difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Corrado D'Angelo (C.F.
) e dall'Avv. Andrea Lubrina (C.F.: ), presso il cui C.F._3 C.F._4
studio in Milano, Corso Venezia n. 40, risulta elettivamente domiciliata, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai numeri tel. 0236524821 – fax
02/36524423, ovvero agli indirizzi pec e Email_3
Email_4
APPELLATA
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Sulle seguenti conclusioni:
appellante Parte_1
“In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del D.I. opposto sussistendo i gravi motivi di legge, nonché sussistendo sia il fumus che il periculum in mora.
Nel merito
1) Accogliere il presente appello e per l'effetto annullare, revocare o riformare l'impugnata Sentenza
n. 670/2023 del Tribunale di Varese, dichiarando fondata l'opposizione proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) Per l'effetto, revocare o, con qualsiasi altra statuizione, dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo
n. 593/2023 del Tribunale di Varese o, comunque, ridurre l'importo ingiunto al giusto e dovuto;
3) Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori.
In via istruttoria chiede ammettersi e disporsi interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della nonché prova per testi con il signor , Controparte_1 Testimone_1
residente in [...] sc.1, sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “vero o no”:
1) “che la ha omesso la consegna dei materiali indicati nelle Controparte_1
fatture n. 2373/C del 30.10.2022 e n. 2910/C del 30.11.2022, che si rammostrano”;
pagina 2 di 10 2) “che relativamente ad alcune consegne eseguite sono stati riscontrati vizi e difetti nei materiali che li hanno resi inutilizzabili o comunque oggetto di contestazioni o malfunzionamento”.
Sempre in via istruttoria chiede ammettersi e disporsi CTU tecnica estimativa per comprovare se le merci di cui alle fatture n. 2373/C del 30.10.2022 e n. 2910/C del 30.11.2022 e relativi DDT sono state consegnate sui cantieri della e se vi sono eventuali vizi riscontrati”. Parte_1
appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per l'errata indicazione dei termini di cui all'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c. e, per l'effetto, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni;
2) in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento di legge, alla luce delle causali su esposte;
3) in subordine e nel merito, senza rinuncia e/o recesso alcuno dalla superiore assorbente eccezione, rigettare l'appello così come proposto da sicché inammissibile ed Parte_1
infondato, con tutte le domande e richieste ivi formulate, confermando in toto la sentenza 670/2024 emessa dal Tribunale di Varese, per le ragioni sin qui esposte.
4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari oltre al rimborso spese e agli oneri accessori
5) in ogni caso, con condanna di in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, ex art. 96 c.p.c. I e/o III comma, sussistendo il requisito della responsabilità aggravata nella condotta processuale di parte appellante, al pagamento di una somma pari al 50% delle competenze liquidate o comunque di quella somma che il Giudice riterrà di liquidare anche in via equitativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 670/2024, pubblicata in data 08.07.2024, il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvedeva:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente e definitivamente il D.I. n.
593/2023 del 10-11/08/2023 del Tribunale di Varese;
pagina 3 di 10 2) condanna parte opponente ex art. 96 comma 3 c.p.c. al Controparte_2
pagamento in favore di parte opposta della somma di € Controparte_1
500,00;
3) condanna parte opponente ex art. 96 comma 4 c.p.c. al Controparte_2 pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 500,00;
4) condanna parte opponente al pagamento delle spese di Controparte_2 lite ex art. 93 c.p.c. direttamente in favore dei procuratori AVV. CORRADO D'ANGELO e
AVV. LUBRINA ANDREA, in solido fra loro, quali antistatari dell'opposta Controparte_1
che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € 4.000,00 per compensi,
[...]
oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Con decreto ingiuntivo n. 593/2023, il Tribunale di Varese ingiungeva a
[...]
il pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 18.059,08, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per fornitura materiali edili di cui alle fatture azionate in via monitoria.
Avverso il summenzionato decreto ingiuntivo proponeva opposizione, dalla quale originava la causa civile n. 2769/2023 r.g., eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nonché, nel merito, la nullità del decreto opposto “per carenza di debito”, precisando che le forniture poste alla base delle fatture azionate non sarebbero “mai state rese (…), mai concordate e mai contrattualizzate”. Da ultimo, l'attrice opponente deduceva di non aver mai ricevuto i materiali indicati nelle fatture o che comunque gli stessi presentavano vizi e difetti.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e argomentato e chiedendo, in via preliminare, la concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso ex art. 648 c.p.c.
Nel merito, la convenuta opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione con conferma integrale del decreto opposto, domandando altresì, in subordine, previo accertamento dell'avvenuta ed effettiva consegna del materiale edilizio indicato nelle fatture, la condanna della società opponente al pagamento della somma portata dal medesimo decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite, nonché l'ulteriore pagina 4 di 10 condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1 e/o Parte_1
comma 3.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 09.04.2024, con ordinanza emessa in pari data,
l'organo giudicante di primo grado concedeva la provvisoria esecutività al decreto opposto, disponendo l'esperimento della procedura di negoziazione assistita, con l'assegnazione dei relativi termini.
Preso atto dell'esito negativo del tentativo di negoziazione assistita e rigettate le istanze di prove orale richieste da parte opponente, con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Varese rigettava, poiché infondata in quanto generica e contraddittoria, anche a fronte dell'intervenuto riconoscimento del debito da parte dell'attrice opponente, l'opposizione spiegata da Parte_1
conseguentemente confermando il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dalla convenuta opposta, il primo Giudice riteneva infondata quella svolta ai sensi del primo comma, atteso il difetto di allegazione dei danni che sarebbero derivati a per avere la parte soccombente Controparte_1 [...]
gito in giudizio con mala fede o colpa grave. Parte_1
All'opposto, ritenuto che la società opponente avrebbe instaurato il giudizio di opposizione ignorando il proprio riconoscimento di debito, già prodotto in atti in fase monitoria, senza peraltro contestare o negare tale documento ovvero la sua riferibilità alla stessa, il Tribunale ravvisava nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., conseguentemente condannando Parte_1 al pagamento in favore dell'opposta della
[...] Controparte_1 somma di € 500,00, nonché di ulteriori € 500,00 dovuti ex lege ai sensi del nuovo comma 4 del medesimo art. 96 c.p.c.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto generica e contraddittoria l'opposizione spiegata da
[...]
a fronte della pretesa creditoria azionata in via monitoria da Parte_1 [...]
la quale troverebbe invece solido fondamento nelle fatture allegate al ricorso Controparte_1
per decreto ingiuntivo e nei relativi DDT.
Sul punto, parte appellante nega la valenza probatoria, nell'ambito del giudizio di opposizione, delle fatture prodotte in fase monitoria, precisando in ogni caso di averle puntualmente contestate, avendo pagina 5 di 10 invero affermato che le forniture a cui esse si riferiscono non sarebbero mai state rese, mai concordate e mai contrattualizzate o comunque che i materiali forniti presentavano vizi e/o difetti.
Quanto ai DDT, nemmeno essi sarebbero idonei a provare la sussistenza del credito in quanto recanti firme illegittime e non riferibili al legale rappresentante di Parte_1
o a un suo delegato.
Con il secondo motivo, lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel corso del giudizio di prime cure, i quali avrebbero consentito al Tribunale di esaminare e vagliare le contestazioni mosse da e, conseguentemente, di ritenere Parte_1
non provata la pretesa azionata dalla Controparte_1
Con il terzo motivo, censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto fondata la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., evidenziando che Parte_1
non avrebbe posto in essere alcuna condotta sleale o in mala fede né tantomeno
[...] esperito un'opposizione del tutto inutile, essendosi limitata a esercitare il proprio diritto di difesa.
Con il quarto motivo, parte appellante lamenta un'erronea ripartizione dell'onere probatorio, argomentando che la società opponente non avrebbe dovuto introdurre alcun documento a supporto della propria difesa, dovendo essere parte opposta a dimostrare gli ordini del materiale, le consegne e gli omessi pagamenti.
Con il quinto e ultimo motivo, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto che la convenuta opposta avesse efficacemente provato il proprio credito attraverso la produzione delle fatture e dei DDT, sebbene detti documenti siano stati contestati e disconosciuti da parte opponente.
Segnatamente, con riferimento al doc. n. 7 del fascicolo monitorio, recante il “Piano rientro insoluti” e dunque, ad avviso del Tribunale, la prova dell'intervenuto riconoscimento del debito da parte di la società odierna appellante osserva come esso sia privo Parte_1
di rilevanza probatoria, considerato che i) si tratterebbe di una mail generica che poteva essere stata mandata da chiunque;
ii) non riguarderebbe il credito del presente giudizio;
iii) la stessa poteva essere relativa a forniture contestate per vizi, ma di fatto a rapporti definiti.
- Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 10 All'udienza del 30.01.2025, parte appellante preliminarmente rappresentava che nelle more era intervenuta sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società appellante, riservando di produrre la relativa sentenza per cui chiedeva breve rinvio. Il procuratore di parte appellata riservava l'eccezione del difetto di legittimazione attiva della società appellante. Il
Consigliere istruttore, ritenuta la preliminarità della questione, accoglieva l'istanza di rinvio formulata dal procuratore di parte appellante e rinviava la causa all'udienza del 13.02.2025 per consentire il deposito del provvedimento di messa in liquidazione giudiziale della società
[...]
necessario per ogni valutazione. Parte_1
All'udienza del 13.02.2205, avvenuta la produzione di copia della sentenza con cui era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società appellante, parte appellante chiedeva pronunciarsi l'interruzione del giudizio mentre parte appellata eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società appellata con conseguenza dell'apertura della liquidazione giudiziale.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 17.02.2025 il Consigliere istruttore, rilevato che parte appellante, in conseguenza dell'intervenuta messa in liquidazione di
[...] chiedeva dichiararsi l'interruzione del giudizio e che, di contro, parte Parte_1 appellata eccepiva il difetto di legittimazione della società appellante alla proposizione dell'appello adducendo l'anteriorità della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale rispetto al momento di proposizione del gravame, ritenuto che la sollevata eccezione sul difetto di legittimazione assumesse valenza preliminare e che pertanto la causa andasse posta in decisione, fissava udienza collegiale ex art. 350 bis c.p.c. per il 03.04.2025.
All'udienza collegiale del 03.04.2025 all'esito della discussione orale della causa la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 09.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione, assume valenza preliminare la disamina dell'eccezione, sollevata da parte appellata, relativa al difetto di legittimazione attiva di alla Parte_1
proposizione del presente gravame, notificato in data 25.09.2024 e iscritto a ruolo in data 07.10.2024, in ragione dell'anteriorità, rispetto a quest'ultimo, della sentenza n. 166/2024, pubblicata in data
08.08.2024, con cui il Tribunale di Monza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società appellante.
L'eccezione è da ritenersi fondata e merita pertanto accoglimento per le ragioni che seguono.
pagina 7 di 10 Il tema della capacità processuale del soggetto “fallito” (ora “in liquidazione giudiziale”) è stato ampiamente trattato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 43 L.F. (oggi art. 143 C.C.I.I.), ha ribadito, anche di recente, che la dichiarazione del fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore, fatta eccezione per le ipotesi, evidentemente non ricorrenti nel caso di specie, in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio, con la chiara precisazione che ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non è, tuttavia, sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, come la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che la stessa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione del fallito (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. 15.12.2022, n. 36780).
Detto principio di diritto – avallato da ultimo anche dalle Sezioni Unite del Supremo Consesso di giustizia che hanno ribadito che l'insussistenza di uno stato di inerzia da parte del curatore comporta per il fallito il difetto, suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della capacità processuale (cfr. Cass. civ. Sez. Un., sent. 28.04.2023, n. 11287) – è del resto postulato dalle stesse pronunce evocate dalla società odierna appellante, le quali tutte circoscrivono alla sola ipotesi di condotta inerte dell'amministrazione fallimentare il riconoscimento di una legittimazione processuale, avente carattere evidentemente supplettivo, in capo al soggetto nei confronti del quale sia stata aperta la liquidazione giudiziale.
Ebbene, premesso che è pacifica l'anteriorità della sentenza dichiarativa di messa in liquidazione giudiziale della società rispetto alla proposizione, da parte Parte_1
della stessa, del presente gravame, non può che rilevarsi come la società appellante abbia completamente omesso ogni allegazione in ordine ad una possibile inerzia del curatore, il quale, per contro, secondo circostanza non contestata dall'appellante, notiziato dai difensori di parte appellata, avrebbe peraltro riferito di non essere nemmeno a conoscenza del pendente procedimento d'appello
(cfr. memoria difensiva p. 3). Peraltro, il breve lasso temporale Controparte_1 intercorrente dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società appellante non rende oggettivamente configurabile una situazione inerziale della curatela che invece pagina 8 di 10 sottende la conoscenza della situazione debitoria ed una protratta inerzia dall'assumere iniziative recuperatorie dello stesso.
Ne discende che, nel caso di specie, difetta quell'unica ipotesi (insieme con l'eventualità, evidentemente non ricorrente in questa sede, che il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali) cui la giurisprudenza di legittimità circoscrive il riconoscimento di una residua capacità processuale supplettiva del soggetto in liquidazione giudiziale, con la conseguenza che il presente gravame avrebbe dovuto essere interposto dal curatore, al quale solo, per effetto della dichiarata liquidazione giudiziale, spetta la capacità di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali confluiti nella liquidazione giudiziale medesima.
Pertanto, alla luce delle ragioni suesposte, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società odierna appellante con Parte_4 conseguente inammissibilità dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 670/2024, pubblicata in data 8.07.2024, del Tribunale di Varese.
***
Le ragioni poste a fondamento della decisione comportano che le spese di lite del presente giudizio di appello seguano la regola della soccombenza.
Conseguentemente l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata
[...]
delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano, in ragione Controparte_1 dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compresa nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), avuto riguardo ai valori tariffari applicabili, in complessivi € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
***
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 legge 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(messa in liquidazione giudiziale con provvedimento Parte_1 dell'8.08.2024) nei confronti di vverso la sentenza n. 670/2024, Controparte_1
pagina 9 di 10 pubblicata in data 08.07.2024, del Tribunale di Varese, ogni altra istanza, eccezione respinta, così dispone:
- accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva della società appellante
[...]
(messa in liquidazione giudiziale con provvedimento dell'8.08.2024) e, Parte_1 per l'effetto, dichiara l'inammissibilità dell'appello dalla stessa proposto;
- condanna l'appellante (in liquidazione giudiziale) alla Parte_1 rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio di appello, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi difensivi oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 legge 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr.ssa Francesca Vullo Consigliere dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2769/2024 promossa in grado d'appello
DA messa in liquidazione giudiziale con provvedimento Parte_1
8.08.2024) (C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_2
, con sede in Seregno (MB), via Lambro n. 19, rappresentata e difesa, giusta procura
[...] allegata all'atto di appello, dall'Avv. Attilio Scarcella (C.F.: e dall'avv. C.F._1
Enza Scarcella (C.F.: ), presso lo studio dei quali in Milano, via Cesare Battisti C.F._2
n. 1, risulta elettivamente domiciliata, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero fax 0941/22750 ovvero agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore con sede in via Francesco Caracciolo n. 50, rappresentata e Parte_3 CP_1
pagina 1 di 10 difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Corrado D'Angelo (C.F.
) e dall'Avv. Andrea Lubrina (C.F.: ), presso il cui C.F._3 C.F._4
studio in Milano, Corso Venezia n. 40, risulta elettivamente domiciliata, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai numeri tel. 0236524821 – fax
02/36524423, ovvero agli indirizzi pec e Email_3
Email_4
APPELLATA
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Sulle seguenti conclusioni:
appellante Parte_1
“In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del D.I. opposto sussistendo i gravi motivi di legge, nonché sussistendo sia il fumus che il periculum in mora.
Nel merito
1) Accogliere il presente appello e per l'effetto annullare, revocare o riformare l'impugnata Sentenza
n. 670/2023 del Tribunale di Varese, dichiarando fondata l'opposizione proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) Per l'effetto, revocare o, con qualsiasi altra statuizione, dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo
n. 593/2023 del Tribunale di Varese o, comunque, ridurre l'importo ingiunto al giusto e dovuto;
3) Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori.
In via istruttoria chiede ammettersi e disporsi interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della nonché prova per testi con il signor , Controparte_1 Testimone_1
residente in [...] sc.1, sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “vero o no”:
1) “che la ha omesso la consegna dei materiali indicati nelle Controparte_1
fatture n. 2373/C del 30.10.2022 e n. 2910/C del 30.11.2022, che si rammostrano”;
pagina 2 di 10 2) “che relativamente ad alcune consegne eseguite sono stati riscontrati vizi e difetti nei materiali che li hanno resi inutilizzabili o comunque oggetto di contestazioni o malfunzionamento”.
Sempre in via istruttoria chiede ammettersi e disporsi CTU tecnica estimativa per comprovare se le merci di cui alle fatture n. 2373/C del 30.10.2022 e n. 2910/C del 30.11.2022 e relativi DDT sono state consegnate sui cantieri della e se vi sono eventuali vizi riscontrati”. Parte_1
appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per l'errata indicazione dei termini di cui all'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c. e, per l'effetto, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni;
2) in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento di legge, alla luce delle causali su esposte;
3) in subordine e nel merito, senza rinuncia e/o recesso alcuno dalla superiore assorbente eccezione, rigettare l'appello così come proposto da sicché inammissibile ed Parte_1
infondato, con tutte le domande e richieste ivi formulate, confermando in toto la sentenza 670/2024 emessa dal Tribunale di Varese, per le ragioni sin qui esposte.
4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari oltre al rimborso spese e agli oneri accessori
5) in ogni caso, con condanna di in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, ex art. 96 c.p.c. I e/o III comma, sussistendo il requisito della responsabilità aggravata nella condotta processuale di parte appellante, al pagamento di una somma pari al 50% delle competenze liquidate o comunque di quella somma che il Giudice riterrà di liquidare anche in via equitativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 670/2024, pubblicata in data 08.07.2024, il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvedeva:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente e definitivamente il D.I. n.
593/2023 del 10-11/08/2023 del Tribunale di Varese;
pagina 3 di 10 2) condanna parte opponente ex art. 96 comma 3 c.p.c. al Controparte_2
pagamento in favore di parte opposta della somma di € Controparte_1
500,00;
3) condanna parte opponente ex art. 96 comma 4 c.p.c. al Controparte_2 pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 500,00;
4) condanna parte opponente al pagamento delle spese di Controparte_2 lite ex art. 93 c.p.c. direttamente in favore dei procuratori AVV. CORRADO D'ANGELO e
AVV. LUBRINA ANDREA, in solido fra loro, quali antistatari dell'opposta Controparte_1
che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € 4.000,00 per compensi,
[...]
oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Con decreto ingiuntivo n. 593/2023, il Tribunale di Varese ingiungeva a
[...]
il pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 18.059,08, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per fornitura materiali edili di cui alle fatture azionate in via monitoria.
Avverso il summenzionato decreto ingiuntivo proponeva opposizione, dalla quale originava la causa civile n. 2769/2023 r.g., eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nonché, nel merito, la nullità del decreto opposto “per carenza di debito”, precisando che le forniture poste alla base delle fatture azionate non sarebbero “mai state rese (…), mai concordate e mai contrattualizzate”. Da ultimo, l'attrice opponente deduceva di non aver mai ricevuto i materiali indicati nelle fatture o che comunque gli stessi presentavano vizi e difetti.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e argomentato e chiedendo, in via preliminare, la concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso ex art. 648 c.p.c.
Nel merito, la convenuta opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione con conferma integrale del decreto opposto, domandando altresì, in subordine, previo accertamento dell'avvenuta ed effettiva consegna del materiale edilizio indicato nelle fatture, la condanna della società opponente al pagamento della somma portata dal medesimo decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite, nonché l'ulteriore pagina 4 di 10 condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1 e/o Parte_1
comma 3.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 09.04.2024, con ordinanza emessa in pari data,
l'organo giudicante di primo grado concedeva la provvisoria esecutività al decreto opposto, disponendo l'esperimento della procedura di negoziazione assistita, con l'assegnazione dei relativi termini.
Preso atto dell'esito negativo del tentativo di negoziazione assistita e rigettate le istanze di prove orale richieste da parte opponente, con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Varese rigettava, poiché infondata in quanto generica e contraddittoria, anche a fronte dell'intervenuto riconoscimento del debito da parte dell'attrice opponente, l'opposizione spiegata da Parte_1
conseguentemente confermando il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dalla convenuta opposta, il primo Giudice riteneva infondata quella svolta ai sensi del primo comma, atteso il difetto di allegazione dei danni che sarebbero derivati a per avere la parte soccombente Controparte_1 [...]
gito in giudizio con mala fede o colpa grave. Parte_1
All'opposto, ritenuto che la società opponente avrebbe instaurato il giudizio di opposizione ignorando il proprio riconoscimento di debito, già prodotto in atti in fase monitoria, senza peraltro contestare o negare tale documento ovvero la sua riferibilità alla stessa, il Tribunale ravvisava nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., conseguentemente condannando Parte_1 al pagamento in favore dell'opposta della
[...] Controparte_1 somma di € 500,00, nonché di ulteriori € 500,00 dovuti ex lege ai sensi del nuovo comma 4 del medesimo art. 96 c.p.c.
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- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto generica e contraddittoria l'opposizione spiegata da
[...]
a fronte della pretesa creditoria azionata in via monitoria da Parte_1 [...]
la quale troverebbe invece solido fondamento nelle fatture allegate al ricorso Controparte_1
per decreto ingiuntivo e nei relativi DDT.
Sul punto, parte appellante nega la valenza probatoria, nell'ambito del giudizio di opposizione, delle fatture prodotte in fase monitoria, precisando in ogni caso di averle puntualmente contestate, avendo pagina 5 di 10 invero affermato che le forniture a cui esse si riferiscono non sarebbero mai state rese, mai concordate e mai contrattualizzate o comunque che i materiali forniti presentavano vizi e/o difetti.
Quanto ai DDT, nemmeno essi sarebbero idonei a provare la sussistenza del credito in quanto recanti firme illegittime e non riferibili al legale rappresentante di Parte_1
o a un suo delegato.
Con il secondo motivo, lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel corso del giudizio di prime cure, i quali avrebbero consentito al Tribunale di esaminare e vagliare le contestazioni mosse da e, conseguentemente, di ritenere Parte_1
non provata la pretesa azionata dalla Controparte_1
Con il terzo motivo, censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto fondata la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., evidenziando che Parte_1
non avrebbe posto in essere alcuna condotta sleale o in mala fede né tantomeno
[...] esperito un'opposizione del tutto inutile, essendosi limitata a esercitare il proprio diritto di difesa.
Con il quarto motivo, parte appellante lamenta un'erronea ripartizione dell'onere probatorio, argomentando che la società opponente non avrebbe dovuto introdurre alcun documento a supporto della propria difesa, dovendo essere parte opposta a dimostrare gli ordini del materiale, le consegne e gli omessi pagamenti.
Con il quinto e ultimo motivo, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto che la convenuta opposta avesse efficacemente provato il proprio credito attraverso la produzione delle fatture e dei DDT, sebbene detti documenti siano stati contestati e disconosciuti da parte opponente.
Segnatamente, con riferimento al doc. n. 7 del fascicolo monitorio, recante il “Piano rientro insoluti” e dunque, ad avviso del Tribunale, la prova dell'intervenuto riconoscimento del debito da parte di la società odierna appellante osserva come esso sia privo Parte_1
di rilevanza probatoria, considerato che i) si tratterebbe di una mail generica che poteva essere stata mandata da chiunque;
ii) non riguarderebbe il credito del presente giudizio;
iii) la stessa poteva essere relativa a forniture contestate per vizi, ma di fatto a rapporti definiti.
- Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 10 All'udienza del 30.01.2025, parte appellante preliminarmente rappresentava che nelle more era intervenuta sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società appellante, riservando di produrre la relativa sentenza per cui chiedeva breve rinvio. Il procuratore di parte appellata riservava l'eccezione del difetto di legittimazione attiva della società appellante. Il
Consigliere istruttore, ritenuta la preliminarità della questione, accoglieva l'istanza di rinvio formulata dal procuratore di parte appellante e rinviava la causa all'udienza del 13.02.2025 per consentire il deposito del provvedimento di messa in liquidazione giudiziale della società
[...]
necessario per ogni valutazione. Parte_1
All'udienza del 13.02.2205, avvenuta la produzione di copia della sentenza con cui era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società appellante, parte appellante chiedeva pronunciarsi l'interruzione del giudizio mentre parte appellata eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società appellata con conseguenza dell'apertura della liquidazione giudiziale.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 17.02.2025 il Consigliere istruttore, rilevato che parte appellante, in conseguenza dell'intervenuta messa in liquidazione di
[...] chiedeva dichiararsi l'interruzione del giudizio e che, di contro, parte Parte_1 appellata eccepiva il difetto di legittimazione della società appellante alla proposizione dell'appello adducendo l'anteriorità della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale rispetto al momento di proposizione del gravame, ritenuto che la sollevata eccezione sul difetto di legittimazione assumesse valenza preliminare e che pertanto la causa andasse posta in decisione, fissava udienza collegiale ex art. 350 bis c.p.c. per il 03.04.2025.
All'udienza collegiale del 03.04.2025 all'esito della discussione orale della causa la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 09.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione, assume valenza preliminare la disamina dell'eccezione, sollevata da parte appellata, relativa al difetto di legittimazione attiva di alla Parte_1
proposizione del presente gravame, notificato in data 25.09.2024 e iscritto a ruolo in data 07.10.2024, in ragione dell'anteriorità, rispetto a quest'ultimo, della sentenza n. 166/2024, pubblicata in data
08.08.2024, con cui il Tribunale di Monza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società appellante.
L'eccezione è da ritenersi fondata e merita pertanto accoglimento per le ragioni che seguono.
pagina 7 di 10 Il tema della capacità processuale del soggetto “fallito” (ora “in liquidazione giudiziale”) è stato ampiamente trattato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 43 L.F. (oggi art. 143 C.C.I.I.), ha ribadito, anche di recente, che la dichiarazione del fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore, fatta eccezione per le ipotesi, evidentemente non ricorrenti nel caso di specie, in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio, con la chiara precisazione che ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non è, tuttavia, sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, come la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che la stessa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione del fallito (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. 15.12.2022, n. 36780).
Detto principio di diritto – avallato da ultimo anche dalle Sezioni Unite del Supremo Consesso di giustizia che hanno ribadito che l'insussistenza di uno stato di inerzia da parte del curatore comporta per il fallito il difetto, suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della capacità processuale (cfr. Cass. civ. Sez. Un., sent. 28.04.2023, n. 11287) – è del resto postulato dalle stesse pronunce evocate dalla società odierna appellante, le quali tutte circoscrivono alla sola ipotesi di condotta inerte dell'amministrazione fallimentare il riconoscimento di una legittimazione processuale, avente carattere evidentemente supplettivo, in capo al soggetto nei confronti del quale sia stata aperta la liquidazione giudiziale.
Ebbene, premesso che è pacifica l'anteriorità della sentenza dichiarativa di messa in liquidazione giudiziale della società rispetto alla proposizione, da parte Parte_1
della stessa, del presente gravame, non può che rilevarsi come la società appellante abbia completamente omesso ogni allegazione in ordine ad una possibile inerzia del curatore, il quale, per contro, secondo circostanza non contestata dall'appellante, notiziato dai difensori di parte appellata, avrebbe peraltro riferito di non essere nemmeno a conoscenza del pendente procedimento d'appello
(cfr. memoria difensiva p. 3). Peraltro, il breve lasso temporale Controparte_1 intercorrente dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società appellante non rende oggettivamente configurabile una situazione inerziale della curatela che invece pagina 8 di 10 sottende la conoscenza della situazione debitoria ed una protratta inerzia dall'assumere iniziative recuperatorie dello stesso.
Ne discende che, nel caso di specie, difetta quell'unica ipotesi (insieme con l'eventualità, evidentemente non ricorrente in questa sede, che il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali) cui la giurisprudenza di legittimità circoscrive il riconoscimento di una residua capacità processuale supplettiva del soggetto in liquidazione giudiziale, con la conseguenza che il presente gravame avrebbe dovuto essere interposto dal curatore, al quale solo, per effetto della dichiarata liquidazione giudiziale, spetta la capacità di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali confluiti nella liquidazione giudiziale medesima.
Pertanto, alla luce delle ragioni suesposte, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società odierna appellante con Parte_4 conseguente inammissibilità dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 670/2024, pubblicata in data 8.07.2024, del Tribunale di Varese.
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Le ragioni poste a fondamento della decisione comportano che le spese di lite del presente giudizio di appello seguano la regola della soccombenza.
Conseguentemente l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata
[...]
delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano, in ragione Controparte_1 dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compresa nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), avuto riguardo ai valori tariffari applicabili, in complessivi € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
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La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 legge 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(messa in liquidazione giudiziale con provvedimento Parte_1 dell'8.08.2024) nei confronti di vverso la sentenza n. 670/2024, Controparte_1
pagina 9 di 10 pubblicata in data 08.07.2024, del Tribunale di Varese, ogni altra istanza, eccezione respinta, così dispone:
- accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva della società appellante
[...]
(messa in liquidazione giudiziale con provvedimento dell'8.08.2024) e, Parte_1 per l'effetto, dichiara l'inammissibilità dell'appello dalla stessa proposto;
- condanna l'appellante (in liquidazione giudiziale) alla Parte_1 rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio di appello, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi difensivi oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 legge 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
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