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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 659/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004805883 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.11.2023 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29820229004805883, notificatale in data 23.09.2023, limitatamente alla cartella n. 29820110024761670000 per tasse auto dovute per l'anno di imposta 2005 e per Irpef 2008, per un importo complessivo di euro 945,66.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità della cartella per omessa o invalida notifica della cartella;
eccepiva poi il decorso del termine prescrizionale, l'illegittimità del ruolo per omessa sottoscrizione e delle sanzioni.
Chiedeva dunque l'annullamento dell'intimazione impugnata con riferimento ai crediti di natura tributaria.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevava il difetto di giurisdizione per la prima cartella indicata nell'intimazione, relativa a violazioni amministrative, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento ai debiti tributari di cui alla cartella n. 29820110024761670000, in forza della legge 197/2022. Deduceva quindi l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della cartella, regolarmente notificata, in data 12.03.2012, e chiedeva il rigetto dell'eccezione di prescrizione, alla luce della notifica di successive intimazioni di pagamento, quali validi atti interruttivi della prescrizione.
All'odierna udienza il ricorso era trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente deve evidenziarsi che il ricorso attiene esclusivamente ai debiti di natura tributaria, per tasse auto 2005 e Irpef 2008, così come esposti nella cartella n. 29820110024761670000. Non è dunque necessario rilevare il difetto di giurisdizione per estraneità alla materia tributaria della seconda cartella indicata in intimazione, poiché la stessa ricorrente non ne ha fatto oggetto di impugnazione.
Parimenti infondata è la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata da Agenzia delle
Entrate Riscossione ai sensi della legge 197/2022, poiché tale norma, relativa al c.d. saldo e stralcio dei debiti tributari per interessi e sanzioni dei ruoli per tributi inferiori ai mille euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2015, non è conferente per la definizione dell'odierno ricorso, nel quale si contesta la debenza integrale delle somme indicate nell'intimazione impugnata.
Ciò posto, si osserva che controparte ha allegato copia della notifica della cartella di pagamento n.
29820110024761670000, regolarmente notificata alla ricorrente in data 12.03.2012 a mani di persona delegata per il ritiro. Dunque non vi è alcuna invalidità derivata dell'intimazione per omessa notifica della cartella, mentre ogni sorta di censura formale e sostanziale avverso tale atto e i crediti tributari ivi esposti andava tempestivamente proposta avverso la suddetta cartella, divenuta ormai irretrattabile.
Quanto all'eccepita prescrizione successiva dei crediti tributari, Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato copia di successive intimazioni di pagamento, notificate alla ricorrente il 06.11.2014, il 05.07.2016 ed il
12.03.2019, atti mai impugnati ed idonei ad interrompere la prescrizione dei crediti (triennale per la tassa auto e decennale per i debiti Irpef). Tali atti e le relative notifiche non sono state contestate dalla ricorrente,
e dunque devono ritenersi pienamente probanti.
Analogo effetto interruttivo dispiega l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno ricorso, notificata alla ricorrente il 15.11.2023.
Tuttavia, con specifico riferimento alla tassa auto 2005 il cui termine di prescrizione è triennale, deve considerarsi che l'atto interruttivo è stato notificato quando già il termine triennale era decorso rispetto all'ultima intimazione notificata (12.03.2019): trattandosi di ruoli antecedenti e consegnati al concessionario per la riscossione ben prima della normativa emergenziale Covid 19, l'unico periodo di legittima sospensione
è quello di 85 giorni previsto dal DL n. 18/2020, con la conseguenza che, alla data del 15.11.2023, il credito per tasse auto era già incorso nella prescrizione triennale. La parziale soccombenza determina la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento limitatamente alla tassa automobilistica 2005. Rigetta nel resto.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 23.01.2026
Il Giudice
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 659/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004805883 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.11.2023 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29820229004805883, notificatale in data 23.09.2023, limitatamente alla cartella n. 29820110024761670000 per tasse auto dovute per l'anno di imposta 2005 e per Irpef 2008, per un importo complessivo di euro 945,66.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità della cartella per omessa o invalida notifica della cartella;
eccepiva poi il decorso del termine prescrizionale, l'illegittimità del ruolo per omessa sottoscrizione e delle sanzioni.
Chiedeva dunque l'annullamento dell'intimazione impugnata con riferimento ai crediti di natura tributaria.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevava il difetto di giurisdizione per la prima cartella indicata nell'intimazione, relativa a violazioni amministrative, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento ai debiti tributari di cui alla cartella n. 29820110024761670000, in forza della legge 197/2022. Deduceva quindi l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della cartella, regolarmente notificata, in data 12.03.2012, e chiedeva il rigetto dell'eccezione di prescrizione, alla luce della notifica di successive intimazioni di pagamento, quali validi atti interruttivi della prescrizione.
All'odierna udienza il ricorso era trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente deve evidenziarsi che il ricorso attiene esclusivamente ai debiti di natura tributaria, per tasse auto 2005 e Irpef 2008, così come esposti nella cartella n. 29820110024761670000. Non è dunque necessario rilevare il difetto di giurisdizione per estraneità alla materia tributaria della seconda cartella indicata in intimazione, poiché la stessa ricorrente non ne ha fatto oggetto di impugnazione.
Parimenti infondata è la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata da Agenzia delle
Entrate Riscossione ai sensi della legge 197/2022, poiché tale norma, relativa al c.d. saldo e stralcio dei debiti tributari per interessi e sanzioni dei ruoli per tributi inferiori ai mille euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2015, non è conferente per la definizione dell'odierno ricorso, nel quale si contesta la debenza integrale delle somme indicate nell'intimazione impugnata.
Ciò posto, si osserva che controparte ha allegato copia della notifica della cartella di pagamento n.
29820110024761670000, regolarmente notificata alla ricorrente in data 12.03.2012 a mani di persona delegata per il ritiro. Dunque non vi è alcuna invalidità derivata dell'intimazione per omessa notifica della cartella, mentre ogni sorta di censura formale e sostanziale avverso tale atto e i crediti tributari ivi esposti andava tempestivamente proposta avverso la suddetta cartella, divenuta ormai irretrattabile.
Quanto all'eccepita prescrizione successiva dei crediti tributari, Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato copia di successive intimazioni di pagamento, notificate alla ricorrente il 06.11.2014, il 05.07.2016 ed il
12.03.2019, atti mai impugnati ed idonei ad interrompere la prescrizione dei crediti (triennale per la tassa auto e decennale per i debiti Irpef). Tali atti e le relative notifiche non sono state contestate dalla ricorrente,
e dunque devono ritenersi pienamente probanti.
Analogo effetto interruttivo dispiega l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno ricorso, notificata alla ricorrente il 15.11.2023.
Tuttavia, con specifico riferimento alla tassa auto 2005 il cui termine di prescrizione è triennale, deve considerarsi che l'atto interruttivo è stato notificato quando già il termine triennale era decorso rispetto all'ultima intimazione notificata (12.03.2019): trattandosi di ruoli antecedenti e consegnati al concessionario per la riscossione ben prima della normativa emergenziale Covid 19, l'unico periodo di legittima sospensione
è quello di 85 giorni previsto dal DL n. 18/2020, con la conseguenza che, alla data del 15.11.2023, il credito per tasse auto era già incorso nella prescrizione triennale. La parziale soccombenza determina la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento limitatamente alla tassa automobilistica 2005. Rigetta nel resto.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 23.01.2026
Il Giudice