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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Giuseppe SERAO Presidente Rep. N.
Dott. Daniela FEDELE Consigliere R. Gen. N. 912/2022
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 912/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 21 settembre 2022 dall'avv. Gianluca Spolverato in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del
15 novembre 2023
d a OGGETTO:
(c.f.: ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 altri contratti d'opera avv.ti SPOLVERATO GIANLUCA (c.f.: ), C.F._1 codice: 142999 (c.f.: ) e Parte_2 C.F._2
(c.f.: ) del Foro di Padova Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliata in PADOVA VIA RISMONDO n. 2/e, presso gli avv.ti GIANLUCA SPOLVERATO, Parte_2
e come da procura in calce alla comparsa di Parte_3
pagina 1 di 12 costituzione in primo grado
APPELLANTE
c o n t r o
(c.f.: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 P.IVA_2
FERRARESE ALBERTO (c.f.: e C.F._4
FERRARESE GIOVANNI (c.f.: del Foro di C.F._5
Brescia elettivamente domiciliata in BRESCIA VIA G. ROSA n. 71 presso gli avv.ti ALBERTO FERRARESE e GIOVANNI
FERRARESE come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio di primo grado.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione prima civile, in data 18 febbraio / 21 febbraio 2022 n. 409/2022.
CONCLUSIONI
dell'appellante
“In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, n. 409/2022, depositata in data 21 febbraio 2022, non notificata e in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti,
- in via principale, accertato che le condizioni sospensive previste dalla clausola 4 dell'accordo 9 ottobre 2020 sono alternative e si sono entrambe verificate, confermare il decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo di € 400.000,00, oltre interessi e spese come da domanda;
- in via subordinata di merito, per i motivi di cui ai punti I) e II), alla luce del pagina 2 di 12 passaggio in giudicato della sentenza n. 220 del 18 giugno 2020 del
Tribunale di Verona, che ha ridotto di più di due terzi il credito contributivo dell' nei confronti di accertarsi che il CP_2 Parte_4
credito garantito è ora pari a 135.000,00 euro, con conseguente accertamento del diritto di alla restituzione della somma di Parte_1
265.000,00 euro o della diversa somma che risulti determinata, in contraddittorio delle parti, alla stregua dei documenti agli atti relativi ai lavoratori interessati nell'appalto nel corso di disponenda CTU.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali,
c.p.a. e IVA., di entrambi i giudizi.
MEZZI ISTRUTTORI.
In via istruttoria, si ripropongono i mezzi istruttori già formulati nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare si chiede che sia disposta
CTU contabile diretta a quantificare il residuo importo garantito dall'accordo del 9 ottobre 2017, sottoponendo al perito il seguente quesito
“determini il CTU, per ciascuno dei lavoratori indicati nel verbale in solido depositato da e per i periodi ivi indicati, a quanto ammontino CP_1
i contributi dovuti sulla base delle voci indicate come ancora dovute dal
Tribunale di Verona nella sentenza n. 220 del 18 giugno 2020, determinando così la minor somma di cui può ancora essere CP_1
chiamata a rispondere in solido”. dell' appellata
“ respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Spese del grado rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 12 La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
La ha ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Brescia Parte_1
di un decreto ingiuntivo per €. *400.000,00*, nei confronti della
[...]
CP_1
A fondamento della richiesta azionata con il ricorso alla procedura monitoria la società ricorrente ha indicato che essa aveva emesso fatture per €. *693.279,55* e che di detto importo la ne aveva CP_1
corrisposto €. *293.279,55* rimanendo debitrice, secondo la tesi prospettata da dei residui € *400.000,00*. Parte_1
Ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo ha proposto CP_1
opposizione sostenendo che la somma di €. *400.000,00* era da essa società legittimamente trattenuta in forza dell'accordo concluso con
[...]
datato 9 ottobre 2017, in forza del quale essa era Parte_1 CP_1
stata autorizzata a trattenere detta somma a garanzia dell'eventuale pagamento che avrebbe potuto esserle richiesto da parte dell' . CP_2
L'Ente previdenziale, infatti, aveva precedentemente notificato a
[...]
un verbale di accertamento, datato 18 febbraio 2015, per Parte_1
omesso versamento da parte della suddetta società di contributi previdenziali per €. *519.339,00*
Poiché in ragione dei rapporti di lavoro precedentemente intercorsi fra le due società, era tenuta in solido con ai sensi CP_1 Parte_1
dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, al versamento della suddetta somma nei pagina 4 di 12 confronti dell' , le parti avevano concluso il citato accordo del 9 CP_2
ottobre 2017, con il quale era stata autorizzata a trattenere la CP_1
somma di €. *400.000,00* sino al verificarsi di una delle due condizioni, indicate in via alternativa, fra loro.
La prima prevedeva che la somma avrebbe dovuto essere svincolata, e quindi pagata a ove nel corso di due anni dalla Parte_1
sottoscrizione dell'intesa non fosse stato notificato alcun ulteriore verbale di accertamento da parte dell per omissione nel versamento di CP_2
contributi previdenziali.
La seconda prevedeva che in caso di esito positivo per Parte_4
del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da essa instaurato nei confronti dell' avanti la sezione lavoro del Tribunale di Verona la CP_2
somma trattenuta a garanzia sarebbe stata svincolata.
La pattuizione ora ricordata era stata prevista all'art. 4 dell'accordo del 9 ottobre 2017 il cui tenore letterale è opportuno riportare: “le parti concordano e si danno atto che le somme trattenute da a titolo di CP_1
cauzione, di cui al precedente punto 3, verranno corrisposte da a CP_1 [...]
al verificarsi di una delle seguenti condizioni: se, entro due Parte_1
anni dalla sottoscrizione del presente accordo, non riceverà alcun CP_1
avviso di addebito da parte dell' originato dal verbale di CP_2
accertamento di cui al punto b delle premesse;
se, entro lo stesso termine, la dovesse ottenere una sentenza favorevole, passata in Parte_4
giudicato, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
contro l' RG 2571.2016”. Parte_1 CP_2
Costituendosi nel giudizio di opposizione a d.i. La ne ha Parte_1
chiesto il rigetto sostenendo la nullità dell'accordo del 9 ottobre 2017. pagina 5 di 12 Nella comparsa di risposta è stato dato atto della rimessione in istruttoria del procedimento pendente la sezione lavoro del Tribunale di Verona per l'espletamento di una c.t.u.. e successivamente, in allegato alla prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., è stata depositata copia della sentenza n. 220 del 18 giugno 2020 con la quale l'opposizione a d.i. proposta da è stata parzialmente accolta con il seguente Parte_1
dispositivo: “1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) accerta e dichiara la fondatezza e legittimità degli addebiti di cui al verbale del 19.12.2015
n. 2015-68775-PCON-1 relativi a “trasferta”, “rimborsi chilometrici”,
“rimborsi spese varie”, assenza per malattia dei lavoratori di cui al all.
1 sub. N. 336-340, al rapporto di lavoro di Barbujan Diego, , Parte_5
alle ore di permesso non retribuito (all. 305-3019); 3) Parte_6
compensa per un terzo le spese di lite;
pone la restante parte a carico dell' la liquida in €. 6.662,62 più IVA, c.p.c. e rim. sp. forf.”. CP_2
Il giudizio introdotto è stato istruito solo documentalmente ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha totalmente accolto l'opposizione, condannando alla rifusione delle spese Parte_1
di lite in favore dell'opposta . CP_1
Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che l'avvenuta riduzione del credito dell nei confronti de non può essere CP_2 Parte_1
ritenuta avveramento della seconda delle due condizioni previste, alternativamente, dall'accordo del 9 ottobre 2017 per lo svincolo delle somme.
Secondo il primo giudice solo un esito del tutto favorevole del giudizio, cioè una revoca totale del decreto ingiuntivo per effetto di declaratoria di insussistenza di tutto il credito richiesto dall' , avrebbe comportato CP_2
pagina 6 di 12 l'avveramento della seconda condizione.
L'esistenza di un debito residuo non poteva, pertanto, consentire lo svincolo della somma trattenuta a garanzia dalla CP_1
Avverso la decisione è stato proposto appello da a cui Parte_1
ha resistito CP_1
All'udienza del 15 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo (Il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere che solo una sentenza di totale rigetto delle pretese dell avrebbe comportato CP_2
la cessazione degli effetti dell'accordo del 9 ottobre 2017).
Con il primo motivo l'appellante sostiene che ha errato il tribunale nel ritenere che solo una sentenza che avesse accertato la totale insussistenza del credito azionato dall' avrebbe comportato l'avveramento della CP_2
seconda delle due condizioni.
Nell'esporre le ragioni di doglianza l'appellante sostiene preliminarmente che la sentenza avrebbe violato anche l'art. 112 c.p.c. in quanto il
Tribunale non avrebbe considerato che le due condizioni erano alternative fra di loro e che si sarebbe verificata la prima (se, entro due anni dalla sottoscrizione del presente accordo, non riceverà alcun avviso di CP_1
addebito da parte dell' originato dal verbale di accertamento di cui CP_2
al punto b delle premesse).
Quanto alle conseguenze da trarsi dall'accoglimento parziale pagina 7 di 12 dell'opposizione a d.i. sostiene l'appellante che, essendo stata accertata l'insussistenza del credito dell per circa due terzi dell'importo CP_2
richiesto, ed essendosi, quindi, ridotta la somma ancora in garanzia di al residuo terzo, avrebbe dovuto essere disposto lo svincolo CP_1
della somma trattenuta a garanzia dalla per i suddetti due terzi, CP_1
con conseguente sua condanna al pagamento di tale importo, nei confronti di Parte_1
Secondo motivo ( non ha chiesto l'accertamento di “quale Parte_1
parte dell'evasione contributiva fosse riconducibile all'appalto in essere con né ha svolto la domanda “dopo la scadenza dei termini CP_1
decadenziali”)
Con il secondo motivo l'appellante sostiene di non avere formulato alcuna domanda volta ad ottenere l'accertamento, da parte del tribunale, della parte di omissione contributiva contestata a che fosse Parte_1
riconducibile all'appalto con la e che, comunque, la domanda CP_1
non sarebbe stata proposta dopo la scadenza dei termini decadenziali.
* * *
Venendo alla trattazione dei due motivi di gravame che possono essere trattati congiuntamene in quanto attengono alla medesima ratio decidendi, la Corte osserva quanto segue.
L'asserita esistenza delle prime delle due alternative condizioni indicate nell'accordo del 9 ottobre 2017 è stata sostenuta da parte de Parte_1
per la prima volta nella sua memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Nulla di ciò era stato argomentato nella comparsa di costituzione nel giudizio d'opposizione a d.i. instaurato dalla CP_1
pagina 8 di 12 In tale primo atto difensivo si è sostenuto che l'accordo del 9 ottobre 2017 sarebbe affetto da nullità per diverse ragioni, analiticamente esposte, senza tuttavia mai addurre a sostegno delle richieste di rigetto dell'opposizione l'avveramento della prima delle due alternative condizioni.
Ciò comporta che il thema decidendum del contenzioso e la dialettica processuale instaurata fra le parti aveva ad oggetto solo ed esclusivamente l'asserita nullità dell'accordo del 9 ottobre 2017.
La proposizione della tesi dell'essersi verificata la prima delle due condizioni costituisce, quindi, un'inammissibile mutatio libelli che comporta l'esclusione di tale argomento dal giudizio.
La tesi dell'avveramento della prima delle due condizioni dopo essere stata esposta in modo piuttosto sintetico nella prima parte della citazione d'appello, non è stata poi ulteriormente sostenuta e corroborata nel prosieguo dell'atto introduttivo nel quale la difesa ha ampiamente argomentato solo in ordine all'avveramento della seconda delle due condizioni.
Secondo l'appellante l'esito del contenzioso avanti la sezione lavoro del
Tribunale di Verona, avendo comportato la parziale riduzione del debito de nei confronti dell' , deve essere valutato come esito Parte_1 CP_2
“favorevole” e, come tale, integrante la seconda condizione.
Si sostiene al riguardo che anche l'accoglimento parziale dell'opposizione a d.i., deve essere ritenuto esito “favorevole” del giudizio.
Ciò, in quanto secondo l'appellante, se le parti avessero voluto sottoporre il venir meno del vincolo della somma posta a garanzia della CP_1
all'accoglimento totale dell'opposizione a d.i. si sarebbe usata pagina 9 di 12 un'espressione più precisa nella quale si sarebbe indicato che solo il suddetto esito del giudizio avrebbe comportato il verificarsi della seconda condizione.
Ricorda al riguardo i canoni ermeneutici indicati dall'art. 1362 c.c. sostenendo che la loro corretta applicazione comporta il riconoscimento che la seconda condizione si è avverata.
Il Collegio osserva che, diversamente opinando dalla tesi dell'appellante, se le parti avessero voluto effettivamente ritenere favorevole un esito parziale del giudizio d'opposizione avrebbero dovuto indicarlo con chiarezza.
Essendosi invece limitate all'uso del termine “favorevole”, senza alcuna precisazione o limitazione, esso deve essere inteso nel senso che si è voluto prevedere che la seconda condizione si sarebbe avverata solo in presenza di una sentenza che avesse riconosciuto del tutto inesistente il credito azionato in via monitoria dall . CP_2
Il “comportamento posteriore alla conclusione del contratto” non consente, infatti, di ritenere che la parte contraente abbia inteso CP_1
che anche l'accoglimento parziale dell'opposizione avrebbe comportato l'avveramento della seconda condizione dell'accordo.
Nessuna disponibilità allo svincolo delle somme riconosciute come non dovute all è stata data da parte della la quale, anzi, CP_2 CP_1
nell'opporsi al decreto ingiuntivo, ha indicato che il giudizio avanti la sezione lavoro del tribunale di Verona era ancora pendente e successivamente, dopo la pronuncia della sentenza, ha negato che l'accoglimento parziale dell'opposizione costituisse esito “favorevole” della causa tale da costituire avveramento della seconda condizione pagina 10 di 12 dell'accordo.
Pur nella decisività di quanto precede ai fini del rigetto dell'appello si osserva quanto segue.
La nel formulare richiesta di condanna della alla Parte_1 CP_1
somma di €. *265.000,00*, indica che tale importo è stato determinato in conseguenza della compensazione in ragione dei due terzi delle spese di lite disposta dalla sezione lavoro del tribunale di Verona.
Nulla di più, tuttavia, espone per consentire alla Corte di verificare la correttezza della quantificazione operata in tale misura.
Tant'è che nella comparsa conclusionale, in sede di riproposizione delle istanze finali non si ribadisce la richiesta di condanna della alla CP_1
suddetta somma di €. *265.000,00*, ma ci si limita a reiterare l'istanza di ammissione di una c.t.u. volta alla determinazione di quale sia l'esatta entità del credito residuo dell' al quale dovrebbe essere commisurata CP_2
la residua somma da trattenersi a garanzia.
* * *
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante Parte_1
a rimborsare all'appellata le spese di questo grado del
[...] CP_1
giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale
13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore indicato fra €. *260.000,01* ed €. *520.000,00*).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante soccombente il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato. pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la sentenza Parte_1
n.° 409/2022 emessa dal Tribunale di Brescia il 21.02.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione in totale riforma dell'impugnata decisione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna La a rimborsare a le spese di questo Parte_1 CP_1
grado del giudizio che liquida in complessivi euro *14.239,00* di cui euro
*4.389,00* per la “fase di studio”, euro *2.552,00* per la “fase introduttiva” ed euro *7.298,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell'appellante Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Giuseppe SERAO Presidente Rep. N.
Dott. Daniela FEDELE Consigliere R. Gen. N. 912/2022
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 912/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 21 settembre 2022 dall'avv. Gianluca Spolverato in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del
15 novembre 2023
d a OGGETTO:
(c.f.: ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 altri contratti d'opera avv.ti SPOLVERATO GIANLUCA (c.f.: ), C.F._1 codice: 142999 (c.f.: ) e Parte_2 C.F._2
(c.f.: ) del Foro di Padova Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliata in PADOVA VIA RISMONDO n. 2/e, presso gli avv.ti GIANLUCA SPOLVERATO, Parte_2
e come da procura in calce alla comparsa di Parte_3
pagina 1 di 12 costituzione in primo grado
APPELLANTE
c o n t r o
(c.f.: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 P.IVA_2
FERRARESE ALBERTO (c.f.: e C.F._4
FERRARESE GIOVANNI (c.f.: del Foro di C.F._5
Brescia elettivamente domiciliata in BRESCIA VIA G. ROSA n. 71 presso gli avv.ti ALBERTO FERRARESE e GIOVANNI
FERRARESE come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio di primo grado.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione prima civile, in data 18 febbraio / 21 febbraio 2022 n. 409/2022.
CONCLUSIONI
dell'appellante
“In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, n. 409/2022, depositata in data 21 febbraio 2022, non notificata e in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti,
- in via principale, accertato che le condizioni sospensive previste dalla clausola 4 dell'accordo 9 ottobre 2020 sono alternative e si sono entrambe verificate, confermare il decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo di € 400.000,00, oltre interessi e spese come da domanda;
- in via subordinata di merito, per i motivi di cui ai punti I) e II), alla luce del pagina 2 di 12 passaggio in giudicato della sentenza n. 220 del 18 giugno 2020 del
Tribunale di Verona, che ha ridotto di più di due terzi il credito contributivo dell' nei confronti di accertarsi che il CP_2 Parte_4
credito garantito è ora pari a 135.000,00 euro, con conseguente accertamento del diritto di alla restituzione della somma di Parte_1
265.000,00 euro o della diversa somma che risulti determinata, in contraddittorio delle parti, alla stregua dei documenti agli atti relativi ai lavoratori interessati nell'appalto nel corso di disponenda CTU.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali,
c.p.a. e IVA., di entrambi i giudizi.
MEZZI ISTRUTTORI.
In via istruttoria, si ripropongono i mezzi istruttori già formulati nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare si chiede che sia disposta
CTU contabile diretta a quantificare il residuo importo garantito dall'accordo del 9 ottobre 2017, sottoponendo al perito il seguente quesito
“determini il CTU, per ciascuno dei lavoratori indicati nel verbale in solido depositato da e per i periodi ivi indicati, a quanto ammontino CP_1
i contributi dovuti sulla base delle voci indicate come ancora dovute dal
Tribunale di Verona nella sentenza n. 220 del 18 giugno 2020, determinando così la minor somma di cui può ancora essere CP_1
chiamata a rispondere in solido”. dell' appellata
“ respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Spese del grado rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 12 La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
La ha ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Brescia Parte_1
di un decreto ingiuntivo per €. *400.000,00*, nei confronti della
[...]
CP_1
A fondamento della richiesta azionata con il ricorso alla procedura monitoria la società ricorrente ha indicato che essa aveva emesso fatture per €. *693.279,55* e che di detto importo la ne aveva CP_1
corrisposto €. *293.279,55* rimanendo debitrice, secondo la tesi prospettata da dei residui € *400.000,00*. Parte_1
Ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo ha proposto CP_1
opposizione sostenendo che la somma di €. *400.000,00* era da essa società legittimamente trattenuta in forza dell'accordo concluso con
[...]
datato 9 ottobre 2017, in forza del quale essa era Parte_1 CP_1
stata autorizzata a trattenere detta somma a garanzia dell'eventuale pagamento che avrebbe potuto esserle richiesto da parte dell' . CP_2
L'Ente previdenziale, infatti, aveva precedentemente notificato a
[...]
un verbale di accertamento, datato 18 febbraio 2015, per Parte_1
omesso versamento da parte della suddetta società di contributi previdenziali per €. *519.339,00*
Poiché in ragione dei rapporti di lavoro precedentemente intercorsi fra le due società, era tenuta in solido con ai sensi CP_1 Parte_1
dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, al versamento della suddetta somma nei pagina 4 di 12 confronti dell' , le parti avevano concluso il citato accordo del 9 CP_2
ottobre 2017, con il quale era stata autorizzata a trattenere la CP_1
somma di €. *400.000,00* sino al verificarsi di una delle due condizioni, indicate in via alternativa, fra loro.
La prima prevedeva che la somma avrebbe dovuto essere svincolata, e quindi pagata a ove nel corso di due anni dalla Parte_1
sottoscrizione dell'intesa non fosse stato notificato alcun ulteriore verbale di accertamento da parte dell per omissione nel versamento di CP_2
contributi previdenziali.
La seconda prevedeva che in caso di esito positivo per Parte_4
del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da essa instaurato nei confronti dell' avanti la sezione lavoro del Tribunale di Verona la CP_2
somma trattenuta a garanzia sarebbe stata svincolata.
La pattuizione ora ricordata era stata prevista all'art. 4 dell'accordo del 9 ottobre 2017 il cui tenore letterale è opportuno riportare: “le parti concordano e si danno atto che le somme trattenute da a titolo di CP_1
cauzione, di cui al precedente punto 3, verranno corrisposte da a CP_1 [...]
al verificarsi di una delle seguenti condizioni: se, entro due Parte_1
anni dalla sottoscrizione del presente accordo, non riceverà alcun CP_1
avviso di addebito da parte dell' originato dal verbale di CP_2
accertamento di cui al punto b delle premesse;
se, entro lo stesso termine, la dovesse ottenere una sentenza favorevole, passata in Parte_4
giudicato, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
contro l' RG 2571.2016”. Parte_1 CP_2
Costituendosi nel giudizio di opposizione a d.i. La ne ha Parte_1
chiesto il rigetto sostenendo la nullità dell'accordo del 9 ottobre 2017. pagina 5 di 12 Nella comparsa di risposta è stato dato atto della rimessione in istruttoria del procedimento pendente la sezione lavoro del Tribunale di Verona per l'espletamento di una c.t.u.. e successivamente, in allegato alla prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., è stata depositata copia della sentenza n. 220 del 18 giugno 2020 con la quale l'opposizione a d.i. proposta da è stata parzialmente accolta con il seguente Parte_1
dispositivo: “1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) accerta e dichiara la fondatezza e legittimità degli addebiti di cui al verbale del 19.12.2015
n. 2015-68775-PCON-1 relativi a “trasferta”, “rimborsi chilometrici”,
“rimborsi spese varie”, assenza per malattia dei lavoratori di cui al all.
1 sub. N. 336-340, al rapporto di lavoro di Barbujan Diego, , Parte_5
alle ore di permesso non retribuito (all. 305-3019); 3) Parte_6
compensa per un terzo le spese di lite;
pone la restante parte a carico dell' la liquida in €. 6.662,62 più IVA, c.p.c. e rim. sp. forf.”. CP_2
Il giudizio introdotto è stato istruito solo documentalmente ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha totalmente accolto l'opposizione, condannando alla rifusione delle spese Parte_1
di lite in favore dell'opposta . CP_1
Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che l'avvenuta riduzione del credito dell nei confronti de non può essere CP_2 Parte_1
ritenuta avveramento della seconda delle due condizioni previste, alternativamente, dall'accordo del 9 ottobre 2017 per lo svincolo delle somme.
Secondo il primo giudice solo un esito del tutto favorevole del giudizio, cioè una revoca totale del decreto ingiuntivo per effetto di declaratoria di insussistenza di tutto il credito richiesto dall' , avrebbe comportato CP_2
pagina 6 di 12 l'avveramento della seconda condizione.
L'esistenza di un debito residuo non poteva, pertanto, consentire lo svincolo della somma trattenuta a garanzia dalla CP_1
Avverso la decisione è stato proposto appello da a cui Parte_1
ha resistito CP_1
All'udienza del 15 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo (Il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere che solo una sentenza di totale rigetto delle pretese dell avrebbe comportato CP_2
la cessazione degli effetti dell'accordo del 9 ottobre 2017).
Con il primo motivo l'appellante sostiene che ha errato il tribunale nel ritenere che solo una sentenza che avesse accertato la totale insussistenza del credito azionato dall' avrebbe comportato l'avveramento della CP_2
seconda delle due condizioni.
Nell'esporre le ragioni di doglianza l'appellante sostiene preliminarmente che la sentenza avrebbe violato anche l'art. 112 c.p.c. in quanto il
Tribunale non avrebbe considerato che le due condizioni erano alternative fra di loro e che si sarebbe verificata la prima (se, entro due anni dalla sottoscrizione del presente accordo, non riceverà alcun avviso di CP_1
addebito da parte dell' originato dal verbale di accertamento di cui CP_2
al punto b delle premesse).
Quanto alle conseguenze da trarsi dall'accoglimento parziale pagina 7 di 12 dell'opposizione a d.i. sostiene l'appellante che, essendo stata accertata l'insussistenza del credito dell per circa due terzi dell'importo CP_2
richiesto, ed essendosi, quindi, ridotta la somma ancora in garanzia di al residuo terzo, avrebbe dovuto essere disposto lo svincolo CP_1
della somma trattenuta a garanzia dalla per i suddetti due terzi, CP_1
con conseguente sua condanna al pagamento di tale importo, nei confronti di Parte_1
Secondo motivo ( non ha chiesto l'accertamento di “quale Parte_1
parte dell'evasione contributiva fosse riconducibile all'appalto in essere con né ha svolto la domanda “dopo la scadenza dei termini CP_1
decadenziali”)
Con il secondo motivo l'appellante sostiene di non avere formulato alcuna domanda volta ad ottenere l'accertamento, da parte del tribunale, della parte di omissione contributiva contestata a che fosse Parte_1
riconducibile all'appalto con la e che, comunque, la domanda CP_1
non sarebbe stata proposta dopo la scadenza dei termini decadenziali.
* * *
Venendo alla trattazione dei due motivi di gravame che possono essere trattati congiuntamene in quanto attengono alla medesima ratio decidendi, la Corte osserva quanto segue.
L'asserita esistenza delle prime delle due alternative condizioni indicate nell'accordo del 9 ottobre 2017 è stata sostenuta da parte de Parte_1
per la prima volta nella sua memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Nulla di ciò era stato argomentato nella comparsa di costituzione nel giudizio d'opposizione a d.i. instaurato dalla CP_1
pagina 8 di 12 In tale primo atto difensivo si è sostenuto che l'accordo del 9 ottobre 2017 sarebbe affetto da nullità per diverse ragioni, analiticamente esposte, senza tuttavia mai addurre a sostegno delle richieste di rigetto dell'opposizione l'avveramento della prima delle due alternative condizioni.
Ciò comporta che il thema decidendum del contenzioso e la dialettica processuale instaurata fra le parti aveva ad oggetto solo ed esclusivamente l'asserita nullità dell'accordo del 9 ottobre 2017.
La proposizione della tesi dell'essersi verificata la prima delle due condizioni costituisce, quindi, un'inammissibile mutatio libelli che comporta l'esclusione di tale argomento dal giudizio.
La tesi dell'avveramento della prima delle due condizioni dopo essere stata esposta in modo piuttosto sintetico nella prima parte della citazione d'appello, non è stata poi ulteriormente sostenuta e corroborata nel prosieguo dell'atto introduttivo nel quale la difesa ha ampiamente argomentato solo in ordine all'avveramento della seconda delle due condizioni.
Secondo l'appellante l'esito del contenzioso avanti la sezione lavoro del
Tribunale di Verona, avendo comportato la parziale riduzione del debito de nei confronti dell' , deve essere valutato come esito Parte_1 CP_2
“favorevole” e, come tale, integrante la seconda condizione.
Si sostiene al riguardo che anche l'accoglimento parziale dell'opposizione a d.i., deve essere ritenuto esito “favorevole” del giudizio.
Ciò, in quanto secondo l'appellante, se le parti avessero voluto sottoporre il venir meno del vincolo della somma posta a garanzia della CP_1
all'accoglimento totale dell'opposizione a d.i. si sarebbe usata pagina 9 di 12 un'espressione più precisa nella quale si sarebbe indicato che solo il suddetto esito del giudizio avrebbe comportato il verificarsi della seconda condizione.
Ricorda al riguardo i canoni ermeneutici indicati dall'art. 1362 c.c. sostenendo che la loro corretta applicazione comporta il riconoscimento che la seconda condizione si è avverata.
Il Collegio osserva che, diversamente opinando dalla tesi dell'appellante, se le parti avessero voluto effettivamente ritenere favorevole un esito parziale del giudizio d'opposizione avrebbero dovuto indicarlo con chiarezza.
Essendosi invece limitate all'uso del termine “favorevole”, senza alcuna precisazione o limitazione, esso deve essere inteso nel senso che si è voluto prevedere che la seconda condizione si sarebbe avverata solo in presenza di una sentenza che avesse riconosciuto del tutto inesistente il credito azionato in via monitoria dall . CP_2
Il “comportamento posteriore alla conclusione del contratto” non consente, infatti, di ritenere che la parte contraente abbia inteso CP_1
che anche l'accoglimento parziale dell'opposizione avrebbe comportato l'avveramento della seconda condizione dell'accordo.
Nessuna disponibilità allo svincolo delle somme riconosciute come non dovute all è stata data da parte della la quale, anzi, CP_2 CP_1
nell'opporsi al decreto ingiuntivo, ha indicato che il giudizio avanti la sezione lavoro del tribunale di Verona era ancora pendente e successivamente, dopo la pronuncia della sentenza, ha negato che l'accoglimento parziale dell'opposizione costituisse esito “favorevole” della causa tale da costituire avveramento della seconda condizione pagina 10 di 12 dell'accordo.
Pur nella decisività di quanto precede ai fini del rigetto dell'appello si osserva quanto segue.
La nel formulare richiesta di condanna della alla Parte_1 CP_1
somma di €. *265.000,00*, indica che tale importo è stato determinato in conseguenza della compensazione in ragione dei due terzi delle spese di lite disposta dalla sezione lavoro del tribunale di Verona.
Nulla di più, tuttavia, espone per consentire alla Corte di verificare la correttezza della quantificazione operata in tale misura.
Tant'è che nella comparsa conclusionale, in sede di riproposizione delle istanze finali non si ribadisce la richiesta di condanna della alla CP_1
suddetta somma di €. *265.000,00*, ma ci si limita a reiterare l'istanza di ammissione di una c.t.u. volta alla determinazione di quale sia l'esatta entità del credito residuo dell' al quale dovrebbe essere commisurata CP_2
la residua somma da trattenersi a garanzia.
* * *
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante Parte_1
a rimborsare all'appellata le spese di questo grado del
[...] CP_1
giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale
13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore indicato fra €. *260.000,01* ed €. *520.000,00*).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante soccombente il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato. pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la sentenza Parte_1
n.° 409/2022 emessa dal Tribunale di Brescia il 21.02.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione in totale riforma dell'impugnata decisione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna La a rimborsare a le spese di questo Parte_1 CP_1
grado del giudizio che liquida in complessivi euro *14.239,00* di cui euro
*4.389,00* per la “fase di studio”, euro *2.552,00* per la “fase introduttiva” ed euro *7.298,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell'appellante Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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