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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/05/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 2214/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico,
Dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
, C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
PAPANDREA MAURO
ATTORE
contro
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
SCANFERLATO LUCA
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale di Venezia condannare a risarcire a Controparte_1
, per averlo privato della figura parentale paterna, tutti i Parte_1
danni, anche patrimoniali e non patrimoniali, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, per quella somma che verrà ritenuta di giustizia, previa quantificazione in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
con vittoria di spese e compensi.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. , opponendosi alle istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui alla memoria ex art 183 co 6 n. 3 e chiedendo, eventualmente l'ammissione a prova contraria sulle circostanze di cui ai capitoli di prova così come richiesti nella predetta memoria.
Per parte resistente:
NEL MERITO
1) Dichiararsi prescritto ogni eventuale diritto risarcitorio dell'attore derivante dalla asserita violazione dei doveri genitoriali da parte del convenuto e per l'effetto rigettarsi ogni sua domanda
2) In ogni caso rigettarsi ogni domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto
3) Spese di lite ed onorari rifusi.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc opponendosi a quelle avverse per i motivi dedotti nella terza memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc e nelle note scritte per l'udienza del 23.03.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 11 Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in Parte_1
giudizio nei cui confronti svolgeva domanda di Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per il proprio mancato riconoscimento quale figlio naturale del convenuto.
Premetteva di essere nato a [...] il [...] dalla relazione fra
, nata a [...] il [...] e , nato Persona_1 Controparte_1
a Marcon il 17 luglio 1950; che la relazione che aveva portato al concepimento era nata all'interno della di Marcon Controparte_2
nella quale sia la signora che il lavoravano;
che non Per_1 CP_1
appena la signora aveva avuto la certezza della gravidanza, Per_1
ovvero qualche mese dopo il concepimento, aveva informato il il CP_1
quale, come unica soluzione, aveva proposto l'interruzione della gravidanza;
che egli, al momento della relazione, era già coniugato con altra donna e aveva comunicato alla signora di non avere Per_1
intenzione di riconoscere il figlio naturale;
che , dopo il Controparte_1
parto ed il rientro in fabbrica della , si era licenziato ed aveva Per_1
aperto una ferramenta a Marcon;
che , nel 1982, era stato Parte_1
riconosciuto come figlio naturale dal sig. , il quale aveva Persona_2
nel frattempo sposato la , con atto di riconoscimento Per_1
successivamente dichiarato nullo per difetto di veridicità, con la sentenza n.2501/2009 del Tribunale di Venezia;
che, con la sentenza n. 2225 depositata il 30/06/15, lo stesso Tribunale aveva dichiarato
[...]
figlio di;
che l'esponente, nella seconda metà Pt_1 Controparte_1
degli anni 2000, aveva tentato di ottenere il riconoscimento dal , CP_1
ma questi si era sottratto a qualsiasi possibilità di accordo.
Pag. 3 di 11 Si costituiva il quale eccepiva preliminarmente la Controparte_1
prescrizione del diritto al preteso risarcimento, contestando la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale allegato.
Il Giudice, con ordinanza di data 6.7.23, ammetteva la prova per testimoni dedotta da parte attrice e, in seguito, disponeva CTU medico-legale sulla persona del con il presente quesito: “Letti gli atti ed i documenti Pt_1
di parte, tenuto conto della svolta istruttoria orale, previo esame dell'attore, sottoposto eventualmente ad esami specialistici e somministrati test di riferimento, le CC.TT.U.: 1. descrivano il percorso di vita dell'attore determinando il momento a partire dal quale ha raggiunto una maturità compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso tale da accettare psicologicamente la illiceità della condotta del genitore per non averlo riconosciuto;
2. se le attuali condizioni psico- fisiche inquadrino o abbiano inquadrato una eventuale patologia indicandone la sua collocazione diagnostica e se essa abbia carattere di permanenza ovvero possa ritenersi di natura transitoria, ma comunque tale da compromettere o aver compromesso apprezzabilmente la vita quotidiana;
3. in caso affermativo dicano i consulenti se la stessa sia da porsi in correlazione con gli eventi oggetto di causa, precisando la consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore con adeguato parametro descrittivo e motivate indicazioni del grado di intensità (lieve, moderata, marcata, severa, gravissima) e durata;
4. indichino, in termini percentuali, l'entità del danno alla persona direttamente riconducibile al quadro psicopatologico, nonché la durata e
l'entità dell'eventuale inabilità temporanea;
5. sul piano relazionale accertino l'incidenza negativa sul piano delle relazioni di vita provvedendo
Pag. 4 di 11 alla relativa misurazione sulla base di adeguato baréme”. All'esito, su richiesta delle parti, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva in decisione la causa.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta che deve trovare accoglimento.
Va premesso che l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt.
147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (Cass. n. 26205/2013;
Cass. n. 15148/22)
Ora la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e
Pag. 5 di 11 materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo;
al fine di individuare il dies a quo della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio. Infatti in tema di danno endofamiliare, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa (Cass. n. 15148/22 e Cass. 375/25).
Nel caso di specie il dies a quo della decorrenza del termine prescrizione coincide con il momento in cui il è pervenuto ad una condizione Pt_1
emotiva di esercitabilità del relativo diritto che, le consulenti, hanno determinato nell'anno 2006. In tal senso non assume rilevanza il momento in cui è stata accertata, con sentenza, la paternità naturale del , in Pt_1
quanto il risarcimento del danno endofamiliare da mancato riconoscimento
Pag. 6 di 11 può essere richiesto anche senza che vi sia stato detto accertamento, come sopra enunciato, che non costituisce un presupposto dell'azione, essendovi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare.
Più in particolare le consulenti, dopo un attento colloquio con il , Pt_1
hanno affermato che: “Dall'analisi della documentazione e dalla valutazione clinica effettuata è ragionevole affermare che il sig. Parte_1
non abbia mai sofferto di alcun disturbo psichico codificato o
[...]
codificabile prima del 2006, ovvero prima della vicenda de quo. Giovasi chiarire che ogni individuo reagisce in maniera diversa ai vari eventi con i quali è costretto ad interagire, che gli eventuali traumi causati da eventi esterni non necessariamente configurano lo stesso livello di problematicità
e che la risposta patologica dipende da numerosi fattori tra cui, oltre alle condizioni mentali della persona al momento del verificarsi dell'evento, il modo del tutto personale di spiegarsi l'evento all'interno della storia della propria vita ed il significato personale che la persona stessa attribuisce all'evento [ (a cura di): “ Il danno psichico ed esistenziale”. Tes_1
Giuffrè 2006.]; nel caso in questione si osserva quanto segue: Si rilevano nella persona del sig. vissuti abbandonici e di solitudine Parte_1
in capo ad entrambe le figure genitoriali. Unica figura verso cui nutre nostalgico ricordo, rispetto e affetto è quella del sig. Persona_2
precocemente deceduto. Il piccolo ha attraversato i lutti del Pt_1
presunto padre prima e del secondo compagno della madre poi senza una presenza adulta che lo aiutasse ad elaborare e mentalizzare gli eventi. Ha sviluppato una relazione analitica nei confronti della moglie (idealizzata) e
Pag. 7 di 11 della di lei famiglia che forse ha rappresentato per lui il primo vero e proprio punto di riferimento. Il terzo evento traumatico della sua vita risulta essere, per sua ammissione, il diniego di paternità da parte del sig. che alimenta, a tutt'oggi, una profonda rabbia anche per il Parte_2
fatto che questo uomo ha fatto il padre per altri due figli ma non per lui;
un padre che, tra l'altro, viveva e vive a pochi kilometri di distanza e che avrebbe potuto sostenerlo economicamente. Tutta la rabbia viene canalizzata nel presente procedimento legale dove convergono non solo il senso di ingiustizia, l'umiliazione, il senso di essere/avere qualcosa di sbagliato per la paternità denegata ma anche l'altrettanta rabbia verso una figura materna abbandonica essa stessa, lontana affettivamente e psicologicamente. Nell'attualità non si rilevano segni e sintomi atti a costituire uno stato di “malattia” riconoscibile e diagnosticabile secondo le usuali nosografie psicopatologiche. Il sig. , nonostante Parte_1
le vicende all'attenzione, è dotato di buone risorse che gli hanno permesso di realizzarsi in aree importanti della sua esistenza come quella affettiva, socio-relazionale, lavorativa”.
Le stesse hanno quindi concluso che: “Dagli elementi raccolti nel corso del colloquio e dal confronto con quanto presente negli atti di causa, ed in accordo con i CCTTPP, emerge che il Sig. abbia Parte_1
avuto contezza e quindi abbia avuto la consapevolezza matura e compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso nell'anno 2006 ovvero dopo le nozze con che appare il motore di Per_3
tutta la vicenda di ricerca del vero padre naturale di Le nozze si Pt_1
celebrano nel settembre del 2005 e a partire dai mesi seguenti, lui e la moglie, coadiuvati dai familiari di , iniziano a svolgere una vera e Per_3
Pag. 8 di 11 propria attività investigativa nel paese natio di e in quelli limitrofi Pt_1
giungendo a individuare 2/3 possibili nominativi. Solo allora, messa alle strette, la madre di fa il nome di come padre Pt_1 Controparte_1
certo del figlio. quindi si rivolge ad un legale per gestire il Pt_1
percorso di riconoscimento che però, sia dalle carte processuali che dal riferito del periziando, ha avuto un esito negativo in quanto il signor
ha sempre negato e continua a negare la paternità … E' Controparte_1
evidente che la scoperta di non essere figlio di e la Persona_2
conseguente scoperta del vero padre natura identificato nel 2006 nella persona del sig. abbiano creato una sofferenza Controparte_1
psicoemotiva caratterizzata da intensa rabbia e vissuto di autosvalutazione. Si tratta di una situazione giocata sulla sofferenza morale, sulla rabbia, per quella che lui vive come un'ingiustizia e per la quale vuole essere ripagato. La storia del signor è quindi Parte_1
una storia di abbandoni che si susseguono senza che mai nessuno, in primis la madre, lo abbia aiutato e sostenuto in un processo di elaborazione, di mentalizzazione, di comprensione: come ha detto egli stesso la madre era centrata sui propri bisogni non c'era per lui, nessun adulto lo ha accompagnato da qualche specialista ma, con ogni probabilità, con le sue risorse è riuscito a rimanere in equilibrio Pt_1
nel suo cammino riuscendo a realizzarsi nei vari lavori da lui svolti con buoni risultati e soprattutto è riuscito a realizzarsi da un punto di vista sentimentale con il matrimonio e la nascita di due figli che lo rendono molto orgoglioso.”.
E' possibile quindi affermare che proprio nel 2006, allorquando già adulto e coniugato, l'attore apprese che il era il suo padre naturale, egli CP_1
Pag. 9 di 11 aveva la maturità e la consapevolezza per poter esercitare nei confronti di quest'ultimo l'azione di risarcimento per la lesione endoparentale. Infatti, proprio in quell'anno egli si era rivolto ai propri legali e aveva organizzato un incontro con il , sperando in un riconoscimento volontario da CP_1
parte di quest'ultimo, e solo dopo il suo diniego, ha iniziato l'iter legale per il disconoscimento di paternità nei confronti del e l'azione di Pt_1
accertamento nei confronti del . CP_1
Egli quindi ha appreso la vera identità del proprio padre naturale in un momento della propria vita in cui era già maturo e consapevole della privazione subita, sia in termini patrimoniali, che dal punto di vista emotivo, come da lui stesso riconosciuto nel colloquio svolto con i consulenti. Egli inoltre aveva anche già acquisito all'epoca una propria indipendenza economica, come può evincersi dalla deposizione dei testimoni assunti, sicché non può che da tale anno farsi decorrere il momento in cui avrebbe potuto far valere il diritto risarcitorio oggetto del presente giudizio.
Conseguentemente, deve essere dichiarato prescritto il diritto esercitato dal essendo decorsi più di cinque anni dal primo atto interruttivo in Pt_1
cui egli ha richiesto i danni asseritamente patiti, costituito dall'invito alla negoziazione assistita ricevuto dal in data 02.02.2018. CP_1
La domanda svolta andrà pertanto rigettata.
Le spese di lite, stante la soccombenza del , vanno poste a suo Pt_1
carico. Esse sono liquidate secondo lo scaglione del “valore indeterminabile-complessità bassa”, attesa la non complessità della causa, nei valori più bassi di quelli medi.
Pag. 10 di 11 Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, dott.ssa Lisa Micochero, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta:
rigetta la domanda svolta da Parte_1
condanna l'attore a rifondere le spese di lite in favore del convenuto che liquida in 5.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU.
Venezia, 12.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 2214/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico,
Dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
, C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
PAPANDREA MAURO
ATTORE
contro
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
SCANFERLATO LUCA
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale di Venezia condannare a risarcire a Controparte_1
, per averlo privato della figura parentale paterna, tutti i Parte_1
danni, anche patrimoniali e non patrimoniali, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, per quella somma che verrà ritenuta di giustizia, previa quantificazione in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
con vittoria di spese e compensi.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. , opponendosi alle istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui alla memoria ex art 183 co 6 n. 3 e chiedendo, eventualmente l'ammissione a prova contraria sulle circostanze di cui ai capitoli di prova così come richiesti nella predetta memoria.
Per parte resistente:
NEL MERITO
1) Dichiararsi prescritto ogni eventuale diritto risarcitorio dell'attore derivante dalla asserita violazione dei doveri genitoriali da parte del convenuto e per l'effetto rigettarsi ogni sua domanda
2) In ogni caso rigettarsi ogni domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto
3) Spese di lite ed onorari rifusi.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc opponendosi a quelle avverse per i motivi dedotti nella terza memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc e nelle note scritte per l'udienza del 23.03.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 11 Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in Parte_1
giudizio nei cui confronti svolgeva domanda di Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per il proprio mancato riconoscimento quale figlio naturale del convenuto.
Premetteva di essere nato a [...] il [...] dalla relazione fra
, nata a [...] il [...] e , nato Persona_1 Controparte_1
a Marcon il 17 luglio 1950; che la relazione che aveva portato al concepimento era nata all'interno della di Marcon Controparte_2
nella quale sia la signora che il lavoravano;
che non Per_1 CP_1
appena la signora aveva avuto la certezza della gravidanza, Per_1
ovvero qualche mese dopo il concepimento, aveva informato il il CP_1
quale, come unica soluzione, aveva proposto l'interruzione della gravidanza;
che egli, al momento della relazione, era già coniugato con altra donna e aveva comunicato alla signora di non avere Per_1
intenzione di riconoscere il figlio naturale;
che , dopo il Controparte_1
parto ed il rientro in fabbrica della , si era licenziato ed aveva Per_1
aperto una ferramenta a Marcon;
che , nel 1982, era stato Parte_1
riconosciuto come figlio naturale dal sig. , il quale aveva Persona_2
nel frattempo sposato la , con atto di riconoscimento Per_1
successivamente dichiarato nullo per difetto di veridicità, con la sentenza n.2501/2009 del Tribunale di Venezia;
che, con la sentenza n. 2225 depositata il 30/06/15, lo stesso Tribunale aveva dichiarato
[...]
figlio di;
che l'esponente, nella seconda metà Pt_1 Controparte_1
degli anni 2000, aveva tentato di ottenere il riconoscimento dal , CP_1
ma questi si era sottratto a qualsiasi possibilità di accordo.
Pag. 3 di 11 Si costituiva il quale eccepiva preliminarmente la Controparte_1
prescrizione del diritto al preteso risarcimento, contestando la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale allegato.
Il Giudice, con ordinanza di data 6.7.23, ammetteva la prova per testimoni dedotta da parte attrice e, in seguito, disponeva CTU medico-legale sulla persona del con il presente quesito: “Letti gli atti ed i documenti Pt_1
di parte, tenuto conto della svolta istruttoria orale, previo esame dell'attore, sottoposto eventualmente ad esami specialistici e somministrati test di riferimento, le CC.TT.U.: 1. descrivano il percorso di vita dell'attore determinando il momento a partire dal quale ha raggiunto una maturità compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso tale da accettare psicologicamente la illiceità della condotta del genitore per non averlo riconosciuto;
2. se le attuali condizioni psico- fisiche inquadrino o abbiano inquadrato una eventuale patologia indicandone la sua collocazione diagnostica e se essa abbia carattere di permanenza ovvero possa ritenersi di natura transitoria, ma comunque tale da compromettere o aver compromesso apprezzabilmente la vita quotidiana;
3. in caso affermativo dicano i consulenti se la stessa sia da porsi in correlazione con gli eventi oggetto di causa, precisando la consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore con adeguato parametro descrittivo e motivate indicazioni del grado di intensità (lieve, moderata, marcata, severa, gravissima) e durata;
4. indichino, in termini percentuali, l'entità del danno alla persona direttamente riconducibile al quadro psicopatologico, nonché la durata e
l'entità dell'eventuale inabilità temporanea;
5. sul piano relazionale accertino l'incidenza negativa sul piano delle relazioni di vita provvedendo
Pag. 4 di 11 alla relativa misurazione sulla base di adeguato baréme”. All'esito, su richiesta delle parti, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva in decisione la causa.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta che deve trovare accoglimento.
Va premesso che l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt.
147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (Cass. n. 26205/2013;
Cass. n. 15148/22)
Ora la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e
Pag. 5 di 11 materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo;
al fine di individuare il dies a quo della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio. Infatti in tema di danno endofamiliare, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa (Cass. n. 15148/22 e Cass. 375/25).
Nel caso di specie il dies a quo della decorrenza del termine prescrizione coincide con il momento in cui il è pervenuto ad una condizione Pt_1
emotiva di esercitabilità del relativo diritto che, le consulenti, hanno determinato nell'anno 2006. In tal senso non assume rilevanza il momento in cui è stata accertata, con sentenza, la paternità naturale del , in Pt_1
quanto il risarcimento del danno endofamiliare da mancato riconoscimento
Pag. 6 di 11 può essere richiesto anche senza che vi sia stato detto accertamento, come sopra enunciato, che non costituisce un presupposto dell'azione, essendovi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare.
Più in particolare le consulenti, dopo un attento colloquio con il , Pt_1
hanno affermato che: “Dall'analisi della documentazione e dalla valutazione clinica effettuata è ragionevole affermare che il sig. Parte_1
non abbia mai sofferto di alcun disturbo psichico codificato o
[...]
codificabile prima del 2006, ovvero prima della vicenda de quo. Giovasi chiarire che ogni individuo reagisce in maniera diversa ai vari eventi con i quali è costretto ad interagire, che gli eventuali traumi causati da eventi esterni non necessariamente configurano lo stesso livello di problematicità
e che la risposta patologica dipende da numerosi fattori tra cui, oltre alle condizioni mentali della persona al momento del verificarsi dell'evento, il modo del tutto personale di spiegarsi l'evento all'interno della storia della propria vita ed il significato personale che la persona stessa attribuisce all'evento [ (a cura di): “ Il danno psichico ed esistenziale”. Tes_1
Giuffrè 2006.]; nel caso in questione si osserva quanto segue: Si rilevano nella persona del sig. vissuti abbandonici e di solitudine Parte_1
in capo ad entrambe le figure genitoriali. Unica figura verso cui nutre nostalgico ricordo, rispetto e affetto è quella del sig. Persona_2
precocemente deceduto. Il piccolo ha attraversato i lutti del Pt_1
presunto padre prima e del secondo compagno della madre poi senza una presenza adulta che lo aiutasse ad elaborare e mentalizzare gli eventi. Ha sviluppato una relazione analitica nei confronti della moglie (idealizzata) e
Pag. 7 di 11 della di lei famiglia che forse ha rappresentato per lui il primo vero e proprio punto di riferimento. Il terzo evento traumatico della sua vita risulta essere, per sua ammissione, il diniego di paternità da parte del sig. che alimenta, a tutt'oggi, una profonda rabbia anche per il Parte_2
fatto che questo uomo ha fatto il padre per altri due figli ma non per lui;
un padre che, tra l'altro, viveva e vive a pochi kilometri di distanza e che avrebbe potuto sostenerlo economicamente. Tutta la rabbia viene canalizzata nel presente procedimento legale dove convergono non solo il senso di ingiustizia, l'umiliazione, il senso di essere/avere qualcosa di sbagliato per la paternità denegata ma anche l'altrettanta rabbia verso una figura materna abbandonica essa stessa, lontana affettivamente e psicologicamente. Nell'attualità non si rilevano segni e sintomi atti a costituire uno stato di “malattia” riconoscibile e diagnosticabile secondo le usuali nosografie psicopatologiche. Il sig. , nonostante Parte_1
le vicende all'attenzione, è dotato di buone risorse che gli hanno permesso di realizzarsi in aree importanti della sua esistenza come quella affettiva, socio-relazionale, lavorativa”.
Le stesse hanno quindi concluso che: “Dagli elementi raccolti nel corso del colloquio e dal confronto con quanto presente negli atti di causa, ed in accordo con i CCTTPP, emerge che il Sig. abbia Parte_1
avuto contezza e quindi abbia avuto la consapevolezza matura e compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso nell'anno 2006 ovvero dopo le nozze con che appare il motore di Per_3
tutta la vicenda di ricerca del vero padre naturale di Le nozze si Pt_1
celebrano nel settembre del 2005 e a partire dai mesi seguenti, lui e la moglie, coadiuvati dai familiari di , iniziano a svolgere una vera e Per_3
Pag. 8 di 11 propria attività investigativa nel paese natio di e in quelli limitrofi Pt_1
giungendo a individuare 2/3 possibili nominativi. Solo allora, messa alle strette, la madre di fa il nome di come padre Pt_1 Controparte_1
certo del figlio. quindi si rivolge ad un legale per gestire il Pt_1
percorso di riconoscimento che però, sia dalle carte processuali che dal riferito del periziando, ha avuto un esito negativo in quanto il signor
ha sempre negato e continua a negare la paternità … E' Controparte_1
evidente che la scoperta di non essere figlio di e la Persona_2
conseguente scoperta del vero padre natura identificato nel 2006 nella persona del sig. abbiano creato una sofferenza Controparte_1
psicoemotiva caratterizzata da intensa rabbia e vissuto di autosvalutazione. Si tratta di una situazione giocata sulla sofferenza morale, sulla rabbia, per quella che lui vive come un'ingiustizia e per la quale vuole essere ripagato. La storia del signor è quindi Parte_1
una storia di abbandoni che si susseguono senza che mai nessuno, in primis la madre, lo abbia aiutato e sostenuto in un processo di elaborazione, di mentalizzazione, di comprensione: come ha detto egli stesso la madre era centrata sui propri bisogni non c'era per lui, nessun adulto lo ha accompagnato da qualche specialista ma, con ogni probabilità, con le sue risorse è riuscito a rimanere in equilibrio Pt_1
nel suo cammino riuscendo a realizzarsi nei vari lavori da lui svolti con buoni risultati e soprattutto è riuscito a realizzarsi da un punto di vista sentimentale con il matrimonio e la nascita di due figli che lo rendono molto orgoglioso.”.
E' possibile quindi affermare che proprio nel 2006, allorquando già adulto e coniugato, l'attore apprese che il era il suo padre naturale, egli CP_1
Pag. 9 di 11 aveva la maturità e la consapevolezza per poter esercitare nei confronti di quest'ultimo l'azione di risarcimento per la lesione endoparentale. Infatti, proprio in quell'anno egli si era rivolto ai propri legali e aveva organizzato un incontro con il , sperando in un riconoscimento volontario da CP_1
parte di quest'ultimo, e solo dopo il suo diniego, ha iniziato l'iter legale per il disconoscimento di paternità nei confronti del e l'azione di Pt_1
accertamento nei confronti del . CP_1
Egli quindi ha appreso la vera identità del proprio padre naturale in un momento della propria vita in cui era già maturo e consapevole della privazione subita, sia in termini patrimoniali, che dal punto di vista emotivo, come da lui stesso riconosciuto nel colloquio svolto con i consulenti. Egli inoltre aveva anche già acquisito all'epoca una propria indipendenza economica, come può evincersi dalla deposizione dei testimoni assunti, sicché non può che da tale anno farsi decorrere il momento in cui avrebbe potuto far valere il diritto risarcitorio oggetto del presente giudizio.
Conseguentemente, deve essere dichiarato prescritto il diritto esercitato dal essendo decorsi più di cinque anni dal primo atto interruttivo in Pt_1
cui egli ha richiesto i danni asseritamente patiti, costituito dall'invito alla negoziazione assistita ricevuto dal in data 02.02.2018. CP_1
La domanda svolta andrà pertanto rigettata.
Le spese di lite, stante la soccombenza del , vanno poste a suo Pt_1
carico. Esse sono liquidate secondo lo scaglione del “valore indeterminabile-complessità bassa”, attesa la non complessità della causa, nei valori più bassi di quelli medi.
Pag. 10 di 11 Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, dott.ssa Lisa Micochero, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta:
rigetta la domanda svolta da Parte_1
condanna l'attore a rifondere le spese di lite in favore del convenuto che liquida in 5.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU.
Venezia, 12.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
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