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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1143 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. BESSI ALESSANDRA e l'Avv. MAESTRI NICOLA
( )parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del C.F._2 difensore
- RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. MINEO ALESSANDRO parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA P. BULLONI 14 25136 BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: NASPI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso ha convenuto in giudizio l' per Parte_1 CP_1 far accertare il suo diritto al riconoscimento della Naspi ed ottenere il conseguente pagamento della prestazione.
Il ricorrente, premesso di aver presentato domanda per ottenere la Naspi che gli era stata respinta con la seguente motivazione “La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non dà diritto alla concessione del trattamento”, ha evidenziato la erroneità della conclusione cui era giunto l'istituto in quanto egli aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa. In particolare il richiamava quanto già osservato in sede di riesame in Parte_1 via amministrativa producendo a corredo la documentazione in suo possesso.
Anche nel corso del presente giudizio ribadiva che era stato costretto a rinunciare al suo posto di lavoro alle dipendenze della CMS SERVIZI srls, in quanto: era stato destinatario di comportamenti vessatori e/o discriminatori e/o mobbizzanti e/o offensivi della dignità personale e professionale da parte del suo datore di lavoro;
gli era stato corrisposto il pagamento, in busta paga, in violazione dell'art. 36 della Costituzione, di una somma inferiore a quella contrattualmente prevista all'atto dell'assunzione: il datore di lavoro aveva unilateralmente proceduto alla variazione in peggio della retribuzione oraria, da €
7,47 lordi a € 5,18 lordi;
non aveva ricevuto il pagamento della maggiorazione, di cui al CCNL, per lavoro notturno ordinario, oltre al mancato pagamento delle numerose ore di lavoro supplementare, con le relative maggiorazioni, come da prospetti mensili rilasciati;
il datore di lavoro aveva unilateralmente trasformato l'orario di lavoro da part- time a full time, all'atto della trasformazione del contratto da determinato e indeterminato e, quindi, con decorrenza dal mese di luglio 2022; gli erano stati costantemente assegnati turni di lavoro, durante il fine settimana, in violazione dell'obbligo di turnazione con gli altri dipendenti di pari mansione.
Ha evidenziato di aver prodotto in via amministrativa tutta la documentazione in suo possesso ed altresì la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà ( ved. Con allegato sub. doc. 7) e la copia della Denuncia presentata all' di Brescia, in data 12 maggio 2023 ( ved. allegato sub. doc. 8). Ha sottolineato che l'Ispettorato del Lavoro di Brescia, in seguito alla sua segnalazione, aveva concluso nel modo seguente: “(…) si comunica che è stato definito l'accertamento relativo alla richiesta di intervento presentata dal Suo assistito Sig. Parte_1
, nei confronti della società in oggetto indicata. La società ha
[...] ottemperato alla diffida impartita, provvedendo alla rielaborazione del libro unico del lavoro, ed ha altresì provveduto a comprovare il pagamento della somma dovuta in favore del lavoratore a titolo di differenze patrimoniali dovute, esibendo la copia di un bonifico bancario eseguito in data 19.12.2023. Per le omissioni contributive accertate la società provvederà alla regolarizzazione presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi. Si allega alla presente copia del libro unico del lavoro emesso per il lavoratore”. Infine ha dato atto che, in conseguenza alla diffida, la società aveva rielaborato tutte le buste paga relative al rapporto di lavoro ( ved. sub allegato doc. 12).
L' si è costituito in giudizio chiedendo la conferma del proprio operato CP_1 affermando che non vi era prova della involontarietà della disoccupazione in quanto: dalla comunicazione obbligatoria (ved. sub. doc.1) la Pt_2 cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per “dimissioni” in data 6.4.2023; la denuncia all'ispettorato era stata inoltrata successivamente alle dimissioni;
la
2 mera allegazione di comportamenti vessatori e ritorsivi, del mancato pagamento di differenze retributive e del mancato rispetto dei turni di lavoro “ è evidentemente inidonea a provare la giusta causa delle dimissioni”.
L' ha invocato a sostegno della sua tesi quella giurisprudenza della Suprema CP_1
Corte secondo la quale il lavoratore è legittimato a rassegnare dimissioni per giusta causa solo nel caso di mancata erogazione della retribuzione che si protragga per un periodo significativo (ex plurimis Cassazione civile sez. VI,
20/03/2019, n.7711) ed ha sostenuto che tale condizione non ricorreva nel caso di specie in quanto “il ricorrente riceveva regolarmente la retribuzione, come peraltro confermato da estratto conto contributivo (doc.4)”.
Così brevemente riassunte le tesi delle parti, va rilevato innanzitutto che, diversamente da quanto risulta nell prodotto dall , nel modulo di Pt_2 CP_1 recesso ( allegato 1 fascicolo ricorrente) trasmesso dal ricorrente, per il tramite della organizzazione sindacale al Ministero del Lavoro, si legge che le dimissioni sono state rese con effetto dal 7 aprile 2023 per “ giusta causa” motivata da “ gravi inadempienze contrattuali “ . Sicché non si può dubitare che il si Parte_1 sia dimesso per giusta causa e non si comprende per quale motivo invece nell tale inequivocabile dicitura non sia stata riportata. Pt_2
Quanto alla effettiva sussistenza della giusta causa delle dimissioni, ritiene questo
Giudice che il ricorrente ne abbia offerto adeguata prova.
A questo punto è opportuno sottolineare che non è affatto rilevante in senso contrario il breve tempo trascorso fra la data di recesso ( 7 aprile 2023 e la data Con di inoltro della segnalazione alla avvenuta in data 12 maggio 2023 e peraltro preceduta in data 5 maggio 2023 dalla lettera inoltrata dai legali alla società datrice di lavoro ) né è significativo che il lavoratore, proprio per evitare ulteriori problemi con il datore di lavoro, abbia proposto la denuncia dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Invece appare di rilievo dirimente nel presente giudizio la diminuzione unilaterale della retribuzione oraria, già assai contenuta, dimostrata dalle buste paga prodotte e attestata dalla diffida accertativa ( in misura da € 7,47 lordi a € 5,18 lordi) che è di per sé sola significativa di un gravissimo inadempimento in quanto lesiva della stessa dignità del lavoratore, trattandosi di un compenso orario talmente esiguo del tutto inadeguato a soddisfare le esigenze di natura primaria di ogni individuo ( cibo, alloggio e riparo) non solo in dispregio degli articoli 4 e 36 della
Costituzione, ma addirittura dell'art. 23 commi 1,2,3 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo che recita “Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.”
In proposito si deve peraltro osservare che l'importo delle differenze retributive rivendicate dal lavoratore ( ved. allegato sub. doc. 4 fascicolo ricorrente ) pari ad euro 6.444,37 in relazione ad una retribuzione mensile di poco superiore alla 700 euro, giustifica comunque di per sé il recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa.
A cui si è aggiunga che alla denunciata omissione contributiva è stato posto rimedio solamente in seguito all'intervento dell'Ispettorato come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente.
E' inoltre appena il caso di rilevare che il ricorrente ha prodotto già in sede amministrativa la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà (ved. allegato sub. doc. 7), dimostrando così di aver trasmesso all tutti gli elementi atti CP_3 alla concessione della prestazione, alla luce delle Circolari n. 21/23, n. CP_1
97/2003 e n. 163/2003, nelle quali, si prevede che “se il lavoratore dichiara che si
è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi
d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale”.
Del tutto incomprensibile appare allora la richiesta formulata dall' in via CP_1 amministrativa: di “invio di documentazione attestante la volontà di difendersi dal comportamento illecito del lavoro risalente al periodo antecedente la data di dimissioni”
Tale richiesta del tutto illegittima alla luce del dato normativo, si appalesa all'evidenza impossibile da fornire in quanto le dimissioni semmai sono significative della incapacità per il ricorrente, di mansione di operaio di livello E, di potersi autonomamente difendere dagli inadempimenti posti in essere dalla datrice di lavoro. Semmai tale richiesta si appalesa a sua volta contrastante con il sopra richiamato citato art. 23 comma 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che mira a “ proteggere” i lavoratori dallo stato di disoccupazione.
In conclusione le dimissioni sono state rese per giusta causa e sussiste il diritto del lavoratore alla CP_4
Ne consegue che l' va condannato al Controparte_5 pagamento della prestazione richiesta con la decorrenza di legge. Sugli importi arretrati competono gli interessi legali.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' nella CP_1 misura liquidata come specificato in dispositivo. Si concede la distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in accoglimento del ricorso accerta il diritto del ricorrente alla e per CP_4
l'effetto condanna l' , al Controparte_5 pagamento della prestazione richiesta con la decorrenza di legge oltre interessi legali sugli arretrati;
condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2000,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 24/02/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. BESSI ALESSANDRA e l'Avv. MAESTRI NICOLA
( )parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del C.F._2 difensore
- RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. MINEO ALESSANDRO parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA P. BULLONI 14 25136 BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: NASPI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso ha convenuto in giudizio l' per Parte_1 CP_1 far accertare il suo diritto al riconoscimento della Naspi ed ottenere il conseguente pagamento della prestazione.
Il ricorrente, premesso di aver presentato domanda per ottenere la Naspi che gli era stata respinta con la seguente motivazione “La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non dà diritto alla concessione del trattamento”, ha evidenziato la erroneità della conclusione cui era giunto l'istituto in quanto egli aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa. In particolare il richiamava quanto già osservato in sede di riesame in Parte_1 via amministrativa producendo a corredo la documentazione in suo possesso.
Anche nel corso del presente giudizio ribadiva che era stato costretto a rinunciare al suo posto di lavoro alle dipendenze della CMS SERVIZI srls, in quanto: era stato destinatario di comportamenti vessatori e/o discriminatori e/o mobbizzanti e/o offensivi della dignità personale e professionale da parte del suo datore di lavoro;
gli era stato corrisposto il pagamento, in busta paga, in violazione dell'art. 36 della Costituzione, di una somma inferiore a quella contrattualmente prevista all'atto dell'assunzione: il datore di lavoro aveva unilateralmente proceduto alla variazione in peggio della retribuzione oraria, da €
7,47 lordi a € 5,18 lordi;
non aveva ricevuto il pagamento della maggiorazione, di cui al CCNL, per lavoro notturno ordinario, oltre al mancato pagamento delle numerose ore di lavoro supplementare, con le relative maggiorazioni, come da prospetti mensili rilasciati;
il datore di lavoro aveva unilateralmente trasformato l'orario di lavoro da part- time a full time, all'atto della trasformazione del contratto da determinato e indeterminato e, quindi, con decorrenza dal mese di luglio 2022; gli erano stati costantemente assegnati turni di lavoro, durante il fine settimana, in violazione dell'obbligo di turnazione con gli altri dipendenti di pari mansione.
Ha evidenziato di aver prodotto in via amministrativa tutta la documentazione in suo possesso ed altresì la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà ( ved. Con allegato sub. doc. 7) e la copia della Denuncia presentata all' di Brescia, in data 12 maggio 2023 ( ved. allegato sub. doc. 8). Ha sottolineato che l'Ispettorato del Lavoro di Brescia, in seguito alla sua segnalazione, aveva concluso nel modo seguente: “(…) si comunica che è stato definito l'accertamento relativo alla richiesta di intervento presentata dal Suo assistito Sig. Parte_1
, nei confronti della società in oggetto indicata. La società ha
[...] ottemperato alla diffida impartita, provvedendo alla rielaborazione del libro unico del lavoro, ed ha altresì provveduto a comprovare il pagamento della somma dovuta in favore del lavoratore a titolo di differenze patrimoniali dovute, esibendo la copia di un bonifico bancario eseguito in data 19.12.2023. Per le omissioni contributive accertate la società provvederà alla regolarizzazione presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi. Si allega alla presente copia del libro unico del lavoro emesso per il lavoratore”. Infine ha dato atto che, in conseguenza alla diffida, la società aveva rielaborato tutte le buste paga relative al rapporto di lavoro ( ved. sub allegato doc. 12).
L' si è costituito in giudizio chiedendo la conferma del proprio operato CP_1 affermando che non vi era prova della involontarietà della disoccupazione in quanto: dalla comunicazione obbligatoria (ved. sub. doc.1) la Pt_2 cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per “dimissioni” in data 6.4.2023; la denuncia all'ispettorato era stata inoltrata successivamente alle dimissioni;
la
2 mera allegazione di comportamenti vessatori e ritorsivi, del mancato pagamento di differenze retributive e del mancato rispetto dei turni di lavoro “ è evidentemente inidonea a provare la giusta causa delle dimissioni”.
L' ha invocato a sostegno della sua tesi quella giurisprudenza della Suprema CP_1
Corte secondo la quale il lavoratore è legittimato a rassegnare dimissioni per giusta causa solo nel caso di mancata erogazione della retribuzione che si protragga per un periodo significativo (ex plurimis Cassazione civile sez. VI,
20/03/2019, n.7711) ed ha sostenuto che tale condizione non ricorreva nel caso di specie in quanto “il ricorrente riceveva regolarmente la retribuzione, come peraltro confermato da estratto conto contributivo (doc.4)”.
Così brevemente riassunte le tesi delle parti, va rilevato innanzitutto che, diversamente da quanto risulta nell prodotto dall , nel modulo di Pt_2 CP_1 recesso ( allegato 1 fascicolo ricorrente) trasmesso dal ricorrente, per il tramite della organizzazione sindacale al Ministero del Lavoro, si legge che le dimissioni sono state rese con effetto dal 7 aprile 2023 per “ giusta causa” motivata da “ gravi inadempienze contrattuali “ . Sicché non si può dubitare che il si Parte_1 sia dimesso per giusta causa e non si comprende per quale motivo invece nell tale inequivocabile dicitura non sia stata riportata. Pt_2
Quanto alla effettiva sussistenza della giusta causa delle dimissioni, ritiene questo
Giudice che il ricorrente ne abbia offerto adeguata prova.
A questo punto è opportuno sottolineare che non è affatto rilevante in senso contrario il breve tempo trascorso fra la data di recesso ( 7 aprile 2023 e la data Con di inoltro della segnalazione alla avvenuta in data 12 maggio 2023 e peraltro preceduta in data 5 maggio 2023 dalla lettera inoltrata dai legali alla società datrice di lavoro ) né è significativo che il lavoratore, proprio per evitare ulteriori problemi con il datore di lavoro, abbia proposto la denuncia dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Invece appare di rilievo dirimente nel presente giudizio la diminuzione unilaterale della retribuzione oraria, già assai contenuta, dimostrata dalle buste paga prodotte e attestata dalla diffida accertativa ( in misura da € 7,47 lordi a € 5,18 lordi) che è di per sé sola significativa di un gravissimo inadempimento in quanto lesiva della stessa dignità del lavoratore, trattandosi di un compenso orario talmente esiguo del tutto inadeguato a soddisfare le esigenze di natura primaria di ogni individuo ( cibo, alloggio e riparo) non solo in dispregio degli articoli 4 e 36 della
Costituzione, ma addirittura dell'art. 23 commi 1,2,3 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo che recita “Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.”
In proposito si deve peraltro osservare che l'importo delle differenze retributive rivendicate dal lavoratore ( ved. allegato sub. doc. 4 fascicolo ricorrente ) pari ad euro 6.444,37 in relazione ad una retribuzione mensile di poco superiore alla 700 euro, giustifica comunque di per sé il recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa.
A cui si è aggiunga che alla denunciata omissione contributiva è stato posto rimedio solamente in seguito all'intervento dell'Ispettorato come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente.
E' inoltre appena il caso di rilevare che il ricorrente ha prodotto già in sede amministrativa la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà (ved. allegato sub. doc. 7), dimostrando così di aver trasmesso all tutti gli elementi atti CP_3 alla concessione della prestazione, alla luce delle Circolari n. 21/23, n. CP_1
97/2003 e n. 163/2003, nelle quali, si prevede che “se il lavoratore dichiara che si
è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi
d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale”.
Del tutto incomprensibile appare allora la richiesta formulata dall' in via CP_1 amministrativa: di “invio di documentazione attestante la volontà di difendersi dal comportamento illecito del lavoro risalente al periodo antecedente la data di dimissioni”
Tale richiesta del tutto illegittima alla luce del dato normativo, si appalesa all'evidenza impossibile da fornire in quanto le dimissioni semmai sono significative della incapacità per il ricorrente, di mansione di operaio di livello E, di potersi autonomamente difendere dagli inadempimenti posti in essere dalla datrice di lavoro. Semmai tale richiesta si appalesa a sua volta contrastante con il sopra richiamato citato art. 23 comma 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che mira a “ proteggere” i lavoratori dallo stato di disoccupazione.
In conclusione le dimissioni sono state rese per giusta causa e sussiste il diritto del lavoratore alla CP_4
Ne consegue che l' va condannato al Controparte_5 pagamento della prestazione richiesta con la decorrenza di legge. Sugli importi arretrati competono gli interessi legali.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' nella CP_1 misura liquidata come specificato in dispositivo. Si concede la distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in accoglimento del ricorso accerta il diritto del ricorrente alla e per CP_4
l'effetto condanna l' , al Controparte_5 pagamento della prestazione richiesta con la decorrenza di legge oltre interessi legali sugli arretrati;
condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2000,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 24/02/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
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