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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/11/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3101/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3101/2022 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, C.F. , rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv.to ODETTE CARIGNOLA, domiciliata come in atti;
RICORRENTE E (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P.IVA_1
ER AT e DA VE, elettivamente domiciliato come in atti RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.06.2022 la ricorrente ha dedotto: di aver chiesto, con domanda depositata il 21/07/2021, alla Commissione competente di essere sottoposta ad accertamento sanitario per valutare il proprio stato di invalida civile al fine di conseguire l'assegno di invalidità civile;
che con verbale del 14/10/2021, la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, dopo averla sottoposto a visita medica l'ha riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità CP_ lavorativa nella misura del 75% con decorrenza dal 21/07/2021; che l' con comunicazione del 13/12/2021, trasmessa in data 21/12/2021 a mezzo PEC al patronato ha rigettato la domanda per mancata presentazione della documentazione CP_2 richiesta;
che ha provveduto a integrare la documentazione necessaria in data 28/03/2022, chiedendo il riesame della domanda e di aver sollecitato il riesame in data 27/05/2022; che,
1 l' con ulteriore comunicazione del 30/05/2022 ha respinto la richiesta di riesame CP_1 poiché, risultando coniugata, avrebbe dovuto, a dire dell'Istituto, fornire i dati anagrafici e il reddito del coniuge per potere procedere alla liquidazione della prestazione;
che la mancata liquidazione della prestazione per la motivazione espressa dall' è da ritenersi CP_1 assolutamente illegittima atteso che la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia per potere beneficiare della prestazione (assegno di invalidità civile 74%-99% di invalidità), tra i quali non rientra certamente la comunicazione all'Ente dei dati anagrafici e del reddito del coniuge;
- che, infatti, ai sensi dell'art. 13 della legge 118/1971 agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' , un assegno mensile per tredici CP_1 mensilità; che il limite di reddito per il diritto alla percezione dell'assegno di invalidità in favore invalidi civili, rivalutato annualmente, deve essere determinato con riferimento al reddito personale del richiedente agli effetti dell'Irpef con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui soggetto interessato fa parte;
il reddito di cui si parla, pertanto, è quello personale e non si considera quello del coniuge o di altri componenti il nucleo familiare;
di essere in possesso dei requisiti richiesti (cittadina europea residente in Italia, nata in [...] il [...] e residente in Corigliano Rossano alla Via Pietro Romano n. 129; età 57 anni;
riconoscimento di invalidità civile riconosciuta in misura pari al 75%; mancato svolgimento di attività lavorativa nel periodo interessato della domanda come si evince dal certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego di Rossano;
reddito personale inferiore ad € 4.926,35 per l'anno 2020 ed € 5.010,20 per l'anno 2021; nessuna percezione di altro trattamento economico incompatibile per legge con la prestazione); che, pertanto, essendo stata regolarmente presentata la domanda amministrativa, sussistendo il presupposto sanitario (75%) nonché gli ulteriori requisiti normativamente previsti, il diritto all'assegno di invalidità civile è entrato nella propria sfera giuridica con diritto ad ottenerne la liquidazione a decorrere dal 01/08/2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Ha, quindi, chiesto: di accertare e dichiarare il diritto all'assegno di invalidità civile (75%) a decorrere dal 01/08/2021, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione a decorrere dall'01/08/2021; di condannare, altresì, l' al pagamento in suo CP_1 favore dei ratei di assegno di invalidità civile (75%) maturati a decorrere dal 01/08/2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarre. Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso ai sensi CP_1 dell'art. 44 comma 3 lett.b del D.L. n.269 del 30.9.2003 nonché la decadenza prevista dall'art. 42 comma 3 del D.L 30.9.2003 n 269. Nel merito, pur ammettendo che il reddito del coniuge non ha rilevanza per il riconoscimento al diritto alla prestazione, ha dedotto che per le persone coniugate, devono comunque essere richiesti obbligatoriamente dati anagrafici, fiscali e reddituali del coniuge, in quanto il reddito del coniuge ha rilevanza riguardo la misura/importo della stessa (diritto a maggiorazione sociale); inoltre ha dedotto che con verbale di visita medica di revisione del 27.06.2022, è stata accertata la insussistenza del requisito sanitario.
2 La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 15.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, va rilevato che destituita di fondamento è l'eccepita nullità del ricorso, atteso che esso è stato regolarmente notificato presso la struttura territoriale dell' dove risiede CP_1 la ricorrente e contiene tutti i dati anagrafici, codice fiscale e domicilio della stessa. Parimenti è destituita di fondamento l'eccezione di decadenza atteso ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 sollevata da parte resistente atteso che, come dedotto da parte ricorrente e dalla stessa documentato, la comunicazione di rigetto del 13/12/2021 le è stata trasmessa in data 21/12/2021 a mezzo PEC al patronato , nè l' , ha CP_2 CP_1 contrastato tale affermazione né ha, al riguardo, fornito prova di aver inviato tale comunicazione personalmente alla ricorrente in data precedente al 21.12.2021. Pertanto, atteso che il ricorso è stato iscritto il 17.06.2022 è evidente che non erano ancora trascorsi i sei mesi prescritti. Ciò detto, l' si è costituito limitandosi a dedurre nel merito quanto segue: “... se è vero CP_1 che il reddito del coniuge non ha rilevanza per il riconoscimento al diritto alla prestazione, per le persone coniugate, devono comunque essere richiesti obbligatoriamente dati anagrafici, fiscali e reddituali del coniuge per stabile importo spettante, in quanto il reddito del coniuge ha rilevanza riguardo la misura/importo della stessa (diritto a maggiorazione sociale)”, senza contestare in maniera specifica gli altri requisiti previsti da legge per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile. Pertanto, è lo stesso ente previdenziale che conferma la fondatezza della domanda giudiziale atteso che il reddito del coniuge non è assolutamente un elemento necessario al riconoscimento del diritto, non essendo stata, nella fattispecie, reclamata nessuna maggiorazione sociale. Non risulta contestata, inoltre, la sussistenza del requisito reddituale, il quale fa riferimento, nelle ipotesi di prestazioni di invalidità civile, al solo reddito personale del beneficiario. Nessun rilievo assume poi il successivo verbale di visita medica di revisione del 27.06.2022, atteso che parte ricorrente ha documentato che avverso esso è stata promossa opposizione e con decreto di omologa del 27.06.2024, la ricorrente è stata confermata invalida nella misura pari al 75% in relazione all'assegno di invalidità civile, a decorrere dal 27/06/2022 (vedi doc depositato il 14.10.2025). Sulla base di quanto sopra evidenziato, la domanda deve trovare accoglimento, per cui l' va condannato alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dei ratei dell'assegno CP_1 di invalidità civile secondo l'importo previsto per legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi
3 legali maturati dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa stante il divieto di cumulo con la rivalutazione in base all'articolo 16 L.412/91.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il RICORSO e, per l'effetto, CONDANNA l' al pagamento in favore CP_1 della ricorrente dei ratei dell'assegno mensile di invalidità (ex art. 13 L. n. 118/71) a decorrere dal 01/08/2021, oltre interessi come da motivazione;
2. CONDANNA l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si CP_1 liquidano in euro 1.865,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge se dovute e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dell'odierna parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 03.11.2025. Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3101/2022 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, C.F. , rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv.to ODETTE CARIGNOLA, domiciliata come in atti;
RICORRENTE E (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P.IVA_1
ER AT e DA VE, elettivamente domiciliato come in atti RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.06.2022 la ricorrente ha dedotto: di aver chiesto, con domanda depositata il 21/07/2021, alla Commissione competente di essere sottoposta ad accertamento sanitario per valutare il proprio stato di invalida civile al fine di conseguire l'assegno di invalidità civile;
che con verbale del 14/10/2021, la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, dopo averla sottoposto a visita medica l'ha riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità CP_ lavorativa nella misura del 75% con decorrenza dal 21/07/2021; che l' con comunicazione del 13/12/2021, trasmessa in data 21/12/2021 a mezzo PEC al patronato ha rigettato la domanda per mancata presentazione della documentazione CP_2 richiesta;
che ha provveduto a integrare la documentazione necessaria in data 28/03/2022, chiedendo il riesame della domanda e di aver sollecitato il riesame in data 27/05/2022; che,
1 l' con ulteriore comunicazione del 30/05/2022 ha respinto la richiesta di riesame CP_1 poiché, risultando coniugata, avrebbe dovuto, a dire dell'Istituto, fornire i dati anagrafici e il reddito del coniuge per potere procedere alla liquidazione della prestazione;
che la mancata liquidazione della prestazione per la motivazione espressa dall' è da ritenersi CP_1 assolutamente illegittima atteso che la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia per potere beneficiare della prestazione (assegno di invalidità civile 74%-99% di invalidità), tra i quali non rientra certamente la comunicazione all'Ente dei dati anagrafici e del reddito del coniuge;
- che, infatti, ai sensi dell'art. 13 della legge 118/1971 agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' , un assegno mensile per tredici CP_1 mensilità; che il limite di reddito per il diritto alla percezione dell'assegno di invalidità in favore invalidi civili, rivalutato annualmente, deve essere determinato con riferimento al reddito personale del richiedente agli effetti dell'Irpef con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui soggetto interessato fa parte;
il reddito di cui si parla, pertanto, è quello personale e non si considera quello del coniuge o di altri componenti il nucleo familiare;
di essere in possesso dei requisiti richiesti (cittadina europea residente in Italia, nata in [...] il [...] e residente in Corigliano Rossano alla Via Pietro Romano n. 129; età 57 anni;
riconoscimento di invalidità civile riconosciuta in misura pari al 75%; mancato svolgimento di attività lavorativa nel periodo interessato della domanda come si evince dal certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego di Rossano;
reddito personale inferiore ad € 4.926,35 per l'anno 2020 ed € 5.010,20 per l'anno 2021; nessuna percezione di altro trattamento economico incompatibile per legge con la prestazione); che, pertanto, essendo stata regolarmente presentata la domanda amministrativa, sussistendo il presupposto sanitario (75%) nonché gli ulteriori requisiti normativamente previsti, il diritto all'assegno di invalidità civile è entrato nella propria sfera giuridica con diritto ad ottenerne la liquidazione a decorrere dal 01/08/2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Ha, quindi, chiesto: di accertare e dichiarare il diritto all'assegno di invalidità civile (75%) a decorrere dal 01/08/2021, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione a decorrere dall'01/08/2021; di condannare, altresì, l' al pagamento in suo CP_1 favore dei ratei di assegno di invalidità civile (75%) maturati a decorrere dal 01/08/2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarre. Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso ai sensi CP_1 dell'art. 44 comma 3 lett.b del D.L. n.269 del 30.9.2003 nonché la decadenza prevista dall'art. 42 comma 3 del D.L 30.9.2003 n 269. Nel merito, pur ammettendo che il reddito del coniuge non ha rilevanza per il riconoscimento al diritto alla prestazione, ha dedotto che per le persone coniugate, devono comunque essere richiesti obbligatoriamente dati anagrafici, fiscali e reddituali del coniuge, in quanto il reddito del coniuge ha rilevanza riguardo la misura/importo della stessa (diritto a maggiorazione sociale); inoltre ha dedotto che con verbale di visita medica di revisione del 27.06.2022, è stata accertata la insussistenza del requisito sanitario.
2 La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 15.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, va rilevato che destituita di fondamento è l'eccepita nullità del ricorso, atteso che esso è stato regolarmente notificato presso la struttura territoriale dell' dove risiede CP_1 la ricorrente e contiene tutti i dati anagrafici, codice fiscale e domicilio della stessa. Parimenti è destituita di fondamento l'eccezione di decadenza atteso ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 sollevata da parte resistente atteso che, come dedotto da parte ricorrente e dalla stessa documentato, la comunicazione di rigetto del 13/12/2021 le è stata trasmessa in data 21/12/2021 a mezzo PEC al patronato , nè l' , ha CP_2 CP_1 contrastato tale affermazione né ha, al riguardo, fornito prova di aver inviato tale comunicazione personalmente alla ricorrente in data precedente al 21.12.2021. Pertanto, atteso che il ricorso è stato iscritto il 17.06.2022 è evidente che non erano ancora trascorsi i sei mesi prescritti. Ciò detto, l' si è costituito limitandosi a dedurre nel merito quanto segue: “... se è vero CP_1 che il reddito del coniuge non ha rilevanza per il riconoscimento al diritto alla prestazione, per le persone coniugate, devono comunque essere richiesti obbligatoriamente dati anagrafici, fiscali e reddituali del coniuge per stabile importo spettante, in quanto il reddito del coniuge ha rilevanza riguardo la misura/importo della stessa (diritto a maggiorazione sociale)”, senza contestare in maniera specifica gli altri requisiti previsti da legge per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile. Pertanto, è lo stesso ente previdenziale che conferma la fondatezza della domanda giudiziale atteso che il reddito del coniuge non è assolutamente un elemento necessario al riconoscimento del diritto, non essendo stata, nella fattispecie, reclamata nessuna maggiorazione sociale. Non risulta contestata, inoltre, la sussistenza del requisito reddituale, il quale fa riferimento, nelle ipotesi di prestazioni di invalidità civile, al solo reddito personale del beneficiario. Nessun rilievo assume poi il successivo verbale di visita medica di revisione del 27.06.2022, atteso che parte ricorrente ha documentato che avverso esso è stata promossa opposizione e con decreto di omologa del 27.06.2024, la ricorrente è stata confermata invalida nella misura pari al 75% in relazione all'assegno di invalidità civile, a decorrere dal 27/06/2022 (vedi doc depositato il 14.10.2025). Sulla base di quanto sopra evidenziato, la domanda deve trovare accoglimento, per cui l' va condannato alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dei ratei dell'assegno CP_1 di invalidità civile secondo l'importo previsto per legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi
3 legali maturati dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa stante il divieto di cumulo con la rivalutazione in base all'articolo 16 L.412/91.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il RICORSO e, per l'effetto, CONDANNA l' al pagamento in favore CP_1 della ricorrente dei ratei dell'assegno mensile di invalidità (ex art. 13 L. n. 118/71) a decorrere dal 01/08/2021, oltre interessi come da motivazione;
2. CONDANNA l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si CP_1 liquidano in euro 1.865,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge se dovute e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dell'odierna parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 03.11.2025. Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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