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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, in
sostituzione del GdL dott. R. Gibboni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale
(con motivazione contestuale) N. 3706/25 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3706/2025 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc all'udienza nel termine fissato del giorno CRONOLOGICO
N. _______________ 04.11.2025, avente ad oggetto: “Retribuzione”;
e vertente
REPERTORIO tra Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. L. Celentano del n. 138/25 R.B. Lav.
[...]
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Penta di
Discusso nel termine
IA (Sa), Via G. Amendola, n. 61; del 04.11.2025 con scambio di note scritte
Ricorrente ex art. 127 ter cpc
e
[...]
[...] _________________ Controparte_1
Salerno, Via Tiberio Claudio Felice, n. 18 bis;
Resistente contumace Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 3706/25 R.G. /o pag. 1 Pt_1 Controparte_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 04.11.2025 la parte ricorrente ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 15.06.2025 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver lavorato con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato alle dipendenze della resistente dal giorno 02.07.2001 al giorno CP_2
4.06.2012, con inquadramento nel livello funzionale e retributivo 3A
“operaio” del CCNL Igiene Ambientale, svolgendo le mansioni di operaio addetto alla raccolta;
di avere ricevuto una retribuzione ordinaria inferiore a quella spettante sulla base delle disposizioni contrattuali, in quanto calcolata su base oraria in luogo di quella mensile fissa;
quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro
7.182,46, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. ricevute pec di accettazione e consegna in data 11.09.2025, agli atti), non si costituiva in giudizio la società resistente, la quale, pertanto, rimaneva contumace.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 04.11.2025 (da intendersi come termine finale dell'orario di apertura della Cancelleria,
Giudizio n. 3706/25 R.G. /o pag. 2 Pt_1 Controparte_1 come fissato con decreto dal Capo dell'Ufficio ex art. 162 della legge n.
1196/1960: cfr. Cass. n. 17603/25 in data 15.04/30.06.2025, par. XXIII) la parte ricorrente costituita ha discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è fondata e, pertanto, va Parte_1
accolta.
Invero, come già evidenziato dal Tribunale adito in precedenti sentenze
(come menzionate dall'odierno ricorrente), occorre richiamare la normativa contrattuale applicata dalla società datrice di lavoro nel periodo oggetto di causa (gennaio 2006 – giugno 2012).
Orbene l'art. 25 del CCNL Igiene Ambientale del 30.4.2003 prevede testualmente:
1- A decorrere dall'1.1.2004, la composizione della retribuzione è stabilita come segue. Par
2- la retribuzione base parametrale, di cui alle tabelle allegate 1/A e
è costituita dal conglobamento dei seguenti elementi:
3- a) le retribuzioni parametrali in vigore al 30.4.2003, che includono i valori di cui all'art.7 del CCNL 2.8.1995;
4- b) l'indennità di contingenza in vigore al 30.4.1992;
c) l'EDR di cui all'Accordo Nazionale 20.12.1999.
Nei chiarimenti a verbale delle parti stipulanti si legge: “Con riferimento agli istituti disciplinati dal vigente CCNL le basi di calcolo per
l'erogazione dei relativi trattamenti sono costituite dalle retribuzioni come di seguito specificate.
A. La retribuzione base parametrale di cui al comma 2 del presente articolo è utile ai fini dei trattamenti per:
- Mutamento mansioni di cui all'art.15;
- Orario normale in regime di attività lavorativa flessibile di cui all'art.17, comma 4;
Giudizio n. 3706/25 R.G. Napoli c/o pag. 3 Controparte_1 - Indennità turni a ciclo continuo e avvicendato, di cui all'art..31, lett.d;
Indennità maneggio denaro, di cui all'art. 31, lettera f)”.
Ai sensi deli artt. 18 e ss., invece, è previsto espressamente che per le prestazioni di lavoro rese in prolungamento orario, feriali, festive, notturne, vi è una compensazione con la retribuzione individuale oraria maggiorata:
- Del 30% per prestazioni feriali;
- Del 60% per prestazioni festive;
- Del 45% per prestazioni notturne;
- Del 75% per prestazioni notturne – festive.
Per le indennità di cui all'art. 31 del CCNL quali quelle lavaggio indumenti, maneggio denaro, viene prevista una maggiorazione in percentuale sulla retribuzione base parametrale giornaliera.
Quanto al trattamento economico previsto dall'art. 44 del CCNL nei casi di malattia o infortuni sul lavoro, viene stabilito che l'azienda corrisponderà un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione globale mensile netta del lavoratore medesimo.
All'art.59 del medesimo CCNL è previsto che:
“1 allo scopo di facilitare al lavoratore il versamento dei propri contributi sindacali alle Organizzazioni sindacali stipulanti alle quali sono iscritti, le aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili, previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega – di cui al fac simile Allegato 8 – nella quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore ed il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, fissato nella misura dell'1% della retribuzione parametrale per 14 mensilità”.
Disposizioni di identico tenore sono contenute nel successivo contratto del 2008 di cui è opportuno richiamare gli artt. 26 e 28.
L'art. 26 (retribuzione e sue definizioni) così dispone:
“
1. La composizione della retribuzione è stabilita come segue.
Giudizio n. 3706/25 R.G. /o pag. 4 Pt_1 Controparte_1 2. la retribuzione base parametrale mensili, di cui alle tabelle A e B in calce al presente articolo, è costituita dal conglobamento dei seguenti elementi:
a) le retribuzioni parametrali in vigore al 30 aprile 2003, che includono
i valori di cui all'art. 17 del ccnl 2 agosto 1995;
b) l'indennità di contingenza in vigore al 30 aprile 1992;
c) l'E.d.r. di cui all'accordo nazionale 20 dicembre 1999;
d) gli aumenti retributivi stabiliti dal ccnl 30 aprile 2003 e dai successivi rinnovi contrattuali nazionali.
A) la retribuzione base parametrale di cui al comma 2 del presente articolo è utile ai fini dei trattamenti per:
- mutamento mansioni, di cui all'art.16;
- orario normale in regime di attività lavorativa flessibile, di cui all'art.18;
- indennità turni a ciclo continuo e avvicendato, di cui all'art.32, comma
3, lett. a);
- indennità maneggio denaro di cui all'art.32, comma 3, lett.c);
- multa fino a 4 ore di cui all'art.70, comma 1, lett. c)”.
All'art.28 del CCNL è altresì precisato che:
“la retribuzione oraria e quella giornaliera sono utili ai fini della corresponsione degli elementi contrattuali eventuali e/o variabili della retribuzione quali indennità e maggiorazioni a carattere orario e/o giornaliero contrattualmente previste nonché ai fini delle trattenute orarie e/o giornaliere per assenze non retribuite, multe, scioperi ecc. la retribuzione oraria si determina convenzionalmente dividendo la retribuzione base parametrale o individuale o globale mensile per 169; la retribuzione giornaliera si determina convenzionalmente moltiplicando la retribuzione oraria per 39 e dividendo il risultato per
6”.
Ciò posto, va evidenziato che nell'interpretazione del contratto collettivo
è necessario procedere, ai sensi dell'art 1363 cod. civ., al coordinamento
Giudizio n. 3706/25 R.G. pag. 5 Parte_3 Controparte_1 delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulle base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poiché l'espressione “senso letterale delle parole” deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale, non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il
Tribunale adito collegare e confrontare fra loro frasi e parole, al fine di chiarirne il significato, tenendo altresì conto del comportamento, anche successivo, delle parti (cfr. Cass. n. 19799/2014).
Pertanto, dal combinato disposto della richiamata normativa contrattuale emerge che il trattamento economico spettante al lavoratore per il lavoro prestato durante l'orario normale è la retribuzione parametrale fissa
(mensile), non già quella oraria adottata dalla resistente: CP_2
solamente per le prestazioni rese oltre l'orario normale di lavoro è previsto che la relativa prestazione sia remunerata con la retribuzione individuale oraria maggiorata, come al fine della corresponsione di elementi variabili e/o eventuali della retribuzione, quali indennità e/o maggiorazioni, trattenute orarie e/o giornaliere per assenze non retribuite, multe, scioperi, retribuzione per festività ricadente in giornata di domenica ecc.
Insomma, in altri termini, la quota oraria (determinata convenzionalmente dividendo la retribuzione parametrale mensile per il coefficiente 169) va calcolata solo per le ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica disposte dall'azienda al di fuori degli schemi e degli orari concordati all'atto di instaurazione del rapporto.
D'altronde, come opportunamente rilevato nel ricorso introduttivo ed emergente dalle buste paga in atti, la società resistente ha effettuato la trattenuta sindacale sulla base della retribuzione mensile ed a prescindere dalle ore di lavoro prestate e dalla relativa retribuzione ad esse corrispondente.
Giudizio n. 3706/25 R.G. /o pag. 6 Pt_1 Controparte_1 Alla stregua di tali considerazioni, va dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione parametrale mensile per il periodo dedotto, cioè per il periodo dal giorno 02.7.2001 al giorno 4.6.2012: insomma, il ricorrente ha, quindi, diritto per il predetto periodo alle differenze retributive derivanti dalla corretta applicazione del metodo di calcolo della retribuzione secondo il cd. criterio della “mensilizzazione”.
Infine, va evidenziato che, a fronte delle asserzioni della parte ricorrente e delle prove fornite, la società resistente nulla ha controdedotto, rimanendo addirittura contumace.
Per quanto riguarda il quantum della pretesa azionata, vanno, quindi, riconosciuti alla parte ricorrente gli importi indicati nei conteggi sviluppati dalla parte e allegati al ricorso (cfr. pagg.
5-9 dell'atto introduttivo del giudizio e atti allegati al fascicolo telematico di parte): i calcoli compiuti nei suddetti conteggi appaiono conformi alle disposizioni del CCNL di settore e privi di errori logici e/o di calcolo e, di conseguenza, possono essere posti a base della decisione;
quindi, al ricorrente va riconosciuto, l'importo totale di euro 7.182,46, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, dal dovuto e fino al saldo (cfr. i conteggi allegati al ricorso).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente fondata e, pertanto, va accolta nei termini sopra indicati.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società resistente al rimborso delle stesse in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
Giudizio n. 3706/25 R.G. /o pag. 7 Pt_1 Controparte_1 confronti della società , con ricorso depositato in data Controparte_1
15.06.2025 e ritualmente notificato 11.09.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo totale di euro 7.182,46, oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come per legge, dal dovuto e fino all'integrale soddisfo;
3) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 04.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 3706/25 R.G. Napoli c/o pag. 8 Controparte_1