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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1180-1/2025
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Giorgio Jachia Presidente
dott. ssa Angela Coluccio Giudice
dott. ssa Daniela Cavaliere Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da in data Parte_1
14.07.2025 (iscritto al n. RG 1180-1/25) per l'apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) con sede in Roma, via Nomentana 263, 00161 Roma
[...] P.IVA_1
rilevato che la società debitrice, ritualmente convocata non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
considerato che dall'istruttoria espletata emerge che:
- il credito vantato è pari a: complessivi € 95.159,04 in forza di contratto di cessione di ramo di azienda intercorso in data 4.11.2021 tra e l'odierna ricorrente, avente ad Controparte_2 Parte_1 oggetto i contratti di gestione di alcuni Fondi Immobiliari, tra cui il Fondo Sant'Alessio – FIA Italiano
Immobiliare, Riservato di tipo Chiuso, nel quale è ricompreso l'immobile concesso in locazione alla debitrice, , il cui canone è oggetto dell'odierno ricorso e di sentenza n. Controparte_1
19229/2022 – r.g. 15985/2021 con la quale il Tribunale di Roma così ha statuito “
1. dichiara la risoluzione contrattuale per grave inadempimento della parte convenuta. 2.- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dei canoni rimasti inevasi per € 47.880,84 oltre ai ratei maturati e maturandi fino al rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3.- conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 17.2.2021;” notificata unitamente al pedissequo atto di precetto in data 27.03.23, rimasto infruttuoso, per il complessivo importo di euro 93.448,93 “oltre interessi maturandi fino all'effettivo pagamento, le spese di notifica a margine segnate, l'imposta di registro sulla sentenza nonché spese, competenze ed onorari successivi occorrende” e in forza di sentenza della Corte d'appello n. 4539/2025 pubbl. il
16/07/2025, RG n. 480/2023, divenuta definitiva e con la quale la Corte di Appello ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, cod. proc. civ.;
- che in seguito alle richieste formulate ai pubblici registri ex art. 42 CCII risultano ulteriori esposizioni debitorie presso enti (quali AdE) a carico della superiori ad Euro Controparte_1
4.500,00;
ritenuto, quindi, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto che, inoltre, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
dalla circostanza che dalla visura depositata dalla ricorrente risulta che la Controparte_1
è cancellata dal Registro Imprese dal 23.09.24;
[...]
dall'esito infruttuoso del pignoramento presso terzi notificato dalla ricorrente a in data Controparte_3
14.04.23 (cfr. dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di del 10.05.23); CP_3
dalla circostanza che la società è stata posta in liquidazione dal 4.07.2024, e la resistente non si è costituita in giudizio omettendo di dichiarare se è titolare di altri beni di talchè è dato presumere che essa non disponga di un attivo che all'esito della liquidazione possa risultare idoneo alla soddisfazione dei creditori sociali (cfr. Cass. n. 21834/09; Cass. n. 15442/2011) di insolvenza;
ritenuto, pertanto, che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P.IVA: con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, via Nomentana 263, 00161 Roma
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott.ssa Daniela Cavaliere
NOMINA
Curatore l'Avv. Lucia Fantozzi;
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE
il giorno 26.11.2025 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA
la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere dott. Giorgio Jachia
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Giorgio Jachia Presidente
dott. ssa Angela Coluccio Giudice
dott. ssa Daniela Cavaliere Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da in data Parte_1
14.07.2025 (iscritto al n. RG 1180-1/25) per l'apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) con sede in Roma, via Nomentana 263, 00161 Roma
[...] P.IVA_1
rilevato che la società debitrice, ritualmente convocata non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
considerato che dall'istruttoria espletata emerge che:
- il credito vantato è pari a: complessivi € 95.159,04 in forza di contratto di cessione di ramo di azienda intercorso in data 4.11.2021 tra e l'odierna ricorrente, avente ad Controparte_2 Parte_1 oggetto i contratti di gestione di alcuni Fondi Immobiliari, tra cui il Fondo Sant'Alessio – FIA Italiano
Immobiliare, Riservato di tipo Chiuso, nel quale è ricompreso l'immobile concesso in locazione alla debitrice, , il cui canone è oggetto dell'odierno ricorso e di sentenza n. Controparte_1
19229/2022 – r.g. 15985/2021 con la quale il Tribunale di Roma così ha statuito “
1. dichiara la risoluzione contrattuale per grave inadempimento della parte convenuta. 2.- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dei canoni rimasti inevasi per € 47.880,84 oltre ai ratei maturati e maturandi fino al rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3.- conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 17.2.2021;” notificata unitamente al pedissequo atto di precetto in data 27.03.23, rimasto infruttuoso, per il complessivo importo di euro 93.448,93 “oltre interessi maturandi fino all'effettivo pagamento, le spese di notifica a margine segnate, l'imposta di registro sulla sentenza nonché spese, competenze ed onorari successivi occorrende” e in forza di sentenza della Corte d'appello n. 4539/2025 pubbl. il
16/07/2025, RG n. 480/2023, divenuta definitiva e con la quale la Corte di Appello ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, cod. proc. civ.;
- che in seguito alle richieste formulate ai pubblici registri ex art. 42 CCII risultano ulteriori esposizioni debitorie presso enti (quali AdE) a carico della superiori ad Euro Controparte_1
4.500,00;
ritenuto, quindi, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto che, inoltre, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
dalla circostanza che dalla visura depositata dalla ricorrente risulta che la Controparte_1
è cancellata dal Registro Imprese dal 23.09.24;
[...]
dall'esito infruttuoso del pignoramento presso terzi notificato dalla ricorrente a in data Controparte_3
14.04.23 (cfr. dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di del 10.05.23); CP_3
dalla circostanza che la società è stata posta in liquidazione dal 4.07.2024, e la resistente non si è costituita in giudizio omettendo di dichiarare se è titolare di altri beni di talchè è dato presumere che essa non disponga di un attivo che all'esito della liquidazione possa risultare idoneo alla soddisfazione dei creditori sociali (cfr. Cass. n. 21834/09; Cass. n. 15442/2011) di insolvenza;
ritenuto, pertanto, che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P.IVA: con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, via Nomentana 263, 00161 Roma
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott.ssa Daniela Cavaliere
NOMINA
Curatore l'Avv. Lucia Fantozzi;
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE
il giorno 26.11.2025 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA
la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere dott. Giorgio Jachia