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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/11/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15049/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15049/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONATO Parte_1 C.F._1
NI, elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO 15, 00189 ROMA presso il difensore avv. BONATO NI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONATO NI, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO 15, 00189 ROMA presso il difensore avv. BONATO
NI ATTORE/I
Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il [...] a [...]
RR (FE) da e (doc. 3 fasc. ricorrenti) ed emigrato in Brasile dove Persona_2 Persona_3
mai si naturalizzava come cittadino brasiliano (doc. 4 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
pagina 1 di 10 “- le ricorrenti sono tutti discendenti diretti di cittadino italiano, nato a [...] (provincia Persona_1
di Ferrara) in data 18/01/1888 (v. all. 3).
- non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato Persona_1
cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero
della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio,
nonché tradotto e apostillato (v. all. 4).
- ha contratto matrimonio con nella città di Jacupiranga Brasile, in data Persona_1 Per_4
10/04/1920, come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 5).
- dall'unione coniugale tra e è nata: Persona_1 Per_4
in data 07/04/1923, nella città di Jacupiranga (Brasile), la quale ha contratto matrimonio Persona_5
con , in data 30/07/1939, nella città di Prainha, Brasile (v. all 6 e 7). Successivamente al Controparte_2
matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome (o ). Persona_5 Persona_6 Persona_7
- dall'unione coniugale tra (o ) e è nata: Persona_6 Persona_7 Controparte_2
● , nata in data [...], nella città di Miracatú (Brasile), la quale ha contratto Persona_8
matrimonio con in data 13/07/1968, nella città di San Vivente, Brasile (v. all. 8 e 9). Controparte_3
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_8 Persona_9
Tuttavia, i coniugi hanno separato nella città di San Vicente (Brasile), in data 17/09/1987,
[...] [...]
tornerà a chiamarsi . Persona_9 Persona_8
- dall'unione coniugale tra e è nato: Persona_9 Controparte_3
nato in data [...], nella città di Santos (Brasile), la quale ha contratto Persona_10
matrimonio con , in data 19/12/1996, nella città di San Vicente (Brasile), (v. all. 10 e Controparte_4
11). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Controparte_4 Controparte_5
Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di San Vicente (Brasile), in data 22/11/2016,
[...]
tornerà a chiamarsi . Controparte_5 Controparte_4
- dall'unione tra e è nata: Persona_10 Controparte_4
la ricorrente, nata in data [...], nella cittá di Santos, Brasile, la quale ha Persona_11
contratto matrimonio con in data 19/05/2021 nella città di San Vicente, Persona_12
Brasile (v. all. 12 e 13). Si produce, altresì, la dichiarazione di maternità, effettuata per atto pubblico in data
24/05/2023, nella città di Brasília (Brasile), con cui ha dichiarato di essere la madre Controparte_4
biologica di (v. all. 12 bis). Persona_11 pagina 2 di 10 - dall'unione coniugale tra e è nata: Persona_10 Controparte_5
● il ricorrente, nata in data [...], nella cittá di Santos, Brasile (v. all. 14)”. Parte_2
Le ricorrenti riferivano quindi di avere presentato domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale di Italia a San Paolo (docc. 15 e 16 fasc. ricorrenti)
ma che a tale domanda non era stata evasa in quanto, come risulta dalla mail del 8 aprile 2022 (doc. 21
fasc. ricorrenti), “[…] per l'elevato numero di istanze presentate stiamo ultimando l'anno 2011 […]”. In ogni caso emerge dalla documentazione, circostanza che peraltro rientra nel notorio, che il consolato italiano di San Paolo abbia tempi di attesa per il riconoscimento della cittadinanza superiori a 10 anni dalla presentazione della relativa richiesta (doc. 19 fasc. ricorrenti).
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato risulta essere nato il [...] a [...]
RR, in provincia di Ferrara onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto pagina 3 di 10 espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del sono superiori ai 10 anni ma ciò, nel Parte_3
caso di specie, è comprovato dal documento 14 prodotto dai ricorrenti in quanto nello stesso può
leggersi: “Dal 30 giugno al 28 luglio 2023 i richiedenti i cui nominativi figurano nella lista d'attesa per gli anni
2013 e 2014 potranno confermare il proprio interesse a proseguire l'iter di riconoscimento della cittadinanza
[…]”. Pertanto, risulta evidente come l'eventuale domanda amministrativa non possa essere evasa nel termine di 730 giorni senza considerare come gli stessi non siano neppure riusciti ad ottenere un appuntamento nonostante i vari tentativi (doc. 13 fasc. ricorrenti).
Si è inoltre affermato che “non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis)”, pertanto, “è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in [...] [...] epoca preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno n°
K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo infra, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino . Pt_3
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino;
mentre incombe alla controparte, Pt_3
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I, pagina 5 di 10 3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (art. 1 della Legge n° 91/1992: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia.
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Ciò premesso la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova un'esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti e, in particolare:
• doc. 3: Certificato di nascita di Persona_1
• doc. 4: Certificato negativo di naturalizzazione di Persona_1
• doc. 5: Certificato di matrimonio di Persona_1
• doc. 6: Certificato di nascita di Persona_5 pagina 6 di 10 • doc. 7: Certificati di matrimonio di ( ) (o ( ); Persona_5 Per_8 Persona_7 Per_8
• doc. 8: Certificato di nascita di;
Persona_8
• doc. 9: Certificato di matrimonio di;
Persona_8
• doc. 10: Certificato di nascita di Persona_10
• doc. 11: Certificato di matrimonio di Persona_10
• doc. 12: Certificato di nascita di Persona_11
• doc. 12-bis: Dichiarazione di maternità di nei confronti di Controparte_4 [...]
Per_11
• doc. 13: Certificato di matrimonio di Persona_11
• doc. 14: Certificato di nascita di Parte_2
La normativa di riferimento, in particolare l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865), prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Tralasciando gli aspetti sull'illegittimità
costituzionale di detta norma “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]”, in quanto non d'interesse nel caso di specie, deve confermarsi, provata la continuità generazionale a partire dall'avo il diritto dei ricorrenti ad ottenere la Persona_1
cittadinanza italiana. I ricorrenti hanno prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della
Repubblica Federativa Del Brasile (doc. 4 fasc. ricorrenti) da cui risulta che non vi è Persona_1
iscritto – né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889,
la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione attestante la continuità di discendenza (docc. da 5 a 14 fasc. parte ricorrente).
Peraltro, nel caso di specie, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea materna in epoca pre-costituzionale relativo a nata in data [...] dall'avo Persona_5 Persona_1
(doc. 6 fasc. ricorrente).
Quanto alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per linea materna la normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1,
n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile,
perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva pagina 7 di 10 all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della
Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte
Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3 della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella pagina 8 di 10 famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Secondo un iniziale orientamento gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Suprema Corte la quale, pronunciando a Sezioni Unite, ha successivamente affermato che: “Per effetto delle sentenze della
Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 4466/2009 in Giust.
civ. Mass. 2009, 2, 297). Pertanto, il passaggio generazionale avvenuto per linea materna non impedisce l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
Infine, per mero errore materiale era stata inizialmente censita come , Persona_5 Persona_7 errore peraltro sanato da un'annotazione del 15 marzo 2018 in cui viene apportata la correzione.
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (ved. sent. n° 142/2025).
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. ) nata il [...] a [...], Brasile), Persona_11 C.F._1
residente in [...]334, a Praia Grande (SP, Brasile), CAP 11702-250;
- (C.F. ) nata il [...] a [...], Brasile), Persona_11 C.F._2
residente in [...]334, a Praia Grande (SP, Brasile), CAP 11702-250;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Così deciso in Bologna, il 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15049/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONATO Parte_1 C.F._1
NI, elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO 15, 00189 ROMA presso il difensore avv. BONATO NI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONATO NI, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO 15, 00189 ROMA presso il difensore avv. BONATO
NI ATTORE/I
Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il [...] a [...]
RR (FE) da e (doc. 3 fasc. ricorrenti) ed emigrato in Brasile dove Persona_2 Persona_3
mai si naturalizzava come cittadino brasiliano (doc. 4 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
pagina 1 di 10 “- le ricorrenti sono tutti discendenti diretti di cittadino italiano, nato a [...] (provincia Persona_1
di Ferrara) in data 18/01/1888 (v. all. 3).
- non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato Persona_1
cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero
della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio,
nonché tradotto e apostillato (v. all. 4).
- ha contratto matrimonio con nella città di Jacupiranga Brasile, in data Persona_1 Per_4
10/04/1920, come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 5).
- dall'unione coniugale tra e è nata: Persona_1 Per_4
in data 07/04/1923, nella città di Jacupiranga (Brasile), la quale ha contratto matrimonio Persona_5
con , in data 30/07/1939, nella città di Prainha, Brasile (v. all 6 e 7). Successivamente al Controparte_2
matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome (o ). Persona_5 Persona_6 Persona_7
- dall'unione coniugale tra (o ) e è nata: Persona_6 Persona_7 Controparte_2
● , nata in data [...], nella città di Miracatú (Brasile), la quale ha contratto Persona_8
matrimonio con in data 13/07/1968, nella città di San Vivente, Brasile (v. all. 8 e 9). Controparte_3
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_8 Persona_9
Tuttavia, i coniugi hanno separato nella città di San Vicente (Brasile), in data 17/09/1987,
[...] [...]
tornerà a chiamarsi . Persona_9 Persona_8
- dall'unione coniugale tra e è nato: Persona_9 Controparte_3
nato in data [...], nella città di Santos (Brasile), la quale ha contratto Persona_10
matrimonio con , in data 19/12/1996, nella città di San Vicente (Brasile), (v. all. 10 e Controparte_4
11). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Controparte_4 Controparte_5
Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di San Vicente (Brasile), in data 22/11/2016,
[...]
tornerà a chiamarsi . Controparte_5 Controparte_4
- dall'unione tra e è nata: Persona_10 Controparte_4
la ricorrente, nata in data [...], nella cittá di Santos, Brasile, la quale ha Persona_11
contratto matrimonio con in data 19/05/2021 nella città di San Vicente, Persona_12
Brasile (v. all. 12 e 13). Si produce, altresì, la dichiarazione di maternità, effettuata per atto pubblico in data
24/05/2023, nella città di Brasília (Brasile), con cui ha dichiarato di essere la madre Controparte_4
biologica di (v. all. 12 bis). Persona_11 pagina 2 di 10 - dall'unione coniugale tra e è nata: Persona_10 Controparte_5
● il ricorrente, nata in data [...], nella cittá di Santos, Brasile (v. all. 14)”. Parte_2
Le ricorrenti riferivano quindi di avere presentato domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale di Italia a San Paolo (docc. 15 e 16 fasc. ricorrenti)
ma che a tale domanda non era stata evasa in quanto, come risulta dalla mail del 8 aprile 2022 (doc. 21
fasc. ricorrenti), “[…] per l'elevato numero di istanze presentate stiamo ultimando l'anno 2011 […]”. In ogni caso emerge dalla documentazione, circostanza che peraltro rientra nel notorio, che il consolato italiano di San Paolo abbia tempi di attesa per il riconoscimento della cittadinanza superiori a 10 anni dalla presentazione della relativa richiesta (doc. 19 fasc. ricorrenti).
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato risulta essere nato il [...] a [...]
RR, in provincia di Ferrara onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto pagina 3 di 10 espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del sono superiori ai 10 anni ma ciò, nel Parte_3
caso di specie, è comprovato dal documento 14 prodotto dai ricorrenti in quanto nello stesso può
leggersi: “Dal 30 giugno al 28 luglio 2023 i richiedenti i cui nominativi figurano nella lista d'attesa per gli anni
2013 e 2014 potranno confermare il proprio interesse a proseguire l'iter di riconoscimento della cittadinanza
[…]”. Pertanto, risulta evidente come l'eventuale domanda amministrativa non possa essere evasa nel termine di 730 giorni senza considerare come gli stessi non siano neppure riusciti ad ottenere un appuntamento nonostante i vari tentativi (doc. 13 fasc. ricorrenti).
Si è inoltre affermato che “non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis)”, pertanto, “è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in [...] [...] epoca preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno n°
K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo infra, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino . Pt_3
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino;
mentre incombe alla controparte, Pt_3
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I, pagina 5 di 10 3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (art. 1 della Legge n° 91/1992: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia.
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Ciò premesso la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova un'esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti e, in particolare:
• doc. 3: Certificato di nascita di Persona_1
• doc. 4: Certificato negativo di naturalizzazione di Persona_1
• doc. 5: Certificato di matrimonio di Persona_1
• doc. 6: Certificato di nascita di Persona_5 pagina 6 di 10 • doc. 7: Certificati di matrimonio di ( ) (o ( ); Persona_5 Per_8 Persona_7 Per_8
• doc. 8: Certificato di nascita di;
Persona_8
• doc. 9: Certificato di matrimonio di;
Persona_8
• doc. 10: Certificato di nascita di Persona_10
• doc. 11: Certificato di matrimonio di Persona_10
• doc. 12: Certificato di nascita di Persona_11
• doc. 12-bis: Dichiarazione di maternità di nei confronti di Controparte_4 [...]
Per_11
• doc. 13: Certificato di matrimonio di Persona_11
• doc. 14: Certificato di nascita di Parte_2
La normativa di riferimento, in particolare l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865), prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Tralasciando gli aspetti sull'illegittimità
costituzionale di detta norma “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]”, in quanto non d'interesse nel caso di specie, deve confermarsi, provata la continuità generazionale a partire dall'avo il diritto dei ricorrenti ad ottenere la Persona_1
cittadinanza italiana. I ricorrenti hanno prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della
Repubblica Federativa Del Brasile (doc. 4 fasc. ricorrenti) da cui risulta che non vi è Persona_1
iscritto – né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889,
la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione attestante la continuità di discendenza (docc. da 5 a 14 fasc. parte ricorrente).
Peraltro, nel caso di specie, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea materna in epoca pre-costituzionale relativo a nata in data [...] dall'avo Persona_5 Persona_1
(doc. 6 fasc. ricorrente).
Quanto alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per linea materna la normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1,
n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile,
perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva pagina 7 di 10 all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della
Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte
Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3 della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella pagina 8 di 10 famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Secondo un iniziale orientamento gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Suprema Corte la quale, pronunciando a Sezioni Unite, ha successivamente affermato che: “Per effetto delle sentenze della
Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 4466/2009 in Giust.
civ. Mass. 2009, 2, 297). Pertanto, il passaggio generazionale avvenuto per linea materna non impedisce l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
Infine, per mero errore materiale era stata inizialmente censita come , Persona_5 Persona_7 errore peraltro sanato da un'annotazione del 15 marzo 2018 in cui viene apportata la correzione.
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (ved. sent. n° 142/2025).
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. ) nata il [...] a [...], Brasile), Persona_11 C.F._1
residente in [...]334, a Praia Grande (SP, Brasile), CAP 11702-250;
- (C.F. ) nata il [...] a [...], Brasile), Persona_11 C.F._2
residente in [...]334, a Praia Grande (SP, Brasile), CAP 11702-250;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Così deciso in Bologna, il 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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