CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
IA LI, Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 996/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TYXCOM300989 IMP. SOST. 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4037/2025 depositato il
03/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.02.2025 Aragona Carmela, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'atto di contestazione n. TYXCOM300989/2024 , notificato in data 18.11.2024, con il quale, ai fini dell'imposta sostitutiva,l'Ufficio accertava l'omessa dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi modello
UNICO PF 2016 presentata per l'anno 2015, del saldo del conto corrente n. 412281 tratto presso la EFG
Bank del Principato di Monaco, pari a € 115.756,50, e, conseguentemente, irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 167/1990 quantificata in € 6.945,42.
Eccepiva illegittimità dell'atto per difetto di sottoscrizione e/o carenza di delega;
illegittimità dell'atto per difetto assoluto e/o carenza di motivazione e difetto di prova;
illegittimità dell'atto per mancanza di legittimazione passiva;
illegittimità e infondatezza dell'atto di contestazione.
L'Ufficio costituito contesta l'assunto della ricorrente sostenendo la legittimità del suo operato. Contestava la dedotta carenza di potere di sottoscrizione e, del ricorso chiedeva il rigetto perché infondato nel merito.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La ricorrente denunciava violazione dell'art. 42 del DPR 600/73, rilevando che l'invocato art. 42 sanziona con la nullità gli avvisi di accertamento che manchino della firma del capo dell'ufficio o di un dirigente da lui delegato e pone in capo all'ufficio impositore di provare che il sottoscrittore sia realmente munito di poteri di firma.
L'Agenzia resistente ha documentato la delega di firma conferita dalla Direttrice Provinciale Nominativo_1 alla dott.ssa Carbonaro;
dal che l'infondatezza nel merito di tale accezione.
L'atto impugnato è ampiamente motivato sufficiente a consentire al contribuente l'esercizio pieno del diritto di difesa contenendo il percorso logico giuridico della pretesa tributaria azionata. La formulazione delle difese in seno al ricorso dimostra, inequivocabilmente, che il contribuente avesse assunto piena contezza delle violazioni addebitate a mezzo atto di contestazione, senza che possa, quindi, riscontrarsi alcun vulnus al diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione. Partendo dalla normativa di settore, l'atto individua le violazioni ascrivibili al contribuente, le disposizioni di legge su cui si fonda la maggiore pretesa a titolo sanzionatorio e le motivazioni rafforzate rese a seguito della presentazione di osservazioni in sede di contraddittorio endoprocedimentale, senza lasciare inesitata alcuna questione inerente alla vicenda controversa.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto per mancanza di legittimazione passiva, sostenendo di non essere titolare del conto 415436.
Orbene, rileva il collegio che dall'avviso di accertamento risulta evidente che si tratti di un refuso, mero errore materiale, inidoneo ad incidere sulla portata sostanziale del recupero operato.
Se da una parte, la contribuente sostiene di non essere titolare del conto 415436, dall'altra, dimostra di aver chiaramente compreso che, l'atto opposto si riferisce al conto 412281.
A tal proposito deduce che, il conto 412281 è stato chiuso in data 26 maggio 2015 e, che pertanto, nessun saldo di conto avrebbe dovuto indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi MOD. UNICO PF 2016, alla data del 31.12.2015.
L'articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014, modificato dalla Legge n.
186/2014 prevede l'obbligo di monitoraggio per le i conti correnti detenuti all'estero, il cui valore massimo giornaliero raggiunto nel periodo d'imposta sia superiore alla soglia di 15.000 euro. Questo significa che se detieni un conto estero che nell'anno, non ha mai superato (anche solo per un giorno) i 15.000 euro, non sei tenuto a rispettare la disciplina sul monitoraggio. In caso contrario, deve essere compilato il quadro RW del modello Redditi P.F. ai fini del monitoraggio fiscale.
La chiusura di un conto corrente estero non è automaticamente dichiarata, ma è obbligatoria se il conto ha superato determinate soglie di giacenza media annua o valore massimo. In caso di chiusura, è necessario segnalare il conto all'Agenzia delle Entrate compilando il quadro RW della dichiarazione dei redditi. Se il conto estero non supera € 15.000,00, non è necessario dichiararlo.
Nella fattispecie, la ricorrente aveva la titolarità, cointestata con il marito Nominativo_2 di un unico conto corrente, il n. 412281, aperto in data 4 luglio 2011 e chiuso in data 26 maggio 2015, presso l'istituto estero
EFG BANK MONACO, che riportava un saldo al 2 marzo 2015 pari a € 251.513,21( quota imputata alla ricorrente in misura del 50% € 115.756,50).
Nonostante le richieste effettuate dall'ufficio, di produrre la documentazione attestante la destinazione delle somme giacenti sul conto 412281, non è stato fornito alcun riscontro, né tale documentazione risulta essere stata prodotta agli atti del ricorso.
Conclusivamente, ricorrono entrambi i presupposti ( superamento della soglia- mancata indicazione di destinazione delle somme) ,che obbligavano la ricorrente a presentare dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi modello UNICO PF 2016.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in €. 600,00.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
IA LI, Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 996/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TYXCOM300989 IMP. SOST. 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4037/2025 depositato il
03/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.02.2025 Aragona Carmela, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'atto di contestazione n. TYXCOM300989/2024 , notificato in data 18.11.2024, con il quale, ai fini dell'imposta sostitutiva,l'Ufficio accertava l'omessa dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi modello
UNICO PF 2016 presentata per l'anno 2015, del saldo del conto corrente n. 412281 tratto presso la EFG
Bank del Principato di Monaco, pari a € 115.756,50, e, conseguentemente, irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 167/1990 quantificata in € 6.945,42.
Eccepiva illegittimità dell'atto per difetto di sottoscrizione e/o carenza di delega;
illegittimità dell'atto per difetto assoluto e/o carenza di motivazione e difetto di prova;
illegittimità dell'atto per mancanza di legittimazione passiva;
illegittimità e infondatezza dell'atto di contestazione.
L'Ufficio costituito contesta l'assunto della ricorrente sostenendo la legittimità del suo operato. Contestava la dedotta carenza di potere di sottoscrizione e, del ricorso chiedeva il rigetto perché infondato nel merito.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La ricorrente denunciava violazione dell'art. 42 del DPR 600/73, rilevando che l'invocato art. 42 sanziona con la nullità gli avvisi di accertamento che manchino della firma del capo dell'ufficio o di un dirigente da lui delegato e pone in capo all'ufficio impositore di provare che il sottoscrittore sia realmente munito di poteri di firma.
L'Agenzia resistente ha documentato la delega di firma conferita dalla Direttrice Provinciale Nominativo_1 alla dott.ssa Carbonaro;
dal che l'infondatezza nel merito di tale accezione.
L'atto impugnato è ampiamente motivato sufficiente a consentire al contribuente l'esercizio pieno del diritto di difesa contenendo il percorso logico giuridico della pretesa tributaria azionata. La formulazione delle difese in seno al ricorso dimostra, inequivocabilmente, che il contribuente avesse assunto piena contezza delle violazioni addebitate a mezzo atto di contestazione, senza che possa, quindi, riscontrarsi alcun vulnus al diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione. Partendo dalla normativa di settore, l'atto individua le violazioni ascrivibili al contribuente, le disposizioni di legge su cui si fonda la maggiore pretesa a titolo sanzionatorio e le motivazioni rafforzate rese a seguito della presentazione di osservazioni in sede di contraddittorio endoprocedimentale, senza lasciare inesitata alcuna questione inerente alla vicenda controversa.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto per mancanza di legittimazione passiva, sostenendo di non essere titolare del conto 415436.
Orbene, rileva il collegio che dall'avviso di accertamento risulta evidente che si tratti di un refuso, mero errore materiale, inidoneo ad incidere sulla portata sostanziale del recupero operato.
Se da una parte, la contribuente sostiene di non essere titolare del conto 415436, dall'altra, dimostra di aver chiaramente compreso che, l'atto opposto si riferisce al conto 412281.
A tal proposito deduce che, il conto 412281 è stato chiuso in data 26 maggio 2015 e, che pertanto, nessun saldo di conto avrebbe dovuto indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi MOD. UNICO PF 2016, alla data del 31.12.2015.
L'articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014, modificato dalla Legge n.
186/2014 prevede l'obbligo di monitoraggio per le i conti correnti detenuti all'estero, il cui valore massimo giornaliero raggiunto nel periodo d'imposta sia superiore alla soglia di 15.000 euro. Questo significa che se detieni un conto estero che nell'anno, non ha mai superato (anche solo per un giorno) i 15.000 euro, non sei tenuto a rispettare la disciplina sul monitoraggio. In caso contrario, deve essere compilato il quadro RW del modello Redditi P.F. ai fini del monitoraggio fiscale.
La chiusura di un conto corrente estero non è automaticamente dichiarata, ma è obbligatoria se il conto ha superato determinate soglie di giacenza media annua o valore massimo. In caso di chiusura, è necessario segnalare il conto all'Agenzia delle Entrate compilando il quadro RW della dichiarazione dei redditi. Se il conto estero non supera € 15.000,00, non è necessario dichiararlo.
Nella fattispecie, la ricorrente aveva la titolarità, cointestata con il marito Nominativo_2 di un unico conto corrente, il n. 412281, aperto in data 4 luglio 2011 e chiuso in data 26 maggio 2015, presso l'istituto estero
EFG BANK MONACO, che riportava un saldo al 2 marzo 2015 pari a € 251.513,21( quota imputata alla ricorrente in misura del 50% € 115.756,50).
Nonostante le richieste effettuate dall'ufficio, di produrre la documentazione attestante la destinazione delle somme giacenti sul conto 412281, non è stato fornito alcun riscontro, né tale documentazione risulta essere stata prodotta agli atti del ricorso.
Conclusivamente, ricorrono entrambi i presupposti ( superamento della soglia- mancata indicazione di destinazione delle somme) ,che obbligavano la ricorrente a presentare dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi modello UNICO PF 2016.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in €. 600,00.