Articolo 3 della Legge 14 giugno 1974, n. 303
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 agosto 1974
Art. 3.
Al personale contemplato nell'articolo 1 o ai loro superstiti e' garantito, a carico dell'INADEL, il trattamento di buonuscita spettante secondo gli ordinamenti di tale Istituto.
Agli interessati, ove non lo facciano subito in sede di trasferimento, e' data facolta' di chiedere, a fine carriera, il trattamento piu' favorevole tra quello che spetterebbe al pari grado esistente presso gli istituti di provenienza, applicando le tabelle di equiparazione indicate al precedente articolo 2, e quello spettante secondo la normativa vigente presso l'INADEL.
Nel caso in cui gli interessati richiedano il trattamento degli istituti di provenienza, l'ente ospedaliero versera' all'INADEL la differenza tra tale trattamento e quello risultante dall'ordinamento dell'INADEL stesso.
L'INADEL e' autorizzato a trattenere in unica soluzione, sulle indennita' di fine servizio, le somme a qualsiasi titolo eventualmente ancora dovute agli istituti di provenienza dai singoli dipendenti trasferiti e ad effettuare il versamento di dette somme agli istituti creditori.
Entrata in vigore il 17 agosto 1974
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