TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/11/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3346/2024
Udienza cartolare del 24.11.2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in grado di appello, in persona del Dott. GI UC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado n. 3346/2024 avverso la sentenza n. 319/2024 depositata dal Giudice di Pace di Lucca il 24.04.24, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Alessandro Minucci (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in Napoli, Via D. Fontana 27/10, come da procura allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F.: , in persona del Prefetto. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: per l'appellante: “in via preliminare 1) vista la regolare e tempestiva notifica della Cartella di pagamento n. 06220150014279369000 notificata in data 22.10.2015 (docc. da 6.1 a 6.5), a seguito di Sentenza n. 651/22 del 6.7.2022 (in atti, doc. 27), riformare integralmente la Sentenza di primo grado resa dal Giudice di Pace di Lucca, 11° Sezione Civile, n. 319/24, omissis, dichiarando
l'avvenuto passaggio in giudicato del Titolo e, di conseguenza, la piena regolarità ed efficacia della propedeutica Intimazione di pagamento n. 06220219000934056000 (doc. 9.1), a suo dire notificatale in data 6.12.2021 (cfr. relativa relata, doc. 9.2), recante l'importo di € 5.766,18; 2) di
conseguenza, rigettare integralmente la domanda di primo grado di cui alla Citazione del
17.12.2021 in atti (docc.
5.1 e 5.2); 3) quindi, per tutti i motivi di gravame che precedono, e ad integrale riforma della Sentenza impugnata, compiutamente identificata nel precedente capo 1, condannare la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio”. per gli appellati: nessuno ha concluso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 319/2024, il Giudice di Pace di Lucca accoglieva l'opposizione di CP_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 06220219000934056000, notificata da
[...] [...]
in data 06.12.21, disponendone l'annullamento, ritenendo che la presupposta Parte_1 cartella di pagamento n. 06220150014279369000 non era stata regolarmente notificata.
proponeva appello, impugnando, con il primo motivo, la parte della Parte_1 sentenza nella quale il Giudice di primo grado rilevava che l'appellante aveva prodotto le copie delle relate di notifiche non unitamente alla cartella e prive di altri riferimenti, non consentendo di verificare con certezza l'atto notificato e il riferimento alla cartella richiamata nell'intimazione di pagamento.
L'appellante sosteneva che non vi era alcun obbligo di produrre in giudizio la cartella notificata, la quale rimaneva al debitore, e che il collegamento tra la stessa e le relate di notifica prodotte era evidente, dato che il numero della cartella era riportato in ognuna delle ricevute, nell'estratto di ruolo e nell'intimazione di pagamento.
Con il secondo motivo, contestava al giudice di prime cure di aver ritenuto che la cartella alla base dell'intimazione di pagamento non era stata regolarmente notificata alla poiché le relate CP_1 di notifica prodotte non risultavano notificate alla destinataria e non era stato allegato l'avviso di ricezione della raccomandata informativa;
sosteneva invece che i documenti Parte_1 prodotti dimostravano la regolarità della notifica.
Rilevava inoltre che la cartella era stata impugnata nel giudizio n. 1880/2020 davanti al Giudice di
Pace, conclusosi con sentenza che dichiarava inammissibile la domanda, pertanto la validità della cartella era divenuta incontestabile;
che l'appellata aveva aderito alla definizione agevolata per gli importi della cartella con istanza presentata in data 03.05.23 e aveva pagato alcune delle rate;
quindi, non poteva poi contestare di aver ricevuto la notifica della cartella.
Impugnava infine il capo della sentenza relativo alle spese, nel quale il giudice ne aveva disposto la compensazione integrale. e la non si costituivano in giudizio, e pertanto, ne veniva Controparte_1 Controparte_2 dichiarata la contumacia;
la causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente, in quanto con entrambi contesta al giudice di primo grado di aver erroneamente statuito che la Parte_1 cartella di pagamento sottesa all'atto di intimazione impugnato non era stata regolarmente notificata, per la mancata produzione della cartella unitamente alle relate, perché quest'ultime erano prive di riferimenti alla cartella stessa e perché non risultavano notificate all'attrice, quindi doveva essere prodotto anche l'avviso di ricezione della raccomandata informativa.
L'appellante deduce invece di aver dimostrato la regolarità della notifica tramite tutti i documenti prodotti, che risultano con evidenza collegati alla cartella n. 06220150014279369000.
I motivi di appello risultano fondati.
ha prodotto l'avviso di ricevimento (doc. 6.2) che riporta il numero identificativo Parte_1 della cartella (06220150014279369000) e indica che la notifica è stata effettuata ex art. 140 c.p.c., depositando l'atto presso la casa comunale in data 22.10.15 e affiggendo alla porta dell'abitazione l'avviso di deposito, data la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c.
Inoltre, ha allegato l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale di Viareggio datato
22.10.15 (doc.
6.3 e 6.5) e, diversamente da quanto rilevato dal Giudice di primo grado, anche la ricevuta di accettazione del 22.10.15 e quella di ritorno con data di ricevimento 23.10.15 della raccomandata informativa del deposito (doc.
6.1 e 6.4) che contengono il numero della cartella e i dati della (nome, cognome e indirizzo di residenza), CP_1
Risulta quindi dimostrata la regolarità della notifica della cartella sottesa all'avviso di intimazione impugnato.
Per tutto quanto sopra, l'appello è fondato e deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere rigettata l'opposizione promossa da , e Controparte_1
l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di valore tra € 5.201 ed € 26.000, data la bassa complessità della causa ed esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, accoglie l'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 319/2024 del Giudice di Pace di Lucca, e per l'effetto, in riforma
[...] della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione promossa da avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 06220219000934056000.
Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in Controparte_1 favore di liquidate per il primo grado in € 762,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge, e per il presente grado di appello in € 204,75 per spese vive ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
GI UC