Decreto cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza breve 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 01/12/2025, n. 7753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7753 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07753/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05668/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5668 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo I.C. G. Parente di Aversa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
C.S.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del PEI del 20.10.2025 e del verbale GLO di tutti gli atti susseguenti e prodromici;
- nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Istituto Comprensivo I.C. G. Parente di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa IA IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso all’esame, parte ricorrente ha impugnato il Piano Educativo Individualizzato redatto per l’anno scolastico 2025-2026 dall’Istituto Comprensivo I.C. G. Parente di Aversa, con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno al minore in epigrafe su n. 29 ore di frequenza settimanali.
2. Con decreto monocratico n. 2631 del 29.10.2025 è stato rilevato che il PEI redatto per l’anno in corso, in data 20.10.2025, pur riconoscendo che l’alunno frequenta per l’intero monte ore settimanali non motiva sulla quantificazione delle ore di sostegno in misura ridotta e dissonante dallo stesso verbale del GLO. Conseguentemente è stata ordinata la riformulazione del PEI sul punto, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto.
3. All’udienza camerale del 26 novembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato che la pretesa azionata è stata interamente soddisfatta e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
4. La causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
5. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto dopo la notifica del decreto monocratico, l’Amministrazione scolastica ha adempiuto non solo redigendo il PEI per il numero di ore adeguato alla patologia, ma ottemperando alla normativa vigente che impone ai dirigenti scolastici di chiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, per garantire agli alunni con disabilità la fruizione del diritto alla piena inclusione.
Tuttavia, poiché la scuola aveva l’obbligo di ottemperare a tale obbligo sin dall’inizio dell’anno scolastico, redigendo tempestivamente il PEI e chiedendo all’USR l’insegnante “in deroga”, come questa Sezione ha stabilito nelle ultime recenti sentenze, va dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con spese a carico, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge e c.u. se dovuto e versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite;
- Istituto Comprensivo I.C. G. Parente di Aversa;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito (Gabinetto del Ministro): uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito –Dipartimento del personale scolastico: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio scolastico regionale della Campania: drca@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta: uspce@postacert.istruzione.it;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AP, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
IA IZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IZ | AN AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.