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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1129 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avvocato ROSSI RITA parte attrice contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato RUGGINI BARBARA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 18.2.2025
pagina 1 di 8 F A T T O E DI R I T T O
chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge unione celebrata a Controparte_1
CASTEL SAN PIETRO TERME BO in data 28/06/2008 e dalla quale erano nati due figli, nel 2010 e nel 2013; il ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto IU e della intollerabilità della convivenza, chiedeva, altresì,
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento degli stessi presso la madre ,
l'assegnazione della casa IU, la regolamentazione della frequentazione paterna con modalità paritarie, con mantenimento diretto o, in caso di assegnazione a sé della casa IU con mantenimento d euro 400,00 oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva che aderiva alla domanda di separazione Controparte_1 chiedendo, però, l'addebito della colpa in capo al ricorrente;
chiedeva altresì
l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione degli stessi presso di sé nella casa IU da assegnarsi in proprio favore, la regolamentazione delle visite paterne e la fissazione di un contributo paterno al mantenimento dei minori in €
1100,00 mensili rivalutabili, oltre al 70% delle spese straordinarie. .
Con ordinanza del 16.10.2023, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il
Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Successivamente i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n.
802/2024 .
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
In fase istruttoria venivano assunte prove testimoniali .
All'udienza del 18.2.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 .
§
pagina 2 di 8 Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi
[...]
sono già separati per effetto della Parte_1 Controparte_1
sentenza parziale n. 802/2024 resa da questo Tribunale, passata in giudicato.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è infondata, e pertanto va rigettata.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. n. 12383/2005; Cass. n. 14840/2006; conf.
Cass. n. 18074/2014, secondo cui “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della CR del rapporto IU. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”).
Tale principio ha trovato nuova conferma da parte della Corte di legittimità, che ha chiarito che “la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibilità della CR IU sia collegabile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza” (Cass., ordinanza n. 10483/12).
Pertanto, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener pagina 3 di 8 conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo IU sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Secondo la sig.ra il marito avrebbe intrattenuto una relazione CP_1
extraIU già anni prima della cessazione della convivenza IU e tale relazione, di cui la moglie avrebbe avuto evidenza nella primavera del 2022, sarebbe stata la vera causa della separazione.
L'istruttoria espletata ha provato che il sig. ad inizio 2019, Parte_1
manifestò alla moglie di essere in CR, mentre la sig non ha provato CP_1
che la relazione affettiva con la sigra sia iniziata prima che il sig CP_2
lasciasse la casa IU e che la CR sia insorta a causa di tale Parte_1
relazione..
All'udienza del 24.10.2024 veniva sentito il sig. amico del sig. Testimone_1
il quale ha dichiarato di avene ricevuto le confidenze nel 2019 Parte_1 sulla CR IU , “non riuscivano a parlare tra di loro, inoltre non c'era più intimità di coppia, disse che tra loro non c'erano più rapporti intimi.. mi disse di avere parlato con la moglie ma che lei aveva eretto un muro e rifiutava il dialogo con lui. Mi diceva che tentava di cercare un dialogo e di trovare tempo libero per la coppia per riallacciare il rapporto ma da parte di non c'era adesione. CP_1
non era riuscito a ristabilire il rapporto con la moglie aveva deciso Parte_1 di intraprendere il percorso con il terapeuta”.
Il dott. psicoterapeuta, ha confermato che il ricorrente si era Persona_1 rivolto a lui a Marzo 2021 “il riferiva una insoddisfazione Parte_1
personale rispetto al rapporto di coppia. Abbiamo iniziato a fine marzo con il primo incontro, inizialmente con cadenza quindicinale e successivamente e con cadenza settimanale, poiché io avevo maggiore disponibilità di tempo. ADR io non ho mai ricevuto la moglie del . Parte_1
,convivente di dal 2023 ha dichiarato che la relazione CP_2 Parte_1
è iniziata nella primavera 2022, anche se si conoscevano dal 2015. Peraltro la stessa era prima sposata ed è andata via da casa nel 2020 “non ho mai fatto gite o vacanze con lui prima del 2022. Nel 2021 è iniziato un rapporto di amicizia con
pagina 4 di 8 perché condividevamo la passione per lo sport e andavamo a Parte_1 correre o in palestra assieme a ”. Per_2
Non si è quindi raggiunta la prova che la relazione con abbia avuto CP_2
efficacia causale sulla CR matrimoniale.
L'istruttoria espletata ha dimostrato l'esistenza di una CR IU che affonda le sue radici già a partire dall'anno 2019 e conclamata nell'agosto 2020, come emerge dalla mail inviata dalla sig al marito, preoccupata della CP_1
inesistente relazione intima e relazionale tra i coniugi ( cfr doc 2 ) . La CP_1
mail trovata tramite il cellulare del figlio alla quale fa riferimento la sig.ra non risulta prodotta in giudizio. Né la prova di una relazione CP_1
preesistente alla CR può ricavarsi dalla assidua frequentazione da parte del sig della stessa palestra della sig Parte_1 CP_2
Sull'affido e sul collocamento della prole
Relativamente alla gestione dei figli della coppia, non sussiste alcuna controversia in merito alla opportunità dell'affido condiviso con collocamento presso la madre. Nell'interesse dei minori a mantenere l'habitat domestico, si conferma l'assegnazione della casa familiare alla sig CP_1
Il padre potrà tenere con sé i figli a week end alternati dalle 18,30 del venerdì all'accompagnamento a scuola del lunedì mattina;
- nella settimana in cui avrà con sé i figli nel week end, il padre preleverà i bambini alle 18,30 del mercoledì e li terrà con sé fino all'accompagnamento a scuola il mattino seguente;
- nella settimana in cui non avrà con sé i figli nel week end, il padre preleverà nei giorni mercoledì e giovedì i bambini alle ore 18,30 e li terrà con sé fino all'accompagnamento a scuola del giorno successivo. Per i periodi extra scolastici:
1. a week end alternati dalle 18,30 del venerdì al lunedì mattina;
2. nella settimana in cui avrà con sé i figli nel week end, il padre starà con i figli il mercoledì dalla mattina fino al mattino seguente;
3. nella settimana in cui non avrà con sé i figli nel week end, il padre starà con i figli dal mercoledì mattina al mattino del venerdì. Ferie estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno ( nel caso di disaccordo deciderà negli anni pari la madre): tre settimane con ciascun genitore con possibilità di due consecutive;
pagina 5 di 8 una settimana durante le festività Natalizie, alternando, di anno in anno, la settimana comprensiva del Natale (24-30 Dicembre) e la settimana comprensiva del Capodanno (31 Dicembre - 06 Gennaio); tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, alternando, di anno in anno, il periodo comprensivo la domenica di Pasqua e il periodo comprensivo il Lunedì dell'Angelo.
Non può accogliersi la richiesta paterna di prelevare i minori presso l'abitazione familiare. Infatti, i minori da anni gravitano, per decisione condivisa dei genitori, per scuole ed attività sportive nell'area tra Bologna e SA Lazzaro, come affermato anche dal ricorrente nell'atto introduttivo, pertanto la decisione del padre si vivere e lavorare a Castel SA IE non può andare a detrimento della madre,nei cui confronti non è esigibile la totale rinuncia alla propria autonomia che si realizzerebbe se, anche nei giorni di competenza paterna, dovesse prelevare i figli e sobbarcarsi un viaggio ulteriore per farli trovare a casa alle
18.30. Inoltre, anche per i minori tale modalità sarebbe foriera di disagi in quanto dovrebbero terminare le proprie attività in anticipo per farsi trovare a casa all'oraio più comodo per il padre.
Quanto al contributo paterno, si rileva la sproporzione economica tra le parti.
Infatti il padre, rispetto alla situazione iniziale, ha migliorato la propria posizione lavorativa ed economica, passando da uno stipendio di 70898,00 a
70.000,00 euro circa corrispondenti, detratte le imposte, ad euro 4200,00 netti al mese
La sig guadagna 36.938,00 euro corrispondenti ad euro 2300 mensili CP_1
Entrambe le parti pagano 450,00 per il mutuo sulla casa familiare
Sulla sig ricade la gestione dei figli per le attività scolastiche ed CP_1
extrascolastiche
Tenuto conto dei rispettivi redditi delle parti, delle spese per il mutuo della casa familiare, delle spese di affitto del sig che si possono quantificare Parte_1
nella metà di 660,00 euro, visto che le divide con la compagna, dei tempi di permanenza e dei compiti di cura e di gestione dei figli svolti quotidianamente dalla madre, anche nei giorni di competenza del padre, della nuova paternità del pagina 6 di 8 sig nel 2024, delle crescenti esigenze legate alla crescita dei primi Parte_1
figli si determina in euro 800,00 mensili il contributo paterno di natura perequativa, con decorrenza dalla sentenza in considerazione dell'aumento intervenuto in corso di causa.
Le spese legali sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dispone che la prole minore della coppia, sia affidata ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
2. valutato il preminente interesse della prole minore, stabilisce che la stessa abbia residenza con la madre presso l'abitazione familiare, sita in Castel SA
IE , via Stradelli Guelfi 6100 , che resta assegnata alla sig;
CP_1
regolamenta le frequentazioni paterne nei seguenti termini: dispone che il padre possa Il padre potrà tenere con sé i figli a week end alternati dalle 18,30 del venerdì all'accompagnamento a scuola del lunedì mattina;
- nella settimana in cui avrà con sé i figli nel week end, il padre preleverà i bambini alle 18,30 del mercoledì e li terrà con sé fino all'accompagnamento a scuola il mattino seguente;
- nella settimana in cui non avrà con sé i figli nel week end, il padre preleverà nei giorni mercoledì e giovedì i bambini alle ore 18,30 e li terrà con sé fino all'accompagnamento a scuola del giorno successivo. Per i periodi extra scolastici:
1. a week end alternati dalle 18,30 del venerdì al lunedì mattina;
2. nella settimana in cui avrà con sé i figli nel week end, il padre starà con i figli il mercoledì dalla mattina fino al mattino seguente;
3. nella settimana in cui non avrà con sé i figli nel week end, il padre starà con i figli dal mercoledì mattina al mattino del venerdì. Ferie estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno ( nel caso di disaccordo deciderà negli anni pari la madre): tre settimane con ciascun genitore con possibilità di due consecutive;
pagina 7 di 8 una settimana durante le festività Natalizie, alternando, di anno in anno, la settimana comprensiva del Natale (24-30 Dicembre) e la settimana comprensiva del Capodanno (31 Dicembre - 06 Gennaio); tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, alternando, di anno in anno, il periodo comprensivo la domenica di Pasqua e il periodo comprensivo il Lunedì dell'Angelo.
3. pone a carico di con decorrenza dalla sentenza, Parte_1
l'obbligo di versare a la somma di € 800,00 mensili a titolo Controparte_1
di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna;
4. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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