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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3636 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5007/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela VE, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 07.10.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
5007/2021 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Irma Vaccaro Gammone
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
1
[...] in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Romualdo Pecorella
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.05.2021 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva parte convenuta contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di essere stato assunto a tempo indeterminato il giorno 11.09.2019 dall' con Controparte_2
inquadramento nel 3 livello del CCNL Multiservizi, quale operaio manutentore, sotto la direzione e/o il coordinamento del responsabile dell'area manutenzione sig. ; di essere stato Pt_2
comandato dal sig. nel periodo intercorrente dal Parte_3
2 01.04.2020 al 04.11.2020 allo svolgimento delle mansioni di raccoglimento di rifiuti organici umani in appositi contenitori presso gli impianti di sollevamento fognario dell'Acquedotto Pugliese ubicati nella città di Bari e Provincia, trasporto e smaltimento di tali rifiuti, pulizia dei suddetti impianti e delle vasche contenitive;
soggiunge che tali mansioni rientravano nel livello superiore 2B del
CCNL servizi ambientali;
di averle svolte per un periodo superiore a quello di sei mesi continuativi (1/04 – 04/11/2020), maturando in tal modo il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse e al corretto inquadramento formale nel differente livello superiore 2B del CCNL di riferimento nonché al corrispondente trattamento economico, retributivo e contributivo di miglior favore;
di essere stato ricollocato a far tempo dal 05/11/2020 alla precedente mansione formalmente assegnata al momento della sua assunzione e dunque di aver subito un ingiusto demansionamento.
In virtù di tanto, con il ricorso introduttivo del presente giudizio,
l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni:<< 1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto acquisito del Sig. al passaggio Pt_1
inquadramento formale nel livello 3 del CCNL “per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi di pulizie, al corretto inquadramento contrattuale superiore nel livello 2B del CCNL “per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali”, con decorrenza dal 1° aprile 2020, nonché al corrispondente trattamento economico, retributivo e contributivo di miglior favore;
2) per l'effetto, condannare l'ambito 16
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive oltre oneri accessori, a far data dal 1° aprile 2020 sino alla data di deposito del presente ricorso, nella misura di 872,40 (ottocentosettantadue/quaranta), o di
3 quell'altra maggiore o minore somma che risultasse accertata o ritenuta di giustizia nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva;
3) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società resistente in ordine al demansionamento illegittimo posto in essere dal 5 novembre 2020 a tutt'oggi e comunque alla condotta cumulativa illegittima subita dal sig. nonché il suo diritto al risarcimento di tutti i danni Pt_1
patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente patiti che si quantificano nella misura del 50% della retribuzione percepita durante il demansionamento dal suo inizio (5 novembre 2020) sino alla data di deposito del presente ricorso, per il complessivo importo di € 4.380,50 (quattromilatrecentottanta/cinquanta);
4) per l'effetto, condannare l' in persona del Controparte_4 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 4.380,50 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, o in quella diversa che risultasse determinata in via equitativa oltre all'ulteriore somma che maturerà in corso di causa nel perdurare del demansionamento illegittimo (dal 5 novembre 2020) sino al dì della sentenza o della cessazione del comportamento denunciato, in tutti i casi oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal sorgere del credito al saldo effettivo;
5) in via subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle conclusioni sopra formulate, accertare e dichiarare il diritto acquisito del Sig. al passaggio dall'attuale Pt_1
inquadramento formale nel livello 3 del CCNL “per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi di pulizie”, al corretto inquadramento contrattuale superiore nel livello
2B del CCNL “per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali” con decorrenza dal 1° aprile 2020, nonché al
4 corrispondente trattamento economico, retributivo e contributivo di miglior favore;
6) per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del sig. , Pt_1 quantomeno delle differenze retributive dovute oltre oneri accessori, relativo a tutto il periodo in cui ha svolto effettivamente le mansioni superiori innanzi descritte, ossia dal 1° aprile al 4 novembre 2020, nella misura di 575,50 (cinquecentosettantacinque/cinquanta) o di quell'altra maggiore o minore somma che risultasse accertata o ritenuta di giustizia nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
7) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società resistente in ordine al demansionamento illegittimo adottato a decorrere dal
5 novembre 2020 e, comunque, alla condotta cumulativa illegittima subita dal sig. nonché il suo diritto al risarcimento di tutti i Pt_1 danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente sofferti che si quantificano nella misura del 30% della retribuzione percepita demansionamento (5 novembre 2020) sino alla data di deposito del presente atto, per il complessivo ammontare di € 2.628,27
(duemilaseicentovent'otto/trenta);
8) per l'effetto, condannare la Società 16, in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 2.628,27, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, o in quello diverso che risultasse determinato in via equitativa oltre importo che maturerà in corso di causa nel perdurare del demansionamento illegittimo (dal 5 novembre 2020) sino al dì della sentenza o della cessazione del comportamento denunciato, in tutti i casi oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal sorgere del credito al saldo effettivo. […]
5 Con vittoria di spese, competenze professionali e sentenza esecutiva, oltre interessi
e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo.
Nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento del presente ricorso, si chiede la compensazione delle spese ex art. 91 e 92 c.p.c..”.
Dal canto suo, la resistente ha eccepito l'infondatezza della pretesa, invocando il rigetto della domanda.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass. n. 8025/2003;
Cass. civ., Sez. lavoro, ord., n. 2659/2020), ed a fornirne la prova.
Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda
Cass. n. 12092/2004; 8225/03; 11925/03; n. 12792 del 2003).
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e
6 all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass.
3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass.
20272/10 e Cass. sez. VI, ord. n. 24360/2014). Ovviamente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: “Non diversamente che per l'impiego privato, dunque, il procedimento logico - giuridico da adottarsi deve seguire "tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 818/2020; Cass. civ, Sez. lav., nn. 26233/2008 e
26234/2008; idem n. n.25246/2015; 15/12/2015; ma anche Cons.
Stato, sez. V, n. 3969/2014; Cons. Stato, Sez. V, n. 2130/2007).
Ancora, la Suprema Corte con Ordinanza del 24 aprile 2020, n.
8158, ha precisato Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel
7 raffronto dei risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte”
(ex plurimis, Cass. 9414/2018; Cass. 17163/2016; Cass.
8589/2015; Cass., ord. 24360/14; Cass. 20272/10; Cass.
20284/09; Cass. 26233/08; Cass. 5128/07; Cass. 3069/05).
I Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent. 22/11/2019
n. 30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass.
9646/2019, 30811/2018, 27887/2009);… questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016,
6174/2016, 8589/2015, 11037/2006).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della
8 responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Tribunale
Firenze, Sez. lavoro, Sent., 06/07/2016, n. 630).
Alla luce di quanto sopra, non solo il lavoratore deve aver svolto in concreto le mansioni ricomprese nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo il preteso inquadramento contrattuale, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Parte istante ha dedotto di essere stato inquadrato a far tempo dal giorno 11.09.2019 a livello III del CCNL “Multiservizi” e di aver svolto invece mansioni rientranti nel livello II B del CCNL “Servizi ambientali”.
A mente dell'art. 101 del CCNL “Multiservizi” appartengono a livello
III: “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che richiedono adeguata specializzazione e specifica capacità professionale nonché i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa, svolgono mansioni che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante preparazione teorica o tecnico-pratica comunque acquisita”.
Il suddetto articolo indica le figure professionali rientranti in tale livello contrattuale ovvero: “a. tecnico responsabile di conduzione
9 impianti; b. responsabile gruppi operativi nei settori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione, logistica;
c. manutentore polivalente;
d. addetti alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, demuscazione anche con l'ausilio di apparecchiature per
l'irrogazione di sostanze chimiche ai sensi delle disposizioni di legge in materia;
e. impiegati che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da elevata autonomia operativa;
f. contabile e contabile cliente, preventivista;
g. supervisore;
h. programmatore;
i. impiegato che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con responsabilità di organizzazione e gestione di attività specifiche;
j. responsabile delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi;
k. Responsabile di attività di reception, accoglienza, accompagnamento, custodia”.
Mentre, in virtù dell'art. 15 del CCNL “Servizi Ambientali”, al II B livello sono collocati:“ lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B , con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3”.
Le figure professionali rientranti in tale livello sono espressamente elencate nello stesso articolo ovvero “addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
addetto al risanamento ambientale, con movimentazione di rifiuti speciali;
addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
addetto alle attività di spurgo di pozzi neri/pozzetti stradali, e di raccolta acque fecali;
addetto, nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di: identificazione, ammissibilità e rilievo quali/quantitativo dei rifiuti, accettazione
10 documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale utenti;
addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico;
addetto alla manutenzione stradale, all'installazione di segnaletica orizzontale e verticale”.
Preliminarmente, occorre rilevare che la scelta da parte del datore di lavoro di applicare il CCNL Multiservizi in luogo al CCNL Servizi
Ambientali (ovvero quello rivendicato dal ricorrente) risulta compiuta legittimamente, tra l'altro assentita in occasione dell'esecuzione della c.d. clausola sociale anche da tutte le Contro organizzazioni sindacali, ivi compresa la vale a dire quella a cui aderiva l'istante.
Come noto, infatti, nel caso di contratto di lavoro regolato da un contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale. Tuttavia, il lavoratore può eventualmente richiamare la disciplina di un diverso contratto collettivo come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., deducendo la non conformità del trattamento economico previsto nel contratto applicato al precetto costituzionale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 21/07/2025, n.
20481).
Ciò posto, dalla disamina delle declaratorie contrattuali or ora citate, dalla documentazione versata in atti nonché dall'esito dell'istruttoria orale espletata emerge il corretto inquadramento del ricorrente al III livello del CCNL Multiservizi, il quale ricomprende lo svolgimento di attività di manutentore di opere idrico fognarie.
Invero il teste ha precisato di essere divenuto Testimone_1
dipendente della società consortile “ ” solo a far tempo dal CP_1
01.09.2022 (ovvero in un periodo successivo a quello oggetto di
11 causa), ha solo dichiarato “sapevo che il andava agli impianti Pt_1
di sollevamento/grigliati, era un fognario, non ci vedevamo tutti i giorni, potevo incontrarlo di rado per strada”, precisando, contraddittoriamente, di “non aver mai lavorato con la squadra del sig. ”. Ditalché, tale dichiarazione non può ritenersi idonea a Pt_1 confermare lo svolgimento delle rivendicate mansioni superiori.
Di contro, il teste ha confermato che il Testimone_2
ricorrente ha svolto mansioni di operaio manutentore di opere idrico fognarie, occupandosi occasionalmente, nel periodo aprile 2020- giugno 2020, di attività di supporto alle squadre dei fogneri.
Pertanto, non risulta provato che il abbia svolto con Pt_1
continuità ed in modo prevalente mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento (sostanzialmente mansioni di fognario).
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita prova circa lo svolgimento, prevalente ed in autonomia, ad opera dell'istante di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive.
Il conclamato corretto inquadramento contrattuale esclude in radice il lamentato demansionamento nonché l'accoglimento di tutte le pretese risarcitorie formulate nell'ambito del ricorso in esame, che risultano, peraltro, sfornite del necessario substrato probatorio.
In merito alla regolamentazione delle spese, si ritiene sussistano giusti motivi per compensarle interamente tra le parti in ragione dell'incertezza della lite e della diversa qualità delle parti.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
12 definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Bari, 07.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela VE
13
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela VE, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 07.10.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
5007/2021 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Irma Vaccaro Gammone
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
1
[...] in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Romualdo Pecorella
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.05.2021 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva parte convenuta contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di essere stato assunto a tempo indeterminato il giorno 11.09.2019 dall' con Controparte_2
inquadramento nel 3 livello del CCNL Multiservizi, quale operaio manutentore, sotto la direzione e/o il coordinamento del responsabile dell'area manutenzione sig. ; di essere stato Pt_2
comandato dal sig. nel periodo intercorrente dal Parte_3
2 01.04.2020 al 04.11.2020 allo svolgimento delle mansioni di raccoglimento di rifiuti organici umani in appositi contenitori presso gli impianti di sollevamento fognario dell'Acquedotto Pugliese ubicati nella città di Bari e Provincia, trasporto e smaltimento di tali rifiuti, pulizia dei suddetti impianti e delle vasche contenitive;
soggiunge che tali mansioni rientravano nel livello superiore 2B del
CCNL servizi ambientali;
di averle svolte per un periodo superiore a quello di sei mesi continuativi (1/04 – 04/11/2020), maturando in tal modo il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse e al corretto inquadramento formale nel differente livello superiore 2B del CCNL di riferimento nonché al corrispondente trattamento economico, retributivo e contributivo di miglior favore;
di essere stato ricollocato a far tempo dal 05/11/2020 alla precedente mansione formalmente assegnata al momento della sua assunzione e dunque di aver subito un ingiusto demansionamento.
In virtù di tanto, con il ricorso introduttivo del presente giudizio,
l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni:<< 1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto acquisito del Sig. al passaggio Pt_1
inquadramento formale nel livello 3 del CCNL “per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi di pulizie, al corretto inquadramento contrattuale superiore nel livello 2B del CCNL “per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali”, con decorrenza dal 1° aprile 2020, nonché al corrispondente trattamento economico, retributivo e contributivo di miglior favore;
2) per l'effetto, condannare l'ambito 16
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive oltre oneri accessori, a far data dal 1° aprile 2020 sino alla data di deposito del presente ricorso, nella misura di 872,40 (ottocentosettantadue/quaranta), o di
3 quell'altra maggiore o minore somma che risultasse accertata o ritenuta di giustizia nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva;
3) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società resistente in ordine al demansionamento illegittimo posto in essere dal 5 novembre 2020 a tutt'oggi e comunque alla condotta cumulativa illegittima subita dal sig. nonché il suo diritto al risarcimento di tutti i danni Pt_1
patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente patiti che si quantificano nella misura del 50% della retribuzione percepita durante il demansionamento dal suo inizio (5 novembre 2020) sino alla data di deposito del presente ricorso, per il complessivo importo di € 4.380,50 (quattromilatrecentottanta/cinquanta);
4) per l'effetto, condannare l' in persona del Controparte_4 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 4.380,50 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, o in quella diversa che risultasse determinata in via equitativa oltre all'ulteriore somma che maturerà in corso di causa nel perdurare del demansionamento illegittimo (dal 5 novembre 2020) sino al dì della sentenza o della cessazione del comportamento denunciato, in tutti i casi oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal sorgere del credito al saldo effettivo;
5) in via subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle conclusioni sopra formulate, accertare e dichiarare il diritto acquisito del Sig. al passaggio dall'attuale Pt_1
inquadramento formale nel livello 3 del CCNL “per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi di pulizie”, al corretto inquadramento contrattuale superiore nel livello
2B del CCNL “per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali” con decorrenza dal 1° aprile 2020, nonché al
4 corrispondente trattamento economico, retributivo e contributivo di miglior favore;
6) per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del sig. , Pt_1 quantomeno delle differenze retributive dovute oltre oneri accessori, relativo a tutto il periodo in cui ha svolto effettivamente le mansioni superiori innanzi descritte, ossia dal 1° aprile al 4 novembre 2020, nella misura di 575,50 (cinquecentosettantacinque/cinquanta) o di quell'altra maggiore o minore somma che risultasse accertata o ritenuta di giustizia nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
7) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società resistente in ordine al demansionamento illegittimo adottato a decorrere dal
5 novembre 2020 e, comunque, alla condotta cumulativa illegittima subita dal sig. nonché il suo diritto al risarcimento di tutti i Pt_1 danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente sofferti che si quantificano nella misura del 30% della retribuzione percepita demansionamento (5 novembre 2020) sino alla data di deposito del presente atto, per il complessivo ammontare di € 2.628,27
(duemilaseicentovent'otto/trenta);
8) per l'effetto, condannare la Società 16, in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 2.628,27, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, o in quello diverso che risultasse determinato in via equitativa oltre importo che maturerà in corso di causa nel perdurare del demansionamento illegittimo (dal 5 novembre 2020) sino al dì della sentenza o della cessazione del comportamento denunciato, in tutti i casi oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal sorgere del credito al saldo effettivo. […]
5 Con vittoria di spese, competenze professionali e sentenza esecutiva, oltre interessi
e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo.
Nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento del presente ricorso, si chiede la compensazione delle spese ex art. 91 e 92 c.p.c..”.
Dal canto suo, la resistente ha eccepito l'infondatezza della pretesa, invocando il rigetto della domanda.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass. n. 8025/2003;
Cass. civ., Sez. lavoro, ord., n. 2659/2020), ed a fornirne la prova.
Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda
Cass. n. 12092/2004; 8225/03; 11925/03; n. 12792 del 2003).
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e
6 all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass.
3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass.
20272/10 e Cass. sez. VI, ord. n. 24360/2014). Ovviamente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: “Non diversamente che per l'impiego privato, dunque, il procedimento logico - giuridico da adottarsi deve seguire "tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 818/2020; Cass. civ, Sez. lav., nn. 26233/2008 e
26234/2008; idem n. n.25246/2015; 15/12/2015; ma anche Cons.
Stato, sez. V, n. 3969/2014; Cons. Stato, Sez. V, n. 2130/2007).
Ancora, la Suprema Corte con Ordinanza del 24 aprile 2020, n.
8158, ha precisato Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel
7 raffronto dei risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte”
(ex plurimis, Cass. 9414/2018; Cass. 17163/2016; Cass.
8589/2015; Cass., ord. 24360/14; Cass. 20272/10; Cass.
20284/09; Cass. 26233/08; Cass. 5128/07; Cass. 3069/05).
I Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent. 22/11/2019
n. 30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass.
9646/2019, 30811/2018, 27887/2009);… questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016,
6174/2016, 8589/2015, 11037/2006).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della
8 responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Tribunale
Firenze, Sez. lavoro, Sent., 06/07/2016, n. 630).
Alla luce di quanto sopra, non solo il lavoratore deve aver svolto in concreto le mansioni ricomprese nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo il preteso inquadramento contrattuale, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Parte istante ha dedotto di essere stato inquadrato a far tempo dal giorno 11.09.2019 a livello III del CCNL “Multiservizi” e di aver svolto invece mansioni rientranti nel livello II B del CCNL “Servizi ambientali”.
A mente dell'art. 101 del CCNL “Multiservizi” appartengono a livello
III: “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che richiedono adeguata specializzazione e specifica capacità professionale nonché i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa, svolgono mansioni che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante preparazione teorica o tecnico-pratica comunque acquisita”.
Il suddetto articolo indica le figure professionali rientranti in tale livello contrattuale ovvero: “a. tecnico responsabile di conduzione
9 impianti; b. responsabile gruppi operativi nei settori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione, logistica;
c. manutentore polivalente;
d. addetti alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, demuscazione anche con l'ausilio di apparecchiature per
l'irrogazione di sostanze chimiche ai sensi delle disposizioni di legge in materia;
e. impiegati che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da elevata autonomia operativa;
f. contabile e contabile cliente, preventivista;
g. supervisore;
h. programmatore;
i. impiegato che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con responsabilità di organizzazione e gestione di attività specifiche;
j. responsabile delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi;
k. Responsabile di attività di reception, accoglienza, accompagnamento, custodia”.
Mentre, in virtù dell'art. 15 del CCNL “Servizi Ambientali”, al II B livello sono collocati:“ lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B , con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3”.
Le figure professionali rientranti in tale livello sono espressamente elencate nello stesso articolo ovvero “addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
addetto al risanamento ambientale, con movimentazione di rifiuti speciali;
addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
addetto alle attività di spurgo di pozzi neri/pozzetti stradali, e di raccolta acque fecali;
addetto, nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di: identificazione, ammissibilità e rilievo quali/quantitativo dei rifiuti, accettazione
10 documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale utenti;
addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico;
addetto alla manutenzione stradale, all'installazione di segnaletica orizzontale e verticale”.
Preliminarmente, occorre rilevare che la scelta da parte del datore di lavoro di applicare il CCNL Multiservizi in luogo al CCNL Servizi
Ambientali (ovvero quello rivendicato dal ricorrente) risulta compiuta legittimamente, tra l'altro assentita in occasione dell'esecuzione della c.d. clausola sociale anche da tutte le Contro organizzazioni sindacali, ivi compresa la vale a dire quella a cui aderiva l'istante.
Come noto, infatti, nel caso di contratto di lavoro regolato da un contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale. Tuttavia, il lavoratore può eventualmente richiamare la disciplina di un diverso contratto collettivo come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., deducendo la non conformità del trattamento economico previsto nel contratto applicato al precetto costituzionale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 21/07/2025, n.
20481).
Ciò posto, dalla disamina delle declaratorie contrattuali or ora citate, dalla documentazione versata in atti nonché dall'esito dell'istruttoria orale espletata emerge il corretto inquadramento del ricorrente al III livello del CCNL Multiservizi, il quale ricomprende lo svolgimento di attività di manutentore di opere idrico fognarie.
Invero il teste ha precisato di essere divenuto Testimone_1
dipendente della società consortile “ ” solo a far tempo dal CP_1
01.09.2022 (ovvero in un periodo successivo a quello oggetto di
11 causa), ha solo dichiarato “sapevo che il andava agli impianti Pt_1
di sollevamento/grigliati, era un fognario, non ci vedevamo tutti i giorni, potevo incontrarlo di rado per strada”, precisando, contraddittoriamente, di “non aver mai lavorato con la squadra del sig. ”. Ditalché, tale dichiarazione non può ritenersi idonea a Pt_1 confermare lo svolgimento delle rivendicate mansioni superiori.
Di contro, il teste ha confermato che il Testimone_2
ricorrente ha svolto mansioni di operaio manutentore di opere idrico fognarie, occupandosi occasionalmente, nel periodo aprile 2020- giugno 2020, di attività di supporto alle squadre dei fogneri.
Pertanto, non risulta provato che il abbia svolto con Pt_1
continuità ed in modo prevalente mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento (sostanzialmente mansioni di fognario).
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita prova circa lo svolgimento, prevalente ed in autonomia, ad opera dell'istante di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive.
Il conclamato corretto inquadramento contrattuale esclude in radice il lamentato demansionamento nonché l'accoglimento di tutte le pretese risarcitorie formulate nell'ambito del ricorso in esame, che risultano, peraltro, sfornite del necessario substrato probatorio.
In merito alla regolamentazione delle spese, si ritiene sussistano giusti motivi per compensarle interamente tra le parti in ragione dell'incertezza della lite e della diversa qualità delle parti.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
12 definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Bari, 07.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela VE
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