Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/06/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 505/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento di minore e relativo mantenimento”, vertente tra:
(C.F. )), rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Parte_1 C.F._1
Le Pera;
- ricorrente -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Tea Controparte_1 C.F._2
Federico;
- resistente - nonché
presso il Tribunale di Castrovillari;
Controparte_2
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 14.3.2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo di aver intrattenuto per 14 anni una relazione sentimentale con CP_1
(con il quale ha contratto matrimonio religioso in data 12.9.2015), dalla quale in data
[...]
29.8.2016 nasceva la figlia , riconosciuta da ambo i genitori. Ha precisato che Persona_1
quando ha conosciuto il , l'odierna ricorrente era già madre della minore CP_1 Per_2
oggi quindicenne, nata dal proprio precedente matrimonio con tale , poi
[...] Persona_3
deceduto per una grave patologia. Ha, poi, lamentato che la convivenza con il non era CP_1
minore, Assegnare la casa familiare sita in c.da Torre Renzo snc a Corigliano Persona_2
Rossano a.u. Rossano, con ogni arredo e pertinenza, alla sig.ra che ivi vi abiterà Parte_1
unitamente alle figlie;
Regolare il diritto di visita del sig. escludendo, almeno Controparte_1
per un primo periodo, il pernottamento e prescrivendo allo stesso un percorso di sostegno alla genitorialità e di controllo della rabbia;
Disporre a carico del un assegno di CP_1
mantenimento da versare mensilmente alla a favore della minore di 350,00 euro mensili, da Pt_1
corrispondere entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50
% delle spese straordinarie e delle spese mediche non coperte dal SSNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e/o documentate;
Condannare la parte resistente alle spese del processo da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
2. Con decreto inaudita altera parte del 16.5.2025 veniva ordinato al - ai sensi e per gli CP_1
effetti degli artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c. - di cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole nei confronti di con particolare riferimento alle denunciate aggressioni fisiche e Parte_1
verbali, con allontanamento immediato dalla casa familiare sita in Corigliano-Rossano (a.u.
Rossano) alla Contrada Torre Renzo s.n.c., e divieto di avvicinamento alla predetta abitazione e ad ogni altro luogo frequentato, anche per motivi di lavoro, dalla . Pt_1
3. Con comparsa depositata telematicamente il 2.6.2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha impugnato e contestato - punto per punto, in fatto ed in diritto - le avverse prospettazioni e domande, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PREGIUDIZIALE E
PRELIMINARE: A) Accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza per violazione dell'art. 143 c.p.c. e del diritto di difesa del SI. , atteso che: • La ricorrente disponeva di tutti gli elementi necessari per Controparte_1
una corretta notifica presso i luoghi dove il convenuto era certamente reperibile;
• L'utilizzo strumentale della modalità ex art. 143 c.p.c. è avvenuto in malafede per impedire l'esercizio del diritto di difesa;
• La ricorrente conosceva perfettamente sia il domicilio presso i genitori che il luogo di lavoro del convenuto. B) Dichiarare la non tardività della presente costituzione in giudizio, in quanto la nullità della notifica ha impedito la decorrenza dei termini processuali. C)
Rimettere in termini il convenuto per l'esercizio di tutte le facoltà processuali eventualmente precluse ai sensi dell'art. 294 c.p.c. e dell'art. 101 c.p.c., attesa la violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: D) Rigettare tutte le domande formulate dalla SI.ra perché infondate in fatto e in diritto per le motivazioni Parte_1
esposte in narrativa, basate su una sistematica distorsione della realtà e caratterizzate da evidente malafede processuale. E) Disporre l'affidamento condiviso della minore ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento da stabilirsi secondo il preminente interesse della minore. F)
Regolamentare il diritto di visita e i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore,
garantendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi e con i rispettivi rami parentali, prevedendo il pernottamento presso il padre, essendo infondate le accuse di inadeguatezza genitoriale. G) Rigettare la richiesta di assegnazione della casa familiare sita in C.da Torre Renzo snc a Corigliano Rossano a.u. Rossano alla SI.ra , stante: • L'assenza di titolo di Parte_1 proprietà in capo ad entrambi i genitori;
• La necessità del suo rilascio in favore della cooperativa proprietaria;
H) Determinare a carico del SI. , un contributo al mantenimento Controparte_1 per la figlia minore in misura non superiore ad € 200,00 (duecento/00) mensili, da Per_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative) preventivamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, tenuto conto: • Del minor reddito del SI. rispetto alla che CP_1 Pt_1
percepisce pensione di reversibilità e reddito OSS;
• Della sua necessità di reperire un'autonoma sistemazione abitativa;
• Dei costi reali degli affitti nel territorio (circa € 350,00), contrariamente alle false rappresentazioni della ricorrente circa presunti costi di € 700,00; • Del principio di proporzionalità ex art. 337-ter c.c., comma 4. I) Revocare il provvedimento di allontanamento del
SI. dalla casa familiare e dai luoghi indicati nel decreto del 16 maggio 2025, Controparte_1
nonché ogni altra misura accessoria, atteso che: • Le accuse di violenza sono infondate e sistematicamente distorte dalla ricorrente;
• È documentalmente provato che la vera aggressore è stata la , come risulta dalle lesioni riportate dal e dalla documentazione Pt_1 CP_1 fotografica allegata;
• La notifica del primo ricorso è viziata da nullità assoluta per utilizzo strumentale dell'art. 143 c.p.c., impedendo l'esercizio del diritto di difesa;
• Sono sopravvenute circostanze che dimostrano l'infondatezza delle accuse e la strumentalità della richiesta;
• Il provvedimento è stato ottenuto mediante sistematica distorsione della realtà e violazione del principio del contraddittorio;
• L'allontanamento ha determinato un grave pregiudizio psicologico per la minore, privata brutalmente ed ingiustificatamente del rapporto con il padre ed i nonni paterni. J) Disporre l'intervento dei Servizi Sociali competenti per territorio ai sensi dell'art. 403
c.c. e dell'art. 473-bis.70 c.p.c. affinché: • Monitorino la situazione familiare;
• Osservino con particolare attenzione il comportamento della SI.ra nei confronti delle figlie Parte_1 minori, considerati i fondati timori del padre e i documentati episodi di violenza;
• Forniscano ad entrambi i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità volto a migliorare le dinamiche relazionali e comunicative nell'interesse superiore della minore . K) Condannare la Per_1
ricorrente alle spese del presente procedimento, posta: • La manifesta infondatezza delle domande proposte;
• La condotta processuale caratterizzata da malafede e sistematica distorsione dei fatti;
•
L'utilizzo strumentale della notifica per impedire l'esercizio del diritto di difesa. IN VIA
SUBORDINATA: L) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, contenere le statuizioni nei limiti di giustizia, tenendo conto di tutte le deduzioni ed eccezioni formulate dal convenuto. M) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
4. All'udienza del 27.6.2025 le parti - assistite dai rispettivi procuratori - addivenivano al perfezionamento dell'accordo che di seguito integralmente si trascrive:
“- affido condiviso della minore , con collocazione prevalente presso la residenza Per_1
materna; - diritto di visita esercitato dal padre secondo le seguenti modalità: martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 14,00 alle 18,00; sabato o domenica, a settimane alternate, dalle 9,00 alle
22,00 nel periodo estivo, e dalle 9,00 alle 20,00 dalla ripresa scolastica;
- il padre si obbliga a versare l'importo di € 250,00 entro il 10 di ogni mese in favore della ricorrente per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico sarà incassato integralmente dalla ricorrente;
- entro il 30 luglio 2025 la ricorrente lascerà la casa coniugale;
- le parti dichiarano reciprocamente di non aver nulla a pretendere a titolo di mantenimento in proprio nei loro rapporti personali”.
Preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato, ritiene questo Tribunale che la domanda congiuntamente avanzata dalle parti a verbale d'udienza del 27.6.2025 sia fondata e meriti, quindi, pieno accoglimento, risultando la regolamentazione testé trascritta - proposta di comune accordo dalle parti e dai rispettivi procuratori - non contraria a norme imperative ed apparendo conforme agli interessi della prole.
Da ultimo, va disposta la revoca dell'ordine di protezione ex artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c. - reso con decreto inaudita altera parte del 16.5.2025 - essendo venute meno le ragioni giustificative ad esso sottese, stante anche il tenore del sopravvenuto accordo conciliativo intercorso tra gli odierni contendenti.
5. Quanto, poi, alla disciplina delle spese di lite, in ragione dell'accordo sopravvenuto si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento rubricato al n. 505/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda congiunta avanzata a verbale d'udienza del 27.6.2025 e, per l'effetto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
2) Revoca l'ordine di protezione di cui al decreto del 16.5.2025.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 30/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola