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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 2827/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 3189/2023 pubblicata l'11.12.2023
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F. ) ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Salerno alla via Settimio Mobilio n. 79 presso l'avv. Marco Sabbato da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti depositata telematicamente all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa.
APPELLANTE
E
(C.F. ), già , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale,
Isola F/12 presso il difensore costituito in primo grado avv. Angelo Bonito.
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]. Controparte_3
APPELLATI NON COSTITUITI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata, in parziale accoglimento della domanda da lui proposta, ha condannato in solido e la al pagamento in suo favore della Controparte_3 Controparte_2
pagina 1 di 2 somma di € 14.107,92, a titolo di ristoro dei danni alla persona subiti a seguito di incidente stradale, con il favore delle spese processuali.
Il Collegio, con provvedimento ritualmente comunicato in data 13.11.2024, ha disposto che l'udienza del 29.11.2024 fosse sostituita dal deposito telematico, entro tale data, di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con successiva ordinanza comunicata il 02.12.2024 si è quindi dato atto del mancato deposito di dette note e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. concedendo alle parti nuovo termine perentorio fino al 24.01.2025 per il deposito di note sostitutive dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni sottoposte al collegio.
Anche questo secondo termine è inutilmente spirato senza il deposito di note di parte per cui si è verificata la situazione contemplata dal quarto comma dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. il cui tenore è il seguente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa altra udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Tale statuizione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., deve essere emessa con sentenza senza che nulla occorra disporre quanto alle spese processuali le quali, ai sensi dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede: letto l'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 27.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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