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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/06/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 4704/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/04/2025 da da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. VICARIO SABRINA avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il presidente relatore,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 20.06.2010 in CASTIONS
DI STRADA (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 4, Parte 1, Ufficio 1, dell'anno 2010;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli , il 07.09.2010, e , il 14.07.2019, Per_1 Per_2
entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
1 - preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri Parte_1 Parte_2
(già , il cui matrimonio è stato celebrato in data
[...] Controparte_1
20.06.2010 in CASTIONS DI STRADA (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 4, Parte 1, dell'anno 2010, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati ed a fissare la propria residenza ovunque lo ritengano.
Dà atto che essi si autorizzano, reciprocamente e sin d'ora, al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido anche per l'espatrio, anche relativamente ai figli minori e . Per_1 Per_2
2) Dispone che i figli minori e restino affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente alla loro istruzione, educazione e salute. Su ogni altra questione, non di primaria importanza, i genitori stessi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3) Dispone che i minori vengano collocati con criterio paritetico presso i genitori, metà giorni della settimana con l'uno e metà con l'altro, ovvero le mattine con l'uno e i pomeriggi/notti con l'altro anche in modo alternato, in base alle esigenze dei figli ed avuto riguardo ai turni di lavoro dei genitori, che si danno ampia e reciproca disponibilità sotto tale profilo nella calendarizzazione dei turni stessi nell'interesse primario della gestione dei figli. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, compatibilmente con gli impegni di lavoro degli stessi e con gli impegni scolastici/sportivi/ricreativi dei minori.
4) Prende atto che i minori avranno la loro residenza nell'abitazione presso cui trasferirà la propria residenza la sig.ra non appena quest'ultima l'avrà reperita. Pt_2
5) Dispone che i genitori provvedano ognuno in proprio al mantenimento diretto dei figli per il tempo in cui gli stessi staranno con ciascuno.
2 6) Le spese straordinarie relative ai figli, previamente individuate e decise sulla base dei criteri suggeriti dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, Protocollo Tribunale di
Udine 28.08.2015 n. 3477/15, previa esibizione della regolare documentazione fiscale, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Dà atto che il rimborso pro quota di tali spese dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta documentata.
Dà atto che eventuali assegni familiari/assegno unico per i figli resteranno interamente a favore della sig.ra mentre le detrazioni fiscali per la prole a carico Parte_2
competeranno ad entrambi i genitori nella misura del 50%. Dà atto che per quanto concerne le spese straordinarie, l'eventuale detrazione ai fini IRPEF spetterà per il 50% a ciascun genitore, laddove, se anticipate per l'intero da un genitore, l'altro genitore abbia provveduto a rifondere la propria quota di spettanza. Dà atto che in difetto di rifusione, la detrazione ai fini IRPEF di dette spese straordinarie spetterà per il 100% al genitore che le ha sostenute.
7) Nulla per assegni tra i coniugi, essendo ciascuna delle parti allo stato economicamente autosufficiente.
8) Dà atto che l'autovettura Ford Galaxy targata EP364XF resta in piena proprietà del sig.
e l'autovettura Peugeot 208 targata EW388LM resta in piena Parte_1
proprietà della sig.ra , rendendosi i coniugi disponibili per la sottoscrizione di Parte_2
qualsivoglia atto si rendesse necessario al fine del compimento di atti dispositivi sugli stessi.
9) Dà atto che la sig.ra si impegna a trasferire senza alcun corrispettivo al sig. Parte_2
la propria quota di proprietà di 1/2 dei beni immobili in Parte_1
comproprietà tra i ricorrenti, catastalmente identificati come segue: - Comune di Mortegliano
(UD), Catasto Fabbricati, F. 19, mapp. 1217, sub. 1, Cat. A/3, cl. 2, vani 8,5, superficie catastale: totale 142 mq, totale escluse aree scoperte 134 mq, rendita € 460,94, Vicolo
Sottopozzo n. 1 Piano T-1-2;
- Comune di Mortegliano (UD), Catasto Fabbricati, F. 19, mapp. 1217, sub. 2, Cat. C/2, cl.
5, consistenza 50 mq, superficie catastale totale 31 mq, rendita € 98,13, Vicolo Sottopozzo
n. 1 Piano T-1.
Dà atto che il sig. si impegna ad accettare la quota che gli verrà Parte_1
ceduta dei due perdetti immobili. Dà atto che la cessione di cui sopra verrà formalizzata davanti ad un notaio di fiducia delle parti, successivamente all'omologa della separazione, sede in cui verrà altresì indicato il valore del bene. Dà atto che i coniugi specificano che l'esecuzione del predetto accordo traslativo è essenziale per la composizione dei rapporti
3 economici tra di loro in essere ed è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dà atto, pertanto, che intendono avvalersi in sede di rogito, esecutivo del presente accordo, del regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta e tassa eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/1987.
10) Dà atto che i coniugi dichiarano che le rate mensili relative al mutuo fondiario alle stesse cointestato, con istituzione di ipoteca sull'immobile indicato nel punto precedente e di cui al rogito notarile dd. 03.12.2018, notaio dott. di Udine (Rep. 137.833, Racc. Persona_3
43.168, registrato in Udine il 19.12.2018 n. 17030, serie 1T, iscritto in Udine il 19.12.2018,
n.gen. 31752, n.part. 4762), sono state sino ad ora pagate interamente dal sig. Parte_1
, il quale si accollerà in via esclusiva il pagamento del rimanente importo dovuto fino
[...]
a completa estinzione del predetto mutuo fondiario ipotecario, rispetto al quale i coniugi sono solidamente responsabili verso la banca. Dà atto che tale accollo avrà valenza interna alle parti e quindi dà, altresì, atto che la sig.ra non sarà automaticamente ed Parte_2
immediatamente affrancata dalla sua posizione debitoria nei confronti dell'istituto bancario, ferma la possibilità che la banca creditrice aderisca all'accollo anche in momento successivo con liberazione della sig.ra da qualsivoglia garanzia personale e/o Parte_2
patrimoniale relativa al predetto debito.
11) Dà atto che i coniugi dichiarano di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, essendosi con le disposizioni di cui sopra definito tra gli stessi ogni rapporto economico. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIONS DI STRADA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 4, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2010; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
Spese al definitivo
Udine, li 03.06.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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