Articolo 7 della Legge 19 luglio 1956, n. 750
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 agosto 1956
Art. 7.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1956-57 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 12 agosto 1956