Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Francesco Tritto Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter
Cpc e ss. mod, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 97/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1
Luigi De Cunto con domicilio eletto in Potenza alla via XX Settembre n. 19
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Aldo D'Angelo con domicilio _1 eletto in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla Via Orazio –Traversa Vallone- n.05,
APPELLATO CON APPELLO INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Fernando Bagnasco, con domicilio eletto CP_2 in Salerno al Corso Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente
APPELLATO
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 1310/2022 pronunciata in data 27.09.2022 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., ha accolto l'opposizione e compensate le spese di giudizio, sulla domanda CP_ proposta dal sig. nei confronti dell' e dell' Parte_2 Parte_1
10020189002143881 notificata il 03.04.2018 avente ad oggetto contributi previdenziali.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che i titoli sottesi se pur validamente notificati, in mancanza di prova di validi atti interruttivi, erano da ritenersi prescritti.
3. Avverso tale sentenza l' ha proposto appello con ricorso depositato nella Pt_1
Cancelleria di questa Corte il 24.02.2023, dolendosi dell'accoglimento dell'opposizione e concludendo pertanto come in atti per il rigetto della stessa in quanto era stata provata regolarmente la notifica dei titoli sottesi costituiti da cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ed i cui termini di prescrizione erano stati regolarmente interrotti dalla notifica di una intimazione di pagamento, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
4. In particolare eccepiva che il Tribunale aveva errato nel dichiarare prescritto il credito vantato con la intimazione di pagamento in quanto in quanto l' aveva documentato la Pt_1
regolare notifica di atti interruttivi. CP_
5. Si costituiva l' con memoria ritualmente depositata con la quale aderiva all'appello notificato con vittoria di spese di lite del doppio grado. Si costituiva, altresì, il sig. il _1
quale chiedeva il rigetto della domanda ed in subordine chiedeva in accoglimento dell'appello incidentale comunque accogliersi l'opposizione in quanto nel corso del giudizio di primo grado, diversamente da quanto asserito nella sentenza impugnata non era stata provata la notifica dei titoli sottesi.
6. All'esito dell'odierna discussione svoltasi ai sensi dell'art.127 ter Cpc e art. 35 del D. Lgs.
149/2022 e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità dell'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
7. L'appello principale, nel complesso ammissibilmente proposto in riferimento a quanto “pro tempore” prescritto ex art. 434 c.p.c., è nel merito fondato e va quindi accolto per quanto di ragione.
8. Allo scopo di delineare in ragione delle doglianze formulate dall'appellante la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
9. Nella specie l'opponente ha eccepito l'estinzione per prescrizione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine previsto attenendo ad un difetto sopravvenuto del titolo esecutivo per cui non può che essere qualificata anche come opposizione all'esecuzione.
10. Circa l'eccezione di tardività dell'opposizione va rilevato che la S.C. ha recentemente implicitamente affermato (Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397) che lo strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione può essere l'impugnazione ex art. 24, comma 5,
d.lgs. n. 46/1999, se esperita nei termini ma anche e soprattutto l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 618-bis c.p.c. per via della competenza del Giudice del lavoro in materia di previdenza), che tende a contestare l'an dell'esecuzione e, come è noto, uno dei « vizi » che giustificano il ricorso all'art. 615 c.p.c. è proprio l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo.
L'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24, comma 5,
d.lgs. n. 46/1999, precisa, la S.C. non rende incontrovertibile (come avviene per i provvedimenti giurisdizionali a seguito della mancata impugnazione)la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo
(i.e. cartella esattoriale), lasciando al destinatario della cartella la possibilità, ove vi siano i presupposti di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione, per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo.
Infatti la sentenza afferma che: «il Giudice delle leggi (ndr. Corte cost. ord. n. 111/2007), nel considerare centrale la possibilità dell'instaurazione del giudizio di opposizione, non ha mai neppure ipotizzato che la semplice scadenza del relativo (ndr. art. 24, comma 1, d.lgs. n.
46/1999) termine potesse dare luogo alla applicazione dell'art. 2953 c.c.. Al riguardo va ricordato che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 280/2005, ha ribadito il proprio costante indirizzo secondo cui è conforme a Costituzione, e va dall'interprete ricercata, soltanto una ricostruzione del sistema tributario che “non lasci il contribuente esposto, senza limiti temporali, all'azione esecutiva del fisco” ed ha osservato che l'esigenza, pur costituzionalmente inderogabile, di rinvenire termini decadenziali nella materia non può essere soddisfatta facendo riferimento a termini fissati per attività interne all'Amministrazione » (nello stesso senso anche
Corte cost. ord. n. 352/2004, ivi richiamata).
La pronuncia conferma, pertanto, il principio della indisponibilità del debito/credito contributivo che si tradurrebbe nella «irrinunciabilità» della prescrizione (ex multis, cfr. Cass. civ., 15 ottobre 2014, n. 21830; Cass. civ., 24 marzo 2005, n. 6340). Come è noto infatti, l'art. 2937 c.c. prevede l'ipotesi della rinuncia alla prescrizione quando questa è già decorsa.
11. L'opponente ha posto a fondamento della spiegata opposizione l'assunto che le pretese fatte valere si sarebbero estinte per prescrizione tanto per il caso di omessa notifica dei titoli sottesi alla impugnata ingiunzione di pagamento, quanto per l'ipotesi che la notifica abbia, invece, avuto luogo.
12. Tanto premesso va rilevato che effettivamente il Tribunale ha errato nell'accogliere l'opposizione ritenendo prescritti le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento in quanto l' già in primo grado ne aveva provato la Pt_1
notifica e la valida interruzione del termine di prescrizione.
13. Ed infatti risulta incontrovertibilmente e tempestivamente provato che è stata notificata il
17.10.2013 una intimazione di pagamento riguardante i titoli sottesi impugnati e che alla notifica della intimazione di pagamento opposta (03.04.2018) non era ancora decorso il termine quinquennale.
14. Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, l'appello principale cosi come proposto dall' va accolto e la sentenza riformata con conseguente declaratoria, ai sensi dell'art. Pt_1
13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n.
228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), della insussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
15. In ordine all'appello incidentale proposto dal sig. lo stesso è infondato in quanto _1
i titoli sottesi costituiti da cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, come provato dalle parti convenute in primo grado, risultano regolarmente notificati. In ogni caso l'eccezione è inammissibile in quanto tardiva per non essere stata proposta impugnativa alla intimazione di pagamento notificata regolarmente il 17.10.2013. A tale rigetto consegue la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellata che ha proposto appello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
16. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza
P. Q. M.
La Corte così provvede:
a) Accoglie l'appello principale proposto da e per l'effetto Parte_1 in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione formulata in primo grado da _1
;
[...]
b) rigetta l'appello incidentale proposto da dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1- _1
quater del D.L. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di quest'ultimo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
c) condanna , al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in _1 favore dell' per il primo in €. 2.540,00 e per il secondo in €. Parte_1
CP_ 32,25 per spese ed €. 1.984,00 per compenso ed in favore dell' per il primo in €. 2.540,00
e per il secondo in €. 1.984,00 per compenso, oltre maggiorazione spese generali in misura del
15% di dette somme, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 03.02.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dr. Maura Stassano