CASS
Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2024, n. 17513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17513 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL GE DI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia, a seguito di impugnazione del Pubblico Ministero, riformava la sentenza di primo grado, che aveva assolto l'imputato, Comandante della Polizia Locale di Lallio, dall'accusa di omissione di atti d'ufficio (art. 328, comma 1, cod. pen.), condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione, per aver omesso di provvedere dal novembre 2017 d)\ Penale Sent. Sez. 6 Num. 17513 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 06/03/2024 sino al 06/04/2018, alle comunicazioni di plurime notizie di reato, in violazione dell'art. art 331, comma 2, cod. proc. pen., così indebitamente rifiutando atti del proprio ufficio da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia. 2. L'imputato ha presentato ricorso, per il tramite dell'avvocato Gianluca Quadri, premettendo che il Giudice per l'udienza preliminare aveva disposto l'assoluzione dell'imputato poiché aveva escluso che dal complesso delle risultanze acquisite emergessero elementi sintomatici di un consapevole diniego nell'adempimento ed aveva ricondotto le condotte, piuttosto, a generica inerzia o scarsa sensibilità istituzionale. La Corte d'appello, data per incontestata la ricorrenza dell'elemento oggettivo, escludeva, invece, che l'omissione potesse essere riferita a mera isolata dimenticanza negligenza o trascuratezza. Ciò premesso, sono dedotti sei motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La fattispecie incriminatrice dì cui all'art. 328, comma 1, cod. pen. richiede espressamente un "rifiuto", a differenza dell'ipotesi di cui al comma 2, che punisce la pura e semplice omissione. Nell'identificare l'elemento oggettivo del reato nell'omessa trasmissione alla Procura di Bergamo delle denunce/querele indicate in imputazione, la Corte d'appello sarebbe, dunque, incorsa in una violazione della legge penale. Né le argomentazioni difensive, in sede di discussione e in replica ai motivi di impugnazione del Pubblico Ministero, che attenevano al solo elemento soggettivo, possono intendersi come acquiescenza alle valutazioni di responsabilità espresse dal Giudice dell'udienza preliminare. 2.2. Violazione della legge penale sostanziale quanto alla ritenuta irrilevanza di profili di discrezionalità tecnica ovvero di opportunità, in ipotesi anche putativa o erronea, ai fini della sussistenza del reato;
necessità che sia accertato il carattere indebito del rifiuto;
vizio di motivazione quanto alla mancanza di attività di indagine dell'imputato dopo la ricezione delle denunce/querele e alla valenza dell'attività preparatoria ad escludere l'elemento oggettivo e soggettivo del delitto. In sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., l'imputato addebitava le omissioni a mera dimenticanza favorita dal mancato funzionamento del portale di trasmissione presso il Comune di comando, specificando di aver comunque effettuato attività di indagine ed accertamenti in merito alle pratiche, nell'esercizio della propria discrezionalità. La Corte d'appello ha giudicato tali affermazioni inattendibili poiché l'imputato aveva trattenuto per mesi le denunce o gli atti di rilievo penale. Tuttavia, perché 2 rifiuto sia "indebito", non deve essere sorretto da alcuna ragionevolezza ricavabile dal contesto (il ricorrente cita Sez. 6, n. 19759 del 05/04/2013, De Rosa, Rv. 255167), laddove l'art. 361 cod. pen. ammette per contro la possibilità che il pubblico ufficiale svolga necessari approfondimenti. In tutti i casi, cioè, l'imputato ha operato verifiche necessarie non tanto a vagliare la fondatezza della notizia di reato, compito riservato all'autorità giudiziaria, quanto ad accertare che le querele sporte integrassero fatti costituenti di reato e non ricorressero fattispecie estinte tali da rendere superflua la prosecuzione di attività di indagine. Egli ha esercitato, quindi, i suoi compiti con la discrezionalità tecnica che compete al pubblico ufficiale, seppure, eventualmente, errando, il che denoterebbe però un atteggiamento meramente colposo. Né vi sarebbe contraddizione tra le affermazioni rese dal LL nelle diverse fasi. Il fatto che il ricorrente avesse ritenuto necessario svolgere accertamenti nel limite della discrezionalità tecnica non esclude, infatti, che possa essersi poi dimenticato di inoltrare le notitiae criminis. Né l'attività processuale ha smentito le affermazioni dell'imputato. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento agli elementi di prova agli atti quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
travisamento della prova in ordine alle problematiche di accesso al portale della Procura di Bergamo, con riguardo alle dichiarazioni de responsabile del Centro di Elaborazione Dati (CED) del Comune;
omessa valutazione della relazione del consulente tecnico del Pubblico ministero. La Corte di appello, lungi dal dimostrare la cosciente volontà di rifiutare l'atto dovuto, ha argomentato dalla mera inerzia del pubblico ufficiale e dal lasso prolungato di tempo per cui si è protratta, secondo l'inammissibile logica del dolus in re ipsa, con motivazione meramente apparente e contrastante con quanto correttamente argomentato dal Giudice di primo grado, secondo cui l'omissione dell'imputato ben avrebbe potuto essere determinata da mera negligenza, come peraltro dimostrato dal contegno successivamente assunto dallo stesso. Premesso che il ricorrente fece richiesta ai Carabinieri di Curno perché fossero inserite nella banca data SDI alcune denunce/querele, secondo la Corte d'appello sarebbe stato sospetto il fatto che tale richiesta fosse intervenuta il giorno precedente all'esecuzione dell'ordine di esibizione emesso nei confronti dell'imputato. Tuttavia, la domanda di inserimento delle pratiche in un portale della polizia giudiziaria contrasta con l'asserita consapevolezza e volontà del ricorrente di occultare le denunce presentate. Inconferente è poi che il LL, accortosi della propria dimenticanza, non si sia affrettato a consegnare gli atti direttamente al Pubblico Ministero, posto che 3 la richiesta ai Carabinieri, pubblici ufficiali onerati della trasmissione, rappresenta un atto equivalente. Semmai, tale richiesta proverebbe che le precedenti omissioni dipesero da generica negligenza, così come non può ritenersi sintomatica del dolo la circostanza che il ricorrente non si fosse attivato per superare le difficoltà di funzionamento del sistema di trasmissione telematica (Sez. 6, n. 51149 del 09/04/2014, Scopelliti, Rv. 261415). Viziata sarebbe poi la motivazione del provvedimento impugnato ove si afferma che la testimonianza del responsabile del CED del Comune non comprovava l'oggettiva impossibilità per l'imputato di trasmettere le notizie di reato alla Procura, ma semmai la consapevole inerzia dello stesso. Lo stesso responsabile del CED, agendo su richiesta dell'imputato, aveva infatti accertato problemi di accesso al sito in data 10/04/2018, a conferma del malfunzionamento del portale. È stata poi pretermessa la relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero il quale, analizzando il materiale consegnato dal responsabile del CED indicato nel verbale di sommarie informazioni testimoniali, aveva accertato, mediante analisi informatica, che nessun dato era alterato o manomesso dall'imputato. Ancora, erroneamente, la Corte di appello avrebbe attribuito all'uso della parola "archiviazione", pronunciata dall'imputato, un'accezione tecnica, risultando, in definitiva, plausibile che la giacenza delle denunce/querele e il prolungarsi delle stesse fossero determinate anche da problemi tecnici del portale informatico, ciò che avrebbe impedito il tempestivo deposito delle stesse e favorito il successivo, incolpevole, abbandono "in archivio" nella scrivania del ricorrente. 2.4. Violazione della legge penale processuale quanto alla realizzata rinnovazione della istruzione dibattimentale. Ai fini della responsabilità del ricorrente, la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente verificare che questi avesva di persona verbalizzato le querele;
quindi, ha richiamato le deposizioni del Luogotenente IN a conferma dell'omessa attivazione del pubblico ufficiale nonché quelle della teste IO per negare la difficoltà di accedere al portale istituzionale per la trasmissione delle querele. Il nuovo disposto dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. consente però la rinnovazione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito dell'integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato. Premesso che l'imputato era stato giudicato con giudizio abbreviato e che il Giudice per le indagini preliminari non aveva disposto alcuna integrazione probatoria, le dichiarazioni di IO e IN sarebbero, dunque, inutilizzabili. 4 Di conseguenza, la condanna si fonderebbe su elementi insufficienti a dimostrare la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.5. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e relativo vizio di motivazione. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. argomentando: dal carattere non episodico delle omissioni;
dai gravi pregiudizi alle esigenze di giustizia;
dal comportamento successivo ai fatti in contestazione, ritenuto sintomatico della volontà dell'imputato di occultare le proprie responsabilità. Tuttavia, il carattere non episodico della condotta non costituisce un indicatore atto ad escludere la speciale tenuità del fatto nel contesto di reati unificati dal vincolo di continuazione che, per definizione, contempla una pluralità di azioni od omissioni. Quanto alla natura e alla gravità degli illeciti, il ricorrente si richiama a quanto osservato in precedenza sulla circostanza che alcuni fatti oggetto di querela non integravano reato, per altri era ravvisabile una fattispecie estintiva, per altri ancora, le stesse persone offese avevano deciso di non dar corso al procedimento. Infine, la disamina del comportamento successivo al fatto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte e come già spiegato, avrebbe al più dimostrato la negligenza del pubblico ufficiale. 2.6. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e relativo vizio di motivazione. La Corte ha motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenendo la mancanza di elementi positivi suscettibili di concreto apprezzamento. In tal modo non avrebbe però considerato che: l'imputato, sin dalla fase delle indagini preliminari, avesse mostrato un atteggiamento collaborativo, rendendo una versione conforme a quella presentata nel corso del processo;
il dolo, quand'anche sussistente, avrebbe un'intensità minima e sarebbe prossimo alla colpa;
mancava qualunque movente teso a favorire i soggetti protagonisti delle attività cui si riferivano le denunce/querele omesse;
l'imputato, appena avvedutosi delle proprie dimenticanze, si era attivato perché le querele fossero inserite nel sistema informativo in uso ai Carabinieri, all'evidente scopo di rimediare al proprio errore. ( 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 5 Il ricorrente ha presentato conclusioni in replica alla requisitoria del Procuratore Generale nelle quali insiste sui seguenti aspetti. Quanto al primo motivo, la sentenza non avrebbe motivato la riconducibilità della condotta dell'imputato alla nozione di rifiuto, dando atto unicamente dell'inerzia dell'imputato, quale generica mancanza che, come tale, non è però assimilabile alla condotta attiva di rifiuto di un atto dovuto dal pubblico ufficiale. Quanto al secondo motivo, la discrezionalità tecnica dell'iscrizione si evincerebbe dalle stesse sentenze di merito, da cui si risulta che la maggior parte delle denunce non inoltrate non diedero luogo a procedimento penale, per volontà delle stesse parti o in quanto aventi ad oggetto fatti non integranti reato. Quanto al terzo motivo, la Corte, desumendo l'elemento psicologico del reato dalla mera inerzia del pubblico ufficiale e sottolineando come l'omissione fosse totale e protratta per lungo tempo, avrebbe indebitamente confuso il dolo con l'elemento oggettivo, senza chiarire perché non si trattasse di mera negligenza e scarsa sensibilità istituzionale. Quanto al quarto motivo, si ribadisce che la Corte non avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, dal che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni in tale sede. Quanto al quinto motivo, si evidenzia come la sentenza, nell'escludere la particolare tenuità del fatto, motivi in contrasto con le emergenze del processo, in rapporto al limitato pregiudizio alle esigenze di giustizia conseguente alla condotta dell'imputato e al comportamento osservato dall'imputato dopo il fatto. Quanto al sesto motivo, le deduzioni appena svolte, cui si aggiunge la prossimità del dolo alla colpa, denoterebbero la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha escluso il riconoscimento delle dedotte attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Al primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la mancanza di un "rifiuto" da parte del ricorrente, è agevole replicare come, ad onta della nota imperfezione del testo legislativo, dottrina e giurisprudenza abbiano sin da subito precisato che l'ipotesi di cui all'art. 328, comma 1, cod. pen. si configura anche in caso di inerzia omissiva che, protraendo il compimento dell'atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo necessaria una manifestazione di volontà solenne o formale (Sez. 6, n. 10051 del 20/11/2012, dep. 2013, Nolè, Rv. 255717). Diversamente, d'altronde, non si potrebbe conciliare una previa richiesta di intervento con l'urgenza dell'atto, presupposto della condotta normativamente I 6 (4-)A richiesto in fattispecie (la quale fa riferimento ad atti da compiere «senza ritardo»). In altri termini, la connotazione di "rifiuto" dell'omissione discende dal carattere cogente della situazione cui l'inerzia si riferisce: cogenza che, in casi come quello di specie (inerenti alla necessità di un pronto intervento per ragioni di giustizia penale), sussiste per definizione, tanto più considerando l'obbligo posto a carico della polizia giudiziaria dall'art. 347 cod. proc. pen. di riferire «senza ritardo». 2. Il secondo motivo di ricorso, nel rivendicare l'omessa considerazione, da parte del Giudice dell'appello, degli spazi di discrezionalità insiti nell'agire del ricorrente, reitera deduzioni cui il giudice dell'appello ha risposto in modo compiuto e affatto logico. In particolare, nella sentenza impugnata l'eccezione difensiva è, per così dire, assorbita e quindi superata dalla constatazione fattuale che nel caso in oggetto - e a differenza di quelli decisi nei precedenti di legittimità citati dal ricorrente - l'inerzia del LL è stata pressoché totale, nel duplice senso che: 1) si è protratta sin dalla presa di servizio dell'imputato presso la Stazione di Lallio e fino all'ordine di esibizione (dunque, per sei mesi); 2) interessò la totalità delle pratiche a lui sottoposte, con un'unica eccezione. Che, d'altronde, l'imputato non avesse trattenuto le denunce e le querele allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti suscettibili di dare effettivamente inizio a procedimenti penali, è desunto - ed argomentato - dalla Corte d'appello sulla base delle contrastanti dichiarazioni fornite nelle diverse fasi dallo stesso imputato. Come evidenziato nella pronuncia impugnata, infatti, alla tesi della mera dimenticanza il LL sovrappose, in un altro momento processuale, quella dell'esercizio della "discrezionalità tecnica", proposta anche nella presente sede, senza che i due assunti possano - come sostiene il ricorrente - conciliarsi fra loro. Esente da vizi logici appare, infatti, la motivazione dei Giudici di merito dove si obietta che la tesi difensiva - secondo cui LL avrebbe messo da parte le carte per approfondire le situazioni di fatto, dimenticandosi però dopo di dare corso alle pratiche - è inverosimile, in considerazione delle dimensioni molto ridotte del Comune dove l'imputato prestava servizio e, conseguentemente, dell'altrettanto contenuto carico di lavoro da smaltire. 3. Neppure risulta fondato il terzo motivo di ricorso, sulla dedotta insussistenza del dolo. 7 Pur nella notoria difficoltà di provare il coefficiente doloso nei reati omissivi propri, la Corte d'appello ha, infatti, persuasivamente argomentato dalla già richiamata protrazione per lungo tempo dell'inerzia da parte dell'imputato - inconciliabile, per le ragioni già evidenziate, con l'ipotesi di colpa - nonché dai comportamenti che lo stesso tenne successivamente. In particolare, la Corte ha rilevato che LL: 1) si era attivato, con tempistica sospetta, il giorno prima dell'ordine di esibizione, per chiedere per iscritto ai Carabinieri di Curno l'inserimento da parte di detto ufficio nella banca data SDI di alcune - non tutte - denunce, mai trasmesse prima di allora al pubblico ministero (peraltro, chiosa la Corte d'appello, se davvero l'imputato avesse voluto porre efficacemente rimedio alla sua dimenticanza, avrebbe provveduto immediatamente a consegnare gli atti direttamente al Pubblico Ministero); 2) al momento dell'accesso presso il suo ufficio della polizia giudiziaria, ha scientemente omesso di mettere a disposizione parte del carteggio in suo possesso (carteggio poi rinvenuto a seguito di perquisizione lo stesso giorno), mostrando, di conseguenza, un atteggiamento fintamente cooperativo e piuttosto teso a sottrarre gli atti di cui aveva l'esclusiva disponibilità al controllo;
3) ha reso, in sede di esame, dichiarazioni che ricalcavano quelle dell'interrogatorio dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., cercando di giustificare l'omessa trasmissione delle notizie di reato con l'impossibilità di collegarsi al portale, laddove, invece, ai Carabinieri di Curno, aveva inizialmente riferito di aver archiviato per mero errore materiale le pratiche come evase. Di conseguenza, rilevano correttamente i Giudici di appello che le notizie di reato raccolte o non venivano comunicate all'autorità giudiziaria perché archiviate oppure rimanevano giacenti per problemi tecnici nell'invio telematico: senza che le due ipotesi possano convivere. Rilievi che prescindono dal tema riguardante l'effettiva impossibilità tecnica di procedere all'invio telematico attraverso il portale istituzionale, peraltro intempestivamente prospettata. In altri termini e in conclusione, affatto logica -perché fondata su consolidate massime esperienziali - appare la conclusione raggiunta dai Giudici dell'appello, per cui i sotterfugi e gli espedienti posti in essere dall'imputato sono in grado di "illuminare retrospettivamente" di volontarietà un'inerzia che, se fosse stata ascrivibile - come ritenuto invece dai Giudici di primo grado - a mera colpa, sarebbe stata seguita da un atteggiamento effettivamente resipiscente, e cioè attivamente volto alla pronta soluzione dei problemi. 4. Quanto al quarto motivo, invero, nulla il ricorrente eccepisce riguardo alla decisività delle dichiarazioni dei testi IO e IN, che considera inutilizzabili. 8 c59\ In disparte, dunque, la considerazione che la prova del reato è desunta dai Giudici di secondo grado anche aliunde (l'esclusione delle suddette dichiarazioni non muterebbe, quindi, l'esito della decisione), l'asserito divieto di procedere in appello alla rinnovazione dibattimentale nemmeno sussiste. La questione che questa Corte si è posta, risolvendola peraltro nel senso della manifesta infondatezza, è stata, in una situazione speculare, se fosse sempre necessaria la suddetta rinnovazione in ogni caso di reformatío in peius: anche, cioè, quando la sentenza assolutoria fosse stata pronunciata a seguito di abbreviato c.d. "secco", e cioè senza integrazione probatoria (Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, Rv. 285490; Sez. 1 , n. 48565 del 11/10/2023, Sella, Rv. 285672; analogo principio in Sez. 6, n. 11490 del 27/01/2023, Sheshi, Rv. 284569). L'invocata novella legislativa non può per contro ingenerare dubbi nel caso in cui i Giudici dispongano la rinnovazione, non imposta, ma non preclusa, e con essa assicurino, semmai, un incremento delle garanzie, suscettibile di ridondare a vantaggio dell'imputato, dal momento che, in tal caso, non può nemmeno astrattamente ipotizzarsi una violazione dei diritti di difesa. 5. Quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), la Corte d'appello ha escluso che la condotta fosse stata episodica, dal momento che l'omissione si è protratta dal 01/11/2017 (giorno della presa di servizio) al 06/04/2018 (data dell'esecuzione dell'ordine di esibizione del decreto di perquisizione). Quindi, ha rilevato l'intensità del dolo;
ha evidenziato che la condotta del ricorrente si è interrotta soltanto grazie all'intervento della polizia giudiziaria;
ha sottolineato la gravità della condotta, in quanto realizzata da un pubblico ufficiale tenuto alla rigorosa osservanza dell'art. 331 cod. proc. pen., e la gravità delle conseguenze, posto che le notizie di reato non trasmesse attenevano anche a furti di auto (beni, quindi, di valore non trascurabile e di cui veniva reso difficile il recupero), oltre che ad un caso di guida senza patente, con connesso rischio per la incolumità dei fruitori della strada;
ha valorizzato, infine, la già riferita condotta successiva dell'imputato, tesa ad occultare la propria consapevole inerzia. Così argomentando, i Giudici di secondo grado non soltanto hanno soddisfatto l'obbligo di motivazione rafforzata che su di essi incombe, ma si sono conformati all'insegnamento di legittimità secondo cui, sebbene la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non sia di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, richiede comunque di tener conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni 9 giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U , n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064), fermo restando che nel caso di specie vengono in relazione più violazioni della stessa indole, tali da connotare l'elemento ostativo dell'abitualità. 6. Analogamente deve dirsi del sesto motivo di ricorso, posto che le circostanze attenuanti generiche sono state motivatamente negate dalla Corte d'appello in mancanza - per tutto quanto sopra riferito - di elementi positivi suscettibili di concreto apprezzamento di fatto, e risultando tale valutazione, dunque, insindacabile in sede di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/03/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia, a seguito di impugnazione del Pubblico Ministero, riformava la sentenza di primo grado, che aveva assolto l'imputato, Comandante della Polizia Locale di Lallio, dall'accusa di omissione di atti d'ufficio (art. 328, comma 1, cod. pen.), condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione, per aver omesso di provvedere dal novembre 2017 d)\ Penale Sent. Sez. 6 Num. 17513 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 06/03/2024 sino al 06/04/2018, alle comunicazioni di plurime notizie di reato, in violazione dell'art. art 331, comma 2, cod. proc. pen., così indebitamente rifiutando atti del proprio ufficio da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia. 2. L'imputato ha presentato ricorso, per il tramite dell'avvocato Gianluca Quadri, premettendo che il Giudice per l'udienza preliminare aveva disposto l'assoluzione dell'imputato poiché aveva escluso che dal complesso delle risultanze acquisite emergessero elementi sintomatici di un consapevole diniego nell'adempimento ed aveva ricondotto le condotte, piuttosto, a generica inerzia o scarsa sensibilità istituzionale. La Corte d'appello, data per incontestata la ricorrenza dell'elemento oggettivo, escludeva, invece, che l'omissione potesse essere riferita a mera isolata dimenticanza negligenza o trascuratezza. Ciò premesso, sono dedotti sei motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La fattispecie incriminatrice dì cui all'art. 328, comma 1, cod. pen. richiede espressamente un "rifiuto", a differenza dell'ipotesi di cui al comma 2, che punisce la pura e semplice omissione. Nell'identificare l'elemento oggettivo del reato nell'omessa trasmissione alla Procura di Bergamo delle denunce/querele indicate in imputazione, la Corte d'appello sarebbe, dunque, incorsa in una violazione della legge penale. Né le argomentazioni difensive, in sede di discussione e in replica ai motivi di impugnazione del Pubblico Ministero, che attenevano al solo elemento soggettivo, possono intendersi come acquiescenza alle valutazioni di responsabilità espresse dal Giudice dell'udienza preliminare. 2.2. Violazione della legge penale sostanziale quanto alla ritenuta irrilevanza di profili di discrezionalità tecnica ovvero di opportunità, in ipotesi anche putativa o erronea, ai fini della sussistenza del reato;
necessità che sia accertato il carattere indebito del rifiuto;
vizio di motivazione quanto alla mancanza di attività di indagine dell'imputato dopo la ricezione delle denunce/querele e alla valenza dell'attività preparatoria ad escludere l'elemento oggettivo e soggettivo del delitto. In sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., l'imputato addebitava le omissioni a mera dimenticanza favorita dal mancato funzionamento del portale di trasmissione presso il Comune di comando, specificando di aver comunque effettuato attività di indagine ed accertamenti in merito alle pratiche, nell'esercizio della propria discrezionalità. La Corte d'appello ha giudicato tali affermazioni inattendibili poiché l'imputato aveva trattenuto per mesi le denunce o gli atti di rilievo penale. Tuttavia, perché 2 rifiuto sia "indebito", non deve essere sorretto da alcuna ragionevolezza ricavabile dal contesto (il ricorrente cita Sez. 6, n. 19759 del 05/04/2013, De Rosa, Rv. 255167), laddove l'art. 361 cod. pen. ammette per contro la possibilità che il pubblico ufficiale svolga necessari approfondimenti. In tutti i casi, cioè, l'imputato ha operato verifiche necessarie non tanto a vagliare la fondatezza della notizia di reato, compito riservato all'autorità giudiziaria, quanto ad accertare che le querele sporte integrassero fatti costituenti di reato e non ricorressero fattispecie estinte tali da rendere superflua la prosecuzione di attività di indagine. Egli ha esercitato, quindi, i suoi compiti con la discrezionalità tecnica che compete al pubblico ufficiale, seppure, eventualmente, errando, il che denoterebbe però un atteggiamento meramente colposo. Né vi sarebbe contraddizione tra le affermazioni rese dal LL nelle diverse fasi. Il fatto che il ricorrente avesse ritenuto necessario svolgere accertamenti nel limite della discrezionalità tecnica non esclude, infatti, che possa essersi poi dimenticato di inoltrare le notitiae criminis. Né l'attività processuale ha smentito le affermazioni dell'imputato. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento agli elementi di prova agli atti quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
travisamento della prova in ordine alle problematiche di accesso al portale della Procura di Bergamo, con riguardo alle dichiarazioni de responsabile del Centro di Elaborazione Dati (CED) del Comune;
omessa valutazione della relazione del consulente tecnico del Pubblico ministero. La Corte di appello, lungi dal dimostrare la cosciente volontà di rifiutare l'atto dovuto, ha argomentato dalla mera inerzia del pubblico ufficiale e dal lasso prolungato di tempo per cui si è protratta, secondo l'inammissibile logica del dolus in re ipsa, con motivazione meramente apparente e contrastante con quanto correttamente argomentato dal Giudice di primo grado, secondo cui l'omissione dell'imputato ben avrebbe potuto essere determinata da mera negligenza, come peraltro dimostrato dal contegno successivamente assunto dallo stesso. Premesso che il ricorrente fece richiesta ai Carabinieri di Curno perché fossero inserite nella banca data SDI alcune denunce/querele, secondo la Corte d'appello sarebbe stato sospetto il fatto che tale richiesta fosse intervenuta il giorno precedente all'esecuzione dell'ordine di esibizione emesso nei confronti dell'imputato. Tuttavia, la domanda di inserimento delle pratiche in un portale della polizia giudiziaria contrasta con l'asserita consapevolezza e volontà del ricorrente di occultare le denunce presentate. Inconferente è poi che il LL, accortosi della propria dimenticanza, non si sia affrettato a consegnare gli atti direttamente al Pubblico Ministero, posto che 3 la richiesta ai Carabinieri, pubblici ufficiali onerati della trasmissione, rappresenta un atto equivalente. Semmai, tale richiesta proverebbe che le precedenti omissioni dipesero da generica negligenza, così come non può ritenersi sintomatica del dolo la circostanza che il ricorrente non si fosse attivato per superare le difficoltà di funzionamento del sistema di trasmissione telematica (Sez. 6, n. 51149 del 09/04/2014, Scopelliti, Rv. 261415). Viziata sarebbe poi la motivazione del provvedimento impugnato ove si afferma che la testimonianza del responsabile del CED del Comune non comprovava l'oggettiva impossibilità per l'imputato di trasmettere le notizie di reato alla Procura, ma semmai la consapevole inerzia dello stesso. Lo stesso responsabile del CED, agendo su richiesta dell'imputato, aveva infatti accertato problemi di accesso al sito in data 10/04/2018, a conferma del malfunzionamento del portale. È stata poi pretermessa la relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero il quale, analizzando il materiale consegnato dal responsabile del CED indicato nel verbale di sommarie informazioni testimoniali, aveva accertato, mediante analisi informatica, che nessun dato era alterato o manomesso dall'imputato. Ancora, erroneamente, la Corte di appello avrebbe attribuito all'uso della parola "archiviazione", pronunciata dall'imputato, un'accezione tecnica, risultando, in definitiva, plausibile che la giacenza delle denunce/querele e il prolungarsi delle stesse fossero determinate anche da problemi tecnici del portale informatico, ciò che avrebbe impedito il tempestivo deposito delle stesse e favorito il successivo, incolpevole, abbandono "in archivio" nella scrivania del ricorrente. 2.4. Violazione della legge penale processuale quanto alla realizzata rinnovazione della istruzione dibattimentale. Ai fini della responsabilità del ricorrente, la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente verificare che questi avesva di persona verbalizzato le querele;
quindi, ha richiamato le deposizioni del Luogotenente IN a conferma dell'omessa attivazione del pubblico ufficiale nonché quelle della teste IO per negare la difficoltà di accedere al portale istituzionale per la trasmissione delle querele. Il nuovo disposto dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. consente però la rinnovazione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito dell'integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato. Premesso che l'imputato era stato giudicato con giudizio abbreviato e che il Giudice per le indagini preliminari non aveva disposto alcuna integrazione probatoria, le dichiarazioni di IO e IN sarebbero, dunque, inutilizzabili. 4 Di conseguenza, la condanna si fonderebbe su elementi insufficienti a dimostrare la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.5. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e relativo vizio di motivazione. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. argomentando: dal carattere non episodico delle omissioni;
dai gravi pregiudizi alle esigenze di giustizia;
dal comportamento successivo ai fatti in contestazione, ritenuto sintomatico della volontà dell'imputato di occultare le proprie responsabilità. Tuttavia, il carattere non episodico della condotta non costituisce un indicatore atto ad escludere la speciale tenuità del fatto nel contesto di reati unificati dal vincolo di continuazione che, per definizione, contempla una pluralità di azioni od omissioni. Quanto alla natura e alla gravità degli illeciti, il ricorrente si richiama a quanto osservato in precedenza sulla circostanza che alcuni fatti oggetto di querela non integravano reato, per altri era ravvisabile una fattispecie estintiva, per altri ancora, le stesse persone offese avevano deciso di non dar corso al procedimento. Infine, la disamina del comportamento successivo al fatto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte e come già spiegato, avrebbe al più dimostrato la negligenza del pubblico ufficiale. 2.6. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e relativo vizio di motivazione. La Corte ha motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenendo la mancanza di elementi positivi suscettibili di concreto apprezzamento. In tal modo non avrebbe però considerato che: l'imputato, sin dalla fase delle indagini preliminari, avesse mostrato un atteggiamento collaborativo, rendendo una versione conforme a quella presentata nel corso del processo;
il dolo, quand'anche sussistente, avrebbe un'intensità minima e sarebbe prossimo alla colpa;
mancava qualunque movente teso a favorire i soggetti protagonisti delle attività cui si riferivano le denunce/querele omesse;
l'imputato, appena avvedutosi delle proprie dimenticanze, si era attivato perché le querele fossero inserite nel sistema informativo in uso ai Carabinieri, all'evidente scopo di rimediare al proprio errore. ( 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 5 Il ricorrente ha presentato conclusioni in replica alla requisitoria del Procuratore Generale nelle quali insiste sui seguenti aspetti. Quanto al primo motivo, la sentenza non avrebbe motivato la riconducibilità della condotta dell'imputato alla nozione di rifiuto, dando atto unicamente dell'inerzia dell'imputato, quale generica mancanza che, come tale, non è però assimilabile alla condotta attiva di rifiuto di un atto dovuto dal pubblico ufficiale. Quanto al secondo motivo, la discrezionalità tecnica dell'iscrizione si evincerebbe dalle stesse sentenze di merito, da cui si risulta che la maggior parte delle denunce non inoltrate non diedero luogo a procedimento penale, per volontà delle stesse parti o in quanto aventi ad oggetto fatti non integranti reato. Quanto al terzo motivo, la Corte, desumendo l'elemento psicologico del reato dalla mera inerzia del pubblico ufficiale e sottolineando come l'omissione fosse totale e protratta per lungo tempo, avrebbe indebitamente confuso il dolo con l'elemento oggettivo, senza chiarire perché non si trattasse di mera negligenza e scarsa sensibilità istituzionale. Quanto al quarto motivo, si ribadisce che la Corte non avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, dal che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni in tale sede. Quanto al quinto motivo, si evidenzia come la sentenza, nell'escludere la particolare tenuità del fatto, motivi in contrasto con le emergenze del processo, in rapporto al limitato pregiudizio alle esigenze di giustizia conseguente alla condotta dell'imputato e al comportamento osservato dall'imputato dopo il fatto. Quanto al sesto motivo, le deduzioni appena svolte, cui si aggiunge la prossimità del dolo alla colpa, denoterebbero la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha escluso il riconoscimento delle dedotte attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Al primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la mancanza di un "rifiuto" da parte del ricorrente, è agevole replicare come, ad onta della nota imperfezione del testo legislativo, dottrina e giurisprudenza abbiano sin da subito precisato che l'ipotesi di cui all'art. 328, comma 1, cod. pen. si configura anche in caso di inerzia omissiva che, protraendo il compimento dell'atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo necessaria una manifestazione di volontà solenne o formale (Sez. 6, n. 10051 del 20/11/2012, dep. 2013, Nolè, Rv. 255717). Diversamente, d'altronde, non si potrebbe conciliare una previa richiesta di intervento con l'urgenza dell'atto, presupposto della condotta normativamente I 6 (4-)A richiesto in fattispecie (la quale fa riferimento ad atti da compiere «senza ritardo»). In altri termini, la connotazione di "rifiuto" dell'omissione discende dal carattere cogente della situazione cui l'inerzia si riferisce: cogenza che, in casi come quello di specie (inerenti alla necessità di un pronto intervento per ragioni di giustizia penale), sussiste per definizione, tanto più considerando l'obbligo posto a carico della polizia giudiziaria dall'art. 347 cod. proc. pen. di riferire «senza ritardo». 2. Il secondo motivo di ricorso, nel rivendicare l'omessa considerazione, da parte del Giudice dell'appello, degli spazi di discrezionalità insiti nell'agire del ricorrente, reitera deduzioni cui il giudice dell'appello ha risposto in modo compiuto e affatto logico. In particolare, nella sentenza impugnata l'eccezione difensiva è, per così dire, assorbita e quindi superata dalla constatazione fattuale che nel caso in oggetto - e a differenza di quelli decisi nei precedenti di legittimità citati dal ricorrente - l'inerzia del LL è stata pressoché totale, nel duplice senso che: 1) si è protratta sin dalla presa di servizio dell'imputato presso la Stazione di Lallio e fino all'ordine di esibizione (dunque, per sei mesi); 2) interessò la totalità delle pratiche a lui sottoposte, con un'unica eccezione. Che, d'altronde, l'imputato non avesse trattenuto le denunce e le querele allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti suscettibili di dare effettivamente inizio a procedimenti penali, è desunto - ed argomentato - dalla Corte d'appello sulla base delle contrastanti dichiarazioni fornite nelle diverse fasi dallo stesso imputato. Come evidenziato nella pronuncia impugnata, infatti, alla tesi della mera dimenticanza il LL sovrappose, in un altro momento processuale, quella dell'esercizio della "discrezionalità tecnica", proposta anche nella presente sede, senza che i due assunti possano - come sostiene il ricorrente - conciliarsi fra loro. Esente da vizi logici appare, infatti, la motivazione dei Giudici di merito dove si obietta che la tesi difensiva - secondo cui LL avrebbe messo da parte le carte per approfondire le situazioni di fatto, dimenticandosi però dopo di dare corso alle pratiche - è inverosimile, in considerazione delle dimensioni molto ridotte del Comune dove l'imputato prestava servizio e, conseguentemente, dell'altrettanto contenuto carico di lavoro da smaltire. 3. Neppure risulta fondato il terzo motivo di ricorso, sulla dedotta insussistenza del dolo. 7 Pur nella notoria difficoltà di provare il coefficiente doloso nei reati omissivi propri, la Corte d'appello ha, infatti, persuasivamente argomentato dalla già richiamata protrazione per lungo tempo dell'inerzia da parte dell'imputato - inconciliabile, per le ragioni già evidenziate, con l'ipotesi di colpa - nonché dai comportamenti che lo stesso tenne successivamente. In particolare, la Corte ha rilevato che LL: 1) si era attivato, con tempistica sospetta, il giorno prima dell'ordine di esibizione, per chiedere per iscritto ai Carabinieri di Curno l'inserimento da parte di detto ufficio nella banca data SDI di alcune - non tutte - denunce, mai trasmesse prima di allora al pubblico ministero (peraltro, chiosa la Corte d'appello, se davvero l'imputato avesse voluto porre efficacemente rimedio alla sua dimenticanza, avrebbe provveduto immediatamente a consegnare gli atti direttamente al Pubblico Ministero); 2) al momento dell'accesso presso il suo ufficio della polizia giudiziaria, ha scientemente omesso di mettere a disposizione parte del carteggio in suo possesso (carteggio poi rinvenuto a seguito di perquisizione lo stesso giorno), mostrando, di conseguenza, un atteggiamento fintamente cooperativo e piuttosto teso a sottrarre gli atti di cui aveva l'esclusiva disponibilità al controllo;
3) ha reso, in sede di esame, dichiarazioni che ricalcavano quelle dell'interrogatorio dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., cercando di giustificare l'omessa trasmissione delle notizie di reato con l'impossibilità di collegarsi al portale, laddove, invece, ai Carabinieri di Curno, aveva inizialmente riferito di aver archiviato per mero errore materiale le pratiche come evase. Di conseguenza, rilevano correttamente i Giudici di appello che le notizie di reato raccolte o non venivano comunicate all'autorità giudiziaria perché archiviate oppure rimanevano giacenti per problemi tecnici nell'invio telematico: senza che le due ipotesi possano convivere. Rilievi che prescindono dal tema riguardante l'effettiva impossibilità tecnica di procedere all'invio telematico attraverso il portale istituzionale, peraltro intempestivamente prospettata. In altri termini e in conclusione, affatto logica -perché fondata su consolidate massime esperienziali - appare la conclusione raggiunta dai Giudici dell'appello, per cui i sotterfugi e gli espedienti posti in essere dall'imputato sono in grado di "illuminare retrospettivamente" di volontarietà un'inerzia che, se fosse stata ascrivibile - come ritenuto invece dai Giudici di primo grado - a mera colpa, sarebbe stata seguita da un atteggiamento effettivamente resipiscente, e cioè attivamente volto alla pronta soluzione dei problemi. 4. Quanto al quarto motivo, invero, nulla il ricorrente eccepisce riguardo alla decisività delle dichiarazioni dei testi IO e IN, che considera inutilizzabili. 8 c59\ In disparte, dunque, la considerazione che la prova del reato è desunta dai Giudici di secondo grado anche aliunde (l'esclusione delle suddette dichiarazioni non muterebbe, quindi, l'esito della decisione), l'asserito divieto di procedere in appello alla rinnovazione dibattimentale nemmeno sussiste. La questione che questa Corte si è posta, risolvendola peraltro nel senso della manifesta infondatezza, è stata, in una situazione speculare, se fosse sempre necessaria la suddetta rinnovazione in ogni caso di reformatío in peius: anche, cioè, quando la sentenza assolutoria fosse stata pronunciata a seguito di abbreviato c.d. "secco", e cioè senza integrazione probatoria (Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, Rv. 285490; Sez. 1 , n. 48565 del 11/10/2023, Sella, Rv. 285672; analogo principio in Sez. 6, n. 11490 del 27/01/2023, Sheshi, Rv. 284569). L'invocata novella legislativa non può per contro ingenerare dubbi nel caso in cui i Giudici dispongano la rinnovazione, non imposta, ma non preclusa, e con essa assicurino, semmai, un incremento delle garanzie, suscettibile di ridondare a vantaggio dell'imputato, dal momento che, in tal caso, non può nemmeno astrattamente ipotizzarsi una violazione dei diritti di difesa. 5. Quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), la Corte d'appello ha escluso che la condotta fosse stata episodica, dal momento che l'omissione si è protratta dal 01/11/2017 (giorno della presa di servizio) al 06/04/2018 (data dell'esecuzione dell'ordine di esibizione del decreto di perquisizione). Quindi, ha rilevato l'intensità del dolo;
ha evidenziato che la condotta del ricorrente si è interrotta soltanto grazie all'intervento della polizia giudiziaria;
ha sottolineato la gravità della condotta, in quanto realizzata da un pubblico ufficiale tenuto alla rigorosa osservanza dell'art. 331 cod. proc. pen., e la gravità delle conseguenze, posto che le notizie di reato non trasmesse attenevano anche a furti di auto (beni, quindi, di valore non trascurabile e di cui veniva reso difficile il recupero), oltre che ad un caso di guida senza patente, con connesso rischio per la incolumità dei fruitori della strada;
ha valorizzato, infine, la già riferita condotta successiva dell'imputato, tesa ad occultare la propria consapevole inerzia. Così argomentando, i Giudici di secondo grado non soltanto hanno soddisfatto l'obbligo di motivazione rafforzata che su di essi incombe, ma si sono conformati all'insegnamento di legittimità secondo cui, sebbene la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non sia di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, richiede comunque di tener conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni 9 giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U , n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064), fermo restando che nel caso di specie vengono in relazione più violazioni della stessa indole, tali da connotare l'elemento ostativo dell'abitualità. 6. Analogamente deve dirsi del sesto motivo di ricorso, posto che le circostanze attenuanti generiche sono state motivatamente negate dalla Corte d'appello in mancanza - per tutto quanto sopra riferito - di elementi positivi suscettibili di concreto apprezzamento di fatto, e risultando tale valutazione, dunque, insindacabile in sede di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/03/2024