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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 336/2020 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, Via Cesareo n. 29, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Ruggeri (C.F.: da cui è rappresentato e difeso giusta procura agli atti C.F._2
(PEC: ; Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
nata a [...] l'[...] (C.F.: AR
), elettivamente domiciliata in Messina, Via F. Bisazza n. 48, presso C.F._3 lo studio dell'avv. Gabriele Strano (C.F.: ), da cui è rappresentata e C.F._4
difesa giusta procura agli atti (PEC: ; Email_2
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
*********************
Oggetto: Appelli – principale e incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Messina -
Prima Sezione Civile n. 613/2019 pubblicata in data 20 marzo 2019 nella causa civile iscritta al n. 6834/2007 R.G. avente ad oggetto: esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 C.C. ed altro.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale:
1 1)” rideterminare, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, in € 340.000,00
o, in subordine, € 480.000,00 il valore dell'appezzamento di terreno sito in Messina, c.da
Tremonti, oggetto del preliminare di vendita stipulato in data 03/02/2006 tra Parte_1
e;
2) ritenere e dichiarare, in ogni caso, che nessun
[...] AR residuo prezzo è dovuto dall'appellante alla sig.ra Parte_1 AR
, annullando conseguentemente la sentenza di primo grado laddove condanna il
[...]
al pagamento di € 93.800,00; liquidare i danni subìti dall'appellante per i ritardi Parte_1 nell'attuazione della programmata attività edilizia in misura non inferiore ad € 200.000,00 o in quella maggiore o minore somma che codesta Ecc.ma Corte riterrà di giustizia, compensando, se del caso, gli importi dovuti dall'appellata a titolo di risarcimento danni con il residuo prezzo che l'Ecc.ma Corte adìta ritenesse, invece, eventualmente ancora dovuto
a saldo, oltre interessi e rivalutazione, anche a titolo di maggior danno;
3) condannare
l'appellata al pagamento di ogni eventuale differenza dovuta;
4) liquidare i compensi del giudizio di primo grado a carico della convenuta, considerando la causa di valore compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00 in complessivi € 36.145,00 o, in subordine, considerando la causa di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00 e, pertanto, in complessivi € 27.804,00 oltre accessori di legge;
5) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata ed appellante incidentale:
1)”Dichiarare inammissibile ed infondato l'appello proposto dal sig. , per Parte_1 le ragioni gradatamente esposte in narrativa;
2) accogliere l'appello incidentale spiegato dalla sig.ra e, per l'effetto, dichiarare inammissibile ed AR infondata la domanda ex art. 2932 c.c. e condannare l'appellante principale alle spese dei due giudizi per i motivi di cui dalla lettera A fino ad A5 della narrativa;
3) in subordine, dichiarare inammissibile ed infondata la domanda di riduzione del prezzo pattuito nel preliminare e, per l'effetto, ammesso il trasferimento ex art. 2932 c.c. in favore del sig.
, condannare il medesimo al pagamento del saldo così come promesso (€ Parte_1
645.000,00), oltre accessori, alla realizzazione, a sua cura e spese ed in favore della venditrice, di due box interrati come da preliminare ed alle spese dei due giudizi, per i motivi di cui dalla lettera B alla B2 della narrativa;
4) in via ancor più gradata, in caso di accoglimento della domanda di trasferimento e di quella di riduzione del prezzo, contenere quest'ultima parametrandola, anche in via equitativa, al costo che il sig. dovrebbe Parte_1 affrontare per ottenere, in via giudiziale o negoziale, l'accesso carrabile del quale dichiara di necessitare, secondo quanto espresso alla lettera C3 della narrativa, fermo restando
2 l'obbligo di realizzazione, a sua cura e spese ed in favore della venditrice, di due box interrati come da preliminare;
5) in via ulteriormente subordinata, contenere la riduzione fino all'importo finale di € 777.882,00 secondo la stima effettuata dal CTU e quindi statuire il trasferimento del bene al sig. con obbligo per quest'ultimo di pagamento del saldo Parte_1 di € 297.882,00 (pari alla differenza tra la stima del CTU di € 777.882,00 e gli acconti versati pari ad € 480.000,00), oltre accessori, secondo quanto espresso alla lettera C4 della narrativa, fermo restando l'obbligo di realizzazione, a sua cura e spese ed in favore della venditrice, di due box interrati come da preliminare;
6) in via ancor più subordinata, contenere la riduzione fino all'importo finale di € 675.000,00 e quindi statuire il trasferimento del bene al sig. con obbligo per quest'ultimo di pagamento del saldo di € Parte_1
195.000,00 (pari alla differenza tra la stima del CTU di € 675.000,00 e gli acconti versati pari ad € 480.000,00), con accessori, secondo quanto espresso alla lettera C5 della narrativa, fermo restando l'obbligo di realizzazione, a sua cura e spese ed in favore della venditrice, di due box interrati come da preliminare;
7) con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha impugnato davanti a Parte_1 questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina – Prima Sezione
Civile ha disposto in suo favore il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili ivi meglio descritti condannandolo al versamento, in favore di , del AR prezzo residuo di € 93.800,00 oltre interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, ed all'adempimento degli ulteriori oneri nascenti dal contratto preliminare.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la parziale riforma.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita , resistendo AR all'appello avversario, di cui ha chiesto il rigetto, e spiegando appello incidentale per le ragioni di cui si dirà più avanti.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità degli appelli ex art. 348bis c.p.c., giusta ordinanza del 16 ottobre 2020, la Corte ha rinviato la causa alla udienza del 5 giugno 2023; indi è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************
3 L'appellante principale ha proposto cinque distinti motivi di censura.
Col primo motivo ha dedotto l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Giudicante per aver stabilito il valore dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita in € 573.800,00
Secondo la prospettazione offerta dall'istante, il valore del terreno di € 28,69 al metro quadrato, posto a base della decisione del Giudice, non terrebbe conto dell'assoluta interclusione del fondo e del fatto che un limitrofo appezzamento di terreno, non del tutto sfornito di un accesso alla pubblica via, era stato valutato dalla Commissione Tributaria
Regionale € 24,00 al metro quadrato.
Pertanto, tenuto conto che la superiore valutazione riguardava un fondo con caratteristiche intrinseche decisamente superiori rispetto a quello oggetto di giudizio, quest'ultimo immobile avrebbe dovuto essere stimato € 17,00 al metro quadrato, con conseguente riduzione a €
340.000,00 del valore complessivo dell'area de qua.
Col secondo motivo di gravame l'appellante principale ha conseguentemente chiesto l'annullamento della sua condanna al pagamento, in favore della venditrice, della somma di
€ 93.800,00 pari alla differenza tra il valore dell'area, come sopra erroneamente determinata, e l'acconto versato pari ad € 480.000,00, sostenendo, al contrario, di non essere tenuto al pagamento di alcuna somma dato che il valore dell'area, correttamente determinata tenuto conto delle sue caratteristiche intrinseche come sopra evidenziate, sarebbe inferiore all'acconto già corrisposto.
Col terzo motivo di appello il ha censurato la pronuncia nella parte in cui ha Parte_1 rigettato la domanda di risarcimento danni per i ritardi nell'attuazione della programmata attività edilizia.
Col quarto motivo l'appellante ha stigmatizzato l'erronea liquidazione delle spese, basata sullo scaglione “valore indeterminabile alto” anziché in quello (corretto) compreso tra €
1.000.000,00 ed € 2.000.000,00 o, in subordine, in quello compreso tra € 520.000,00 ed €
1.000.000,00.
Infine, col quinto ed ultimo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale di compensare per metà le spese di giudizio, stante la soccombenza di controparte.
L'appellante incidentale ha dedotto, col primo motivo, AR
l'erronea interpretazione del contratto sostenendo che gli accessi carrabili non potrebbero di certo costituire “presupposto logico” come argomentato dal primo Giudice, tenuto conto della complessiva lettura del contratto preliminare, con particolare riferimento al fatto che l'immobile era stato promesso in vendita “nello stato in cui attualmente si trova, ben noto ed accettato dalla parte promissaria acquirente… “
4 Col secondo motivo di appello incidentale la a eccepito la tardività della domanda CP_1
di riduzione del prezzo, introdotta solamente con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., così realizzandosi da parte del un'inammissibile mutatio libelli. Parte_1
Col terzo motivo di appello la da un lato ha contestato l'interpretazione data dal CP_1
Tribunale alle conclusioni del CTU nella parte in cui ha ritenuto che il fondo fosse completamente intercluso, nonostante l'Ausiliario tecnico avesse accertato un potenziale sbocco alla pubblica via;
dall'altro ha censurato l'erroneità del mandato conferito al C.T.U. relativamente ad una nuova stima del fondo, nonché l'illegittima applicazione del c.d.
“coefficiente caratteristiche intrinseche – estrinseche”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini di un corretto ed ordinato inquadramento della vicenda che ci occupa, la Corte ritiene opportuno iniziare con l'esame dei motivi del gravame incidentale, in particolare del secondo motivo, quello relativo alla presunta tardività della domanda di riduzione del prezzo avanzata dal . Parte_1
Sostiene la difesa della che tale domanda sia stata proposta per la prima volta in CP_1
seno alla prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 12/04/2008 (pag. 20, rigo 4 e segg. della comparsa di costituzione con appello incidentale).
L'obiezione è destituita di fondamento e va rigettata.
Si legge infatti a pag. 9, terz'ultimo rigo e segg. dell'atto di citazione in primo grado:
“..l'istante Sig. con il presente atto formalmente richiede l'esecuzione in Parte_1 forma specifica del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 2932 c.c. e a tal fine offre, in aggiunta al prezzo già corrisposto, i due box interrati ad uso autorimessa privata…..nonché quella eventuale ulteriore somma che dovesse eventualmente essere determinata e liquidata da codesto On.le Tribunale a titolo di minor prezzo dovuto (quanti minoris) in relazione ai vizi della cosa venduta col presente atto contestato”.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per ritenere tempestiva la domanda quanti minoris proposta dall'attore, avanzata dal sin dall'atto introduttivo del giudizio. Parte_1
E sull'ammissibilità di una pronuncia che tenga conto degli effetti del contratto non concluso trasferendo il diritto di proprietà al promissario acquirente, sebbene ad un prezzo inferiore rispetto a quello pattuito, cumulando così gli effetti dell'art. 2932 C.C. con quelli della domanda di riduzione del prezzo, la Corte ritiene di poter aderire alle esaurienti e convincenti argomentazioni sul punto svolte dal Tribunale a pag. 8 – 12 della pronuncia impugnata, sulla scorta del prevalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte.
5 Tale motivo di gravame incidentale va pertanto rigettato con consequenziale conferma in parte qua della sentenza impugnata.
A medesime conclusioni deve pervenirsi in ordine al primo motivo di appello incidentale, relativo ad una presunta erronea interpretazione del contratto da parte del primo Giudice.
Sul punto la Corte è dell'avviso che il Tribunale abbia correttamente interpretato la volontà delle parti, in particolare laddove ha ritenuto esistente a carico della promittente venditrice l'obbligo di garantire che l'immobile in oggetto godesse di un diritto di accesso alla pubblica via.
Tale circostanza si evince chiaramente da quanto testualmente riportato a pag. 5, rigo 3 e segg. del preliminare di vendita: “La parte promittente venditrice consegnerà alla parte promissaria acquirente la documentazione in suo possesso attestante i diritti di accesso alla stessa spettanti relativi all'immobile oggetto del presente preliminare”.
Ed a nulla vale, al fine di sminuire l'efficacia probatoria di tale previsione contrattuale, la locuzione riportata a fine pag. 7 della richiamata scrittura, ove si dà atto che “la porzione immobiliare sarà venduta……nello stato in cui attualmente si trova, ben noto ed accettato dalla parte promissaria acquirente..”, trattandosi di clausola di mero stile, né tantomeno la richiesta, formulata dall'originario attore, di dimostrare mediante prova testimoniale “la condizione posta dal sig. al momento delle trattative precontrattuali dell'esistenza Parte_1 di almeno un passaggio carrabile di accesso al fondo”.
Quel che rileva, ai fini del decidere, è che dall'esame complessivo di tutte le clausole contrattuali, che il Tribunale mostra di aver attentamente vagliato, emerge in tutta evidenza che l'accessibilità carrabile del bene era una qualità centrale nella dinamica contrattuale,
(qualità) che le parti avevano posto al centro della regolamentazione pattizia.
Alla luce delle suesposte argomentazioni anche tale motivo di gravame incidentale va rigettato e la pronunzia impugnata, in parte qua, è meritevole di conferma.
Quanto al terzo motivo di appello incidentale, che coincide e si sovrappone al primo e secondo motivo di gravame principale, la Corte osserva.
In risposta ai quesiti posti dal primo Giudice, il Consulente tecnico d'ufficio, incaricato di descrivere i beni oggetto del preliminare e di accertare l'eventuale esistenza di un passo carrabile, pur ravvisando la teorica possibilità che il potesse comunque accedere Parte_1
al fondo della ha sostanzialmente escluso la realizzabilità pratica di tale CP_1
evenienza.
Ciò in quanto “…l'area sulla quale ricade l'ultimo tratto della suddetta strada interna alla lottizzazione (condivisa anche dalla nuova strada di previsione alla Controparte_2
6 variante di P.R.G.) risulta tuttora soggetta al rilascio di pareri degli uffici tecnici di competenza relativamente al Piano di Lottizzazione n. 10 ed indicata anche nella Delibera
n. 40/c del 24/07/2006 (relazione tecnica, fine pag. 23).
Ed è per tale ragione che il Tribunale, ritenuta l'interclusione assoluta del fondo, ha disposto un supplemento di perizia finalizzato alla stima del valore dell'area priva di sbocco alla pubblica via.
Il CTU, in assolvimento all'incarico ricevuto, ha indicato (pag. 13 della relazione integrativa) una serie di valori parametrati, contraddistinti dalle lettere a) b), c), d), e1), e2).
Di poi, mediando tra il valore di mercato medio unitario (€/mq 45,00), risultante da indagini di mercato effettuate presso Agenzie Immobiliari di zona e dall'analisi di alcuni valori di compravendita di terreni similari a quelli oggetto di perizia, e la media di tutti i valori parametrati riportati a pag. 13 (€/mq 32,79), il C.T.U. è pervenuto ad un valore di €/mq 38,89
(€/mq 45,00 + €/mq 32,79: 2) che, a suo parere, può essere considerato come il più probabile valore di mercato dei terreni per cui è causa.
Il Tribunale, però (e di ciò si dolgono entrambe le parti, per differenti e contrapposte ragioni), ha ritenuto di applicare alla fattispecie che ci occupa il valore di €/mq 28,69 corrispondente al valore parametrato contraddistinto dalla lettera a) che altro non è se non il prezzo concordato dalle parti (€ 56,25) ridotto in seguito alla duplice decurtazione dovuta all'applicazione del Coefficiente Caratteristiche Intrinseche – Estrinseche (CIE), pari a 0,85,
e del Coefficiente di Accessibilità (CA), pari a 0,60.
Al riguardo, lo si ribadisce, sia il che la hanno mosso vivaci Parte_1 CP_1
contestazioni.
Il primo ha ritenuto eccessivo tale valore, in considerazione del fatto che, come si è detto più sopra, un fondo attiguo a quello promesso in vendita, ma con la possibilità di uscita sulla via pubblica, aveva ricevuto dalla Commissione Tributaria di Palermo una valutazione di
€/mq 24, tale che congruo si appaleserebbe il valore di €/mq 17 per il fondo di cui si controverte, assolutamente intercluso.
La seconda ha, al contrario, ritenuto vile tale valutazione in quanto viziata dalla illegittima applicazione del Coefficiente Caratteristiche Intrinseche ed Estrinseche (C.I.E.).
Tale ultima doglianza è fondata e va accolta.
Si rileva, infatti, una contraddizione nel procedimento di quantificazione del valore del bene seguito dal primo Giudice laddove, dopo aver correttamente dato atto in sentenza che, avendo a disposizione un dato certo – ossia la valutazione concordata del valore del terreno attribuitogli dalle parti, pari ad €/mq 56,25 -, non sarebbe stato necessario ricorrere alla
7 stima secondo il “valore medio parametrato”, utilizzabile e valido soltanto nei casi in cui non esiste alcun accordo tra le parti, ha poi fatto applicazione, però, non solo del Coefficiente di
Accessibilità, ma anche di quello delle Caratteristiche Intrinseche ed Estrinseche (C. I. E.), contravvenendo così alla stessa valutazione del bene concordata tra le parti e giungendo, perciò, ad un valore di € 28,69 che, rapportato all'estensione dell'area oggetto di compravendita (mq. 20.000), ha determinato un valore complessivo del bene pari a €
573.800,00.
Al contrario, ritiene la Corte che, seguendo le stesse premesse del ragionamento del primo
Giudice sopra riportate, il prezzo concordato dalle parti (€/mq 56,25) debba essere ridotto solamente per l'applicazione del Coefficiente di Accessibilità (pari a 0,60), dato che solo in tal modo viene salvaguardata la volontà contrattuale delle parti, le quali hanno concordemente fissato in €/mq 56,25 il valore unitario dell'area presupponendo l'esistenza di un accesso carrabile.
Con la conseguenza che il prezzo complessivo del terreno può essere congruamente determinato in € 675.000,00 (€ 33,75 x mq 20.000,00), costituente il valore attribuibile, alla data di stipula del preliminare, all'area promessa in vendita al netto, però, dell'esistenza di uno sbocco alla pubblica via, e dunque tenendo conto della deminutio dovuta alla sua sostanziale interclusione.
Di talché il promissario acquirente è tenuto a corrispondere alla promittente venditrice la somma di € 195.000,00 (€ 675.000,00 – 480.000,00) anziché quella minore di € 93.800,00 stabilita in sentenza.
Pertanto, in accoglimento di tale motivo di impugnazione incidentale, la sentenza impugnata va, in parte qua, riformata nel senso di cui sopra.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, costituente il terzo motivo dell'appello principale, la Corte osserva.
In seno all'atto introduttivo del giudizio il , in aggiunta alla domanda di esecuzione Parte_1 specifica dell'obbligo di contrarre, abbinata alla richiesta di riduzione del prezzo, ha chiesto
(pag. 10 atto di citazione) la liquidazione di un congruo risarcimento danni che tenesse conto:
“a) degli oneri connessi alla necessità di procurare un comodo accesso carrabile al terreno oggetto del compromesso per renderlo coerente alla destinazione residenziale prevista dalle parti in sede contrattuale;
8 b) di quei danni necessariamente conseguenti agli eventuali notevoli ritardi connessi alla necessità di procurarsi giudizialmente le necessarie servitù di passaggio carrabile, in caso di impossibilità di raggiungere un bonario accordo con qualche proprietario confinante;
c) di quei danni dovuti ai maggiori oneri fiscali conseguenti all'impossibilità di richiedere in via giudiziale il trasferimento a favore di persona o ente da nominare, così com'era stato previsto contrattualmente”.
Orbene, le voci di danno di cui alla lettera a) e c) risultano essere state espressamente rinunciate dal (pag. 14, rigo 16 e segg. dell'atto di appello), essendone superflua Parte_1
perciò la disamina in questa sede.
Quanto alla voce di danno di cui alla lettera b), la Corte osserva.
Innanzitutto, va stigmatizzata la novità delle argomentazioni poste a base della richiesta di tale posta risarcitoria, atteso che, mentre in primo grado l'attore si era limitato a dolersi per i danni subìti a causa del ritardo dovuto alla necessità di procurarsi in via giudiziale le servitù che gli avrebbero consentito ed assicurato uno sbocco alla pubblica via, nell'odierno grado di giudizio il ha ampliato oltremodo lo spettro degli asseriti pregiudizi, Parte_1
introducendo elementi del tutto nuovi, quali la immobilizzazione di ingenti capitali, le volumetrie realizzabili sull'immobile promesso in vendita, il pregiudizio subìto per non aver potuto realizzare in tempi ragionevoli l'operazione edilizia e rientrare quantomeno dei capitali investiti, la contrazione del mercato immobiliare a seguito della grave crisi economica di inizio secolo anche in considerazione degli effetti della crisi economica post -
Covid 19.
Tutto ciò senza considerare l'assoluta mancanza di prove, neppure indiziarie, fornite a sostegno della domanda (indicativa in tal senso è la pretesa di delegare la quantificazione del pregiudizio asseritamente subìto ad una consulenza tecnica la quale, stante la evidente natura esplorativa, non poteva, come non può, trovare ingresso nel giudizio).
Ed allora sul punto meritevoli di conferma appaiono le argomentazioni svolte dal primo
Giudice allorchè, a pag. 14 ultimo capoverso della sentenza impugnata, richiama il principio secondo cui “l'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno da inadempimento presuppone la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se
l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte”.
Pertanto, il terzo motivo dell'appello principale và rigettato con conseguente conferma, in parte qua, della sentenza impugnata.
9 Le doglianze dell'appellante principale relative alla presunta erronea quantificazione delle spese processuali di primo grado, da parte del Tribunale, attraverso il ricorso allo scaglione
“indeterminabile alto”, costituenti il quarto motivo di gravame, rimangono assorbite e superate dalla rivisitazione ex officio del regime delle spese di entrambi i gradi di giudizio alla luce del risultato del presente grado secondo quanto si dirà appresso.
Il parziale accoglimento dell'appello incidentale con conseguente riforma in parte qua della pronuncia impugnata impone alla Corte di rivedere d'ufficio il regime delle spese anche del primo grado, da determinare unitamente a quelle del presente grado in base all'esito complessivo della contesa.
In questa prospettiva, considerata la soccombenza parziale, le spese di entrambi i gradi vanno compensate tra le parti in ragione del 50%, ponendo la restante quota del 50% a carico della prevalentemente soccombente. CP_1
Tale quota percentuale va liquidata in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147, tenuto conto dell'attività professionale svolta e del valore della controversia, seguendo i parametri medi delle tabelle delle cause di valore compreso tra € 500.000 e € 1.000.000, quanto al primo grado nella misura di € 14.596,50 così distinta: € 2.303,50 per la fase di studio, €
1.519,50 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase di trattazione ed € 4.006,50 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
quanto al presente grado nella misura di € 13.077,50 così distinta: € 2.853,00 per la fase di studio, €
1.659,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione ed € 4.743,50 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti. Oltre al 50 % del costo delle CTU disposte in primo grado e del C.U. del presente grado.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante principale, totalmente soccombente nel presente grado, al pagamento del doppio del Contributo Unificato versato per l'odierno grado.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 336/2020 R.G. promossa da Parte_1
contro , così statuisce:
[...] AR
1) rigetta l'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna al versamento, in favore di , della somma Parte_1 AR di € 195.000,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
2) conferma nel resto;
10 3) compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone la restante metà a carico dell'appellata/appellante incidentale, in favore dell'appellante principale, liquidata, quanto al primo grado, in € 14.596,50 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
quanto al presente grado nella misura di € 13.077,50 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed
IVA come per legge se dovuti. Oltre al 50 % del costo delle CTU disposte in primo grado e del C.U. del presente grado;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 9 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
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