TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/10/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 57/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
GE SS e con elezione di domicilio in presso avv. GE
SS;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. con il patrocinio dell' avv. Controparte_1 C.F._2
RR AR IA e con elezione di domicilio in VIA VERGARA 36
FRATTAMAGGIORE, presso e nello studio dell'avv. RR AR IA;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Dell'opponente: accertata la titolarità in capo a di un diritto reale di abitazione, Parte_1
dichiarare
pagina 1 di 6 nullo e/o annullabile e/o inefficace e/o invalido, il negozio pattizio inserito nelle intese di divorzio per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto disporre che nulla è dovuto da
a Parte_1
Controparte_1
-per l'effetto condannare alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
, di tutte le somme corrisposte, nei limiti della prescrizione, ovvero dal Parte_1
gennaio 2015, da quest'ultimo all'Istituto di Credito di competenza, per la rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare nella misura del 100%, o quantomeno nella misura del
50%;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenga di dover dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o nullo l'accordo raggiunto tra le parti per le motivazioni dedotte, stabilire che il ricavato della vendita della casa familiare sita in
1
Firmato Da: Qualified Certificates CA G1 Emesso Da: CP_2 CP_2
EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: - Firmato Da: C.F._3
Con Emesso Da: ArubaPEC Qualified Certificates CA G1 Email_1
Serial#: CodiceFiscale_4
via arco d'augusto 76 int. 1, 61032 fano (pu)
t. f. P.IVA_1 P.IVA_1
www.studioangeletti.eu
pagina 2 di 6
Email_2
Email_3
Tavullia (Pu) via Mazzini n. 5, venga ripartito al 50% tra gli ex coniugi, esonerando
[...]
dal versamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
18.000,00;
- in via ulteriormente subordinata, stabilire che sia autorizzato a Parte_1
trattenere, al netto delle spese, l'intero importo delle eventuale vendita, con corresponsione, in favore di
[...]
della sola somma pattuita di € 18.000,00, stabilendo che null'altro CP_1
le sarà dovuto.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Dell'opposta:
ogni contraria istanza disattesa o reietta, di rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improponibile e infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite con attribuzione, maggiorate per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2,
c.p.c. per responsabilità processuale aggravata, nell'equa valutazione dell'Ill.mo
Giudicante
Motivi della decisione
pagina 3 di 6 Con atto di citazione deduceva che in sede di divorzio aveva Parte_1
concordato con che si sarebbe accollato l'intera rata di mutuo Controparte_1
versando alla a titolo transattivo la somma di 18.000 euro;
tale importo CP_1
sarebbe stato versato o al momento della vendita del bene immobile di Tavullia Via
Mazzini 5 o al reperimento da parte dell'attore di una attività lavorativa che gli permettesse il saldo delle somme dovute; al punto 2 dell'accordo di divorzio le parti si accordavano nel decidere di comune accordo come destinare l'immobile: se venderlo a terzi o se acquistare la quota di proprietà dell'altro; veniva notificato atto di diffida dalla e poi atto di precetto per euro 18.000 dalla veniva quindi CP_1 CP_1
ora presentata opposizione a precetto ex art. 615 cpc primo comma;
il credito, a dire del
, infatti non era esigibile non essendosi verificata la condizione di cui all'accordo Pt_1
di divorzio. Doveva infatti essere raggiunto un accordo tra le parti in ordine alla destinazione del bene , ovvero decidere se venderlo a terzi o tramite liquidazione della quota da parte dell'uno e in favore dell'altro. Nessun accordo era stato raggiunto e inoltre l'accordo preso in sede divorzile era annullabile avendo il appreso solo in Pt_1
seguito che in realtà egli non era comproprietario del bene al 50 % , ma vantava su di esso solo un diritto reale di abitazione e quindi non era tenuto a pagare la rata di mutuo e era tenuto ancor meno a versare i 18.000 euro. Anzi la doveva CP_1
rimborsare le rate di mutuo dallo stesso pagate fino ad allora. Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito concludeva come in epigrafe.
Si costituiva la contestando le pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
La istanza di sospensiva veniva respinta dal Giudice istruttore.
La causa veniva trattenuta in decisione il 15.10.25.
L'opposizione è risultata infondata e va respinta.
Vero infatti che le parti in sede di divorzio si sono accordate come segue:
pagina 4 di 6 Risulta realizzata la condizione ,ovvero che il abbia reperito un lavoro, come da Pt_1
cedolino in atti ( operaio a tempo indeterminato con 2.500 euro di entrata netta a gennaio
2025); egli risulta essere stato assunto sin da settembre 2017 (un anno dopo circa rispetto alla sentenza di divorzio); vero è che una parte del reddito è, nel mese di gennaio, “restituzione di una trattenuta” ma comunque il reddito ordinario viene indicato in 2.099,00 euro e non viene dedotto dal ricorrente per quante mensilità verrà restituita la trattenuta.
Che al punto 2 dell'accordo di divorzio le parti si accordavano nel decidere di comune accordo come destinare l'immobile: se venderlo a terzi o se acquistare la quota di proprietà dell'altro è irrilevante perchè tale punto attiene alla prima delle due condizioni indicate al punto 1 (al momento in cui sarà venduto l'immobile) e non interferisce in alcun modo con la seconda condizione.
Che poi vi sia stato un errore in capo al è del tutto irrilevante in questa sede;
in Pt_1
sostanza se agli avesse creduto di essere proprietario del bene e non titolare di un mero diritto reale non può certo farsi valere in questa sede tantopiù che la sentenza di divorzio
è passata in giudicato.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza.
La domanda ex art. 96 cpc viene accolta, per il principio costituito dal divieto di abuso del processo, potendosi anche presumere il danno in capo all'istante, che vede allungarsi i tempi dell'esecuzione forzata. Si liquida in euro 400,00, stante la temerarietà dell'opposizione, proposta con intenti dilatori, e anche considerato che il rapporto di lavoro del è iniziato nell'anno 2017 (il 27 settembre, come da statino in atti) e Pt_1
tale novità non è stata comunicata alla convenuta opposta. La somma viene equitativamente determinata anche considerato il valore non modesto della causa
(18.000 euro) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione; condanna ex art. 96 cpc al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di 400,00 euro.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 CP_1
le spese di lite, anche della fase di inibitoria, che si liquidano in €
[...]
3576,00 919,00 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase di trattazione, euro 200,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 28/10/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 57/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
GE SS e con elezione di domicilio in presso avv. GE
SS;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. con il patrocinio dell' avv. Controparte_1 C.F._2
RR AR IA e con elezione di domicilio in VIA VERGARA 36
FRATTAMAGGIORE, presso e nello studio dell'avv. RR AR IA;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Dell'opponente: accertata la titolarità in capo a di un diritto reale di abitazione, Parte_1
dichiarare
pagina 1 di 6 nullo e/o annullabile e/o inefficace e/o invalido, il negozio pattizio inserito nelle intese di divorzio per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto disporre che nulla è dovuto da
a Parte_1
Controparte_1
-per l'effetto condannare alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
, di tutte le somme corrisposte, nei limiti della prescrizione, ovvero dal Parte_1
gennaio 2015, da quest'ultimo all'Istituto di Credito di competenza, per la rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare nella misura del 100%, o quantomeno nella misura del
50%;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenga di dover dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o nullo l'accordo raggiunto tra le parti per le motivazioni dedotte, stabilire che il ricavato della vendita della casa familiare sita in
1
Firmato Da: Qualified Certificates CA G1 Emesso Da: CP_2 CP_2
EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: - Firmato Da: C.F._3
Con Emesso Da: ArubaPEC Qualified Certificates CA G1 Email_1
Serial#: CodiceFiscale_4
via arco d'augusto 76 int. 1, 61032 fano (pu)
t. f. P.IVA_1 P.IVA_1
www.studioangeletti.eu
pagina 2 di 6
Email_2
Email_3
Tavullia (Pu) via Mazzini n. 5, venga ripartito al 50% tra gli ex coniugi, esonerando
[...]
dal versamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
18.000,00;
- in via ulteriormente subordinata, stabilire che sia autorizzato a Parte_1
trattenere, al netto delle spese, l'intero importo delle eventuale vendita, con corresponsione, in favore di
[...]
della sola somma pattuita di € 18.000,00, stabilendo che null'altro CP_1
le sarà dovuto.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Dell'opposta:
ogni contraria istanza disattesa o reietta, di rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improponibile e infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite con attribuzione, maggiorate per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2,
c.p.c. per responsabilità processuale aggravata, nell'equa valutazione dell'Ill.mo
Giudicante
Motivi della decisione
pagina 3 di 6 Con atto di citazione deduceva che in sede di divorzio aveva Parte_1
concordato con che si sarebbe accollato l'intera rata di mutuo Controparte_1
versando alla a titolo transattivo la somma di 18.000 euro;
tale importo CP_1
sarebbe stato versato o al momento della vendita del bene immobile di Tavullia Via
Mazzini 5 o al reperimento da parte dell'attore di una attività lavorativa che gli permettesse il saldo delle somme dovute; al punto 2 dell'accordo di divorzio le parti si accordavano nel decidere di comune accordo come destinare l'immobile: se venderlo a terzi o se acquistare la quota di proprietà dell'altro; veniva notificato atto di diffida dalla e poi atto di precetto per euro 18.000 dalla veniva quindi CP_1 CP_1
ora presentata opposizione a precetto ex art. 615 cpc primo comma;
il credito, a dire del
, infatti non era esigibile non essendosi verificata la condizione di cui all'accordo Pt_1
di divorzio. Doveva infatti essere raggiunto un accordo tra le parti in ordine alla destinazione del bene , ovvero decidere se venderlo a terzi o tramite liquidazione della quota da parte dell'uno e in favore dell'altro. Nessun accordo era stato raggiunto e inoltre l'accordo preso in sede divorzile era annullabile avendo il appreso solo in Pt_1
seguito che in realtà egli non era comproprietario del bene al 50 % , ma vantava su di esso solo un diritto reale di abitazione e quindi non era tenuto a pagare la rata di mutuo e era tenuto ancor meno a versare i 18.000 euro. Anzi la doveva CP_1
rimborsare le rate di mutuo dallo stesso pagate fino ad allora. Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito concludeva come in epigrafe.
Si costituiva la contestando le pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
La istanza di sospensiva veniva respinta dal Giudice istruttore.
La causa veniva trattenuta in decisione il 15.10.25.
L'opposizione è risultata infondata e va respinta.
Vero infatti che le parti in sede di divorzio si sono accordate come segue:
pagina 4 di 6 Risulta realizzata la condizione ,ovvero che il abbia reperito un lavoro, come da Pt_1
cedolino in atti ( operaio a tempo indeterminato con 2.500 euro di entrata netta a gennaio
2025); egli risulta essere stato assunto sin da settembre 2017 (un anno dopo circa rispetto alla sentenza di divorzio); vero è che una parte del reddito è, nel mese di gennaio, “restituzione di una trattenuta” ma comunque il reddito ordinario viene indicato in 2.099,00 euro e non viene dedotto dal ricorrente per quante mensilità verrà restituita la trattenuta.
Che al punto 2 dell'accordo di divorzio le parti si accordavano nel decidere di comune accordo come destinare l'immobile: se venderlo a terzi o se acquistare la quota di proprietà dell'altro è irrilevante perchè tale punto attiene alla prima delle due condizioni indicate al punto 1 (al momento in cui sarà venduto l'immobile) e non interferisce in alcun modo con la seconda condizione.
Che poi vi sia stato un errore in capo al è del tutto irrilevante in questa sede;
in Pt_1
sostanza se agli avesse creduto di essere proprietario del bene e non titolare di un mero diritto reale non può certo farsi valere in questa sede tantopiù che la sentenza di divorzio
è passata in giudicato.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza.
La domanda ex art. 96 cpc viene accolta, per il principio costituito dal divieto di abuso del processo, potendosi anche presumere il danno in capo all'istante, che vede allungarsi i tempi dell'esecuzione forzata. Si liquida in euro 400,00, stante la temerarietà dell'opposizione, proposta con intenti dilatori, e anche considerato che il rapporto di lavoro del è iniziato nell'anno 2017 (il 27 settembre, come da statino in atti) e Pt_1
tale novità non è stata comunicata alla convenuta opposta. La somma viene equitativamente determinata anche considerato il valore non modesto della causa
(18.000 euro) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione; condanna ex art. 96 cpc al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di 400,00 euro.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 CP_1
le spese di lite, anche della fase di inibitoria, che si liquidano in €
[...]
3576,00 919,00 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase di trattazione, euro 200,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 28/10/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 6 di 6