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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7691/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Sezione Specializzata Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gaetano Savona Presidente dott. Bruno Malagoli Giudice relatore dott. Francesco De Giorgi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7691/2018 promossa da:
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Selargius (CA), alla via della Libertà n. 84, rappresentata e difesa, unitamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti NI Porpora e Italo Doglio, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Cagliari, alla via Tigellio n. 18, in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE contro prof. C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente CP_1 CodiceFiscale_1 nella via Stanislao Caboni n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Brunello Acquas, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, alla via Roma n. 149 Palazzo Vivanet, in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso monitorio
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice:
“Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nelle Memorie istruttorie ex art. 183, VI comma nn. 2 e 3, c.p.c.
(…)
pagina 1 di 17 Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie in atti formulate nell'interesse della parte opponente
e non accolte, previa revoca e/o modifica dell' Ordinanza 08.02.2022, reiterando la richiesta di ammissione di: interrogatorio formale del Prof. sui capitoli corrispondenti alle premesse in fatto dell'atto CP_1 di citazione in opposizione ed agli specifici capitoli formulati nelle memorie ex art. 183, VI nn. 2 e 3,
C.p.c.; prova per testi, anche in prova contraria occorrenda, sulle medesime circostanze dell'interpello (così come indicate nella capitolazione degli atti ut supra richiamati), indicando i seguenti testi, oltre a quelli indicati dalla controparte, con riserva di sostituzione dei medesimi e con ogni salvezza in ordine a quelli di riferimento salvo gli altri comunque identificabili dalla documentazione allegata: Dott. CP_2
Dott. Dott.ssa tutti domiciliati in Cagliari, Dott.
[...] Per_1 Persona_2 Persona_3 domiciliato in Perugia, Dott.ssa domiciliata in Perugia e Dott.ssa Persona_4 Persona_5 domiciliata in Perugia, nonché la Rag. , domiciliata in Capoterra (CA), esclusivamente in CP_3 riferimento al capitolo n. 15 della Memoria 183, VI n. 2, C.p.c.
Prove contrarie a quelle articolate dalla controparte in ordine ai mezzi di prova ammessi e/o ammissibili, e con gli stessi mezzi istruttori.
Ogni ulteriore Provvedimento istruttorio ritenuto di Giustizia.
* in subordine (…) si precisano come segue le conclusioni, anche riportandosi a quelle già in atti rassegnate, da intendersi qui integralmente trascritte.
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, in rito, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1063/18 in R.G. 5010/18 del Tribunale
Ordinario di Cagliari in quanto emesso da una Sezione Ordinaria del Tribunale anziché dalla Sezione
Specializzata delle Imprese competente per il giudizio di cui trattasi;
nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1063/18 in R.G. 5010/18 del Tribunale Ordinario di
Cagliari perché la pretesa creditoria è infondata, in fatto ed in diritto per i motivi dedotti nell'atto di opposizione del giudizio e negli atti e scritti difensivi di parte opponente, oltre che non provata alla luce dello specifico onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c. sull'opposto/attore sostanziale;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero in qualche modo accoglibili le pretese economiche vantata dal Prof. comunque dichiarare: CP_1 la prescrizione del diritto di credito in parte qua ovvero per il periodo compreso tra gennaio 2008 e aprile 2011; la esclusione del periodo dal 01.01.2014 sino al 29.02.2016; pagina 2 di 17 la riduzione del preteso credito relativo all'anno 2016 solo a 2 mensilità, essendo intervenute le dimissioni del Prof. il 29.02.2016; CP_1 il rigetto della richiesta degli interessi al tasso previsto ai sensi del D.lgs. 231/02 in quanto la pretesa non ha ad oggetto una transazione commerciale;
la revisione del provvedimento del 25.10.2019 nella parte in cui riconosce gli interessi legali al tasso previsto ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. in quanto non richiesti dalla parte opposta ovvero la non conferma di tale provvedimento nella Sentenza definitoria del giudizio di I grado;
sempre in subordine, ove venisse accolta e/o confermata la domanda creditoria di parte opponente e al contempo venissero accolte, anche solo parzialmente, le eccezioni in subordine sopra formulate si chiede di compensare le spese tra le parti ovvero di tenerne conto in sede di eventuale ripartizione delle stesse;
in ogni caso, ove venisse accolta – anche solo parzialmente - la presente opposizione condannare il Prof.
a restituire tutti gli importi ricevuti, anche in punto di interessi e di spese, a qualsiasi titolo CP_1
o ragione, da in adempimento al provvedimento di provvisoria esecutorietà del Decreto Pt_1
Ingiuntivo del 25.10.2019 come anche in atti documentati, con ristoro di rivalutazione ed interessi nella misura e con la decorrenza di giustizia;
in ogni caso, alla integrale rifusione di spese ed onorario, oltre rimborso spese generali ex D.M. 55/2014
e s.m.i, C.P.A. ed I.V.A.”.
Nell'interesse del convenuto:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
A) in via principale:
1) rigettare la opposizione siccome infondata, in tutto o anche solo in parte, con ogni conseguente pronuncia;
B) in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta la eccezione di prescrizione
e di riduzione dell'emolumento limitatamente ai mesi da marzo a maggio 2016, salvo gravame:
2) condannare la società opponente, ut supra, a pagare, in favore dell'opposto, per i titoli dedotti
(emolumenti per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e primi due mesi del 2016), la somma di €
77.500,000, o di quell'altra, maggiore o minore, che risultasse dovuta, oltre agli interessi di mora al saggio previsto dal combinato disposto degli art. 1284 cod. civ e d. lgs 232/2001 e s.m.i. dal deposito del ricorso per decreto di ingiunzione fino al saldo, al netto delle somme pagate in corso di causa all'esito della ordinanza emanata ai sensi dell'art. 648 c.p.c., con ogni conseguente pronuncia;
C) in ogni caso:
3) condannare la società opponente, ut supra, al pagamento del compenso per l'avvocato, oltre spese generali e rifusione di spese documentate, cassa avvocati e IVA come per legge -al netto di quelle già pagina 3 di 17 pagate per il procedimento monitorio- per il presente giudizio di opposizione, con distrazione delle stesse in favore dell'avvocato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con ricorso datato 20.5.2018, ha domandato ingiunzione di pagamento nei confronti CP_1 della società (di seguito anche solo ” Parte_1 Pt_1
o ”), esponendo che: CP_4
- in sede di costituzione della società in data 19.12.2007, il ricorrente era stato nominato Pt_1 consigliere di amministrazione della suddetta Società; l'iscrizione nel Registro Imprese era avvenuta in data 16.1.2008 (docc.
1-2 allegati al ricorso monitorio, riprodotti nel fascicolo del convenuto);
- con deliberazione del 27.3.2009, l'assemblea dei soci aveva stabilito l'emolumento annuale per l'intero consiglio di amministrazione in Euro 140.000,00, demandando al CdA la determinazione dei singoli compensi per consiglieri, presidente e consigliere delegato (doc. 3 in fascicolo convenuto);
- con deliberazione del 27.3.2009, il CdA aveva determinato, per quanto di rilievo, il compenso annuo da attribuire a ciascun consigliere in Euro 15.000,00 (doc. 4 in fascicolo convenuto);
- al prof. , nominato semplice consigliere, sarebbe dunque spettato l'emolumento annuale di Euro CP_1
15.000,00;
- con deliberazione dell'assemblea del 29.4.2011, iscritta nel Registro Imprese l'8.5.2011, il prof. CP_1 veniva confermato nella carica di consigliere della Società;
- con deliberazione dell'assemblea iscritta il 16.5.2016, il prof. era cessato dalla carica di CP_1 consigliere della Società;
- per la carica ricoperta senza soluzione di continuità dal 16.1.2008 al 16.5.2016, il prof. aveva CP_1 maturato un credito di complessivi Euro 126.250,00 (pari ad Euro 15.000,00 per ciascuna annualità dal
2008 al 2015, ed Euro 6.250,00 per 5 mensilità del 2016), oltre interessi maturati e maturandi ex d.lgs.
231/2002.
1.2 Con decreto n. 1063/2018 del 30.6.2018 il Tribunale di Cagliari ha emesso pronuncia di ingiunzione nei confronti della società per il pagamento Parte_1 della somma di Euro 126.250,00, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento (atto n. 1 allegato alla citazione, in fascicolo attrice).
1.3.1 Avverso il suddetto decreto ha proposto tempestiva opposizione la , deducendo che: Pt_1
- la società consortile veniva costituita in data 19.12.2007 in Cagliari (a rogito del Notaio Pt_1 Per_6 rep. 41631 racc. 19337), tra le società consorziate:
[...]
- in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Controparte_5 tempore prof. successivamente, sostituita da ”; CP_1 Controparte_6
pagina 4 di 17 - ”, in persona del Controparte_7 presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
successivamente sostituita da
[...] Controparte_8
- “ in persona del presidente del Consiglio di Controparte_9
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig.ra ; Parte_3
- la società costituiva la naturale evoluzione della associazione temporanea di imprese, costituita fra più società riunite, aggiudicataria della gara indetta dalla (già ) di Cagliari Parte_4 Parte_5 con delibera del direttore generale dell' n. 4558 del 23 dicembre 2002 per la realizzazione e Pt_5 gestione delle R.S.A. di Capoterra, Selargius e Sestu;
- la società aveva stabilito quale proprio oggetto sociale il perseguimento degli scopi consortili previsti dall'art. 2602 c.c. ed, in particolare, la gestione in nome e per conto delle società consorziate, in forza di mandato con rappresentanza, delle ( in località Capoterra, Selargius Parte_1 CP_5
e Sestu già realizzate dal sub-raggruppamento delle società costruttrici facenti parti della suddetta Ati;
- prima della costituzione del , sempre in data 19.12.2007, tutti i soci della costituenda società CP_10 consortile avevano sottoscritto un patto parasociale con vincoli inter partes distinti dallo statuto e finalizzati a predeterminare le delibere assembleari (doc. B in fascicolo attrice);
- l'art. 6 di detto patto parasociale aveva stabilito che il consiglio di amministrazione della società consortile sarebbe stato composto di n. 5 consiglieri, anche non soci, e che due dei detti consiglieri sarebbero stati designati dalla Cooperativa ALSS, due dalla S. NI R.s.a. e uno dalla
[...]
; Controparte_9
- tali consiglieri sono stati poi specificamente individuati al punto 8 dell'atto costitutivo;
per quanto di rilievo, la S. NI R.s.a. designava come suoi consiglieri e dunque rappresentanti in seno al CdA,
e l'odierno opposto, prof. che era anche il suo legale rappresentante, nonché Persona_7 CP_1 socio unico;
- dunque, aveva ricoperto l'incarico di consigliere di amministrazione di per conto CP_1 Pt_1 della propria Società e, indi, di , in ragione della sottoscrizione del patto Controparte_6 parasociale, solo formalmente reiterato in assemblea;
- sorti numerosi contrasti tra i consiglieri/soci – in ordine alle decisioni e alle modalità di organizzazione Cont del servizio di gestione delle tre di Capoterra, Selargius e Sestu, ed alla volontà dei signori CP_1 di uscire dall'intera operazione, mediante cessione della propria quota della consortile –, si era avviato un complesso processo negoziale a decorrere dal 2014 e durato circa due anni, in cui il prof. aveva CP_1 svolto un ruolo centrale e attivo;
pagina 5 di 17 - in data 29.2.2016, era stato sottoscritto tra anche Controparte_6 Controparte_11 quale capogruppo dell'Ati, e una scrittura privata di Controparte_12 Parte_1 transazione e contratto preliminare di cessione di quota sociale con la quale si era addivenuti ad un accordo che componeva le controversie e le ragioni di credito/debito insorte ed insorgende tra i soci, in proprio e per i propri aventi causa, nonché – quale elemento di tale composizione – fissato lo specifico impegno a stipulare la cessione di quota da parte della facente capo Controparte_13 all'opposto (cfr. doc. C in fascicolo attrice);
- con l'atto transattivo le parti davano conto:
1. dell'assunzione da parte di dell'obbligo di cessione e Controparte_6 trasferimento, con decorrenza 30.11.2015 della quota di partecipazione in nonché nel sub- Pt_1 raggruppamento Ati per la gestione alla che, a sua volta, si assumeva Controparte_11
l'obbligo di acquisto;
2. della rinunzia da parte della al diritto di prelazione con la Controparte_12 contestuale espressione del proprio consenso alla promessa di cessione di quota;
3. dell'assunzione dell'obbligo di manleva, subordinato alla sottoscrizione del contratto di cessione, da parte di e di e dai loro aventi causa, in Controparte_11 Controparte_12 favore della cedente per tutte le pretese che fossero state avanzate Controparte_6 nei suoi confronti a qualsiasi titolo (obbligo di manleva assistito anche dal rilascio di fideiussione personale da parte di dette società, mediante il rilascio di cambiali in favore di e dei CP_6 due amministratori nominati e non trasferibili, in bianco solo di Persona_7 CP_1 scadenza con relativo accordo di riempimento inserito nel contenuto dell'accordo transattivo);
4. della rinunzia, sempre subordinata alla stipula del contratto definitivo, da parte della cedente
[...]
per sé e i propri aventi causa, a qualsivoglia pretesa nei confronti della Controparte_6 cessionaria, della e della e dei suoi aventi causa, aventi Controparte_12 Pt_1 origine nei rapporti pregressi nonché a qualunque partecipazione e/o ragione attiva derivante dai medesimi rapporti;
5. dello scioglimento del patto parasociale inter partes sottoscritto a seguito dell'atto definitivo di cessione delle quote, con valenza tra le socie rimanenti solo delle previsioni del Codice Civile;
6. che con il pagamento dell'importo transattivamente determinato per la cessione e della posizione debitoria gravante sulla cedente e sulla quota promessa in vendita, le società tutte, per sé e per i propri aventi causa, davano atto di aver definito ogni reciproco rapporto, attivo e passivo, ad eccezione delle obbligazioni scaturenti dallo stipulando accordo definitivo di cessione;
pagina 6 di 17 7. del venir meno tra le società sottoscriventi la transazione di qualsivoglia reciproca pretesa, per qualsivoglia titolo o ragione, comunque riconducibile all'ATI, al sub-raggruppamento dei gestori, alla società consortile , alle consorziate, alle imprese riunite, alle aventi causa tutte, alla Pt_1 di Cagliari e ad ogni altro soggetto, committente, fornitore, lavoratore e istituto di credito Pt_4 comunque interessato dalla gestione delle R.S.A., nessuno escluso;
- in data 29.2.2016 (a rogito del Notaio rep. 77.790), in adempimento agli obblighi Persona_8 scaturenti dall'accordo transattivo, era stato sottoscritto il contratto di cessione dell'intera partecipazione nel capitale di detenuto da in favore di (doc. D in Pt_1 Controparte_14 Controparte_11 fascicolo attrice);
- né il prof. né la (anche per il tramite del loro legale) avevano ritenuto di CP_1 Controparte_6 rappresentare in fase di trattative e di conclusione dell'accordo, il problema dell'omesso versamento degli emolumenti da consigliere in favore del prof. impedendo scientemente che la negoziazione CP_1 involgesse anche tale profilo;
- neanche in seno all'assemblea dei soci di del 29.02.2016, in cui si prendeva atto delle dimissioni Pt_1 del prof. ed in cui il medesimo era presente, veniva sollevata la questione della mancata CP_1 corresponsione dei compensi da consigliere per gli anni precedenti (cfr doc. J in fascicolo attrice);
1.3.2 Parte opponente ha quindi contestato la fondatezza e la legittimità della pretesa economica del
, eccependo: CP_1
(1) la violazione dell'obbligo di buona fede precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 c.c., da parte dell'opposto, in sede di trattative per il componimento dei contrasti insorti tra i soci consorziati, per non aver il sottoposto, in tale sede, anche la questione del suo compenso quale consigliere della società; CP_1
(2) l'estinzione (anche per mutuo consenso) del diritto di credito rivendicato in monitorio dall'opposto: ciò emergeva sulla scorta di una corretta interpretazione della transazione, del contratto preliminare di cessione di quota sociale, nonché del successivo contratto di trasferimento, atti che esprimevano univocamente il definitivo componimento di tutti rapporti intercorsi tra le parti;
(3) l'inadempimento dell'opposto, non avendo egli svolto alcuna attività gestoria e/o attiva di partecipazione al Consiglio o aver ricevuto alcuna delega prevista nei patti parasociali;
(4) la circostanza che, con la presentazione delle dimissioni da parte del prof. (formalizzata in data CP_1
29.02.2016) il rapporto si era risolto con efficacia retroattiva per mutuo consenso ex art. 1372 c.c., con accettazione tacita della mancata corresponsione dei compensi.
1.3.3 La società ha poi eccepito, in via subordinata:
(1) la prescrizione del credito vantato a titolo di emolumenti per l'incarico di amministratore del CdA di
, quantomeno per il periodo compreso dall'anno 2008 sino all'aprile 2011, per decorso del termine Pt_1 pagina 7 di 17 quinquennale a ritroso dalla prima richiesta di pagamento (avvenuta in data 12.4.2016), ai sensi dell'art. 2949 c.c..
(2) la circostanza che, relativamente all'anno 2016, il credito poteva al più riguardare solo 2 mensilità
(pari ad Euro 2.500,00, anziché i richiesti ed ottenuti, in sede monitoria, Euro 6.250,00), poiché le dimissioni erano state rassegnate nel mese di febbraio 2016 (e non nel maggio 2016), come ratificato nell'assemblea di soci di del 29.02.2016; Pt_1
(3) la circostanza che, per il periodo intercorso dal 01.01.2014 sino al maggio 2016, siccome l'opposto, in sede monitoria, non aveva fornito alcuna prova relativa all'esecuzione dell'incarico di consigliere per il triennio successivo all'anno 2013;
(4) l'infondatezza della richiesta degli interessi moratori rivendicati dall'opposto ai sensi del d.lgs.
231/2002, per difetto soggettivo, siccome l'oggetto della domanda del prof. erano emolumenti CP_1 riconosciuti ad un componente del CdA, in nessun caso riconducibili ad una transazione commerciale.
1.4 Si è costituito in giudizio il prof. preliminarmente domandando la rimessione della causa CP_1 nanti la . Controparte_15
Il prof. ha eccepito, nel merito, l'infondatezza dell'avverso atto di opposizione, deducendo: CP_1
- di essere stato consigliere di amministrazione dalla nomina originaria avvenuta con l'atto costitutivo (in data 19.12.2007) fino alla sua sostituzione (avvenuta in data 29.2.2016 con la delibera di nomina dei nuovi consiglieri, formalizzata in data 16.5.2016 con la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese);
- che la Assemblea aveva deliberato il compenso complessivo del CdA in Euro 140.000,00, e quest'ultimo aveva ripartito tale compenso fra i vari consiglieri tenendo conto delle rispettive prerogative e funzioni, determinando in Euro 15.000,00 annuali il compenso per i consiglieri
“semplici”;
- che il proprio voto, quale componente del consiglio di amministrazione della società opponente, era stato determinante per tutte le decisioni assunte da tale organo amministrativo (atteso che per la adozione di qualsivoglia deliberazione consiliare era richiesto il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri, non potendosi dunque prescindere dal voto coeso dei consiglieri espressi dal socio
, e che il fattivo operato del prof. era Parte_6 CP_1 stato riconosciuto e ratificato dallo stesso Presidente di (“lo stesso che ha conferito Pt_1
l'incarico di proporre l'odierna opposizione”, cit.), nella assemblea dei soci del 29.2.2016;
- che al prof. non era stato pagato alcunché a titolo di emolumento per la dedotta CP_1 carica.
pagina 8 di 17 - la assoluta estraneità personale del prof. alle vicende riferite, intercorse unicamente CP_1 tra le consorziate e i soci (“Le clausole richiamate dall'opponente erano dettate per la disciplina del rapporto fra i soci di e le clausole di garanzia erano a manleva degli obblighi assunti
Pt_1 sia verso il socio cedente (in riferimento alla esposizione a possibili aggressioni da parte di soggetti che avevano intrattenuto rapporti con ) sia, in minor misura, verso gli
Pt_1 amministratori, uscenti a protezione della teorica loro esposizione a responsabilità verso i creditori sociali e/o i terzi per fatti riconducibili alla amministrazione di . Tali clausole
Pt_1 nulla incidono sull'obbligo di di pagare gli emolumenti dovuti all'odierno consigliere
Pt_1 opposto.” – pagg. 12-13 comparsa di costituzione);
L'opposto ha, poi, eccepito:
- l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, siccome il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale decorrerebbe da 29.2.2016 (data di ratifica delle proprie dimissioni in Assemblea); in subordine, tutt'al più, la prescrizione dei soli emolumenti per le annualità 2008 e 2009, siccome la costituzione in mora del 12.4.2016 (doc. 5 in fascicolo convenuto) avrebbe interrotto il decorso del termine di prescrizione all'aprile 2011, quando ancora non era stato approvato il bilancio 2010;
- con riguardo alle mensilità 2016 contestate, l'opposto si è rimesso alla valutazione del Giudice, rilevando comunque la permanenza nella carica del consigliere prof. nel periodo compreso CP_1 fra la data delle dimissioni accettate (29.2.2016) e la data di iscrizione nel Registro delle imprese
(16.5.2016), rimanendo formalmente esposto verso i terzi sia al regime di responsabilità tipico degli amministratori di società di capitali sia all'impegno derivante dalla carica, fino alla iscrizione nel
Registro delle imprese dei nuovi amministratori;
- la legittimità della domanda di interessi, per essere ricompresi anche i professionisti non iscritti in un albo (e fra questi possono di buon diritto farsi rientrare anche gli amministratori di una società) nel termine “impresa” indicato nel d.lgs. 231/2002, anche in virtù del richiamo operato dall'art. 1284 co 4
c.c. .
L'opposto ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. con riguardo agli emolumenti privi di contestazione (annualità dal 2011 al 2015 e mensilità di gennaio e febbraio 2016).
1.5 In sede di prima udienza di comparizione e trattazione in data 11.1.2019, parte opponente ha eccepito la illegittimità del decreto ingiuntivo opposto siccome concesso da giudice incompetente, essendo la pagina 9 di 17 materia riservata alla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese;
a seguito di ciò, la causa, rimessa al Presidente, è stata ri-assegnata alla Sezione Prima dell'intestato Tribunale.
Con ordinanza resa in data 25.10.2019, il Giudice designato ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di Euro 77.500,00, oltre agli interessi di mora al saggio previsto dal d. lgs 231/2002 dalla data di deposito del ricorso per decreto di ingiunzione fino al saldo.
Nel corso del procedimento, l'opponente, con riserva di ripetizione e ferma l'istanza di revoca del provvedimento, ha dato conto del pagamento eseguito da in favore del prof. in ragione Pt_1 CP_1 della dichiarata provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, per l'importo di Euro 77.500,00, degli interessi al tasso moratorio al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 dalla data del deposito del ricorso sino al saldo, delle spese legali come liquidate nel Decreto Ingiuntivo, e delle spese di registrazione del titolo.
***
La causa è stata istruita con soli documenti e viene decisa con la presente sentenza ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni in epigrafe riportate.
2.1.1 Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza di questo Tribunale ad emanare il decreto ingiuntivo opposto vertente in materia di pertinenza della “Sezione specializzata Imprese”, va condiviso l'orientamento citato dall'opposto e di recente fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale: “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario” (così Cass.
SS.UU. n. 19882/2019). Nel caso di specie nessuna incompetenza per materia può dunque essere configurata in relazione al decreto ingiuntivo opposto, ponendosi soltanto una questione di riparto tabellare, superata nel corso del giudizio con la riassegnazione del procedimento.
Il decreto ingiuntivo non è pertanto, per ciò solo, nullo.
2.1.2 In proposito, deve peraltro essere evidenziato che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso non solo alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo opposto, ma anche all'accertamento – con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore di proposizione della domanda o dell'emissione del provvedimento – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione e, quindi, della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la pagina 10 di 17 sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. n.5754/2009).
2.2.1 Nel caso di specie, l'opposto, sin dalla fase monitoria, ha dimostrato che il diritto di credito oggetto di domanda trova il suo fondamento in atti societari regolarmente formati e non contestati nella loro esistenza.
Dall'esame degli atti, risulta in particolare che:
- la società , è stata costituita con atto del Controparte_16
19.12.2007; , la cui compagine sociale, all'epoca dei fatti (doc. 02 proc. monitorio), era così formata:
1) (in seguito;
Controparte_5 Controparte_17
2) INSIEME SI PUO' ; Controparte_7
3) (in seguito Controparte_18
). Controparte_19
L'art. 6 del patto parasociale sottoscritto dai soci in vista della costituzione della società (cfr. doc. B di parte opponente) prevedeva che:
“Il Consiglio di amministrazione della Società consortile sarà costituito da cinque membri, anche non soci.
Due di detti consiglieri saranno designati dalla cooperativa , due dalla CP_4 CP_20 [...]
(subentrata alla e il quinto dalla società cooperativa Controparte_21 Controparte_6
. Controparte_9
Il Presidente ed un Consigliere con delega gestionale generale saranno designati dalla
[...]
; i due consiglieri, ai quali saranno attribuite specifiche deleghe nei settori Controparte_22 sanitario e finanziario, dalla il consigliere designato dalla società Controparte_21 cooperativa sociale Insieme Si Può assumerà la carica di vicePresidente”.
L'art. 25 dello statuto sociale prevedeva altresì che:
“La società consortile è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri nominati dall'Assemblea anche nell'ambito di soggetti che non siano soci”.
L'atto costitutivo (cfr. doc. A di parte opponente) all'art. 8 conteneva la nomina del primo CdA così composto: sig. (espresso dal socio ), presidente, sig. CP_23 CP_12 CP_24 vicepresidente, e sig. (espressi dal socio ALSS), dott. e prof. Parte_2 Persona_7 CP_1
(espressi dal socio ), consiglieri.
[...] Controparte_6
L'art. 25, ultimo comma, dello statuto sociale prevedeva testualmente:
pagina 11 di 17 “Gli amministratori hanno diritto all'emolumento per la funzione esercitata e al rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'emolumento è stabilito con deliberazione della assemblea dei soci”.
L'assemblea dei soci di , con decisione unanime in data 27 marzo 2009 (cfr. doc. 03 di parte Pt_1 opposta), alla presenza dell'intero capitale sociale, di tutti gli amministratori nominati e del collegio sindacale, deliberava:
“1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo lordo annuo pari a € 140.000,00 (centoquarantamila/00) omnicomprensivo delegando lo stesso Consiglio alla ripartizione nei confronti dei singoli Amministratori in base alle cariche ricoperte;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, agli Amministratori il rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio della carica”.
Il Consiglio di Amministrazione, con decisione assunta in data 27 marzo 2009 (cfr. doc. 4 di parte convenuta), alla presenza di tutti gli amministratori nominati e del Collegio sindacale, deliberava:
“di approvare la ripartizione dei compensi lordi omnicomprensivi agli Amministratori […]:
-Presidente del Consiglio di amministrazione € 55.000,00 (cinquanta- cinquemila/00);
-Consigliere di Amministrazione delegato € 40.000,00 (quarantamila/00);
-Consigliere vice presidente € 15.000,00 (quindicimila/00);
-Consiglieri € 15.000,00 (quindicimila/00)”.
In sintesi, quindi, il credito rivendicato dal trova specifico fondamento: - nella delibera CP_1 assembleare del 27.03.2009 che ha determinato l'emolumento complessivo del CdA in € 140.000,00; - nella successiva delibera del CdA che ha fissato in € 15.000,00 annui il compenso per ciascun consigliere semplice.
Orbene, è noto che il diritto al compenso dell'amministratore non è subordinato alla prova dell'attività svolta, ma alla esistenza del rapporto e alla delibera statutaria o assembleare (cfr. Tribunale di Milano, sez. Imprese, n. 3755 del 29 giugno 2020), che nel caso di specie risultano pienamente provate.
A fronte di ciò, l'opponente ha sostenuto che il Prof. non avrebbe svolto alcuna attività gestoria, CP_1 né partecipato alle decisioni del CdA;
ma tali affermazioni non sono state supportate da elementi probatori idonei a dimostrare l'assenza di attività o la rinuncia implicita al compenso (cfr. ordinanza istruttoria dell'8.2.2022, da intendersi qui integralmente richiamata) e risultano peraltro smentite dai documenti contabili prodotti dal convenuto con le memorie istruttorie, che portano la sua firma (insieme a quella degli altri consiglieri) in calce ai bilanci approvati dalla società dai quali si evince
(positivamente) l'esercizio effettivo della carica da parte del (almeno sino al 2015). CP_1
pagina 12 di 17 2.2.2 Posto quanto sopra, il principale motivo di opposizione spiegato dalla società opponente avverso l'ingiunzione ricevuta, attiene al fatto che il compenso rivendicato dall'ex consigliere di amministrazione, sarebbe in realtà stato rinunciato dallo stesso, nell'ambito della complessa transazione conclusa tra le società consorziate – e descritta in modo sintetico al punto 1.3.1 della presente motivazione – in cui il prof. , legale rappresentante della , aveva assunto CP_1 Controparte_6 un ruolo centrale.
L'opponente ha, in proposito, spiegato che nel corso degli anni i rapporti tra le società consorziate, socie della , si erano deteriorati al punto da determinare la necessità di una lunghissima trattativa volta Pt_1
a ricomporre le ragioni di debito/credito maturate tra le socie;
ha poi descritto le caratteristiche dell'atto transattivo (e la necessità di numerosi adempimenti intermedi per la sua attuazione) ed ha, in sintesi, formulato due contestazioni: 1) con la prima – evidenziando il ruolo di referente e dominus della
[...]
, che il aveva assunto nella fase di gestazione della transazione – ha eccepito la Parte_7 CP_1 malafede dell'ex consigliere, rilevante ex art. 1337 c.c.; 2) con la seconda – in altra prospettiva – ha eccepito che, sulla base di una corretta interpretazione del contratto di transazione raggiunto in seno alla compagine sociale, il compenso doveva ritenersi rinunciato, poiché con la transazione le società avevano inteso regolare qualsiasi questione tra di loro intercorsa.
Orbene, la transazione (ampiamente) richiamata dall'opponente ha riguardato rapporti societari evidentemente distinti da quello posto a fondamento dell'azione monitoria: dall'esame della scrittura privata di transazione e del contratto preliminare di cessione di quota emerge un complessivo accordo
(che contempla diritti, obblighi e garanzie) che riguarda esclusivamente le società consorziate, ovvero i soci dell'opponente nei loro rapporti, ma che non ricomprende in alcun modo il rapporto intercorso tra e che infatti non interviene, come tale, neppure negli atti. Dunque, la transazione Pt_1 CP_1 stipulate tra le consorziate non intacca minimamente il diritto al compenso del , quale ex CP_1 consigliere;
né si riscontra nei suddetti accordi alcuna rinuncia in tal senso da parte dell'opposto agli emolumenti maturati.
Stando così le cose, la contestazione volta a far valere una malafede del in sede di transazione, CP_1 risulta palesemente infondata: ha “partecipato” alla transazione in veste di legale CP_1 rappresentante della società consorziata e non a titolo personale, dunque non si Parte_7 comprende come possa essere ad esso imputabile una malafede pre-contrattuale per non aver “proposto” nell'oggetto del contratto di transazione, un profilo attinente ad un rapporto completamente distinto, ovvero quello societario riguardante la sua carica di consigliere della . Pt_1
pagina 13 di 17 In conclusione, non può ritenersi che la suddetta transazione, per il contesto e le caratteristiche evidenziate, abbia avuto – in assenza di una chiara volontà abdicativa o di una previsione espressa in tal senso – un effetto novativo o estintivo del credito azionato in monitorio dall'opposto.
2.3 Appare invece parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Ai sensi dell'art. 2949 c.c., si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali.
Il prof. ha rivendicato il proprio credito per la prima volta con comunicazione datata 12 aprile CP_1
2016; di conseguenza, il credito risulterebbe prescritto, giusto il disposto dell'art. 2949 c.c., per tutto il periodo antecedente all'aprile 2011.
Occorre tuttavia tener conto della circostanza che, sino all'aprile 2011, la società non aveva ancora approvato il bilancio d'esercizio (circostanza non smentita dall'opponente), ciò rendendo giuridicamente inesigibile il credito relativo a tutto il 2010, oltreché l'intera annualità del 2011.
Di conseguenza, ritenendosi prescritto il diritto alla percezione degli emolumenti unicamente con riguardo alle annualità 2008 e 2009, la società opponente è tenuta al pagamento in favore del prof. CP_1 per le annualità dal 2010 al 2015, per la complessiva somma di euro 90.000,00 (pari ad euro 15.000,00
x 6).
Quanto alla contestazione relativa all'esatto momento di cessazione dell'incarico in questione (febbraio
2016 nella prospettazione dell'opponente, data in cui sono state ratificate in Assemblea le dimissioni del prof. in Assemblea, e maggio 2016 in quella dell'opposta, data di formalizzazione delle stesse CP_1 mediante iscrizione nel Registro delle Imprese), rilevante al fine della determinazione delle mensilità dovute in relazione alla annualità 2016, occorre tenere presente che la rinunzia alla carica (rectius, le dimissioni) da parte di un amministratore hanno effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2385 co 1 c.c., rientrando l'iscrizione nel Registro
Imprese tra gli adempimenti formali conseguenti alla cessazione dell'ufficio (comma 3).
Deve pertanto ritenersi che i compensi dovuti per l'annualità 2016 debbano essere limitati alle mensilità di gennaio e febbraio, per un importo complessivo di euro 2.500,00 (pari ad euro 15.000,00 diviso per dodici mensilità e poi moltiplicato per due, con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2016).
2.5 Per quanto riguarda la pretesa afferente agli interessi moratori, a fronte delle contestazioni dell'opponente, occorre osservare quanto segue.
Il Collegio rileva che il credito azionato da non derivi da una transazione commerciale tra CP_1 imprese, ma da un rapporto di amministrazione societaria;
pertanto risulta infondata la pretesa (contenuta nel ricorso monitorio) di far decorrere gli interessi ex d.lgs. 231/2002 sin dal momento della maturazione dei crediti, dovendo trovare applicazione il tasso di interessi stabilito nella misura legale, ai sensi dell'art. 1224 co 1 (il quale stabilisce che: “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono pagina 14 di 17 dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Pertanto, sono dovuti solo gli interessi legali ex art. 1284 c.c., nella misura ordinaria”).
Nel caso di specie, dal giorno della costituzione in mora (27.4.2016), devono pertanto applicarsi gli interessi previsti in misura legale, non avendo le parti previsto per i crediti pecuniari in questione una misura superiore.
Deve tuttavia trovare applicazione l'art. 1284 co 4 c.c., in relazione al periodo successivo alla instaurazione del processo, nel caso di specie decorrente dalla introduzione del ricorso monitorio. Detta disposizione stabilisce che: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. si applicano a tutte le obbligazioni pecuniarie, indipendentemente dalla loro fonte. La norma, infatti,
«individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie
(salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento».
La Corte ha sottolineato il carattere generale della disposizione, rilevabile sia dalla sua collocazione sistematica all'interno dell'art. 1284 c.c. – norma che regola il saggio degli interessi in via generale – sia dalla sua ratio: «ridurre il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo» (cfr. ordinanza 3 gennaio 2023, n. 61). Ed ha altresì evidenziato che le disposizioni sopra richiamate (ovvero quella contenuta nel comma 4 dell'art. 1284 c.c. e quella di cui all'art. 1224 c.c., sono del tutto autonome, avendo ambiti di applicazione nettamente distinti;
in particolare: «le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile […] dal giorno della mora», mentre l'art. 1284, comma 4, «riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo».
Nel caso di specie, per la fase successiva alla introduzione del ricorso monitorio (20.5.2018), deve pertanto trovare applicazione il comma 4 dell'art. 1284 c.c., con il riconoscimento degli interessi moratori nella misura stabilita dalla normativa sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (come richiesto dall'opposto; ed è appena il caso di aggiungere, stante la doglianza sul punto dell'opponente, che appare irrilevante che nella domanda formulata con il ricorso monitorio sia contenuto il “solo” riferimento al d.lgs. 231/2002 e non anche quello al quarto comma dell'art. 1284, essendo il criterio sostanziale di quantificazione il medesimo). pagina 15 di 17 ***
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra considerato, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, per l'effetto, la società
[...] deve essere condannata a pagare a la somma di Euro 92.500,00 Parte_1 CP_1 oltre interessi al tasso legale dal giorno della costituzione in mora (27.4.2016) sino alla introduzione del ricorso monitorio (20.5.2018) e oltre interessi moratori al tasso stabilito dall'art. 1284 co 4 c.c. dal
20.5.2018 sino al saldo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
***
Stante l'esito del giudizio, che ha visto una soccombenza parziale dell'opposto conseguente all'accoglimento della eccezione di prescrizione formulata dalla società, le spese del giudizio devono essere compensate nella misura di 1/3 e disciplinate per la restante parte secondo il principio della soccombenza.
La società deve pertanto essere condannata Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate – con applicazione dei CP_1 parametri minimi per la fase istruttoria (stante la natura documentale della causa) in relazione alle cause di valore ricompreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00 e con la diminuzione indicata per la parziale compensazione – in Euro 7.512,00, oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna la società (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di (C.F. CP_1 C.F._1
) della somma di Euro 92.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione dei crediti sino
[...] alla introduzione del ricorso monitorio (20.5.2018) e oltre interessi moratori al tasso stabilito dall'art. 1284 co 4 c.c. dal 20.5.2018 sino al saldo;
rigetta tutte le altre domande;
condanna (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da (C.F. CP_1 [...]
), che liquida in Euro 7.512,00, oltre spese generali ed accessori, con distrazione in C.F._1 favore dell'avvocato, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
pagina 16 di 17 Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore
dott. Bruno Malagoli Il Presidente
dott. Gaetano Savona
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Sezione Specializzata Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gaetano Savona Presidente dott. Bruno Malagoli Giudice relatore dott. Francesco De Giorgi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7691/2018 promossa da:
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Selargius (CA), alla via della Libertà n. 84, rappresentata e difesa, unitamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti NI Porpora e Italo Doglio, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Cagliari, alla via Tigellio n. 18, in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE contro prof. C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente CP_1 CodiceFiscale_1 nella via Stanislao Caboni n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Brunello Acquas, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, alla via Roma n. 149 Palazzo Vivanet, in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso monitorio
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice:
“Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nelle Memorie istruttorie ex art. 183, VI comma nn. 2 e 3, c.p.c.
(…)
pagina 1 di 17 Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie in atti formulate nell'interesse della parte opponente
e non accolte, previa revoca e/o modifica dell' Ordinanza 08.02.2022, reiterando la richiesta di ammissione di: interrogatorio formale del Prof. sui capitoli corrispondenti alle premesse in fatto dell'atto CP_1 di citazione in opposizione ed agli specifici capitoli formulati nelle memorie ex art. 183, VI nn. 2 e 3,
C.p.c.; prova per testi, anche in prova contraria occorrenda, sulle medesime circostanze dell'interpello (così come indicate nella capitolazione degli atti ut supra richiamati), indicando i seguenti testi, oltre a quelli indicati dalla controparte, con riserva di sostituzione dei medesimi e con ogni salvezza in ordine a quelli di riferimento salvo gli altri comunque identificabili dalla documentazione allegata: Dott. CP_2
Dott. Dott.ssa tutti domiciliati in Cagliari, Dott.
[...] Per_1 Persona_2 Persona_3 domiciliato in Perugia, Dott.ssa domiciliata in Perugia e Dott.ssa Persona_4 Persona_5 domiciliata in Perugia, nonché la Rag. , domiciliata in Capoterra (CA), esclusivamente in CP_3 riferimento al capitolo n. 15 della Memoria 183, VI n. 2, C.p.c.
Prove contrarie a quelle articolate dalla controparte in ordine ai mezzi di prova ammessi e/o ammissibili, e con gli stessi mezzi istruttori.
Ogni ulteriore Provvedimento istruttorio ritenuto di Giustizia.
* in subordine (…) si precisano come segue le conclusioni, anche riportandosi a quelle già in atti rassegnate, da intendersi qui integralmente trascritte.
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, in rito, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1063/18 in R.G. 5010/18 del Tribunale
Ordinario di Cagliari in quanto emesso da una Sezione Ordinaria del Tribunale anziché dalla Sezione
Specializzata delle Imprese competente per il giudizio di cui trattasi;
nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1063/18 in R.G. 5010/18 del Tribunale Ordinario di
Cagliari perché la pretesa creditoria è infondata, in fatto ed in diritto per i motivi dedotti nell'atto di opposizione del giudizio e negli atti e scritti difensivi di parte opponente, oltre che non provata alla luce dello specifico onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c. sull'opposto/attore sostanziale;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero in qualche modo accoglibili le pretese economiche vantata dal Prof. comunque dichiarare: CP_1 la prescrizione del diritto di credito in parte qua ovvero per il periodo compreso tra gennaio 2008 e aprile 2011; la esclusione del periodo dal 01.01.2014 sino al 29.02.2016; pagina 2 di 17 la riduzione del preteso credito relativo all'anno 2016 solo a 2 mensilità, essendo intervenute le dimissioni del Prof. il 29.02.2016; CP_1 il rigetto della richiesta degli interessi al tasso previsto ai sensi del D.lgs. 231/02 in quanto la pretesa non ha ad oggetto una transazione commerciale;
la revisione del provvedimento del 25.10.2019 nella parte in cui riconosce gli interessi legali al tasso previsto ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. in quanto non richiesti dalla parte opposta ovvero la non conferma di tale provvedimento nella Sentenza definitoria del giudizio di I grado;
sempre in subordine, ove venisse accolta e/o confermata la domanda creditoria di parte opponente e al contempo venissero accolte, anche solo parzialmente, le eccezioni in subordine sopra formulate si chiede di compensare le spese tra le parti ovvero di tenerne conto in sede di eventuale ripartizione delle stesse;
in ogni caso, ove venisse accolta – anche solo parzialmente - la presente opposizione condannare il Prof.
a restituire tutti gli importi ricevuti, anche in punto di interessi e di spese, a qualsiasi titolo CP_1
o ragione, da in adempimento al provvedimento di provvisoria esecutorietà del Decreto Pt_1
Ingiuntivo del 25.10.2019 come anche in atti documentati, con ristoro di rivalutazione ed interessi nella misura e con la decorrenza di giustizia;
in ogni caso, alla integrale rifusione di spese ed onorario, oltre rimborso spese generali ex D.M. 55/2014
e s.m.i, C.P.A. ed I.V.A.”.
Nell'interesse del convenuto:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
A) in via principale:
1) rigettare la opposizione siccome infondata, in tutto o anche solo in parte, con ogni conseguente pronuncia;
B) in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta la eccezione di prescrizione
e di riduzione dell'emolumento limitatamente ai mesi da marzo a maggio 2016, salvo gravame:
2) condannare la società opponente, ut supra, a pagare, in favore dell'opposto, per i titoli dedotti
(emolumenti per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e primi due mesi del 2016), la somma di €
77.500,000, o di quell'altra, maggiore o minore, che risultasse dovuta, oltre agli interessi di mora al saggio previsto dal combinato disposto degli art. 1284 cod. civ e d. lgs 232/2001 e s.m.i. dal deposito del ricorso per decreto di ingiunzione fino al saldo, al netto delle somme pagate in corso di causa all'esito della ordinanza emanata ai sensi dell'art. 648 c.p.c., con ogni conseguente pronuncia;
C) in ogni caso:
3) condannare la società opponente, ut supra, al pagamento del compenso per l'avvocato, oltre spese generali e rifusione di spese documentate, cassa avvocati e IVA come per legge -al netto di quelle già pagina 3 di 17 pagate per il procedimento monitorio- per il presente giudizio di opposizione, con distrazione delle stesse in favore dell'avvocato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con ricorso datato 20.5.2018, ha domandato ingiunzione di pagamento nei confronti CP_1 della società (di seguito anche solo ” Parte_1 Pt_1
o ”), esponendo che: CP_4
- in sede di costituzione della società in data 19.12.2007, il ricorrente era stato nominato Pt_1 consigliere di amministrazione della suddetta Società; l'iscrizione nel Registro Imprese era avvenuta in data 16.1.2008 (docc.
1-2 allegati al ricorso monitorio, riprodotti nel fascicolo del convenuto);
- con deliberazione del 27.3.2009, l'assemblea dei soci aveva stabilito l'emolumento annuale per l'intero consiglio di amministrazione in Euro 140.000,00, demandando al CdA la determinazione dei singoli compensi per consiglieri, presidente e consigliere delegato (doc. 3 in fascicolo convenuto);
- con deliberazione del 27.3.2009, il CdA aveva determinato, per quanto di rilievo, il compenso annuo da attribuire a ciascun consigliere in Euro 15.000,00 (doc. 4 in fascicolo convenuto);
- al prof. , nominato semplice consigliere, sarebbe dunque spettato l'emolumento annuale di Euro CP_1
15.000,00;
- con deliberazione dell'assemblea del 29.4.2011, iscritta nel Registro Imprese l'8.5.2011, il prof. CP_1 veniva confermato nella carica di consigliere della Società;
- con deliberazione dell'assemblea iscritta il 16.5.2016, il prof. era cessato dalla carica di CP_1 consigliere della Società;
- per la carica ricoperta senza soluzione di continuità dal 16.1.2008 al 16.5.2016, il prof. aveva CP_1 maturato un credito di complessivi Euro 126.250,00 (pari ad Euro 15.000,00 per ciascuna annualità dal
2008 al 2015, ed Euro 6.250,00 per 5 mensilità del 2016), oltre interessi maturati e maturandi ex d.lgs.
231/2002.
1.2 Con decreto n. 1063/2018 del 30.6.2018 il Tribunale di Cagliari ha emesso pronuncia di ingiunzione nei confronti della società per il pagamento Parte_1 della somma di Euro 126.250,00, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento (atto n. 1 allegato alla citazione, in fascicolo attrice).
1.3.1 Avverso il suddetto decreto ha proposto tempestiva opposizione la , deducendo che: Pt_1
- la società consortile veniva costituita in data 19.12.2007 in Cagliari (a rogito del Notaio Pt_1 Per_6 rep. 41631 racc. 19337), tra le società consorziate:
[...]
- in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Controparte_5 tempore prof. successivamente, sostituita da ”; CP_1 Controparte_6
pagina 4 di 17 - ”, in persona del Controparte_7 presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
successivamente sostituita da
[...] Controparte_8
- “ in persona del presidente del Consiglio di Controparte_9
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig.ra ; Parte_3
- la società costituiva la naturale evoluzione della associazione temporanea di imprese, costituita fra più società riunite, aggiudicataria della gara indetta dalla (già ) di Cagliari Parte_4 Parte_5 con delibera del direttore generale dell' n. 4558 del 23 dicembre 2002 per la realizzazione e Pt_5 gestione delle R.S.A. di Capoterra, Selargius e Sestu;
- la società aveva stabilito quale proprio oggetto sociale il perseguimento degli scopi consortili previsti dall'art. 2602 c.c. ed, in particolare, la gestione in nome e per conto delle società consorziate, in forza di mandato con rappresentanza, delle ( in località Capoterra, Selargius Parte_1 CP_5
e Sestu già realizzate dal sub-raggruppamento delle società costruttrici facenti parti della suddetta Ati;
- prima della costituzione del , sempre in data 19.12.2007, tutti i soci della costituenda società CP_10 consortile avevano sottoscritto un patto parasociale con vincoli inter partes distinti dallo statuto e finalizzati a predeterminare le delibere assembleari (doc. B in fascicolo attrice);
- l'art. 6 di detto patto parasociale aveva stabilito che il consiglio di amministrazione della società consortile sarebbe stato composto di n. 5 consiglieri, anche non soci, e che due dei detti consiglieri sarebbero stati designati dalla Cooperativa ALSS, due dalla S. NI R.s.a. e uno dalla
[...]
; Controparte_9
- tali consiglieri sono stati poi specificamente individuati al punto 8 dell'atto costitutivo;
per quanto di rilievo, la S. NI R.s.a. designava come suoi consiglieri e dunque rappresentanti in seno al CdA,
e l'odierno opposto, prof. che era anche il suo legale rappresentante, nonché Persona_7 CP_1 socio unico;
- dunque, aveva ricoperto l'incarico di consigliere di amministrazione di per conto CP_1 Pt_1 della propria Società e, indi, di , in ragione della sottoscrizione del patto Controparte_6 parasociale, solo formalmente reiterato in assemblea;
- sorti numerosi contrasti tra i consiglieri/soci – in ordine alle decisioni e alle modalità di organizzazione Cont del servizio di gestione delle tre di Capoterra, Selargius e Sestu, ed alla volontà dei signori CP_1 di uscire dall'intera operazione, mediante cessione della propria quota della consortile –, si era avviato un complesso processo negoziale a decorrere dal 2014 e durato circa due anni, in cui il prof. aveva CP_1 svolto un ruolo centrale e attivo;
pagina 5 di 17 - in data 29.2.2016, era stato sottoscritto tra anche Controparte_6 Controparte_11 quale capogruppo dell'Ati, e una scrittura privata di Controparte_12 Parte_1 transazione e contratto preliminare di cessione di quota sociale con la quale si era addivenuti ad un accordo che componeva le controversie e le ragioni di credito/debito insorte ed insorgende tra i soci, in proprio e per i propri aventi causa, nonché – quale elemento di tale composizione – fissato lo specifico impegno a stipulare la cessione di quota da parte della facente capo Controparte_13 all'opposto (cfr. doc. C in fascicolo attrice);
- con l'atto transattivo le parti davano conto:
1. dell'assunzione da parte di dell'obbligo di cessione e Controparte_6 trasferimento, con decorrenza 30.11.2015 della quota di partecipazione in nonché nel sub- Pt_1 raggruppamento Ati per la gestione alla che, a sua volta, si assumeva Controparte_11
l'obbligo di acquisto;
2. della rinunzia da parte della al diritto di prelazione con la Controparte_12 contestuale espressione del proprio consenso alla promessa di cessione di quota;
3. dell'assunzione dell'obbligo di manleva, subordinato alla sottoscrizione del contratto di cessione, da parte di e di e dai loro aventi causa, in Controparte_11 Controparte_12 favore della cedente per tutte le pretese che fossero state avanzate Controparte_6 nei suoi confronti a qualsiasi titolo (obbligo di manleva assistito anche dal rilascio di fideiussione personale da parte di dette società, mediante il rilascio di cambiali in favore di e dei CP_6 due amministratori nominati e non trasferibili, in bianco solo di Persona_7 CP_1 scadenza con relativo accordo di riempimento inserito nel contenuto dell'accordo transattivo);
4. della rinunzia, sempre subordinata alla stipula del contratto definitivo, da parte della cedente
[...]
per sé e i propri aventi causa, a qualsivoglia pretesa nei confronti della Controparte_6 cessionaria, della e della e dei suoi aventi causa, aventi Controparte_12 Pt_1 origine nei rapporti pregressi nonché a qualunque partecipazione e/o ragione attiva derivante dai medesimi rapporti;
5. dello scioglimento del patto parasociale inter partes sottoscritto a seguito dell'atto definitivo di cessione delle quote, con valenza tra le socie rimanenti solo delle previsioni del Codice Civile;
6. che con il pagamento dell'importo transattivamente determinato per la cessione e della posizione debitoria gravante sulla cedente e sulla quota promessa in vendita, le società tutte, per sé e per i propri aventi causa, davano atto di aver definito ogni reciproco rapporto, attivo e passivo, ad eccezione delle obbligazioni scaturenti dallo stipulando accordo definitivo di cessione;
pagina 6 di 17 7. del venir meno tra le società sottoscriventi la transazione di qualsivoglia reciproca pretesa, per qualsivoglia titolo o ragione, comunque riconducibile all'ATI, al sub-raggruppamento dei gestori, alla società consortile , alle consorziate, alle imprese riunite, alle aventi causa tutte, alla Pt_1 di Cagliari e ad ogni altro soggetto, committente, fornitore, lavoratore e istituto di credito Pt_4 comunque interessato dalla gestione delle R.S.A., nessuno escluso;
- in data 29.2.2016 (a rogito del Notaio rep. 77.790), in adempimento agli obblighi Persona_8 scaturenti dall'accordo transattivo, era stato sottoscritto il contratto di cessione dell'intera partecipazione nel capitale di detenuto da in favore di (doc. D in Pt_1 Controparte_14 Controparte_11 fascicolo attrice);
- né il prof. né la (anche per il tramite del loro legale) avevano ritenuto di CP_1 Controparte_6 rappresentare in fase di trattative e di conclusione dell'accordo, il problema dell'omesso versamento degli emolumenti da consigliere in favore del prof. impedendo scientemente che la negoziazione CP_1 involgesse anche tale profilo;
- neanche in seno all'assemblea dei soci di del 29.02.2016, in cui si prendeva atto delle dimissioni Pt_1 del prof. ed in cui il medesimo era presente, veniva sollevata la questione della mancata CP_1 corresponsione dei compensi da consigliere per gli anni precedenti (cfr doc. J in fascicolo attrice);
1.3.2 Parte opponente ha quindi contestato la fondatezza e la legittimità della pretesa economica del
, eccependo: CP_1
(1) la violazione dell'obbligo di buona fede precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 c.c., da parte dell'opposto, in sede di trattative per il componimento dei contrasti insorti tra i soci consorziati, per non aver il sottoposto, in tale sede, anche la questione del suo compenso quale consigliere della società; CP_1
(2) l'estinzione (anche per mutuo consenso) del diritto di credito rivendicato in monitorio dall'opposto: ciò emergeva sulla scorta di una corretta interpretazione della transazione, del contratto preliminare di cessione di quota sociale, nonché del successivo contratto di trasferimento, atti che esprimevano univocamente il definitivo componimento di tutti rapporti intercorsi tra le parti;
(3) l'inadempimento dell'opposto, non avendo egli svolto alcuna attività gestoria e/o attiva di partecipazione al Consiglio o aver ricevuto alcuna delega prevista nei patti parasociali;
(4) la circostanza che, con la presentazione delle dimissioni da parte del prof. (formalizzata in data CP_1
29.02.2016) il rapporto si era risolto con efficacia retroattiva per mutuo consenso ex art. 1372 c.c., con accettazione tacita della mancata corresponsione dei compensi.
1.3.3 La società ha poi eccepito, in via subordinata:
(1) la prescrizione del credito vantato a titolo di emolumenti per l'incarico di amministratore del CdA di
, quantomeno per il periodo compreso dall'anno 2008 sino all'aprile 2011, per decorso del termine Pt_1 pagina 7 di 17 quinquennale a ritroso dalla prima richiesta di pagamento (avvenuta in data 12.4.2016), ai sensi dell'art. 2949 c.c..
(2) la circostanza che, relativamente all'anno 2016, il credito poteva al più riguardare solo 2 mensilità
(pari ad Euro 2.500,00, anziché i richiesti ed ottenuti, in sede monitoria, Euro 6.250,00), poiché le dimissioni erano state rassegnate nel mese di febbraio 2016 (e non nel maggio 2016), come ratificato nell'assemblea di soci di del 29.02.2016; Pt_1
(3) la circostanza che, per il periodo intercorso dal 01.01.2014 sino al maggio 2016, siccome l'opposto, in sede monitoria, non aveva fornito alcuna prova relativa all'esecuzione dell'incarico di consigliere per il triennio successivo all'anno 2013;
(4) l'infondatezza della richiesta degli interessi moratori rivendicati dall'opposto ai sensi del d.lgs.
231/2002, per difetto soggettivo, siccome l'oggetto della domanda del prof. erano emolumenti CP_1 riconosciuti ad un componente del CdA, in nessun caso riconducibili ad una transazione commerciale.
1.4 Si è costituito in giudizio il prof. preliminarmente domandando la rimessione della causa CP_1 nanti la . Controparte_15
Il prof. ha eccepito, nel merito, l'infondatezza dell'avverso atto di opposizione, deducendo: CP_1
- di essere stato consigliere di amministrazione dalla nomina originaria avvenuta con l'atto costitutivo (in data 19.12.2007) fino alla sua sostituzione (avvenuta in data 29.2.2016 con la delibera di nomina dei nuovi consiglieri, formalizzata in data 16.5.2016 con la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese);
- che la Assemblea aveva deliberato il compenso complessivo del CdA in Euro 140.000,00, e quest'ultimo aveva ripartito tale compenso fra i vari consiglieri tenendo conto delle rispettive prerogative e funzioni, determinando in Euro 15.000,00 annuali il compenso per i consiglieri
“semplici”;
- che il proprio voto, quale componente del consiglio di amministrazione della società opponente, era stato determinante per tutte le decisioni assunte da tale organo amministrativo (atteso che per la adozione di qualsivoglia deliberazione consiliare era richiesto il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri, non potendosi dunque prescindere dal voto coeso dei consiglieri espressi dal socio
, e che il fattivo operato del prof. era Parte_6 CP_1 stato riconosciuto e ratificato dallo stesso Presidente di (“lo stesso che ha conferito Pt_1
l'incarico di proporre l'odierna opposizione”, cit.), nella assemblea dei soci del 29.2.2016;
- che al prof. non era stato pagato alcunché a titolo di emolumento per la dedotta CP_1 carica.
pagina 8 di 17 - la assoluta estraneità personale del prof. alle vicende riferite, intercorse unicamente CP_1 tra le consorziate e i soci (“Le clausole richiamate dall'opponente erano dettate per la disciplina del rapporto fra i soci di e le clausole di garanzia erano a manleva degli obblighi assunti
Pt_1 sia verso il socio cedente (in riferimento alla esposizione a possibili aggressioni da parte di soggetti che avevano intrattenuto rapporti con ) sia, in minor misura, verso gli
Pt_1 amministratori, uscenti a protezione della teorica loro esposizione a responsabilità verso i creditori sociali e/o i terzi per fatti riconducibili alla amministrazione di . Tali clausole
Pt_1 nulla incidono sull'obbligo di di pagare gli emolumenti dovuti all'odierno consigliere
Pt_1 opposto.” – pagg. 12-13 comparsa di costituzione);
L'opposto ha, poi, eccepito:
- l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, siccome il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale decorrerebbe da 29.2.2016 (data di ratifica delle proprie dimissioni in Assemblea); in subordine, tutt'al più, la prescrizione dei soli emolumenti per le annualità 2008 e 2009, siccome la costituzione in mora del 12.4.2016 (doc. 5 in fascicolo convenuto) avrebbe interrotto il decorso del termine di prescrizione all'aprile 2011, quando ancora non era stato approvato il bilancio 2010;
- con riguardo alle mensilità 2016 contestate, l'opposto si è rimesso alla valutazione del Giudice, rilevando comunque la permanenza nella carica del consigliere prof. nel periodo compreso CP_1 fra la data delle dimissioni accettate (29.2.2016) e la data di iscrizione nel Registro delle imprese
(16.5.2016), rimanendo formalmente esposto verso i terzi sia al regime di responsabilità tipico degli amministratori di società di capitali sia all'impegno derivante dalla carica, fino alla iscrizione nel
Registro delle imprese dei nuovi amministratori;
- la legittimità della domanda di interessi, per essere ricompresi anche i professionisti non iscritti in un albo (e fra questi possono di buon diritto farsi rientrare anche gli amministratori di una società) nel termine “impresa” indicato nel d.lgs. 231/2002, anche in virtù del richiamo operato dall'art. 1284 co 4
c.c. .
L'opposto ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. con riguardo agli emolumenti privi di contestazione (annualità dal 2011 al 2015 e mensilità di gennaio e febbraio 2016).
1.5 In sede di prima udienza di comparizione e trattazione in data 11.1.2019, parte opponente ha eccepito la illegittimità del decreto ingiuntivo opposto siccome concesso da giudice incompetente, essendo la pagina 9 di 17 materia riservata alla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese;
a seguito di ciò, la causa, rimessa al Presidente, è stata ri-assegnata alla Sezione Prima dell'intestato Tribunale.
Con ordinanza resa in data 25.10.2019, il Giudice designato ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di Euro 77.500,00, oltre agli interessi di mora al saggio previsto dal d. lgs 231/2002 dalla data di deposito del ricorso per decreto di ingiunzione fino al saldo.
Nel corso del procedimento, l'opponente, con riserva di ripetizione e ferma l'istanza di revoca del provvedimento, ha dato conto del pagamento eseguito da in favore del prof. in ragione Pt_1 CP_1 della dichiarata provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, per l'importo di Euro 77.500,00, degli interessi al tasso moratorio al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 dalla data del deposito del ricorso sino al saldo, delle spese legali come liquidate nel Decreto Ingiuntivo, e delle spese di registrazione del titolo.
***
La causa è stata istruita con soli documenti e viene decisa con la presente sentenza ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni in epigrafe riportate.
2.1.1 Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza di questo Tribunale ad emanare il decreto ingiuntivo opposto vertente in materia di pertinenza della “Sezione specializzata Imprese”, va condiviso l'orientamento citato dall'opposto e di recente fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale: “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario” (così Cass.
SS.UU. n. 19882/2019). Nel caso di specie nessuna incompetenza per materia può dunque essere configurata in relazione al decreto ingiuntivo opposto, ponendosi soltanto una questione di riparto tabellare, superata nel corso del giudizio con la riassegnazione del procedimento.
Il decreto ingiuntivo non è pertanto, per ciò solo, nullo.
2.1.2 In proposito, deve peraltro essere evidenziato che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso non solo alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo opposto, ma anche all'accertamento – con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore di proposizione della domanda o dell'emissione del provvedimento – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione e, quindi, della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la pagina 10 di 17 sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. n.5754/2009).
2.2.1 Nel caso di specie, l'opposto, sin dalla fase monitoria, ha dimostrato che il diritto di credito oggetto di domanda trova il suo fondamento in atti societari regolarmente formati e non contestati nella loro esistenza.
Dall'esame degli atti, risulta in particolare che:
- la società , è stata costituita con atto del Controparte_16
19.12.2007; , la cui compagine sociale, all'epoca dei fatti (doc. 02 proc. monitorio), era così formata:
1) (in seguito;
Controparte_5 Controparte_17
2) INSIEME SI PUO' ; Controparte_7
3) (in seguito Controparte_18
). Controparte_19
L'art. 6 del patto parasociale sottoscritto dai soci in vista della costituzione della società (cfr. doc. B di parte opponente) prevedeva che:
“Il Consiglio di amministrazione della Società consortile sarà costituito da cinque membri, anche non soci.
Due di detti consiglieri saranno designati dalla cooperativa , due dalla CP_4 CP_20 [...]
(subentrata alla e il quinto dalla società cooperativa Controparte_21 Controparte_6
. Controparte_9
Il Presidente ed un Consigliere con delega gestionale generale saranno designati dalla
[...]
; i due consiglieri, ai quali saranno attribuite specifiche deleghe nei settori Controparte_22 sanitario e finanziario, dalla il consigliere designato dalla società Controparte_21 cooperativa sociale Insieme Si Può assumerà la carica di vicePresidente”.
L'art. 25 dello statuto sociale prevedeva altresì che:
“La società consortile è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri nominati dall'Assemblea anche nell'ambito di soggetti che non siano soci”.
L'atto costitutivo (cfr. doc. A di parte opponente) all'art. 8 conteneva la nomina del primo CdA così composto: sig. (espresso dal socio ), presidente, sig. CP_23 CP_12 CP_24 vicepresidente, e sig. (espressi dal socio ALSS), dott. e prof. Parte_2 Persona_7 CP_1
(espressi dal socio ), consiglieri.
[...] Controparte_6
L'art. 25, ultimo comma, dello statuto sociale prevedeva testualmente:
pagina 11 di 17 “Gli amministratori hanno diritto all'emolumento per la funzione esercitata e al rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'emolumento è stabilito con deliberazione della assemblea dei soci”.
L'assemblea dei soci di , con decisione unanime in data 27 marzo 2009 (cfr. doc. 03 di parte Pt_1 opposta), alla presenza dell'intero capitale sociale, di tutti gli amministratori nominati e del collegio sindacale, deliberava:
“1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo lordo annuo pari a € 140.000,00 (centoquarantamila/00) omnicomprensivo delegando lo stesso Consiglio alla ripartizione nei confronti dei singoli Amministratori in base alle cariche ricoperte;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, agli Amministratori il rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio della carica”.
Il Consiglio di Amministrazione, con decisione assunta in data 27 marzo 2009 (cfr. doc. 4 di parte convenuta), alla presenza di tutti gli amministratori nominati e del Collegio sindacale, deliberava:
“di approvare la ripartizione dei compensi lordi omnicomprensivi agli Amministratori […]:
-Presidente del Consiglio di amministrazione € 55.000,00 (cinquanta- cinquemila/00);
-Consigliere di Amministrazione delegato € 40.000,00 (quarantamila/00);
-Consigliere vice presidente € 15.000,00 (quindicimila/00);
-Consiglieri € 15.000,00 (quindicimila/00)”.
In sintesi, quindi, il credito rivendicato dal trova specifico fondamento: - nella delibera CP_1 assembleare del 27.03.2009 che ha determinato l'emolumento complessivo del CdA in € 140.000,00; - nella successiva delibera del CdA che ha fissato in € 15.000,00 annui il compenso per ciascun consigliere semplice.
Orbene, è noto che il diritto al compenso dell'amministratore non è subordinato alla prova dell'attività svolta, ma alla esistenza del rapporto e alla delibera statutaria o assembleare (cfr. Tribunale di Milano, sez. Imprese, n. 3755 del 29 giugno 2020), che nel caso di specie risultano pienamente provate.
A fronte di ciò, l'opponente ha sostenuto che il Prof. non avrebbe svolto alcuna attività gestoria, CP_1 né partecipato alle decisioni del CdA;
ma tali affermazioni non sono state supportate da elementi probatori idonei a dimostrare l'assenza di attività o la rinuncia implicita al compenso (cfr. ordinanza istruttoria dell'8.2.2022, da intendersi qui integralmente richiamata) e risultano peraltro smentite dai documenti contabili prodotti dal convenuto con le memorie istruttorie, che portano la sua firma (insieme a quella degli altri consiglieri) in calce ai bilanci approvati dalla società dai quali si evince
(positivamente) l'esercizio effettivo della carica da parte del (almeno sino al 2015). CP_1
pagina 12 di 17 2.2.2 Posto quanto sopra, il principale motivo di opposizione spiegato dalla società opponente avverso l'ingiunzione ricevuta, attiene al fatto che il compenso rivendicato dall'ex consigliere di amministrazione, sarebbe in realtà stato rinunciato dallo stesso, nell'ambito della complessa transazione conclusa tra le società consorziate – e descritta in modo sintetico al punto 1.3.1 della presente motivazione – in cui il prof. , legale rappresentante della , aveva assunto CP_1 Controparte_6 un ruolo centrale.
L'opponente ha, in proposito, spiegato che nel corso degli anni i rapporti tra le società consorziate, socie della , si erano deteriorati al punto da determinare la necessità di una lunghissima trattativa volta Pt_1
a ricomporre le ragioni di debito/credito maturate tra le socie;
ha poi descritto le caratteristiche dell'atto transattivo (e la necessità di numerosi adempimenti intermedi per la sua attuazione) ed ha, in sintesi, formulato due contestazioni: 1) con la prima – evidenziando il ruolo di referente e dominus della
[...]
, che il aveva assunto nella fase di gestazione della transazione – ha eccepito la Parte_7 CP_1 malafede dell'ex consigliere, rilevante ex art. 1337 c.c.; 2) con la seconda – in altra prospettiva – ha eccepito che, sulla base di una corretta interpretazione del contratto di transazione raggiunto in seno alla compagine sociale, il compenso doveva ritenersi rinunciato, poiché con la transazione le società avevano inteso regolare qualsiasi questione tra di loro intercorsa.
Orbene, la transazione (ampiamente) richiamata dall'opponente ha riguardato rapporti societari evidentemente distinti da quello posto a fondamento dell'azione monitoria: dall'esame della scrittura privata di transazione e del contratto preliminare di cessione di quota emerge un complessivo accordo
(che contempla diritti, obblighi e garanzie) che riguarda esclusivamente le società consorziate, ovvero i soci dell'opponente nei loro rapporti, ma che non ricomprende in alcun modo il rapporto intercorso tra e che infatti non interviene, come tale, neppure negli atti. Dunque, la transazione Pt_1 CP_1 stipulate tra le consorziate non intacca minimamente il diritto al compenso del , quale ex CP_1 consigliere;
né si riscontra nei suddetti accordi alcuna rinuncia in tal senso da parte dell'opposto agli emolumenti maturati.
Stando così le cose, la contestazione volta a far valere una malafede del in sede di transazione, CP_1 risulta palesemente infondata: ha “partecipato” alla transazione in veste di legale CP_1 rappresentante della società consorziata e non a titolo personale, dunque non si Parte_7 comprende come possa essere ad esso imputabile una malafede pre-contrattuale per non aver “proposto” nell'oggetto del contratto di transazione, un profilo attinente ad un rapporto completamente distinto, ovvero quello societario riguardante la sua carica di consigliere della . Pt_1
pagina 13 di 17 In conclusione, non può ritenersi che la suddetta transazione, per il contesto e le caratteristiche evidenziate, abbia avuto – in assenza di una chiara volontà abdicativa o di una previsione espressa in tal senso – un effetto novativo o estintivo del credito azionato in monitorio dall'opposto.
2.3 Appare invece parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Ai sensi dell'art. 2949 c.c., si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali.
Il prof. ha rivendicato il proprio credito per la prima volta con comunicazione datata 12 aprile CP_1
2016; di conseguenza, il credito risulterebbe prescritto, giusto il disposto dell'art. 2949 c.c., per tutto il periodo antecedente all'aprile 2011.
Occorre tuttavia tener conto della circostanza che, sino all'aprile 2011, la società non aveva ancora approvato il bilancio d'esercizio (circostanza non smentita dall'opponente), ciò rendendo giuridicamente inesigibile il credito relativo a tutto il 2010, oltreché l'intera annualità del 2011.
Di conseguenza, ritenendosi prescritto il diritto alla percezione degli emolumenti unicamente con riguardo alle annualità 2008 e 2009, la società opponente è tenuta al pagamento in favore del prof. CP_1 per le annualità dal 2010 al 2015, per la complessiva somma di euro 90.000,00 (pari ad euro 15.000,00
x 6).
Quanto alla contestazione relativa all'esatto momento di cessazione dell'incarico in questione (febbraio
2016 nella prospettazione dell'opponente, data in cui sono state ratificate in Assemblea le dimissioni del prof. in Assemblea, e maggio 2016 in quella dell'opposta, data di formalizzazione delle stesse CP_1 mediante iscrizione nel Registro delle Imprese), rilevante al fine della determinazione delle mensilità dovute in relazione alla annualità 2016, occorre tenere presente che la rinunzia alla carica (rectius, le dimissioni) da parte di un amministratore hanno effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2385 co 1 c.c., rientrando l'iscrizione nel Registro
Imprese tra gli adempimenti formali conseguenti alla cessazione dell'ufficio (comma 3).
Deve pertanto ritenersi che i compensi dovuti per l'annualità 2016 debbano essere limitati alle mensilità di gennaio e febbraio, per un importo complessivo di euro 2.500,00 (pari ad euro 15.000,00 diviso per dodici mensilità e poi moltiplicato per due, con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2016).
2.5 Per quanto riguarda la pretesa afferente agli interessi moratori, a fronte delle contestazioni dell'opponente, occorre osservare quanto segue.
Il Collegio rileva che il credito azionato da non derivi da una transazione commerciale tra CP_1 imprese, ma da un rapporto di amministrazione societaria;
pertanto risulta infondata la pretesa (contenuta nel ricorso monitorio) di far decorrere gli interessi ex d.lgs. 231/2002 sin dal momento della maturazione dei crediti, dovendo trovare applicazione il tasso di interessi stabilito nella misura legale, ai sensi dell'art. 1224 co 1 (il quale stabilisce che: “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono pagina 14 di 17 dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Pertanto, sono dovuti solo gli interessi legali ex art. 1284 c.c., nella misura ordinaria”).
Nel caso di specie, dal giorno della costituzione in mora (27.4.2016), devono pertanto applicarsi gli interessi previsti in misura legale, non avendo le parti previsto per i crediti pecuniari in questione una misura superiore.
Deve tuttavia trovare applicazione l'art. 1284 co 4 c.c., in relazione al periodo successivo alla instaurazione del processo, nel caso di specie decorrente dalla introduzione del ricorso monitorio. Detta disposizione stabilisce che: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. si applicano a tutte le obbligazioni pecuniarie, indipendentemente dalla loro fonte. La norma, infatti,
«individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie
(salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento».
La Corte ha sottolineato il carattere generale della disposizione, rilevabile sia dalla sua collocazione sistematica all'interno dell'art. 1284 c.c. – norma che regola il saggio degli interessi in via generale – sia dalla sua ratio: «ridurre il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo» (cfr. ordinanza 3 gennaio 2023, n. 61). Ed ha altresì evidenziato che le disposizioni sopra richiamate (ovvero quella contenuta nel comma 4 dell'art. 1284 c.c. e quella di cui all'art. 1224 c.c., sono del tutto autonome, avendo ambiti di applicazione nettamente distinti;
in particolare: «le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile […] dal giorno della mora», mentre l'art. 1284, comma 4, «riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo».
Nel caso di specie, per la fase successiva alla introduzione del ricorso monitorio (20.5.2018), deve pertanto trovare applicazione il comma 4 dell'art. 1284 c.c., con il riconoscimento degli interessi moratori nella misura stabilita dalla normativa sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (come richiesto dall'opposto; ed è appena il caso di aggiungere, stante la doglianza sul punto dell'opponente, che appare irrilevante che nella domanda formulata con il ricorso monitorio sia contenuto il “solo” riferimento al d.lgs. 231/2002 e non anche quello al quarto comma dell'art. 1284, essendo il criterio sostanziale di quantificazione il medesimo). pagina 15 di 17 ***
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra considerato, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, per l'effetto, la società
[...] deve essere condannata a pagare a la somma di Euro 92.500,00 Parte_1 CP_1 oltre interessi al tasso legale dal giorno della costituzione in mora (27.4.2016) sino alla introduzione del ricorso monitorio (20.5.2018) e oltre interessi moratori al tasso stabilito dall'art. 1284 co 4 c.c. dal
20.5.2018 sino al saldo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
***
Stante l'esito del giudizio, che ha visto una soccombenza parziale dell'opposto conseguente all'accoglimento della eccezione di prescrizione formulata dalla società, le spese del giudizio devono essere compensate nella misura di 1/3 e disciplinate per la restante parte secondo il principio della soccombenza.
La società deve pertanto essere condannata Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate – con applicazione dei CP_1 parametri minimi per la fase istruttoria (stante la natura documentale della causa) in relazione alle cause di valore ricompreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00 e con la diminuzione indicata per la parziale compensazione – in Euro 7.512,00, oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna la società (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di (C.F. CP_1 C.F._1
) della somma di Euro 92.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione dei crediti sino
[...] alla introduzione del ricorso monitorio (20.5.2018) e oltre interessi moratori al tasso stabilito dall'art. 1284 co 4 c.c. dal 20.5.2018 sino al saldo;
rigetta tutte le altre domande;
condanna (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da (C.F. CP_1 [...]
), che liquida in Euro 7.512,00, oltre spese generali ed accessori, con distrazione in C.F._1 favore dell'avvocato, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
pagina 16 di 17 Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore
dott. Bruno Malagoli Il Presidente
dott. Gaetano Savona
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