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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 22473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22473 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IS, nato in [...] il [...] OV DR, nata in [...] il [...] UL TI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 05/06/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL LL, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per l'imputato UL TI l'avv. Agostino Allegro, in sostituzione dell'avv. Flavio Boccia, che ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata con rinvio. udito per gli imputati RA IS e OV DR l'avv. Massimiliano Testore, che ha concluso riportandosi ai motivi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22473 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 26/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/06/2024, la Corte di appello dì Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 16/02/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano- che, per quanto qui rileva, aveva dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, RA IS, OV DR e UL TI responsabili del delitto di cui agli artt. 81 cpv cod.pen., 73, commi e 6, d.P.R. n. 309/1990 e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia- , esclusa l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e riconosciuta l'attenunate di cui all'art. 114 cod.pen. alla OV, riduceva la pena inflitta ai predetti, rideterminandola per RA IS in anni 5 e mesi 4 di reclusione d euro 22.000,00 di multa, per UL TI in anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa e per OV DR in anni 2 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa con sospensione condizionale della pena detentiva. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione RA IS, OV DR e UL TI, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. RA IS propone due motivi di ricorso, Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 4 Prot.CEDU e 649 cod . proc. pen. Argomenta che i fatti oggetto del presente procedimento sono perfettamente sovrapponibili ai fatti per i quali il ricorrente è stato già condannato in Svizzera dalla Corte delle assise criminali di Lugano con sentenza del 30 novembre 2018 a seguito di procedura abbreviata ex artt. 358 e ss cod.proc.pen. elvetico;
erroneamente la Corte di appello aveva rigettato il relativo motivo di impugnazione ritenendo la divergenza del luogo di consumazione o la diversità della collocazione temporale o la diversità dei concorrenti;
non era stata considerata, infatti la peculiarità della contestazione italiana e, cioè, l'indicazione generica dei quantitativi di sostanza stupefacente, l'indicazione approssimativa dei luoghi e dei tempi delle condotte;
in particolare, la precisazione di singoli fatti, che non trova corrispondenza in sede di applicazione dell'art. 81, cpv, cod.pen., era parte della descrizione di una condotta complessiva con estensione temporale unitaria, una modalità di esecuzione generalmente descritta e una indicazione di concorrenzialità personale che copriva l'intero percorso temporale della condotta;
l'art. 4 del protocollo 7 CEDU, applicabile nel diritto UE attraverso l'art. 50 TUE, che prevede che il reato è il medesimo se i fatti che lo integrano sono identici 2 oppure sono sostanzialmente gli stessi;
nella specie, il fatto storico del presente procedimento concerne una reiterata condotta di traffico di stupefacenti ed il fatto storico del procedimento elvetico riguardava una condotta reiterata di traffico di stupefacenti con identità di luoghi, arco temporale e sostanze oggetto del commercio illecito;
la Corte EDU, inoltre, aveva affermato che la sanzione imposta all'esito del procedimento conclusosi per primo deve essere tenuta presente nell'ambito del procedimento successivo, anche sulla base di un meccanismo compensatorio che assicuri la proporzione del compendio complessivo delle pene inflitte;
deve, dunque, essere considerato il principio di detrazione, nel senso che il giudice del secondo procedimento deve assicurare che l'importo complessivo delle sanzioni irrogate sia proporzionato alla gravità dei reati complessivamente considerati. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.pen. La menta che i Giudici di merito avevano valorizzato, in maniera illogica, quale elemento negativo, il comportamento processuale del ricorrente, nonostante l'accesso al rito abbreviato e la condotta collaborativa tenuta in relazione a tutte le imputazioni, anche di natura transfrontaliera. OV DR propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione per travisamento delle prove in relazione alla attribuibilità dei fatti. Argomenta che la sentenza impugnata era errata in diritto nella parte in cui basava la prova della penale responsabilità dell'imputata sulla sola titolarità dell'utenza cellulare, non solo non esclusiva ma nemmeno riferibile in uso alla stessa;
inoltre, era erronea anche l'attribuzione alla ricorrente di un ruolo attivo quale concorrente nelle attività illecite di IS RA, in quanto desunto dalla riferibilità alla stessa delle attività svolte da tal soggetto denominato "Ada". UL TI propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce erronea applicazione degli artt. 125, comma 3,189,192, commi 1 e 2, 546 lett. e) cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che tanto il Giudice di primo grado quanto quello di appello, avevano omesso la motivazione, in punto di valutazione della prova relativa al riconoscimento informale del ricorrente, effettuato dalla PG, con riferimento ai criteri e le massime di esperienza poste a fondamento dell'iter motivazionale;
la questione, sollevata in primo grado, aveva, poi, costituito oggetto di specifico motivo di gravame, in ordine al quale la Corte di appello aveva offerto una motivazione carente, limitandosi a richiamare le argomentazioni del primo giudice;
3 risultava evidente che i Giudici di merito non avevano effettuato alcun rigoroso vaglio sulle attività della P.G. Con il secondo motivo deduce errata applicazione dell'art. 81 cpv. cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello, reiterando l'errore commesso dal primo giudice ed oggetto di specifico motivo di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, non aveva indicato il reato più grave nè le condotte prese in considerazione al fine di applicare l'art. 81 cpv cod.pen. e gli aumenti di pena conseguiti. 3. Il difensore di UT TI ha chiesto la trattazione orale del ricorso in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di RA IS va dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, confermando la valutazione del primo giudice, ha escluso l'operatività del principio del "ne bis in idem" internazionale, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388 (e ratificata anche dalla Svizzera), rilevando l'insussistenza del presupposto dell'identità dei fatti ed escludendo un collegamento materiale tra gli stessi;
in particolare, i Giudici di appello evidenziavano che tra i fatti oggetto della sentenza del 30 novembre 2018 dalla Corte delle assise criminali di Lugano e quelli oggetto del presente giudizio, non vi fosse identità, evidenziando la diversità dell'oggetto delle cessioni (riguardanti nella sentenza elvetica l'eroina e limitate, per quanto concerne la cocaina, al solo anno 2014 con contestazione generica), la differente collocazione loco-spazio-temporale delle condotte illecite, il coinvolgimento di soggetti (correi ed acquirenti) non presenti in entrambe le imputazioni (vedi p 14 e 20 della sentenza impugnata e p 173 e 174 della sentenza di primo grado). La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e corretta in diritto. Deve ricordarsi che la nozione di «stessi fatti», richiamata dalle decisioni quadro sul reciproco riconoscimento nell'ambito dell'U.E. ai fini del ifdivieto del bis in idem, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione europea (Grande Sezione, Corte U.E. 16 novembre 2010, Mantello, § 38), in quanto non può essere lasciata alla discrezionalità delle autorità giudiziarie dei singoli Stati membri l'esegesi di tale concetto sulla base del loro diritto nazionale, occorrendo di esso garantire l'applicazione uniforme nel diritto dell'Unione europea (Sez.6, n. 14719 4 del 07/05/2020, Rv.278849 - 01) Tale nozione, come ha affermato la Corte U.E., trova quindi fondamento nell'art. 54 della Convenzione di Schengen - secondo cui "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita", che a sua volta è da ritenersi compatibile con il principio del ne bis in idem enunciato dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali («Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge») (Grande Sezione, Corte U.E. 27 maggio 2014, Spasic, § 59). Ebbene, in base all'interpretazione fornita dalla Corte U.E., la nozione di «stessi fatti» ricomprende un insieme di fatti "inscindibilmente collegati tra loro", indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e dall'interesse giuridico tutelato (Grande Sezione, Corte U.E. 16 novembre 2010, Mantello, § 39). E questa corte ha precisato che il principio del "ne bis in idem europeo", sancito dall'art. 54 della Convenzione di "Schengen", opera in presenza di più fatti, che hanno dato luogo a procedimenti penali in due stati contraenti, i quali siano inscindibilmente collegati sotto il profilo materiale ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi, mentre non assume rilievo l'esistenza tra gli stessi di un nesso meramente soggettivo costituito dall'unitarietà del disegno criminoso (Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Rv.277565 - 01). Il ricorrente, a fronte di tale adeguato e corretto percorso argomentativo propone censure meramente contestative, prive di confronto critico con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr. Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), dilungandosi in considerazioni in fatto volte a sollecitare un riesame del merito della decisione, precluso in sede di legittimità. Generica e priva di concretezza è, poi, la doglianza relativa alla necessità di adeguare la pena irrogata nel presente procedimento a quella irrogata nel procedimento elvetico;
da tant@ discende l'inammissibilità anche di tale censura. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza 5 legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola;
l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti;
è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez.6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv.242419). Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione delle modalità della condotta ("attivissimo ruolo di primo piano rivestito da AP IS, soggetto capace di intrecciare rapporti d'affari illeciti di vaste dimensioni, con coinvolgimento di individui operanti in diversi stati"), aggiungendo anche non si rinvenivano elementi valorizzabili in senso positivo per l'imputato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). 2. Il ricorso di OV DR va dichiarato inammissibile. L'unico motivo di ricorso articolato, afferente all'affermazione di responsabilità, è generico ed avente ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità. 6 La Corte territoriale, in aderenza alle risultanze istruttorie, ha evidenziato plurimi elementi fattuali che, complessivamente valutati, comprovavano il coinvolgimento attivo della donna negli affari illeciti di AP IS (partecipazione attiva nel trasporto di cocaina , avvenuto tra il 7 ed il 9 marzo 2015, unitamente a AP IS;
contenuto delle conversazioni intercettate che comprovavano la gestione degli affari illeciti del APs IS su direttive impartitegli dallo stesso;
titolarità di utenza telefonica, attivamente impegnata nella contrattazioni illecite;
contatti diretti con il coimputato UL TI attraverso l'espediente delle cd "triangolazioni telefoniche"). Rispetto a tale articolato e congruo percorso argomentativo, la ricorrente propone censure generiche, in quanto prive di confronto critico con le complessive argomentazioni dei Giudici di appello, nonchè orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 3. Il ricorso di UL TI va dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello confermava l'affermazione di responsabilità di UL Fiorentini a titolo di concorso nel traffico illecito di stupefacenti di cui al capo 1) dell'imputazione, dando rilievo all'identificazione del ricorrente effettuata dagli operatori di polizia giudiziaria nel corso delle indagini (p 22 e 23 della sentenza impugnata). Va ricordato che in sede di giudizio abbreviato sono utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti di indagine che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ai quali la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo attribuisce valenza probatoria (cfr. Sez 5, n. 42577 del 03/06/2015, Rv.264947; Sez. V, 26.3.2013, n. 20055, Rv. 255655; Sez. V, 27.9.2013, n. 8376, Rv. 259042). E si è precisato che in sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione il verbale di individuazione fotografica, redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto atto legittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero (Sez.5, n. 42577 del 03/06/2015, Rv.264947 - 01). Del resto è stato affermato che il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez.F, n. 37012 del 29/08/2019, Rv.277635 -01; Sez.4, n. 16902 del 04/02/2004, Rv.228043 -01). Da tanto discende la manifesta infondatezza della doglianza proposta. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La circostanza che i Giudici di merito non abbiano indicato il reato più grave non ha rilievo ai fini della motivazione relativa alla determinazione della pena, 7 essendo stata correttamente indicata la pena base e l'aumento a titolo di continuazione, posto che il criterio per determinare il reato più grave non è quello concreto, ma quello astratto derivante dalla "più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare" (Sez.U, n.748 del 12/10/1993, dep.25/01/1994, Rv.195805 - 01; Sez.U, n.15 del 26/11/1997,dep.03/02/1998, Rv.209485 - 01; Sez.U, n.25939 del 28/02/2013, Rv.255347 - 01); nella specie, erano contestati al ricorrente plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e, quindi, reati tutti di pari gravità; non si rendeva, pertanto, necessaria alcuna specificazione in ordine al reato più grave (cfr anche Sez.4, n.6853 del 27/01/2009, Rv.242867, in motivazione). La motivazione posta a giustificazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione tra i reati è adeguata. Secondo il dictum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269 - 01). In particolare, è stato chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conf. Sez. U, n. 7930/94, Rv 201549-01). Si è osservato che "il reato continuato non è strutturalmente un reato unico;
l'unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite di quanto non risulterebbe dall'applicazione del cumulo materiale delle pene. Per tale motivo essa non può spiegare effetto oltre il perimetro espressamente individuato dal legislatore. Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato continuato non vi è ragione di ridurre l'obbligo motivazionale ritenendolo cogente unicamente per la pena relativa al reato più grave". E si è sottolineato che: "L'autonomia dei reati satellite si salda all'obbligo di motivazione, che accede all'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio, sì che deve essere giustificato ogni risultato di quell'esercizio (art. 132, primo comma, cod. pen.); e che: "In condusione, il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio;
e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore." 8 Si è, inoltre, evidenziato che "l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi". In particolare, si è osservato che "la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione. Quando, invece, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione". Nella specie, la Corte di appello, nel rimodulare il trattamento sanzionatorio, indicava specificamente l'aumento di pena per la continuazione tra i reati (nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa); l'aumento di pena e contenuto ed richiamo al ruolo svolto nella vicenda criminosa consente di ritenere assolto l'obbligo motivazionale, nell'ottica di una ragionevole proporzionalità tra entità della pena base ed aumenti di pena per i singoli reati satellite in continuazione. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di euro tremila, ritenuta equa in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL LL, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per l'imputato UL TI l'avv. Agostino Allegro, in sostituzione dell'avv. Flavio Boccia, che ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata con rinvio. udito per gli imputati RA IS e OV DR l'avv. Massimiliano Testore, che ha concluso riportandosi ai motivi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22473 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 26/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/06/2024, la Corte di appello dì Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 16/02/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano- che, per quanto qui rileva, aveva dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, RA IS, OV DR e UL TI responsabili del delitto di cui agli artt. 81 cpv cod.pen., 73, commi e 6, d.P.R. n. 309/1990 e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia- , esclusa l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e riconosciuta l'attenunate di cui all'art. 114 cod.pen. alla OV, riduceva la pena inflitta ai predetti, rideterminandola per RA IS in anni 5 e mesi 4 di reclusione d euro 22.000,00 di multa, per UL TI in anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa e per OV DR in anni 2 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa con sospensione condizionale della pena detentiva. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione RA IS, OV DR e UL TI, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. RA IS propone due motivi di ricorso, Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 4 Prot.CEDU e 649 cod . proc. pen. Argomenta che i fatti oggetto del presente procedimento sono perfettamente sovrapponibili ai fatti per i quali il ricorrente è stato già condannato in Svizzera dalla Corte delle assise criminali di Lugano con sentenza del 30 novembre 2018 a seguito di procedura abbreviata ex artt. 358 e ss cod.proc.pen. elvetico;
erroneamente la Corte di appello aveva rigettato il relativo motivo di impugnazione ritenendo la divergenza del luogo di consumazione o la diversità della collocazione temporale o la diversità dei concorrenti;
non era stata considerata, infatti la peculiarità della contestazione italiana e, cioè, l'indicazione generica dei quantitativi di sostanza stupefacente, l'indicazione approssimativa dei luoghi e dei tempi delle condotte;
in particolare, la precisazione di singoli fatti, che non trova corrispondenza in sede di applicazione dell'art. 81, cpv, cod.pen., era parte della descrizione di una condotta complessiva con estensione temporale unitaria, una modalità di esecuzione generalmente descritta e una indicazione di concorrenzialità personale che copriva l'intero percorso temporale della condotta;
l'art. 4 del protocollo 7 CEDU, applicabile nel diritto UE attraverso l'art. 50 TUE, che prevede che il reato è il medesimo se i fatti che lo integrano sono identici 2 oppure sono sostanzialmente gli stessi;
nella specie, il fatto storico del presente procedimento concerne una reiterata condotta di traffico di stupefacenti ed il fatto storico del procedimento elvetico riguardava una condotta reiterata di traffico di stupefacenti con identità di luoghi, arco temporale e sostanze oggetto del commercio illecito;
la Corte EDU, inoltre, aveva affermato che la sanzione imposta all'esito del procedimento conclusosi per primo deve essere tenuta presente nell'ambito del procedimento successivo, anche sulla base di un meccanismo compensatorio che assicuri la proporzione del compendio complessivo delle pene inflitte;
deve, dunque, essere considerato il principio di detrazione, nel senso che il giudice del secondo procedimento deve assicurare che l'importo complessivo delle sanzioni irrogate sia proporzionato alla gravità dei reati complessivamente considerati. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.pen. La menta che i Giudici di merito avevano valorizzato, in maniera illogica, quale elemento negativo, il comportamento processuale del ricorrente, nonostante l'accesso al rito abbreviato e la condotta collaborativa tenuta in relazione a tutte le imputazioni, anche di natura transfrontaliera. OV DR propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione per travisamento delle prove in relazione alla attribuibilità dei fatti. Argomenta che la sentenza impugnata era errata in diritto nella parte in cui basava la prova della penale responsabilità dell'imputata sulla sola titolarità dell'utenza cellulare, non solo non esclusiva ma nemmeno riferibile in uso alla stessa;
inoltre, era erronea anche l'attribuzione alla ricorrente di un ruolo attivo quale concorrente nelle attività illecite di IS RA, in quanto desunto dalla riferibilità alla stessa delle attività svolte da tal soggetto denominato "Ada". UL TI propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce erronea applicazione degli artt. 125, comma 3,189,192, commi 1 e 2, 546 lett. e) cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che tanto il Giudice di primo grado quanto quello di appello, avevano omesso la motivazione, in punto di valutazione della prova relativa al riconoscimento informale del ricorrente, effettuato dalla PG, con riferimento ai criteri e le massime di esperienza poste a fondamento dell'iter motivazionale;
la questione, sollevata in primo grado, aveva, poi, costituito oggetto di specifico motivo di gravame, in ordine al quale la Corte di appello aveva offerto una motivazione carente, limitandosi a richiamare le argomentazioni del primo giudice;
3 risultava evidente che i Giudici di merito non avevano effettuato alcun rigoroso vaglio sulle attività della P.G. Con il secondo motivo deduce errata applicazione dell'art. 81 cpv. cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello, reiterando l'errore commesso dal primo giudice ed oggetto di specifico motivo di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, non aveva indicato il reato più grave nè le condotte prese in considerazione al fine di applicare l'art. 81 cpv cod.pen. e gli aumenti di pena conseguiti. 3. Il difensore di UT TI ha chiesto la trattazione orale del ricorso in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di RA IS va dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, confermando la valutazione del primo giudice, ha escluso l'operatività del principio del "ne bis in idem" internazionale, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388 (e ratificata anche dalla Svizzera), rilevando l'insussistenza del presupposto dell'identità dei fatti ed escludendo un collegamento materiale tra gli stessi;
in particolare, i Giudici di appello evidenziavano che tra i fatti oggetto della sentenza del 30 novembre 2018 dalla Corte delle assise criminali di Lugano e quelli oggetto del presente giudizio, non vi fosse identità, evidenziando la diversità dell'oggetto delle cessioni (riguardanti nella sentenza elvetica l'eroina e limitate, per quanto concerne la cocaina, al solo anno 2014 con contestazione generica), la differente collocazione loco-spazio-temporale delle condotte illecite, il coinvolgimento di soggetti (correi ed acquirenti) non presenti in entrambe le imputazioni (vedi p 14 e 20 della sentenza impugnata e p 173 e 174 della sentenza di primo grado). La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e corretta in diritto. Deve ricordarsi che la nozione di «stessi fatti», richiamata dalle decisioni quadro sul reciproco riconoscimento nell'ambito dell'U.E. ai fini del ifdivieto del bis in idem, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione europea (Grande Sezione, Corte U.E. 16 novembre 2010, Mantello, § 38), in quanto non può essere lasciata alla discrezionalità delle autorità giudiziarie dei singoli Stati membri l'esegesi di tale concetto sulla base del loro diritto nazionale, occorrendo di esso garantire l'applicazione uniforme nel diritto dell'Unione europea (Sez.6, n. 14719 4 del 07/05/2020, Rv.278849 - 01) Tale nozione, come ha affermato la Corte U.E., trova quindi fondamento nell'art. 54 della Convenzione di Schengen - secondo cui "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita", che a sua volta è da ritenersi compatibile con il principio del ne bis in idem enunciato dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali («Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge») (Grande Sezione, Corte U.E. 27 maggio 2014, Spasic, § 59). Ebbene, in base all'interpretazione fornita dalla Corte U.E., la nozione di «stessi fatti» ricomprende un insieme di fatti "inscindibilmente collegati tra loro", indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e dall'interesse giuridico tutelato (Grande Sezione, Corte U.E. 16 novembre 2010, Mantello, § 39). E questa corte ha precisato che il principio del "ne bis in idem europeo", sancito dall'art. 54 della Convenzione di "Schengen", opera in presenza di più fatti, che hanno dato luogo a procedimenti penali in due stati contraenti, i quali siano inscindibilmente collegati sotto il profilo materiale ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi, mentre non assume rilievo l'esistenza tra gli stessi di un nesso meramente soggettivo costituito dall'unitarietà del disegno criminoso (Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Rv.277565 - 01). Il ricorrente, a fronte di tale adeguato e corretto percorso argomentativo propone censure meramente contestative, prive di confronto critico con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr. Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), dilungandosi in considerazioni in fatto volte a sollecitare un riesame del merito della decisione, precluso in sede di legittimità. Generica e priva di concretezza è, poi, la doglianza relativa alla necessità di adeguare la pena irrogata nel presente procedimento a quella irrogata nel procedimento elvetico;
da tant@ discende l'inammissibilità anche di tale censura. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza 5 legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola;
l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti;
è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez.6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv.242419). Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione delle modalità della condotta ("attivissimo ruolo di primo piano rivestito da AP IS, soggetto capace di intrecciare rapporti d'affari illeciti di vaste dimensioni, con coinvolgimento di individui operanti in diversi stati"), aggiungendo anche non si rinvenivano elementi valorizzabili in senso positivo per l'imputato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). 2. Il ricorso di OV DR va dichiarato inammissibile. L'unico motivo di ricorso articolato, afferente all'affermazione di responsabilità, è generico ed avente ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità. 6 La Corte territoriale, in aderenza alle risultanze istruttorie, ha evidenziato plurimi elementi fattuali che, complessivamente valutati, comprovavano il coinvolgimento attivo della donna negli affari illeciti di AP IS (partecipazione attiva nel trasporto di cocaina , avvenuto tra il 7 ed il 9 marzo 2015, unitamente a AP IS;
contenuto delle conversazioni intercettate che comprovavano la gestione degli affari illeciti del APs IS su direttive impartitegli dallo stesso;
titolarità di utenza telefonica, attivamente impegnata nella contrattazioni illecite;
contatti diretti con il coimputato UL TI attraverso l'espediente delle cd "triangolazioni telefoniche"). Rispetto a tale articolato e congruo percorso argomentativo, la ricorrente propone censure generiche, in quanto prive di confronto critico con le complessive argomentazioni dei Giudici di appello, nonchè orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 3. Il ricorso di UL TI va dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello confermava l'affermazione di responsabilità di UL Fiorentini a titolo di concorso nel traffico illecito di stupefacenti di cui al capo 1) dell'imputazione, dando rilievo all'identificazione del ricorrente effettuata dagli operatori di polizia giudiziaria nel corso delle indagini (p 22 e 23 della sentenza impugnata). Va ricordato che in sede di giudizio abbreviato sono utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti di indagine che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ai quali la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo attribuisce valenza probatoria (cfr. Sez 5, n. 42577 del 03/06/2015, Rv.264947; Sez. V, 26.3.2013, n. 20055, Rv. 255655; Sez. V, 27.9.2013, n. 8376, Rv. 259042). E si è precisato che in sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione il verbale di individuazione fotografica, redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto atto legittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero (Sez.5, n. 42577 del 03/06/2015, Rv.264947 - 01). Del resto è stato affermato che il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez.F, n. 37012 del 29/08/2019, Rv.277635 -01; Sez.4, n. 16902 del 04/02/2004, Rv.228043 -01). Da tanto discende la manifesta infondatezza della doglianza proposta. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La circostanza che i Giudici di merito non abbiano indicato il reato più grave non ha rilievo ai fini della motivazione relativa alla determinazione della pena, 7 essendo stata correttamente indicata la pena base e l'aumento a titolo di continuazione, posto che il criterio per determinare il reato più grave non è quello concreto, ma quello astratto derivante dalla "più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare" (Sez.U, n.748 del 12/10/1993, dep.25/01/1994, Rv.195805 - 01; Sez.U, n.15 del 26/11/1997,dep.03/02/1998, Rv.209485 - 01; Sez.U, n.25939 del 28/02/2013, Rv.255347 - 01); nella specie, erano contestati al ricorrente plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e, quindi, reati tutti di pari gravità; non si rendeva, pertanto, necessaria alcuna specificazione in ordine al reato più grave (cfr anche Sez.4, n.6853 del 27/01/2009, Rv.242867, in motivazione). La motivazione posta a giustificazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione tra i reati è adeguata. Secondo il dictum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269 - 01). In particolare, è stato chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conf. Sez. U, n. 7930/94, Rv 201549-01). Si è osservato che "il reato continuato non è strutturalmente un reato unico;
l'unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite di quanto non risulterebbe dall'applicazione del cumulo materiale delle pene. Per tale motivo essa non può spiegare effetto oltre il perimetro espressamente individuato dal legislatore. Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato continuato non vi è ragione di ridurre l'obbligo motivazionale ritenendolo cogente unicamente per la pena relativa al reato più grave". E si è sottolineato che: "L'autonomia dei reati satellite si salda all'obbligo di motivazione, che accede all'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio, sì che deve essere giustificato ogni risultato di quell'esercizio (art. 132, primo comma, cod. pen.); e che: "In condusione, il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio;
e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore." 8 Si è, inoltre, evidenziato che "l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi". In particolare, si è osservato che "la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione. Quando, invece, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione". Nella specie, la Corte di appello, nel rimodulare il trattamento sanzionatorio, indicava specificamente l'aumento di pena per la continuazione tra i reati (nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa); l'aumento di pena e contenuto ed richiamo al ruolo svolto nella vicenda criminosa consente di ritenere assolto l'obbligo motivazionale, nell'ottica di una ragionevole proporzionalità tra entità della pena base ed aumenti di pena per i singoli reati satellite in continuazione. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di euro tremila, ritenuta equa in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/2025