Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/02/2026, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02558/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10272/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10272 del 2025, proposto da Richard Stirpe, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Di Pofi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, l. n. 241/1990 sull’istanza di accesso trasmessa in data 27.7.2025 all’USR Lazio;
- di ogni altro provvedimento connesso, conseguente e presupposto
e per la condanna
- dell’amministrazione a consentire l’accesso mediante visione ed eventuale estrazione di copie dei provvedimenti richiesti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RO AN IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente premette in fatto che:
- il ricorso presentato si innesta in un più ampio ed esteso contenzioso relativo all’assegnazione sedi ai vincitori concorso D.D.G. 3059/2024 per la classe di concorso A041 - regione Lazio;
- in data 16/06/2025 sul sito di USP Frosinone veniva pubblicato l'avviso "IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 2024/2025 E 2025/2026" riportante le disponibilità delle sedi per la convocazione da cui si evince la disponibilità di posti per la classe di concorso A041 pari a 3 presso "I.I.S. TI" di AL e posti 1 presso "I.I.S. Da Vinci" di Sora;
- lo scrivente risultava vincitore, in posizione 26, con punteggio totale 185,75;
- in data 11.7.2025 sul sito USR Lazio venivano pubblicati i posti disponibili per l'assunzione dei vincitori di concorso sopra citato, ripartiti per ciascuna provincia, e si rilevava che per quanto riguarda l’I.I.S. TI di AL (FR) i posti erano passati da 3 a 2;
- in data 16/07/2025 sul sito USR Lazio venivano pubblicate le province assegnate a ciascun candidato vincitore del concorso ed allo scrivente veniva assegnata la seconda preferenza (Roma), dopo la prima preferenza (Frosinone);
- successivamente in data 18/07/2025 al ricorrente veniva assegnata la sede RMIS051001 - BRASCHI-QUARENGHI del comune di Subiaco.
1.2. – Al fine di comprendere i motivi della riduzione dei posti disponibili presso l’istituto di interesse, in data 27.7.2025 lo scrivente trasmetteva istanza di accesso agli atti del fascicolo del concorso.
Con detta istanza, in particolare, formulava istanza di accesso “ al fascicolo del concorso per meglio comprendere la ragione per la quale in provincia di Frosinone sono state coperte due posizioni anziché le tre disponibili ”.
1.3. – Stante l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente presentava l’odierno ricorso, deducendo l’illegittimità del silenzio diniego maturato sulla medesima.
1.4. – Si costituiva l’Amministrazione resistente in data 19.9.2025, depositando il successivo 17.10.2025 documentazione con cui l’AT di Frosinone aveva riscontrato l’istanza di accesso presentata alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
1.5. – Alle camere di consiglio del 4.11.2025 e del 2.12.2025, la trattazione era rinviata al fine di consentire a parte ricorrente di valutare la completezza della documentazione nelle more depositata.
1.6. – Con memoria del 5.1.2026, parte ricorrente insisteva per l’accoglimento della domanda di accesso, rilevando l’incompletezza della documentazione depositata in atti e formulando richiesta di
- visione personale, innanzi a referente dell’Ufficio preposto e interrogato, del fascicolo come già richiesto nelle PEC precedenti al ricorso e allo stesso allegate;
- tracciabilità di tutti i “movimenti” intercorsi sui posti inerenti la classe di concorso A041 della provincia di Frosinone dal giorno 15.06.2025 al giorno 03.07.2025.
L'amministrazione non forniva alcuna riscontro in merito.
2. – Alla camera di consiglio del 4.2.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto nel seguito si esporrà.
3.1. Sotto un primo profilo, dal complessivo carteggio depositato dall’amministrazione, non appare che quest’ultima abbia proceduto a consentire al ricorrente la visione personale del fascicolo del concorso, come richiesto dalla istanza di accesso in data 27.7.2025.
Invero, nella memoria del 20.11.2025, parte ricorrente afferma che l’Ufficio avrebbe avviato attività propedeutiche a consentire la visione del fascicolo, salvo poi non finalizzare l’appuntamento ai fini della presa visione.
Tale circostanza non è contraddetta dall’amministrazione.
Sotto un secondo profilo, manca agli atti un riscontro da parte dell’Amministrazione al ricorrente in merito alle circostanze che hanno determinato la riduzione da 3 a 2 delle disponibilità presso l’istituto di interesse del ricorrente.
Se dalla documentazione depositata parrebbe evincersi che tale riduzione sia dovuta all’esperimento delle procedure di mobilità, tuttavia tale circostanza – ai fini del riscontro alla istanza di accesso, come riformulata in data 9.12.2025 (v. istanza depositata il 10.12.2025) – deve essere oggetto di chiarimento da parte dell’amministrazione, al fine di poter consentire l’esercizio delle eventuali prerogative difensive avverso i relativi atti e nei confronti di eventuali soggetti controinteressati.
Pertanto, il Collegio non può esimersi dal rilevare la sussistenza, in quanto partecipante al concorso e aspirante alla immissione in ruolo presso l’istituto di interesse, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/90, della legittimazione e dell’interesse della ricorrente ad accedere agli atti richiesti, a fronte dei quali l’Amministrazione non espone alcuna motivazione a supporto dello stesso, né dà conto dell’avvenuto bilanciamento tra l’esigenza ostensiva della ricorrente e quelle di riservatezza della documentazione oggetto della istanza.
4. – Per le motivazioni sopra esposte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va ordinato all’amministrazione resistente di rideterminarsi sull’istanza entro 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza, fornendo accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente (mediante esibizione o estrazione di copia), nei limiti in cui questa sia riferibile alla determinazione delle posizioni disponibili sull’istituto di interesse.
5. – Le spese del presente giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda qui in rilievo e dell’ostensione parziale della documentazione da parte dell’Amministrazione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- condanna l’amministrazione intimata a rideterminarsi sull’istanza, consentendo l’accesso, tramite esibizione ed estrazione di copia degli atti richiesti, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione al par. 3.1., nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica, su istanza di parte, della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL TT, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO AN IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AN IR | AL TT |
IL SEGRETARIO