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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LONGARINI PASQUALE, Presidente
BOERI MAURIZIO, Relatore
PREVOSTO ALDO, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2022 depositato il 23/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200154/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200054/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200054/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200054/2022 IRAP 2016
- sul ricorso n. 284/2022 depositato il 23/12/2022 proposto da
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200054-2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200054-2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200054-2022 IRAP 2016
- sul ricorso n. 204/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200064-2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200064-2023 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200064-2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 217/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200067/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200067/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso perché infondato e/o inammissibile per tardività.
Condanna alle spese a carico del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Nominativo_1 impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe con i quali L'Agenzia delle Entrate contestava redditi da dividendi ritenendo che la società Società_1 S.r.l. ,della quale parte ricorrente era socio al 98% , avesse prodotto nel 2016 utili non contabilizzati presumento, stante la ristretta base sociale, la distribuzione degli stessi ai soci. Parte ricorrente eccepiva l'invalidità dell'atto attesa la mancata notifica alla società dell'atto presupposto . Parte ricorrente contestava , altresì, la sufficienza della sola circostanza della ristretta base societaria per trasformare automaticamente un maggior reddito societario in un dividendo percepito dal socio. Secondo parte ricorrente così facendo si costruirebbe una illegittima doppia presunzione, la prima sull'esistenza del maggior reddito la seconda sulla sua distribuzione, in mancanza di elementi concreti probatori tali da rendere plausibile l'assunta distribuzione. In via subordinata, parte ricorrente, eccepiva l'inutilizzabilità degli atti penali , contestava la mancanza di contraddittorio nonchè la ricostruzione induttiva basata su contatori/totalizzatori e possibili disallineamenti. Si costituiva in Giudizio
l'Agenzia delle Entrate la quale con ampia ed articolata memoria ribadiva la legittimità del proprio operato evidenziando in particolare che in una società con pochi soci , gli utili extracontabili accertati in capo alla società , devono presumersi distribuiti pro quota, e dunque tassabili in capo al socio, salvo prova contraria.
L'Ufficio in via preliminare e pregiudiziale evidenziando la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento alla società, avvenuta mediante affissione all'albo pretorio online (dal 29 marzo 2022 al 6 aprile 2022), ed attesa la sua mancata impugnazione nei termini, con conseguente suo consolidamento , eccepiva la tradività ed inammissibilità del ricorso nella parte in cui rimettere in discussione l'accertamento alla avvenuto in capo alla società . Concludeva chiedendo il rigetto/ inammissibilità del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene respinto. Preliminarmente la Corte rileva la corretta avvenuta notificazione del prodromico avviso di accertamento alla società Società_1 srl atteso che l' art. 58 DPR 600/1973 stabilisce che il domicilio fiscale delle persone giuridiche è il comune della sede legale , che , ai sensi del successivo art. 60, comma
1, lett. c) e e) ,la notifica deve essere effettuata nel comune del domicilio fiscale e che in caso di irreperibilità, si debba procede con affissione all'albo pretorio come risulta essere stato fatto nel caso di specie. Tenuto conto che la società risultava irreperibile presso la sede legale di Imperia del tutto regolare deve, pertanto, ritenersi l'avvenuta notifica mediante affissione. Si richiamano a tale proposito le sentenze della Suprema
Corte di Cassazione sentenze n. 3896/2008 - Cass. 26540 del 21.12.2016 - Cass. Ord. 2184/2019 , le quali chiariscono che l'Ufficio non è tenuto a ricercare altrove il legale rappresentante se domiciliato in altro comune e che la notifica nel domicilio fiscale della società è sufficiente e legittima. In merito all'applicazione della presunzione di avvenuta distribuzione degli utili ai soci nel caso di società a ristretta compagine sociale la Corte uniformandosi alla maggioritaria giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ,( tra le più recenti cfr Ord. 09.05.2025 n° 12288 , Ord. 16.06.2025 n° 16035 ) ritiene non accoglibili le eccezioni sul punto formulate da parte ricorrente . Invero, la Corte di Cassazione, con la citata Ordinanza del 09.05.2025,
n. 12288, ribadisce l'indirizzo ermeneutico secondo il quale l'accertamento di un maggior reddito d'impresa in capo a una società di capitali a ristretta base proprietaria genera la presunzione semplice che tale reddito sia stato attribuito in forma di utili extracontabili ai soci, anche se non legati fra loro da vincoli familiari con la conseguenza che incombe su questi ultimi l'onere della prova contraria, consistente nel dimostrare che i ricavi accertati non sono stati ripartiti, bensì accantonati o reinvestiti, oppure che i soci sono rimasti completamente estranei alla gestione e alla vita societaria. Atteso che la società non ha impugnato nei termini l'avviso di accertamento societario, tale atto si è ormai consolidato con la conseguenza che la presunzione di utili extracontabili emersi in capo alla società trasferendosi in capo ai soci , hanno legittimato la tassazione personale di parte ricorrente. La Corte , condividendo le argomentazioni dell'Ufficio, ritiene, corretto l'impiego delle risultanze penali atteso che la Guardia di Finanza risulta essere stata autorizzata dalla Procura della Repubblica ad utilizzarle ai fini fiscali nonché la mancanza di di un obbligo a sentire personalmente il contribuente . Dagli atti risulta che parte ricorrente aveva ammesso, durante le operazioni di verifica, di aver rimosso i sigilli apposti sugli erogatori di gasolio delle pompe nr. 3 e 4 e di GPL della pompa nr. 8 . così da poter erogare prodotto petrolifero detenuto in eccesso senza che lo stesso venisse ufficialmente contabilizzato. Essendo, quindi, emersa una differenza tra quanto registrato dalle testate degli erogatori e quanto rilevato dai contatori elettromagnetici detta differenza si è ,quindi, tradotta in una sottrazione di ricavi dichiarati legittimando l'attività accertativa dell'Ufficio. Tenuto conto dell'articolata vicenda oggetto di ricorso e della complessità interpretativa della stessa alla luce della evoluzione giurisprudenziale si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese di giudizio compensate.
Il RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Boeri Dott. Pasquale Longarini
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LONGARINI PASQUALE, Presidente
BOERI MAURIZIO, Relatore
PREVOSTO ALDO, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2022 depositato il 23/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200154/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200054/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200054/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200054/2022 IRAP 2016
- sul ricorso n. 284/2022 depositato il 23/12/2022 proposto da
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200054-2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200054-2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200054-2022 IRAP 2016
- sul ricorso n. 204/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200064-2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200064-2023 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5030200064-2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 217/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200067/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200067/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso perché infondato e/o inammissibile per tardività.
Condanna alle spese a carico del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Nominativo_1 impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe con i quali L'Agenzia delle Entrate contestava redditi da dividendi ritenendo che la società Società_1 S.r.l. ,della quale parte ricorrente era socio al 98% , avesse prodotto nel 2016 utili non contabilizzati presumento, stante la ristretta base sociale, la distribuzione degli stessi ai soci. Parte ricorrente eccepiva l'invalidità dell'atto attesa la mancata notifica alla società dell'atto presupposto . Parte ricorrente contestava , altresì, la sufficienza della sola circostanza della ristretta base societaria per trasformare automaticamente un maggior reddito societario in un dividendo percepito dal socio. Secondo parte ricorrente così facendo si costruirebbe una illegittima doppia presunzione, la prima sull'esistenza del maggior reddito la seconda sulla sua distribuzione, in mancanza di elementi concreti probatori tali da rendere plausibile l'assunta distribuzione. In via subordinata, parte ricorrente, eccepiva l'inutilizzabilità degli atti penali , contestava la mancanza di contraddittorio nonchè la ricostruzione induttiva basata su contatori/totalizzatori e possibili disallineamenti. Si costituiva in Giudizio
l'Agenzia delle Entrate la quale con ampia ed articolata memoria ribadiva la legittimità del proprio operato evidenziando in particolare che in una società con pochi soci , gli utili extracontabili accertati in capo alla società , devono presumersi distribuiti pro quota, e dunque tassabili in capo al socio, salvo prova contraria.
L'Ufficio in via preliminare e pregiudiziale evidenziando la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento alla società, avvenuta mediante affissione all'albo pretorio online (dal 29 marzo 2022 al 6 aprile 2022), ed attesa la sua mancata impugnazione nei termini, con conseguente suo consolidamento , eccepiva la tradività ed inammissibilità del ricorso nella parte in cui rimettere in discussione l'accertamento alla avvenuto in capo alla società . Concludeva chiedendo il rigetto/ inammissibilità del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene respinto. Preliminarmente la Corte rileva la corretta avvenuta notificazione del prodromico avviso di accertamento alla società Società_1 srl atteso che l' art. 58 DPR 600/1973 stabilisce che il domicilio fiscale delle persone giuridiche è il comune della sede legale , che , ai sensi del successivo art. 60, comma
1, lett. c) e e) ,la notifica deve essere effettuata nel comune del domicilio fiscale e che in caso di irreperibilità, si debba procede con affissione all'albo pretorio come risulta essere stato fatto nel caso di specie. Tenuto conto che la società risultava irreperibile presso la sede legale di Imperia del tutto regolare deve, pertanto, ritenersi l'avvenuta notifica mediante affissione. Si richiamano a tale proposito le sentenze della Suprema
Corte di Cassazione sentenze n. 3896/2008 - Cass. 26540 del 21.12.2016 - Cass. Ord. 2184/2019 , le quali chiariscono che l'Ufficio non è tenuto a ricercare altrove il legale rappresentante se domiciliato in altro comune e che la notifica nel domicilio fiscale della società è sufficiente e legittima. In merito all'applicazione della presunzione di avvenuta distribuzione degli utili ai soci nel caso di società a ristretta compagine sociale la Corte uniformandosi alla maggioritaria giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ,( tra le più recenti cfr Ord. 09.05.2025 n° 12288 , Ord. 16.06.2025 n° 16035 ) ritiene non accoglibili le eccezioni sul punto formulate da parte ricorrente . Invero, la Corte di Cassazione, con la citata Ordinanza del 09.05.2025,
n. 12288, ribadisce l'indirizzo ermeneutico secondo il quale l'accertamento di un maggior reddito d'impresa in capo a una società di capitali a ristretta base proprietaria genera la presunzione semplice che tale reddito sia stato attribuito in forma di utili extracontabili ai soci, anche se non legati fra loro da vincoli familiari con la conseguenza che incombe su questi ultimi l'onere della prova contraria, consistente nel dimostrare che i ricavi accertati non sono stati ripartiti, bensì accantonati o reinvestiti, oppure che i soci sono rimasti completamente estranei alla gestione e alla vita societaria. Atteso che la società non ha impugnato nei termini l'avviso di accertamento societario, tale atto si è ormai consolidato con la conseguenza che la presunzione di utili extracontabili emersi in capo alla società trasferendosi in capo ai soci , hanno legittimato la tassazione personale di parte ricorrente. La Corte , condividendo le argomentazioni dell'Ufficio, ritiene, corretto l'impiego delle risultanze penali atteso che la Guardia di Finanza risulta essere stata autorizzata dalla Procura della Repubblica ad utilizzarle ai fini fiscali nonché la mancanza di di un obbligo a sentire personalmente il contribuente . Dagli atti risulta che parte ricorrente aveva ammesso, durante le operazioni di verifica, di aver rimosso i sigilli apposti sugli erogatori di gasolio delle pompe nr. 3 e 4 e di GPL della pompa nr. 8 . così da poter erogare prodotto petrolifero detenuto in eccesso senza che lo stesso venisse ufficialmente contabilizzato. Essendo, quindi, emersa una differenza tra quanto registrato dalle testate degli erogatori e quanto rilevato dai contatori elettromagnetici detta differenza si è ,quindi, tradotta in una sottrazione di ricavi dichiarati legittimando l'attività accertativa dell'Ufficio. Tenuto conto dell'articolata vicenda oggetto di ricorso e della complessità interpretativa della stessa alla luce della evoluzione giurisprudenziale si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese di giudizio compensate.
Il RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Boeri Dott. Pasquale Longarini