Articolo 8 della Legge 17 novembre 1978, n. 715
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 dicembre 1978
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Versione
6 aprile 1995
Art. 8.
Per i permessi sindacali retribuiti di cui all' articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e' consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltreche' ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avra' durata annuale, salva la possibilita' di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.
I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770 , ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che per effetto dell' art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessa di avere efficacia il presente articolo 8.
Entrata in vigore il 6 aprile 1995