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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12014 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 15351/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 20 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 24 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 15351/2025 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv. L. Mazi Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_1
resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società resistente come guardiano notturno presso lo stabilimento Fonte Egeria in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 24 giugno 2024, data dell'assunzione, al 21 ottobre 2024, data in cui è stato licenziato verbalmente da un rappresentante della società resistente, ha chiesto a questo Tribunale la declaratoria di inefficacia del licenziamento verbale con conseguente condanna alla reintegrazione in servizio e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande sino all'effettiva reintegra, oltre accessori e vittoria di spese.
La società resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notifica, venendo, pertanto, dichiarata contumace.
La causa, deferito interrogatorio formale al legale rappresentante della società resistente che non si è presentato a renderlo ed escusso il testimone è Tes_1 stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il testimone escusso, ha testualmente dichiarato: “Sono dirigente Tes_1 di una società che si chiama Acqua Santa di Roma s.r.l. dal 2016. Né io personalmente né la società di cui sono dirigente abbiamo cause in corso né ne abbiamo mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, nel 2024 la società sunnominata ebbe un'esigenza temporanea per la presenza di un addetto alla portineria in quanto il precedente portinaio aveva chiuso il rapporto a metà giugno. Poiché avevamo un contratto di portinariato che decorreva da novembre 2024, dovevamo coprire un buco di quattro mesi, e per farlo ci siamo rivolti alla società resistente, che ci ha mandato il ricorrente, loro dipendente, per il periodo 24 giugno - 31 ottobre 2024. In quei mesi il ricorrente prestò regolarmente servizio senza creare problematiche di sorta, osservando un orario di lavoro 18-6 sei giorni su sette. Il giorno mancante della settimana lo coprivamo con personale nostro. Il 1 novembre 2024 è subentrata nell'appalto un'altra società. Non ricordo se il ricorrente mi chiamò il 30 ottobre 2024 per chiedermi se il suo lavoro terminasse il giorno dopo.”.
Alla luce di queste dichiarazioni e della circostanza che il ricorrente non ha prodotto il contratto di lavoro sottoscritto tra lui e la società resistente, deve presumersi che il rapporto di lavoro tra le parti sia stato regolato a tempo determinato, come del resto risulta dal modello Unilav allegato al ricorso (doc. n.
1) e dalla busta paga di settembre 2024 pure allegata al ricorso che reca quale data di cessazione del rapporto di lavoro la data del 31/10/2024 (doc. n. 2), nonostante parte ricorrente nell'atto introduttivo asserisca di essere stato assunto a tempo indeterminato. Invero, il testimone escusso ha dichiarato in modo esplicito che la società utilizzatrice aveva un'esigenza temporanea coincidente col periodo di lavoro prestato dal ricorrente alle dipendenze della società resistente, del tutto coerentemente a quanto risulta dal modello Unilav e dalla busta paga.
A tal proposito, la mancata risposta all'interrogatorio formale deferitogli da parte del legale rappresentante della società resistente ha una valenza neutra, in quanto, a mente dell'art. 232 c.p.c., “se la parte non si presenta… valutato ogni altro elemento di prova, [il giudice] può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”, e nel caso di specie, come sopra detto, gli elementi di prova acquisiti al processo (testimonianza, modello Unilav e mancata produzione del contratto di lavoro da parte ricorrente) inducono questo giudice a non ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese di lite, essendo rimasta contumace la resistente. CP_2
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
spese compensate.
Roma, 24 novembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 20 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 24 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 15351/2025 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv. L. Mazi Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_1
resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società resistente come guardiano notturno presso lo stabilimento Fonte Egeria in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 24 giugno 2024, data dell'assunzione, al 21 ottobre 2024, data in cui è stato licenziato verbalmente da un rappresentante della società resistente, ha chiesto a questo Tribunale la declaratoria di inefficacia del licenziamento verbale con conseguente condanna alla reintegrazione in servizio e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande sino all'effettiva reintegra, oltre accessori e vittoria di spese.
La società resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notifica, venendo, pertanto, dichiarata contumace.
La causa, deferito interrogatorio formale al legale rappresentante della società resistente che non si è presentato a renderlo ed escusso il testimone è Tes_1 stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il testimone escusso, ha testualmente dichiarato: “Sono dirigente Tes_1 di una società che si chiama Acqua Santa di Roma s.r.l. dal 2016. Né io personalmente né la società di cui sono dirigente abbiamo cause in corso né ne abbiamo mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, nel 2024 la società sunnominata ebbe un'esigenza temporanea per la presenza di un addetto alla portineria in quanto il precedente portinaio aveva chiuso il rapporto a metà giugno. Poiché avevamo un contratto di portinariato che decorreva da novembre 2024, dovevamo coprire un buco di quattro mesi, e per farlo ci siamo rivolti alla società resistente, che ci ha mandato il ricorrente, loro dipendente, per il periodo 24 giugno - 31 ottobre 2024. In quei mesi il ricorrente prestò regolarmente servizio senza creare problematiche di sorta, osservando un orario di lavoro 18-6 sei giorni su sette. Il giorno mancante della settimana lo coprivamo con personale nostro. Il 1 novembre 2024 è subentrata nell'appalto un'altra società. Non ricordo se il ricorrente mi chiamò il 30 ottobre 2024 per chiedermi se il suo lavoro terminasse il giorno dopo.”.
Alla luce di queste dichiarazioni e della circostanza che il ricorrente non ha prodotto il contratto di lavoro sottoscritto tra lui e la società resistente, deve presumersi che il rapporto di lavoro tra le parti sia stato regolato a tempo determinato, come del resto risulta dal modello Unilav allegato al ricorso (doc. n.
1) e dalla busta paga di settembre 2024 pure allegata al ricorso che reca quale data di cessazione del rapporto di lavoro la data del 31/10/2024 (doc. n. 2), nonostante parte ricorrente nell'atto introduttivo asserisca di essere stato assunto a tempo indeterminato. Invero, il testimone escusso ha dichiarato in modo esplicito che la società utilizzatrice aveva un'esigenza temporanea coincidente col periodo di lavoro prestato dal ricorrente alle dipendenze della società resistente, del tutto coerentemente a quanto risulta dal modello Unilav e dalla busta paga.
A tal proposito, la mancata risposta all'interrogatorio formale deferitogli da parte del legale rappresentante della società resistente ha una valenza neutra, in quanto, a mente dell'art. 232 c.p.c., “se la parte non si presenta… valutato ogni altro elemento di prova, [il giudice] può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”, e nel caso di specie, come sopra detto, gli elementi di prova acquisiti al processo (testimonianza, modello Unilav e mancata produzione del contratto di lavoro da parte ricorrente) inducono questo giudice a non ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese di lite, essendo rimasta contumace la resistente. CP_2
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
spese compensate.
Roma, 24 novembre 2025
IL GIUDICE