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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 20/01/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 723/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
GR NN, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5011/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 374/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023/120937 TARSU/TIA 2010
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023/120937 TARSU/TIA 2011
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023/120937 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6005/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso proposto dinanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Salerno, Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'avviso di fermo amministrativo n. 2023/0000120937, con il quale il la società concessionaria per la riscossione SO.G.E.T. s.p.a. per conto del Comune di Salerno gli aveva ingiunto il pagamento di € 515,77, relativamente alla TARSU dovuta per gli anni 2010, 2011, 2012, maggiorata di sanzioni ed interessi.
A sostegno del gravame, prospettava: a) nullità dell'avviso per violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 e dell'art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, avuto riguardo alla mancata esplicitazione del mandato a riscuotere;
b) nullità ed inesistenza della notifica da parte di indirizzo PEC ignoto o non registrato;
c) omessione e/o nullità dfella notifica della cartella esattoriale presupposta;
d) prescrizione del carico fiscale;
d) omessa notifica dell'avviso di accertamento, relativamente alle sanzioni.
2.- Nella resistenza di SOGET s.p.a., con sentenza n. 374 del 25 gennaio 2024 il primo giudice dichiarava l'inammissibilità del ricorso, sul complessivo ed argomentato assunto: a) che l'avviso di fermo amministrativo oggetto di impugnazione fosse stato preceduto, giusta le risultantanze processuali, dalla corretta notificazione degli atti prodromici e, segnatamente, del sollecito di pagamento n. 450074/2022, notificato in data
27/09/2022, e dell'ingiunzione di pagamento n. 38988/2022, notificata in data 23.03.2022; b) che i ridetti atti prodromici non fossero stati impugnati nei termini di legge, con conseguente consolidamento della pretesa erariale;
c) che di conserva, atteso che le censure proposte coinvolgevano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento, l'impugnazione proposta avverso l'atto di impulso riscossorio fossero inammissibili ai sensi dell'art. 19, comma 3 e dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992.
3.- Con atto di appello, proposto nei tempi e nelle forme di rito, la parte contribuente impugna la ridetta statuizione, di cui assume la complessiva erroneità ed ingiustizia, auspicandone l'integrale riforma.
Nella resistenza del Comune di Salerno e di SOGET s.p.a., all'udienza del 13 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione e definita come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L'appello è, nei sensi delle considerazioni che seguono, fondato e merita di essere accolto. 2.- In via preliminare, non può essere condiviso l'assunto del primo giudice relativamente alla pregiudiziale inammissibilità del ricorso, in ragione della ritenuta ritualità della notifica degli atti assunti a presupposto e fondamento del contestato avviso di fermo. All'uopo, è sufficiente osservare che, inter alia, l'appellante aveva prospettato quale vizio proprio dell'atto di impulso riscossivo (che viene riproposto in via devolutiva nella presente fase processuale) la carenza di legittimazione in capo alla società concessionaria per la riscossione.
Deve, per l'effetto, escludersi – di là da ogni altro profilo – l'argomentata ragione di inammissibilità, correlata alla preclusione alla formalizzazione di vizi derivati, conseguente alla mancata impugnazione dei ridetti atti presupposti.
3.- Nel merito, il motivo – che ha attitudine assorbente – è, per quanto di ragione, fondato. L'atto impugnato risulta, invero, adottato a valle della scadenza del rapporto concessiorio a suo tempo intercorso tra il Comune di Salerno alla SOGET s.p.a. e, in assenza di allegazione della sua rituale proroga ovvero della sua formale rinnovazione, deve farsi applicazione del principio (da ultimo ribadito da questa Corte con la sentenza n. 5097 del 14 settembre 2023) secondo cui gli atti posti in essere in assenza di legittimazione devono ritenersi nulli. Restano impregiudicati, relativamente alla pretesa tributaria, gli effetti correlati agli atti presupposti, non impugnati, una agli effetti interruttivi relativamente al decorso del relativo termine prescrizionale.
4.- Sulle esposte considerazioni, l'appello va, per quanto di ragione, accolto annullamento, in riforma della sentenza impugnata, del preavviso di fermo oggetto di giudizio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla il preavviso di fermo impugnato.
Condanna Soget a rifondere al contribuente le spese del doppio grado che liquida in euro 800,00 di cui euro 300,00 per il primo grado, oltre rimb. Forf. 15 % IVA e Cap se dovuti, nonché rimborso CUT di primo e secondo grado se versati, che distrae in fare del suo difensore avv. Difensore_1, per dichiarata fattane anticipazione.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
GR NN, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5011/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 374/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023/120937 TARSU/TIA 2010
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023/120937 TARSU/TIA 2011
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023/120937 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6005/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso proposto dinanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Salerno, Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'avviso di fermo amministrativo n. 2023/0000120937, con il quale il la società concessionaria per la riscossione SO.G.E.T. s.p.a. per conto del Comune di Salerno gli aveva ingiunto il pagamento di € 515,77, relativamente alla TARSU dovuta per gli anni 2010, 2011, 2012, maggiorata di sanzioni ed interessi.
A sostegno del gravame, prospettava: a) nullità dell'avviso per violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 e dell'art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, avuto riguardo alla mancata esplicitazione del mandato a riscuotere;
b) nullità ed inesistenza della notifica da parte di indirizzo PEC ignoto o non registrato;
c) omessione e/o nullità dfella notifica della cartella esattoriale presupposta;
d) prescrizione del carico fiscale;
d) omessa notifica dell'avviso di accertamento, relativamente alle sanzioni.
2.- Nella resistenza di SOGET s.p.a., con sentenza n. 374 del 25 gennaio 2024 il primo giudice dichiarava l'inammissibilità del ricorso, sul complessivo ed argomentato assunto: a) che l'avviso di fermo amministrativo oggetto di impugnazione fosse stato preceduto, giusta le risultantanze processuali, dalla corretta notificazione degli atti prodromici e, segnatamente, del sollecito di pagamento n. 450074/2022, notificato in data
27/09/2022, e dell'ingiunzione di pagamento n. 38988/2022, notificata in data 23.03.2022; b) che i ridetti atti prodromici non fossero stati impugnati nei termini di legge, con conseguente consolidamento della pretesa erariale;
c) che di conserva, atteso che le censure proposte coinvolgevano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento, l'impugnazione proposta avverso l'atto di impulso riscossorio fossero inammissibili ai sensi dell'art. 19, comma 3 e dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992.
3.- Con atto di appello, proposto nei tempi e nelle forme di rito, la parte contribuente impugna la ridetta statuizione, di cui assume la complessiva erroneità ed ingiustizia, auspicandone l'integrale riforma.
Nella resistenza del Comune di Salerno e di SOGET s.p.a., all'udienza del 13 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione e definita come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L'appello è, nei sensi delle considerazioni che seguono, fondato e merita di essere accolto. 2.- In via preliminare, non può essere condiviso l'assunto del primo giudice relativamente alla pregiudiziale inammissibilità del ricorso, in ragione della ritenuta ritualità della notifica degli atti assunti a presupposto e fondamento del contestato avviso di fermo. All'uopo, è sufficiente osservare che, inter alia, l'appellante aveva prospettato quale vizio proprio dell'atto di impulso riscossivo (che viene riproposto in via devolutiva nella presente fase processuale) la carenza di legittimazione in capo alla società concessionaria per la riscossione.
Deve, per l'effetto, escludersi – di là da ogni altro profilo – l'argomentata ragione di inammissibilità, correlata alla preclusione alla formalizzazione di vizi derivati, conseguente alla mancata impugnazione dei ridetti atti presupposti.
3.- Nel merito, il motivo – che ha attitudine assorbente – è, per quanto di ragione, fondato. L'atto impugnato risulta, invero, adottato a valle della scadenza del rapporto concessiorio a suo tempo intercorso tra il Comune di Salerno alla SOGET s.p.a. e, in assenza di allegazione della sua rituale proroga ovvero della sua formale rinnovazione, deve farsi applicazione del principio (da ultimo ribadito da questa Corte con la sentenza n. 5097 del 14 settembre 2023) secondo cui gli atti posti in essere in assenza di legittimazione devono ritenersi nulli. Restano impregiudicati, relativamente alla pretesa tributaria, gli effetti correlati agli atti presupposti, non impugnati, una agli effetti interruttivi relativamente al decorso del relativo termine prescrizionale.
4.- Sulle esposte considerazioni, l'appello va, per quanto di ragione, accolto annullamento, in riforma della sentenza impugnata, del preavviso di fermo oggetto di giudizio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla il preavviso di fermo impugnato.
Condanna Soget a rifondere al contribuente le spese del doppio grado che liquida in euro 800,00 di cui euro 300,00 per il primo grado, oltre rimb. Forf. 15 % IVA e Cap se dovuti, nonché rimborso CUT di primo e secondo grado se versati, che distrae in fare del suo difensore avv. Difensore_1, per dichiarata fattane anticipazione.