TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 10024/2024 proposta da
Parte_1
e da
Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nello Crielesi
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
[...]
, celebrato in Roma in data 22 Maggio 1983 , per atto numero atto Pt_1 Parte_2
n. 00436, parte 2, serie A04, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento
3. Confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Roma Via San Giusto n° 11 a
[...]
con tutto quanto l'arredo, dando atto che il sig. a già provveduto in sede Pt_2 Pt_1
di separazione ad asportare i propri beni ed effetti personali;
Spese di lite integralmente compensate.”, rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni;
rilevata l'impossibilità di statuire da parte del Tribunale in ordine all'assegnazione della casa coniugale se non quando vi sia convivenza da parte del coniuge assegnatario con la prole minore o maggiorenne ma non economicamente indipendente, ed i figli, per quanto dedotto nel ricorso, sono maggiorenni ed economicamente autonomi;
rilevato che le parti producevano una domanda di voltura da un coniuge all'altro dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà del Comune di Roma, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuta l'equità e la congruità delle ulteriori condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo (e cioè l'assegnazione della casa coniugale) ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in
Roma……………………………………… in data …22.5.1983……………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno 1983……………, al N. 00436 ……………….. Parte
II………., Serie A04………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 17.6.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi