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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 433/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3107/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025/002/SC/000000189/0/001 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata in atti, si oppone all'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le di Palermo con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 200,00 per omesso pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza civile n.189/2025 del
15/01/25 emessa dal Tribunale di Palermo.
A sostegno delle proprie ragioni deduce il difetto di legittimazione passiva avendo parte ricorrente preso parte al procedimento definito con la citata sentenza in qualità di custode giudiziario e non di parte sostanziale.
Si costituisce controparte chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 D.Lgs.
n.546/1992.
Invero l'Ufficio, ravvisando la fondatezza delle argomentazioni esposte da parte ricorrente, ha provveduto ad annullare in autotutela, in data 6/6/2025, l'atto impugnato.
Si dispone la compensazione delle spese di lite come da dispositivo stante il comportamento collaborativo mostrato da parte resistente.
P.Q.M.
Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3107/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025/002/SC/000000189/0/001 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata in atti, si oppone all'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le di Palermo con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 200,00 per omesso pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza civile n.189/2025 del
15/01/25 emessa dal Tribunale di Palermo.
A sostegno delle proprie ragioni deduce il difetto di legittimazione passiva avendo parte ricorrente preso parte al procedimento definito con la citata sentenza in qualità di custode giudiziario e non di parte sostanziale.
Si costituisce controparte chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 D.Lgs.
n.546/1992.
Invero l'Ufficio, ravvisando la fondatezza delle argomentazioni esposte da parte ricorrente, ha provveduto ad annullare in autotutela, in data 6/6/2025, l'atto impugnato.
Si dispone la compensazione delle spese di lite come da dispositivo stante il comportamento collaborativo mostrato da parte resistente.
P.Q.M.
Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate