CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/09/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
SEZIONE MINORI
La Corte d'Appello di L'Aquila, nelle persone dei sottoindicati magistrati
Dott. Nicoletta ORLANDI Presidente
Dott. Carla CIOFANI Consigliera rel. est.
Dott. Andrea DELL'ORSO Consigliere
Dott.ssa Grazia DE LUCA Esperta
Dott. Marco SIMONE Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti civili iscritti al n. 539/2024 R.V.G. e al n. 540/2024 R.V.G., riuniti nell'ambito di quello n. 539/2024 R.V.G. trattenuti in decisione all'udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 16.09.2025 vertenti
TRA
, madre dei minori nato in [...] il Parte_1 Persona_1
3.07.2019, e , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata a Pescara alla Via Falcone e Borsellino n. 6, presso e nello studio dell'avv.
Daniela Gagliardone, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE nell'ambito del procedimento n. 539/2024
E
padre del minore , nato a Controparte_1 Parte_2
Pescara il 17.05.2022, elettivamente domiciliato in San Salvo (CH) alla via Grasceta n. 78, presso e nello studio dell'avv. Sara Garzia del foro di Vasto, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLANTE nell'ambito del procedimento n. 540/2024
, padre del minore nato in [...] il Parte_3 Persona_1
3.07.2019
APPELLATO nell'ambito del procedimento n. 540/2024
CONTUMACE
Avv. GIANLUCA DI MARCO nella qualità di curatore speciale dei minori
[...]
nato in [...] il [...] e , Persona_1 Parte_2 nato a [...] il [...].
APPELLATO nell'ambito dei procedimenti nn. 539/2024 e 540/2024 R.V.G.
SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI TORRE nella qualità di Parte_4 tutore dei minori nato in [...] il [...] e Persona_1
, nato a [...] il [...]. Parte_2
APPELLATO nell'ambito dei procedimenti nn. 539/2024 e 540/2024 R.V.G.
NON COSTITUITO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI.
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila n.
120/2024 pubblicata il 20.12.2024 - Opposizione a dichiarazione di adottabilità
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, sentite le parti e svolto ogni altro opportuno accertamento, tra cui
l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio,
In via preliminare:
Sospendere l'efficacia della sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di
L'Aquila in data 28/11/2024 all'esito del procedimento n. 565/2023 MIN_AD, notificata il successivo 02/12/2024.
In via principale:
- Revocare e/o annullare la sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 28/11/2024 all'esito del procedimento n. 565/2023 MIN_AD, notificata il successivo 02/12/2024 e, per l'effetto, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori , nato a [...] il [...] e Parte_2 Persona_2
nato in [...] il [...] e dichiarare il non luogo a provvedere,
[...] disponendo il riaffidamento dei minori alla madre eventualmente sotto la sorveglianza dei
Servizi Sociali competenti e con misure di sostegno alla genitorialità.
In via subordinata:
- Revocare e/o annullare la sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 28/11/2024 all'esito del procedimento n. 565/2023 MIN_AD, notificata il successivo 02/12/2024 per mancanza assoluta di interventi volti al recupero della famiglia
d'origine in osservanza al diritto dei minori di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia ai sensi degli artt. 1 e 4 co. 4 L. n. 184/1983 e, per l'effetto, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori , nato a [...]_2 il 17/05/2022 e , nato in [...] il [...] e dichiarare il non Persona_2 luogo a provvedere, disponendo il riaffidamento dei minori alla madre eventualmente sotto la sorveglianza dei Servizi Sociali competenti e con misure di sostegno alla genitorialità.
In via ulteriormente subordinata:
- Revocare e/o annullare la sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 28/11/2024 all'esito del procedimento n. 565/2023 MIN_AD, notificata il successivo 02/12/2024 e, per l'effetto, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori , nato a [...] il [...] e Parte_2 Persona_2
nato in [...] il [...] e dichiarare il non luogo a provvedere,
[...] disponendo l'affido dei minori alla sola madre con le prescrizioni idonee a garantire
l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minori, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti ex art. 12 L. n. 184/1983.
- Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria:
1) Si insiste affinché venga ammessa consulenza tecnica d'ufficio volta a:
a) verificare le capacità genitoriali dei genitori e, segnatamente, della sig.ra Parte_1 secondo i parametri individuali e relazionali relativi ai concetti di parenting e di funzione genitoriale, dando nel contempo le disposizioni necessarie per il graduale reinserimento dei minori nel proprio nucleo familiare;
b) verificare l'esigenza di conservazione del rapporto tra il genitore biologico e i figli minori.
2) Si chiede, altresì, disporsi l'audizione della sig.ra con l'ausilio di un interprete o Pt_1 di un mediatore culturale nigeriano per garantire la necessaria assistenza in udienza e il corretto svolgimento del contraddittorio.
3) Da ultimo, si chiede l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento n. 565/2023”
Per l'appellante : Controparte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza,
In via preliminare: sospendere l'efficacia della sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 28/11/2024 all'esito del procedimento n. 565/2023
MIN_AD, notificata il successivo 02/12/2024;
In via principale: annullare e/o revocare la sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per
i Minorenni de L'Aquila in data 28/11/2024 e notificata il successivo 2/12/2024 all'esito del procedimento n. 565/23 MIN-A e per l'effetto, dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore e per l'effetto disporre la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale del sig. e il riaffidamento del minore Controparte_1
, eventualmente sotto la sorveglianza dei Servizi Sociali e con Parte_2 misure di sostegno alla genitorialità;
In via subordinata: annullare e/o revocare la sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni de L'Aquila in data 28/11/2024 e notificata il successivo 2/12/2024 all'esito del procedimento n. 565/23 MIN-A e per l'effetto, disporre l'affidamento ai sensi degli artt. 2
e 4 della L n. 184/84 ad un'altra famiglia per il tempo necessario ad attuare tutti gli interventi volti al recupero della famiglia di origine;
Sempre in via subordinata: revocare e/o annullare la sentenza n. 105/2024 emessa dal
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 28/11/2024 all'esito del procedimento n.
565/2023 MIN_AD, notificata il successivo 02/12/2024 per mancanza assoluta di interventi volti al recupero della famiglia d'origine in osservanza al diritto dei minori di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia ai sensi degli artt. 1 e 4 co. 4 L. n. 184/1983
e, per l'effetto, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori Parte_2
, nato a [...] il [...] e , nato in [...] il
[...] Persona_2
03/07/2019, disponendo il riaffidamento dei minori ai genitori eventualmente sotto la sorveglianza dei Servizi Sociali competenti e con misure di sostegno alla genitorialità;
In via ulteriormente graduata: annullare e/o revocare la sentenza n. 105/2024 emessa dal
Tribunale per i Minorenni de L'Aquila in data 28/11/2024 e notificata il successivo 2/12/2024 all'esito del procedimento n. 565/23 MIN-A e per l'effetto disporre il riaffidamento dei minori in capo ai genitori il sig. e con delle prescrizioni idonee a Controparte_1 CP_2 garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minori stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi dei servizi sociali;
- Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria:
Si chiede di voler ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare la capacità genitoriale del sig. nonché verificare l'esigenza di conservazione del rapporto Parte_2 tra il genitore biologico e il figlio minore.
Si chiede, altresì, volersi disporre l'audizione del sig. mediante un Controparte_1 interprete o un mediatore culturale nigeriano”.
Per il curatore speciale dei minori:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adita confermare la sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 28/11/2024 all'esito del procedimento n. 565/2023 MIN”
Per il P.M.
“Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata (emessa dal
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 29/11/2024 nel proc. n. 565/23 MIN-AD)”…”che appare frutto di istruttoria congrua e privo di profili di illogicità”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO.
1. Con sentenza n. 105/2024 pubblicata il 2.12.2024, resa all'esito del procedimento n. R.G.
565/2023, il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha così statuito: “Rigetta ogni altra istanza; Visto l'art. 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni,
DICHIARA l'adottabilità dei minori , nato a [...] il Parte_2
17.05.2022, e nato in [...] il [...]; Persona_1
CONFERMA l'affidamento dei suddetti minori al Servizio Sociale di Torre de' Passeri per ogni opportuno sostegno;
CONFERMA il collocamento dei minori dove si trovano; DICHIARA e decaduti dalla responsabilità Controparte_1 CP_2 genitoriale sui rispettivi figli minori con divieto di contatti di qualsivoglia natura.
Conferma la nomina del Tutore provvisorio e del Curatore Speciale Avv. Gianluca Di
Marco Dichiara l'immediata efficacia della presente sentenza ne ordina la comunicazione per esteso al P.M.M. in sede, con urgenza al Servizio Sociale affidatario, alla ccasa-famiglia ai genitori costituiti al sig. ex art. 143 c.p.c.”. R_
1.1. Il Tribunale per i Minorenni preliminarmente ripercorreva in sintesi le tappe del lungo periodo di osservazione avviato a seguito dell'adozione in data 22.05.2023 di un provvedimento reso in via d'urgenza a tutela dei minori ex art. 473 bis.15 c.p.c.
(successivamente confermato in data 1.06.2023) con il quale aveva: - disposto l'affidamento dei minori al Servizio Sociale di Torre de' Passeri ed il loro collocamento in struttura con la madre (ove la stessa vi avesse consentito); - disposto che il Servizio offrisse ogni opportuno sostegno ai minori confermando l'invio alla NPI per valutazione e curando gli accertamenti necessari, soprattutto in relazione a;
- disposto che il Servizio inviasse il sig. Pt_2 presso il per valutazione circa eventuali dipendenze dall'alcol o droghe Parte_2 CP_3 regolamentando incontri protetti fra padre e figli solo se richiesti e dopo che il padre avesse avviato il percorso;
- sospeso il sig. (padre di ) dalla R_ Persona_2 responsabilità genitoriale, nominando per il predetto il Sindaco del Comune di Torre de'
Passeri tutore provvisorio.
Detto provvedimento era stato assunto su richiesta del P.M.M. alla luce delle reciproche querele sporte dalla sig.ra e dal sig. l'uno contro l'altra (In particolare Pt_1 Parte_2
l'uomo aveva denunciato di aver subito maltrattamenti in famiglia da parte della compagna, dalla quale, in data 29.04.2023, era stato aggredito e minacciato con un coltello, dopo che le aveva contestato di intrattenere conversazioni telefoniche con altri uomini durante le quali si masturbava in presenza di suo figlio . A seguito di detta querela, erano intervenuti Pt_2
i Carabinieri che non avevano rinvenuto segni di aggressione sull'uomo, mentre sulla donna avevano riscontrato la presenza di segni di violenza sul collo e alle gambe. Di contro, la sig.ra veva denunciato il compagno in data 2.05.2023 lamentando che l'uomo: - era Pt_1 stato sempre aggressivo con lei, anche quando aspettava , tanto da provocare un Pt_2 parto anticipato;
- aveva alzato le mani anche sul figlio più grande di lei, avuto da una sua precedente relazione;
- la accusava continuamente di contatti con altri uomini, mentre lei si limitava a parlare al telefono con il fratello;
rappresentando inoltre: - di avere un'altra figlia in Nigeria, frutto di violenza sessuale che era stata collocata in orfanotrofio;
- di vivere chiedendo l'elemosina).
1.1.1. Nelle udienze fissate per l'ascolto dei due genitori, gli stessi avevano continuato ad accusarsi a vicenda e la donna, la quale riferiva di non sentire il padre di da tre anni R_
e di non avere idea di dove si trovasse, aveva manifestato il proprio consenso ad essere inserita in struttura con i figli.
1.1.2. In data 29.06.2023 i Servizi Sociali avevano riferito che il sig. aveva Parte_2 avviato il percorso presso il ed era risultato negativo al test della morfiurina, sicché CP_3 ritenevano potersi dare inizio agli incontri padre-figlio in struttura.
In data 3.08.2023 la Struttura aveva fornito informazioni non rassicuranti, in particolare riferendo: - che la sig.ra era diffidente e sospettosa, non si apriva ad una Pt_1 collaborazione con gli operatori e l'equipe psico-diagnostica, aveva messo in atto un atteggiamento vittimistico e lamentoso ed in alcune occasioni era stata aggressiva non solo nei confronti degli operatori e di altri ospiti ma anche nei confronti del figlio;
- che, R_ dall'osservazione, lo stile di maternage della madre nei confronti dei figli risultava carente;
- che infatti aveva sviluppato un attaccamento simbiotico con la madre, connotato da Pt_2 pianto inconsolabile quando la stessa non era presente, mentre, quando la madre era presente, il bambino era impossibilitato ad esplorare l'ambiente circostante proprio perché la madre lo teneva sempre stretto a sé e, se glielo si faceva notare, si rifugiava in camera;
- che l'altro figlio, , mostrava i segni di un attaccamento disorganizzato verosimilmente R_ frutto di un ambiente di vita pregresso caratterizzato da abusi e trascuratezza emotiva;
infatti, evitava il contatto materno e non cercava conforto nella madre quando a disagio;
inoltre, metteva spesso in atto comportamenti aggressivi verso i coetanei, presentava uno sviluppo linguistico deficitario, limitandosi a vocalizzazioni e gesti per comunicare;
era invece propenso ad interagire con gli adulti, anche se sconosciuti, e manifestava emozione e felicità quando era a contatto con gli operatori, a differenza di quanto accadeva quando era in contatto con la madre, la quale in più circostanze era stata notata sgridarlo per ragioni futili costringendo gli operatori ad intervenire per staccarlo dalla madre.
In data 5.09.2023 la Struttura aveva fornito nuove informazioni, riferendo: - che la signora aveva iniziato la valutazione al CSM e le era stato prescritto uno stabilizzatore Pt_1 dell'umore; - che la predetta continuava ad essere aggressiva, in due occasioni aveva aggredito un'altra ospite, continuava ad essere inadeguata nei confronti del figlio R_ costringendo gli operatori ad intervenire;
- che aveva concluso lo svezzamento e, Pt_2 quando la madre si recava al centro Ananke di Pescara, il bambino mostrava maggiore autonomia, esplorando gli ambienti, per poi tornare ad essere inibito quando tornava la madre;
- che il bambino era in cura presso l'oncoematologia dell'Ospedale di Pescara, a causa della diagnosi di anemia microcitica, e, ai recenti controlli, aveva mostrato miglioramenti.
1.1.3. In data 13.09.2023, in occasione della contestazione della decadenza della responsabilità genitoriale, il sig. non aveva riconosciuto di avere avuto Parte_2 comportamenti violenti verso la compagna ed i bambini, riferendo che la relazione sentimentale era entrata in crisi perché aveva scoperto che la aveva conversazioni Pt_1 erotiche con altri uomini anche alla presenza dei bambini;
egli aveva manifestato la volontà di occuparsi di , ma, richiesto di spiegare quale fosse la progettualità per Pt_2 occuparsene in concreto, dato che svolgeva attività di operaio edile dipendente, che lo teneva lontano da casa tutta la settimana, escluso il sabato, rispondeva che avrebbe beneficiato dell'aiuto della sua fidanzata e che, qualora la fidanzata lo avesse lasciato, avrebbe trovato un'altra compagna cui delegare la cura di anche andandola a Pt_2 cercare in Nigeria;
aveva riferito che la on era una buona madre perché se ne stava Pt_1 sempre a letto, non cucinava e stava sempre al telefono, tanto che LI ancora non parlava proprio perché non stimolato dalla madre.
Nel corso della medesima udienza la sig.ra aveva contestato gli addebiti fattile dal Pt_1 compagno e, quanto alla sua vita in struttura, negava di non essere collaborativa ed accusava gli operatori che la facevano arrabbiare perché non comprendevano la sua lingua.
1.1.4 All'udienza del 18.10.23 la casa famiglia aveva riferito: - che la signora viveva Pt_1 isolata nella sua stanza e dormiva quasi tutto il giorno (circostanza conforme a quanto riferito dal sig. sui comportamenti della donna durante la loro convivenza) Parte_2 completamente disinteressata verso i figli e soprattutto verso il più grande , il quale R_ proprio non conosceva il significato di un vero rapporto affettivo con un genitore;
la madre non si era informata di come il bambino avesse vissuto l'inserimento all'asilo, non lo cercava mai;
- che non parlava ancora, ma era molto vivace ed irrequieto;
era in attesa di R_ visita alla NPI insieme al fratello;
mostrava di aver paura della madre, che infatti lo sgridava spesso e con toni esagerati e si rivolgeva a lui con violenza;
il bambino sapeva essere affettuoso con le figure di riferimento della casa famiglia che gli mostravano affetto, infatti aveva strutturato un rapporto strettissimo con la psicologa;
- che la teneva sempre Pt_1 addosso il figlio piccolo, non permetteva a nessuno di toccarlo e non gli consentiva di esplorare l'ambiente, non accettava consigli e giustificava ogni sua inadeguatezza con la differenza culturale, non ammettendo interventi educativi poiché affermava di essere lei la madre e che in quanto tale era a conoscenza di cosa fare con i figli. Diventava sovente anche aggressiva nei toni, era arrivata alle mani con altri ospiti. Si recava dalla psichiatra e prendeva regolarmente un farmaco stabilizzatore dell'umore, stava facendo degli accertamenti specifici presso il CSM di Giulianova;
- che il sig. si recava in Parte_2 struttura una volta settimana con il treno, solo il sabato, ma non era regolare, saltava spesso la giornata ed arrivava in ritardo perché lamentava di venire da lontano;
tuttavia lo stesso negli incontri era adeguato;
- che il Servizio aveva richiesto di spostare il bambino a Torre de' Passeri dove viveva lui o a Pescara, per poter stare più vicino al figlio, chiedendo di poter incontrare anche il bambino grande, ma solo per vederlo non per occuparsene;
l'uomo evidenziava una notevole superficialità e scarsa capacità di programmazione, ammettendo che la relazione con la fidanzata non andava bene, ma che tanto avrebbe trovato un'altra donna anche tornando al paese di origine allo scopo;
- che anche la sig.ra era Pt_1 parimenti superficiale nella progettazione della sua vita futura;
non aveva mai progettato di imparare l'italiano per poi trovare lavoro e stare con i bambini, non programmava nulla di concreto;
la struttura le aveva proposto di fare almeno delle attività all'interno della casa famiglia, ma lei non si attivava in alcunché, non usciva mai dalla stanza per recarsi negli spazi comuni, costringendo quindi anche i figli a tale clausura, soprattutto il piccolo che non aveva autonomia, tenendo le tapparelle sempre abbassate come a cercare di farlo sempre dormire;
che il rapporto madre – figli era disfunzionale, simbiotico con il piccolo, patologicamente distaccato con il grande;
l'unica uscita della dalla struttura era per Pt_1 andare una volta ogni 15 giorni al centro Ananke, per il resto non usciva mai né dalla struttura né dalla stanza.
La casa-famiglia si diceva preoccupata perché i bambini manifestavano segni di traumi addosso e la convivenza con la madre rischiava di far diventare patologiche le caratteristiche comportamentali notate come a rischio;
da luglio 2023 che era in struttura, non si poteva constatare alcun miglioramento comportamentale e nella genitorialità da parte della signora e non c'era alcun presupposto per programmare un progetto di Pt_1 autonomizzazione o svincolo.
1.1.5. A fronte di tale rappresentazione della situazione e della sua gravità, il Tribunale, sottolineato che il forte pregiudizio evolutivo cui i minori continuavano ad essere esposti a causa dei comportamenti inadeguati della mamma che nulla aveva fatto per migliorare le sue competenze, in quanto del tutto oppositiva e refrattaria agli interventi, ha disposto l'allontanamento della dalla struttura non essendo la sua presenza utile alla sana e Pt_1 corretta crescita dei bambini, anzi dannosa, avendo ella inteso la casa famiglia come un ricovero sostitutivo di una abitazione, non comprendendo che la tutela disposta dal
Tribunale mediante il collocamento in casa famiglia corrispondeva nei suoi confronti ad un'opportunità di miglioramento che non era stata colta, non avendo la donna accettato i supporti e le indicazioni professionali.
Proprio in ragione della gravità della situazione e dell'assenza di prospettive di miglioramento nella genitorialità sia della che del sig. che pure si era Pt_1 Parte_2 contraddistinto per superficialità ed incapacità di progettazione della dichiarata volontà di occuparsi del figlio, oltre a comportare la conferma della già disposta sospensione dalla responsabilità genitoriale, ha indotto il Tribunale a verificare lo stato di abbandono dei due minori mediante apertura dell'apposita procedura come richiesto con ricorso dal PMM in data 20.11.23.
Pertanto, con provvedimento in data 30.11.2023, ha: - disposto l'apertura di una procedura ex art. 8 e sg. Lg 184/83 come richiesto dal PMM;
- confermato l'affido dei predetti minori al Servizio Sociale di Torre de Passeri per ogni necessario supporto anche in collaborazione con la NPI;
- confermato il collocamento dei minori in struttura e disposto le dimissioni della madre;
- sospeso entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale confermando la sospensione anche del padre di (mai comparso nel procedimento ed irreperibile); - R_ confermato la nomina del sindaco di Torre de Passeri quale tutore provvisorio dei minori e la nomina del Curatore Speciale avv. Gianluca Di Marco.
1.1.6 All'udienza del 14.02.2024, fissata ex art. 12 L. 184/1983 per la contestazione della decadenza dei genitori, i predetti avevano riferito: - di essere tornati insieme come coppia, di vivere assieme e di aver trovato la serenità che era mancata nel precedente periodo di convivenza superando le problematiche pregresse;
- di progettare di potersi occupare insieme di entrambi i bambini, avendo una casa in locazione ed avendo il sig. Parte_2 un lavoro stabile come muratore e potendosi quindi ripartire gli oneri relativi alle cure di entrambi i minori anche avvalendosi di un asilo;
- di essere intenzionati a frequentare corsi di alfabetizzazione, dato che non erano ancora in grado di parlare la lingua italiana.
Il Servizio Sociale aveva riferito: - che la signora veva iniziato il percorso di supporto Pt_1 psicologico al consultorio di Giulianova;
- che il sig. aveva concluso le Parte_2 valutazioni al SERD ed era risultato negativo a tutte le sostanze, fatta eccezione alle benzodiazepine la cui presenza nel sangue era stata giustificata dall'uomo a come conseguenza dell'assunzione di farmaci per il mal di schiena;
- che tuttavia, interpellato sul punto il medico curante, lo stesso aveva attestato di non aver somministrato mai all' quel tipo di farmaco, avendo visto il paziente una volta sola;
- che la Parte_2 Pt_1
Parte si era recata al l'ultima volta il 12 febbraio 2024 prendeva i farmaci prescritti ( stabilizzatori dell'umore) ma non era affatto consapevole dello scopo e finalità delle medicine assunte, tantomeno dello scopo delle visite al CSM. La donna pensava trattarsi di un medico generico e che i farmaci assunti servissero per il mal di pancia.
La casa famiglia aveva riferito: - che i bambini, dopo l'allontanamento della madre, si erano facilmente abituati alla sua assenza, superati i primi comprensibili disagi: aveva Pt_2 avuto qualche difficoltà ad addormentarsi in assenza della madre, per poi abituarsi, mentre non aveva avuto alcun problema, si comportava normalmente, frequentava l'asilo; - R_ che, quanto agli incontri protetti fra genitori e figli, il sig. non era costante nelle Parte_2 visite, spesso arrivava tardi o non arrivava proprio ed in tal caso neanche avvisava. Se
l'incontro si svolgeva, l'interazione era buona ma basata esclusivamente sull'aspetto ludico.
La madre spendeva quasi tutto il tempo dell'incontro per fare i capelli a , lamentava Pt_2 che non mangiava abbastanza e che necessitava di analisi, ma la circostanza non R_ era vera, il bambino aveva solo bisogno dei suoi tempi essendo appena tornato dall'asilo e non avendo immediatamente appetito, infatti mangiava più tardi.
1.1.7. All'esito dell'udienza il giudice delegato alla procedura, nell'intenzione di verificare il nuovo assetto familiare avendo i due genitori ripreso la relazione ed avendo mostrato una certa progettualità, anche se tutta ancora da verificare, chiedeva al Servizio affidatario di proseguire nel monitoraggio della situazione in collaborazione con la casa famiglia, informando sull'andamento di tutti i percorsi richiesti anche sotto li profilo dell'autonomia lavorativa e rimettendo relazione al massimo a tre mesi.
In data 22.8.2024 era giunta la relazione del S.S. nella quale si attestava: - che la signora non aveva effettuato alcun nuovo accesso al CSM, mentre il sig. Pt_1 Parte_2 aveva effettuato l'esame del capello ed erano pervenuti gli esiti, negativi rispetto all'uso di sostanze stupefacenti, negativi all'alcol, positivi alle benzodiazepine.
Nella successiva relazione del 19.09.2024, sollecitata dal Tribunale, il S.S. specificava: - che la aveva riferito di essere in attesa di permesso di soggiorno, specificando di
Pt_1 avere ancora in corso la relazione con il sig. ma di dimorare a Giulianova Parte_2 nella casa di una signora che accudiva in qualità di badante;
- che il sig. aveva Parte_2 fornito informazioni del tutto contrastanti con quelle della avendo affermato che la
Pt_1 relazione sentimentale era cessata e che la donna si era allontanata da casa senza farvi più rientro, che inoltre la gli aveva comunicato che non era figlio suo e che
Pt_1 Pt_2 pertanto non aveva più intenzione di effettuare gli incontri in casa famiglia con il bambino;
- che il predetto aveva lamentato che nelle ultime settimane di convivenza con la
Pt_1 aveva spesso avuto problemi di stomaco e dissenteria e temeva che la donna lo avesse volontariamente avvelenato mettendo “qualcosa” nel cibo.
Era infine pervenuta relazione da parte della struttura la quale riferiva: - che i bambini erano sempre più inseriti nel contesto comunitario ed erano a loro agio con tutte le figure di riferimento: frequentava il secondo anno della scuola dell'infanzia ed avrebbe R_ iniziato a breve il percorso di logopedia, che la NPI aveva diagnosticato al bambino un
“sospetto disturbo misto dello sviluppo” ma erano stati fatti molti progressi e c'erano evidenti miglioramenti nel minore rispetto alla data d'ingresso in struttura;
era invece un Pt_2 bambino in regola con le tappe dello sviluppo, curioso e gioioso;
-che gli incontri protetti avevano avuto una involuzione. Infatti era evidente una tensione fra la coppia genitoriale che litigava anche ne corso degli incontri, tanto da rendere necessario l'intervento di un educatore per placare gli animi;
inoltre, il sig. dichiarava all'operatore che non Parte_2 sarebbe più tornato finché non avesse avuto prova che era suo figlio mediante prova Pt_2 del DNA. Tali situazioni di tensione e litigio fra la coppia ovviamente si ripercuotevano negativamente sulla serenità dei bambini che infatti divenivano insofferenti e cercavano di attirare l'attenzione della madre, la quale tuttavia non era in grado di soddisfare i loro bisogni emotivi ed affettivi, così alla fine i bambini si rivolgevano agli operatori per avere una risposta congrua rispetto al bisogno di essere calmati, rasserenati e protetti. Tutto ciò provocava una escalation di atteggiamenti verbali e fisici nella Robort che peggioravano la situazione facendola diventare ancora più caotica, tanto che spesso salutava la madre prima R_ della fine dell'incontro ed andava via.
1.2. Ciò detto il Tribunale rilevava come fosse evidente che, trascorso un anno dall'apertura della procedura, non si fosse verificato alcun concreto miglioramento nelle capacità genitoriali della del sig. che nella loro totale disorganizzazione di vita Pt_1 Parte_2 avevano reso impossibile la prospettazione di un ricongiungimento della famiglia.
Evidenziava la superficialità ancora una volta dimostrata da entrambi i genitori, i quali erano tornati a litigare (anche in struttura) fino a separarsi, senza informare il servizio sociale delle problematiche in corso.
Il signor aveva addirittura dichiarato espressamente di non voler più avere Parte_2 contatti con fino ad eventuale prova dell'effettiva paternità. Pt_2
Riguardo a quest'ultimo, rilevava come la capacità dell'uomo di potersi realmente occupare del figlio risultasse del tutto inconsistente, lavorando il predetto come muratore tutta la settimana escluso il sabato, non avendo alcuna risorsa familiare in supporto e non avendo nel tempo degli incontri protetti mostrato la capacità di progettare una diversa organizzazione, anzi arrivando tardi agli incontri o non arrivando affatto.
Quanto alla madre, ribadiva che la stessa manifestava problematiche psichiatriche per le quali assumeva farmaci stabilizzanti dell'umore (infatti aveva evidenziato varie volte anche in struttura agiti aggressivi), ma non era in grado di comprendere la sua condizione psicopatologica, il che rendeva impossibile, anche in un'ottica prognostica, immaginare una corretta adesione ad un percorso psicoterapeutico, neppure iniziato per asseriti problemi di mancanza di permesso di soggiorno.
Spiegava che comunque la stessa era priva di lavoro e priva di alcuna progettualità per il futuro e che la relazione malsana madre-figli era del tutto dannosa per la sana e corretta crescita dei figli, come rilevato dalle conseguenze dannose rilevabili soprattutto nel figlio maggiore , esposto per più tempo alla incongrua gestione materna, che infatti R_ necessitava di percorsi specifici soprattutto nel recupero del linguaggio. Di contro, a seguito delle dimissioni della donna dalla struttura, bambini evidenziavano significativi miglioramenti. Gli incontri protetti successivi erano insignificanti nel loro contenuto tanto che i bambini continuavano ad avere maggiormente gli operatori come punto di riferimento, visto che la madre, soprattutto in casi di necessità e difficoltà emotiva, non era minimamente in grado di accudirli, calmarli o comprendere le loro necessità
Nessuna prognosi favorevole di miglioramento era formulabile avendo avuto la e Pt_1 il tempo e gli strumenti necessari per dimostrare cambiamenti, ciò in Parte_2 detrimento ai minori che avevano già trascorso un anno e mezzo in struttura, in attesa di miglioramenti genitoriali che non c'erano stati, meritando invece un sano e nutriente contesto familiare.
Non era necessario alcun approfondimento tecnico sulle capacità genitoriali dei genitori avendo i medesimi dimostrato per fatti concludenti la loro totale incapacità e l'impossibilità di un recupero in tempi brevi e compatibili con le esigenze evolutive dei due bambini.
Sussisteva pertanto lo stato di abbandono dei due minori da intendersi come condizione di vita caratterizzata da totale privazione di cure materiali ed emotive da parte dei genitori ed in assenza di valide figure parentali attivabili in sostituzione o supporto.
Del padre di non si aveva alcuna notizia, la non aveva Persona_2 Pt_1 saputo indicare alcun utile recapito e comunque l'uomo sembrava vivere in Nigeria, anche se era sconosciuto l'indirizzo di residenza, in ogni caso il padre di non risultava R_ essere stato mai presente nella vita del minore che infatti neppure lo ricordava.
Rilevava che nella specie sussisteva la "situazione di abbandono", ravvisabile sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare sia l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. n.
7115-2011).
Spiegava che infatti la situazione di abbandono va dichiarata quando le prescrizioni impartite ai genitori, ovvero ai parenti del minore, sono risultate colpevolmente inadempiute, ovvero
è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in tempo ragionevole. Dunque, si rende necessaria una valutazione prognostica sulla recuperabilità delle funzioni genitoriali, da parametrarsi ad un tempo ragionevole (da quantificare caso per caso)
2. Avverso tale sentenza hanno proposto separate impugnazioni la madre dei minori ed il padre del più piccolo di essi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. 2.1. L'appellante (madre di entrambi i minori) ha formulato un unico ed articolato Pt_1 motivo di gravame, con il quale ha denunciato “mancanza dei presupposti di cui all'art. 8 L.
184/83”.
In particolare, deduce l'insussistenza nella specie di una situazione di abbandono morale e materiale dei minori, dolendosi del fatto che il Tribunale non avrebbe valutato i cambiamenti positivi posti in essere dalla madre ed avrebbe malamente ricostruito le circostanze fattuali.
Sostiene che: - la cessazione della relazione tra la sig.ra e il sig. non Pt_1 Parte_2
è sintomatica di alcuna superficialità; - essa esponente non presenta alcuna problematica psichiatrica, è attualmente occupata ed ha trovato una nuova sistemazione presso il proprio datore di lavoro;
- non ha mai ricevuto un supporto alla genitorialità da parte di professionisti o dei Servizi Sociali;
- la prognosi di miglioramento è assolutamente formulabile alla luce dei cambiamenti da lei posti in essere;
- non si è mai proceduto ad un accertamento tecnico delle capacità genitoriali, che, ove disposto, avrebbe potuto fornire un quadro scientifico ed obiettivo sulle reali capacità genitoriali e sull'eventualità di recupero delle stesse.
Riferisce che, quando era stata accolta nella struttura insieme ai figli, si trovava in situazione di temporanea difficoltà, in quanto priva di documenti che ne legittimassero la permanenza in Italia (avendo chiesto il riconoscimento della protezione internazionale ed essendo stata sentita dalla Commissione Territoriale di Ancona nell'agosto 2022), sicché si trovava nell'impossibilità di essere presa in carico dai Servizi Sociali, sia di Pescara, sia Torre de'
Passeri, sia di Giulianova.
Aggiunge che, nonostante tale situazione di difficoltà, è riuscita ad avviare un percorso faticoso di progressivo miglioramento, basato unicamente sulle proprie capacità.
Riferisce che nel mese di novembre 2023 ha avviato un percorso psicologico presso il
Consultorio di Giulianova e fino al gennaio 2024 è stata seguita con profitto dalla dott.ssa
, già componente dell'equipe territoriale per l'affido e le adozioni del Comune Persona_3 di Giulianova, percorso poi interrotto per le difficoltà di spostamento (essendo essa esponente tornata a vivere a Torre de' Passeri).
Rappresenta che nel mese di novembre 2023 ha accettato di seguire un corso online di lingua italiana attivato dalla casa-famiglia, non avendo invece potuto accedere ad altri corsi di lingua a causa della mancanza di documenti (il permesso di soggiorno per protezione speciale le è stato rilasciato solo in data 30.07.2024).
Riferisce che in data 2.09.2024 ha sottoscritto un contratto di lavoro domestico a tempo determinato con la sig.ra con la qualifica di “badante” del sig. Parte_6 , persona non autosufficiente, in virtù del quale beneficia di vitto e Persona_4 alloggio presso l'appartamento dell'anziano.
Sostiene che tali circostanze costituiscono prova evidente di un progressivo miglioramento delle sue condizioni di vita sia sotto il profilo delle capacità gestionali che in quello delle attitudini relazionali.
Lamenta che il Tribunale non ha adeguatamente tenuto conto delle sue difficoltà linguistiche che l'hanno indotta ad assumere atteggiamenti aggressivi.
Spiega che la relazione con il compagno è naufragata per non avere egli accettato la scelta lavorativa di essa esponente, tanto che aveva ventilato che il piccolo non fosse suo Pt_2 figlio.
Riferisce che i bambini si mostrano arrabbiati con lei perché non accettano di non tornare a casa con lei.
Spiega di essere allo stato in grado di fornire ad entrambi i minori assistenza morale e materiale proprio perché in capo ad essa non sussistono condotte di violazione di doveri genitoriali o abuso di poteri legali alla responsabilità genitoriale.
Dice di non seguire alcuna terapia e che le sono state fornite medicine senza consenso informato.
Richiama i principi reiteratamente enunciati dalla Suprema Corte rilevando che il diritto prioritario dei bambini di vivere con i propri genitori può essere limitato esclusivamente dove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono, a causa della irreversibile capacità dei genitori e dei parenti di allevarli e curarli per la loro inadeguatezza.
Denuncia che sono mancate offerte di sostegno.
2.2. L'appellante la cui impugnazione ha dato origine al procedimento n. Parte_2
540/2024 R.G.V., ha formulato i seguenti motivi di gravame: 1) Mancanza dei presupposti di cui all'art. 8 L. 184/1983 – Stato di abbandono morale e materiale;
2) Errata interpretazione dell'art. 333 c.c. ai fini della conferma della responsabilità genitoriale.
2.2.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erroneità dell'impugnata sentenza in punto di ritenuta ravvisabilità dello stato di abbandono morale e materiale del minore, suo figlio.
In particolare sostiene di non aver mai posto in essere condotte deficitarie sotto il profilo dell'assistenza morale e materiale, evidenziando che la rottura della relazione con la compagna è riconducibile al venire meno della comunione materiale e spirituale in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale e dolendosi del fatto che non ha mai ricevuto alcun supporto alla genitorialità da parte dei Servizi Sociali, né è stato sottoposto ad una valutazione da parte di un consulente (professionista) che ne potesse accertare le capacità genitoriali.
Neanche, evidenzia, ci sono nelle relazioni in atti doglianze che possano far ritenere che debbano essergli applicate le misure più dure ipotizzabili, ovvero di vedere che il proprio figlio venga adottato.
Sostiene anche il difetto dei presupposti per la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale, non avendo mai posto in essere condotte maltrattanti e violente contro il figlio, ed essendosi anzi sempre occupato di lui.
Deduce l'erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine al difetto di progettualità riguardo alla gestione del figlio, per il fatto di non potersene occupare durante l'attività lavorativa, senza considerare la possibilità di procedere ad un affidamento familiare.
2.2.2. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale ha individuato un percorso erroneo nel dichiarare la sospensione della responsabilità.
3. Nell'ambito di entrambi i procedimenti si è costituito il curatore speciale dei minori, il quale ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma dell'impugnata sentenza.
Anche il P.M. ha chiesto il rigetto delle impugnazioni, mentre il tutore non si è costituito.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta con riferimento alla prima udienza del giorno 1.04.2025 il Collegio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. padre del minore , assegnando alla Parte_3 Persona_2 reclamante termine fino al 30.05.2025 per provvedervi, rinviando il procedimento Pt_1 all'udienza del giorno 1.07.2025.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 12.06.2025 il Collegio, su richiesta dell'appellante assegnava nuovo termine per la notifica fino al 31.07.2025, per l'effetto fissando la Pt_1 nuova udienza al 16.09.2025.
L'appellante ha provveduto, nei termini concessi, ad integrare il contraddittorio nei confronti del sig. il quale non si è costituito nel presente procedimento di appello, sicché Parte_3 va dichiarato contumace.
5. L'udienza del giorno 16.09.2025 si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Con le note depositate in vista della predetta udienza le parti costituite hanno insistito nelle proprie domande, difese ed eccezioni.
6. Gli appelli non sono meritevoli di accoglimento.
6.1. Giova premettere che nella specie, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, risulta ravvisabile lo stato di abbandono morale e materiale dei minori, dovendo rilevarsi che per la configurabilità di tale condizione non sia necessaria una vera e propria derelictio da parte del genitore, essendo sufficiente che il minore non si veda garantite quelle cure che gli sono necessarie per crescere in modo sereno, sano ed equilibrato.
Come già evidenziato dal Tribunale, la Legge n. 184/1983 riconosce l'interesse superiore del fanciullo di crescere ed essere educato in un nucleo familiare che in caso di necessità sappia risolvere i propri limiti in un periodo di osservazione limitato e non certo incondizionato, atteso che il tempo concesso ai genitori per risolvere le proprie difficoltà ed inadeguatezze trova un limite invalicabile nel bisogno di certezza e stabilità affettiva che deve essere garantito al bambino entro un temine breve e ragionevole, rapportabile al suo percorso di vita ed all'incidenza che un ulteriore ritardo potrebbe avere sullo sviluppo della sua personalità.
6.2. Tanto premesso, si rileva che pienamente condivisibili si rivelano le valutazioni compiute dal Tribunale all'esito delle risultanze acquisite durante un lungo periodo di osservazione (risultanze sopra sintetizzate ai punti 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4, 1.1.6., 1.1.7.), in ordine all'incapacità genitoriale degli odierni appellanti, nonché la prognosi sfavorevole di recupero delle stessa in tempi compatibili con i bisogni evolutivi dei minori.
6.3 Con riferimento alla posizione della signora (madre di entrambi i minori), va Pt_1 pienamente condivisa l'analisi delle risultanze probatorie compiuta dal T.M. e le conclusioni cui lo stesso è giunto in punto di irrecuperabilità delle capacità genitoriali.
6.3.1. A prescindere dal dato, contestato dall'appellante siccome privo di riscontri (sul rilievo che non sarebbe stata sottoposta ad accertamenti medici sulle sue condizioni psichiatriche), costituito dall'esistenza di problematiche psichiatriche (certo è però che alla predetta è stato prescritto dal CSM uno stabilizzatore dell'umore che la signora ha assunto per diverso tempo e che ha ripetutamente manifestato aggressività e violenza, sia nel periodo di convivenza con il sig. sia durante la permanenza in struttura, sia Parte_2 successivamente durante gli incontri protetti genitori- figli), non vi è dubbio che –sulla scorta delle risultanze dell'osservazione compiuta dagli operatori e professionisti presso la struttura- la stessa ha manifestato di essere del tutto inadeguata alla funzione materna, incapace di riconoscere i bisogni primari dei figli e di provvedere ai loro bisogni materiali e morali.
Quanto al figlio maggiore , oltre a rivelare estremo distacco (al riguardo va R_ evidenziato come gli operatori della struttura abbiano riferito “non siamo riusciti nel tempo a capire come mai la madre rifiuti in modo così netto il figlio grande. E' come se non lo considerasse suo figlio”, tanto che, quando è stata dimessa dalla struttura, è andata via senza neanche salutarlo, rifiutando la proposta degli operatori in proposito), è emerso che lo sgridava continuamente ed era spesso aggressiva con lui anche per ragioni futili, tanto che il minore evitava il contatto materno e non cercava conforto nella madre quando a disagio (il bambino, all'osservazione degli esperti, si è mostrato subito problematico, rivelando i chiari segni di una vita pregressa caratterizzata da abusi e trascuratezza emotiva), inoltre presentava uno sviluppo linguistico del tutto deficitario, limitandosi a vocalizzi e gesti per comunicare.
Quanto al figlio minore , lo stesso aveva sviluppato un attaccamento simbiotico, non Pt_2 consentendogli la madre di conquistare alcuna forma di autonomia.
6.3.2. Da quando la signora è stata allontanata dalla struttura i bambini hanno evidenziato significativi miglioramenti (in particolare , al quale la NPI ha diagnosticato “un R_ sospetto disturbo misto dello sviluppo” ha fatto molti progressi dimostrando significativi miglioramenti rispetto all'ingresso in struttura), mostrandosi sempre più inseriti nel contesto comunitario e dimostrando di essere a loro agio con tutte le figure di riferimento.
I bambini appaiono nella routine quotidiana sereni e a loro agio nell'ambiente comunitario e con le figure di riferimento.
Gli operatori hanno riferito che “ , nonostante non sia in linea con lo sviluppo tipico R_ del linguaggio, evidenzia indici di miglioramento nella produzione linguistica che rappresenta l'abilità difettuale perché viceversa nella comprensione mostra un livello congruo e adeguato all'età. Sveglio ed intelligente ha imparato a farsi capire sebbene mostri evidenti segni di frustrazione quando ciò non accade. Ha frequentato il primo anno di scuola materna ove mostra un comportamento molto esuberante e iperattivo” che invece “ Pt_2 sta progressivamente acquisendo competenze psicomotorie, emozionali e cognitive influenzate dall'ambiente sano e ricco di stimoli in cui sta crescendo. È un bambino vivace
e solare e gioca sempre volentieri con i piccoli presenti in struttura ed anche con il fratello maggiore. Risponde in maniera positiva si diversi stimoli educativi e mostra un attaccamento sano agli adulti di riferimento” (Relazione a firma psicologa e direttrice della casa-famiglia in data 30.07.2024).
Gli incontri con la madre, successivi al suo allontanamento dalla struttura, si sono rivelati del tutto insignificanti, tanto che i bambini, in caso di necessità, si sono sempre rivolti agli operatori quali punti di riferimento, a fronte dell'incapacità della donna di riconoscere i bisogni dei figli, di calmarli, rassicurarli e proteggerli.
Al riguardo la psicologa e la direttrice della struttura, nella relazione del 14.05.2024 hanno riferito che gli incontri con i genitori “non sembrano fruttuosi perché vengono utilizzati dai coniugi per banchettare con i bambini e fare i capelli al piccolo . Nelle ultime sessioni Pt_2
i bambini appaiono turbati dal momento dell'arrivo dei genitori, al punto che piange Pt_2
e fa fatica a calmarsi per questo la signora lo mette davanti al cellulare per distrarlo. Inoltre richiedono la presenza fissa e costante dell'educatore che non può allontanarsi mai durante
l'incontro. IT, infine, viene sempre lasciato da parte e per questo capita che il bambino si allontani prima di terminare la sessione e in tali occasioni i genitori lo assecondano senza fare ulteriori domande o richieste”.
Le predette professioniste nella relazione del 30.07.2024 hanno riferito che nell'ultimo periodo “il rapporto genitori figli è andato sempre più sgretolandosi” … “Tali incontri hanno un effetto sempre più iatrogeno per i piccoli. A tal uopo, i bambini fanno fatica ad accedere nella stanza dell'incontro e non si staccano mai dall'operatore che segue le sessioni per relazionarsi liberamente con i genitori. in particolare appare turbato sin dal loro Pt_2 arrivo, infatti inizia sin da subito a piangere in modo inconsolabile. Le strategie messe in atto soprattutto dalla signora appaiono poco consone poiché utilizza come strumenti consolatori per il piccolo cibo e cellulare”. “viene più spesso lasciato in disparte dacché anche R_ lui stesso richiede meno attenzioni rispetto al fratello e d'altra parte risente comunque, di tale atteggiamento materno. A tal proposito, infatti, nel giorno successivo all'incontro tende ad essere più nervoso e a soffrire di enuresi notturna”.
Nella successiva relazione del 16.09.2024 hanno riferito che, nell'ultimo mese, “si è evidenziato un peggioramento evidente nel rapporto tra i coniugi, i quali, durante l'ultimo incontro, sono arrivati perfino a litigare tra loro al punto che l'educatore che assiste alla sessione è dovuto intervenire per placare gli animi”; che peraltro il sig. Parte_2
“andando via, ha riferito agli operatori che non sarebbe più venuto agli appuntamenti fino a quando non si fosse resa disponibile a fare un teste del DNA a che, a suo Pt_1 Pt_2 dire, sarebbe anche lui figlio del papà di ”. R_
Hanno spiegato che “tali situazioni incresciose turbano la serenità dei bambini già in difficoltà durante gli incontri” ed evidenziato che “permane una fatica da parte di a Pt_1 gestire i suoi bimbi che, dopo la lauta merenda che porta lei stessa, divengono insofferenti
e cercano di attirare la sua attenzione. Dal momento in cui la mamma non riesce a sintonizzarsi sulle loro richieste emotivo-affettive, gli stessi direzionano la loro attenzione sull'operatore che risponde in modo maggiormente congruo e autentico. Questo ingenera, poi, frustrazione in che mette in atto un'escalation di atteggiamenti verbali e non Pt_1 verbali che non migliorano la relazione tra loro e anzi la peggiorano”, peraltro , R_
“essendo autonomo, spesso saluta la mamma prima della fine dell'incontro e va via”. 6.3.3 Diversamente da quanto denunciato con l'atto di gravame, alla signora sono stati offerti tutti gli strumenti necessari per migliorare e dimostrare cambiamenti, essendo stata inserita insieme ai bambini in casa-famiglia, dove però ha rivelato la massima chiusura mostrandosi del tutto oppositiva e refrattaria agli interventi ed ai suggerimenti dei professionisti, senza cogliere l'opportunità di miglioramento offertale.
Non avendo la donna per lungo tempo accettato i supporti e le indicazioni dei professionisti, perseverando nelle condotte inadeguate, con esposizione dei figli a forte rischio evolutivo, la stessa è stata infine allontanata dalla struttura.
6.3.4. Quanto agli asseriti cambiamenti che dimostrerebbero, secondo la tesi dell'appellante, concrete possibilità di miglioramento (l'appellante ha rappresentato nell'atto di impugnazione di avere trovato un'occupazione lavorativa e di avere trovato una sistemazione presso il proprio datore di lavoro), si rileva che la predetta si è limitata a produrre una lettera di assunzione per lavoro domestico, a tempo determinato (dal
2.09.2024 al 30.09.2024) quale assistente familiare di persona non autosufficiente (con obblighi di provvedere inoltre all'approvvigionamento dei beni necessari, preparazione dei cibi e mantenimento decoroso della casa) con orario di lavoro full time.
Trattasi all'evidenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato della cui proroga fino al dicembre 2024 non vi è alcuna dimostrazione (la proposta di proroga che non reca alcuna sottoscrizione).
Inoltre, la signora, la quale ha inizialmente giustificato la mancata ripresa del percorso Parte presso il con la mancanza del permesso di soggiorno e con la conseguente impossibilità di procedere alla nomina del MMG per la relativa prescrizione, non ha -neanche dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno (a seguito della concessione della protezione speciale nel luglio 2024)- attivato i percorsi prescritti.
Né l'appellante ha (con l'atto di appello del dicembre 2024 o con le successive note e difese, le ultime risalenti al 15.09.2025) rappresentato e documentato eventuali successive stabilizzazioni lavorative o predisposizione di un sistema di vita congruo alla crescita di due bambini o l'avvio del necessario percorso presso il CSM.
6.3.5. Pienamente condivisibile, alla luce di quanto emerso nei mesi di osservazione seguiti al collocamento di madre e figli presso la casa famiglia e, successivamente all'allontanamento della madre, del monitoraggio sugli incontri, nonché delle valutazioni espresse dal personale specializzato (psicologa dott.ssa della casa Testimone_1 famiglia ove i minori sono stati collocati dall'anno 2023, inizialmente insieme alla madre e successivamente da soli), si rivela il giudizio negativo formulato dal Tribunale in ordine alle capacità genitoriali della Pt_1
6.4. Anche le valutazioni espresse dal TM con riferimento al sig. (padre del Parte_2 piccolo ) vanno condivise. Pt_2
6.4.1. In particolare, va in questa sede ribadita la natura pregiudizievole per l'interesse del bambino dell'atteggiamento del padre, il quale, pur rivelando nel corso degli incontri idoneità sotto il profilo della capacità di rapportarsi con il bambino sotto l'aspetto ludico, ha rivelato scarsa puntualità ed assiduità agli incontri protetti (programmati per il sabato) disertando quelli successivi al settembre 2024 in ragione dei dubbi palesati sulla paternità.
6.4.2. Il predetto inoltre ha rivelato estrema superficialità e mancanza di progettazione in ordine alla gestione del minore ed alle modalità con cui (per essendo egli fuori casa per lavoro dal lunedì al venerdì di ogni settimana) potrebbe prendersi cura di un bambino di tre anni di vita (del tutto fantasioso e rivelatore di estrema superficialità si rivela il proposito di andare a trovare una fidanzata in Nigeria per portarla in Italia per accudire il bambino).
6.5. Immune da censure si rivela la decisione del Tribunale in punto di non necessità (a fronte delle loro condotte e delle valutazioni espresse dagli esperti operanti presso la casa famiglia) di sottoporre gli attuali appellanti ad accertamento tecnico specifico in punto di capacità genitoriali, come pure il giudizio di irrecuperabilità delle capacità genitoriali in capo ai predetti, sia in ragione delle problematiche della donna (che hanno condotto il CSM a prescriverle uno stabilizzatore dell'umore) che in ragione della superficialità dell'uomo, fattori prognostici negativi per un recupero delle competenze genitoriali.
6.6. Né può essere ignorato che, come correttamente sottolineato dal Tribunale, il tempo concesso ai genitori per risolvere le proprie difficoltà ed inadeguatezze trovi un limite invalicabile nel bisogno di certezza e stabilità affettiva che deve essere garantito al bambino entro un termine breve e ragionevole, rapportabile al suo percorso di vita ed all'incidenza che un ulteriore ritardo potrebbe inevitabilmente avere sul regolare sviluppo della sua personalità.
6.7. Nella specie, per quanto sopra detto, deve escludersi ogni possibilità di recupero dei genitori, tanto meno attuabili in tempi compatibili con lo sviluppo evolutivo dei minori, considerato che durante il periodo più che ampio concesso ai genitori per comprendere le ragioni che hanno portato al provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale e per ravvedersi, gli stessi non hanno intrapreso alcun percorso finalizzato al recupero della capacità genitoriali. D'altra parte, neanche è emersa una rete familiare che possa fornire un idoneo supporto alle carenze genitoriali.
Al riguardo il solo ha fatto riferimento ad una sorella che vive ad Ancona, Persona_5 anche se ha spiegato di non avere rapporti con lei da oltre sette anni, sicché va rilevata l'inesistenza di valide alternative alla dichiarazione dello stato di adottabilità.
6.8. In definitiva, a fronte dell'infruttuosa adozione delle misure di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori, va ritenuta la sussistenza dello stato di abbandono dei minori per inidoneità dei genitori ad assumere e conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo da curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico ed affettivo,
7. Passando al regolamento delle spese processuali si rileva come tenuto conto dell'esito decisorio e della posizione delle parti, le stesse possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) RIGETTA gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila
n. 105/2024, depositata in data 2.12.2024;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di causa;
3) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 26.09.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Dott.ssa Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
SEZIONE MINORI
La Corte d'Appello di L'Aquila, nelle persone dei sottoindicati magistrati
Dott. Nicoletta ORLANDI Presidente
Dott. Carla CIOFANI Consigliera rel. est.
Dott. Andrea DELL'ORSO Consigliere
Dott.ssa Grazia DE LUCA Esperta
Dott. Marco SIMONE Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti civili iscritti al n. 539/2024 R.V.G. e al n. 540/2024 R.V.G., riuniti nell'ambito di quello n. 539/2024 R.V.G. trattenuti in decisione all'udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 16.09.2025 vertenti
TRA
, madre dei minori nato in [...] il Parte_1 Persona_1
3.07.2019, e , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata a Pescara alla Via Falcone e Borsellino n. 6, presso e nello studio dell'avv.
Daniela Gagliardone, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE nell'ambito del procedimento n. 539/2024
E
padre del minore , nato a Controparte_1 Parte_2
Pescara il 17.05.2022, elettivamente domiciliato in San Salvo (CH) alla via Grasceta n. 78, presso e nello studio dell'avv. Sara Garzia del foro di Vasto, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLANTE nell'ambito del procedimento n. 540/2024
, padre del minore nato in [...] il Parte_3 Persona_1
3.07.2019
APPELLATO nell'ambito del procedimento n. 540/2024
CONTUMACE
Avv. GIANLUCA DI MARCO nella qualità di curatore speciale dei minori
[...]
nato in [...] il [...] e , Persona_1 Parte_2 nato a [...] il [...].
APPELLATO nell'ambito dei procedimenti nn. 539/2024 e 540/2024 R.V.G.
SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI TORRE nella qualità di Parte_4 tutore dei minori nato in [...] il [...] e Persona_1
, nato a [...] il [...]. Parte_2
APPELLATO nell'ambito dei procedimenti nn. 539/2024 e 540/2024 R.V.G.
NON COSTITUITO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI.
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila n.
120/2024 pubblicata il 20.12.2024 - Opposizione a dichiarazione di adottabilità
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, sentite le parti e svolto ogni altro opportuno accertamento, tra cui
l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio,
In via preliminare:
Sospendere l'efficacia della sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di
L'Aquila in data 28/11/2024 all'esito del procedimento n. 565/2023 MIN_AD, notificata il successivo 02/12/2024.
In via principale:
- Revocare e/o annullare la sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 28/11/2024 all'esito del procedimento n. 565/2023 MIN_AD, notificata il successivo 02/12/2024 e, per l'effetto, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori , nato a [...] il [...] e Parte_2 Persona_2
nato in [...] il [...] e dichiarare il non luogo a provvedere,
[...] disponendo il riaffidamento dei minori alla madre eventualmente sotto la sorveglianza dei
Servizi Sociali competenti e con misure di sostegno alla genitorialità.
In via subordinata:
- Revocare e/o annullare la sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 28/11/2024 all'esito del procedimento n. 565/2023 MIN_AD, notificata il successivo 02/12/2024 per mancanza assoluta di interventi volti al recupero della famiglia
d'origine in osservanza al diritto dei minori di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia ai sensi degli artt. 1 e 4 co. 4 L. n. 184/1983 e, per l'effetto, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori , nato a [...]_2 il 17/05/2022 e , nato in [...] il [...] e dichiarare il non Persona_2 luogo a provvedere, disponendo il riaffidamento dei minori alla madre eventualmente sotto la sorveglianza dei Servizi Sociali competenti e con misure di sostegno alla genitorialità.
In via ulteriormente subordinata:
- Revocare e/o annullare la sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 28/11/2024 all'esito del procedimento n. 565/2023 MIN_AD, notificata il successivo 02/12/2024 e, per l'effetto, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori , nato a [...] il [...] e Parte_2 Persona_2
nato in [...] il [...] e dichiarare il non luogo a provvedere,
[...] disponendo l'affido dei minori alla sola madre con le prescrizioni idonee a garantire
l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minori, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti ex art. 12 L. n. 184/1983.
- Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria:
1) Si insiste affinché venga ammessa consulenza tecnica d'ufficio volta a:
a) verificare le capacità genitoriali dei genitori e, segnatamente, della sig.ra Parte_1 secondo i parametri individuali e relazionali relativi ai concetti di parenting e di funzione genitoriale, dando nel contempo le disposizioni necessarie per il graduale reinserimento dei minori nel proprio nucleo familiare;
b) verificare l'esigenza di conservazione del rapporto tra il genitore biologico e i figli minori.
2) Si chiede, altresì, disporsi l'audizione della sig.ra con l'ausilio di un interprete o Pt_1 di un mediatore culturale nigeriano per garantire la necessaria assistenza in udienza e il corretto svolgimento del contraddittorio.
3) Da ultimo, si chiede l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento n. 565/2023”
Per l'appellante : Controparte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza,
In via preliminare: sospendere l'efficacia della sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 28/11/2024 all'esito del procedimento n. 565/2023
MIN_AD, notificata il successivo 02/12/2024;
In via principale: annullare e/o revocare la sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per
i Minorenni de L'Aquila in data 28/11/2024 e notificata il successivo 2/12/2024 all'esito del procedimento n. 565/23 MIN-A e per l'effetto, dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore e per l'effetto disporre la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale del sig. e il riaffidamento del minore Controparte_1
, eventualmente sotto la sorveglianza dei Servizi Sociali e con Parte_2 misure di sostegno alla genitorialità;
In via subordinata: annullare e/o revocare la sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni de L'Aquila in data 28/11/2024 e notificata il successivo 2/12/2024 all'esito del procedimento n. 565/23 MIN-A e per l'effetto, disporre l'affidamento ai sensi degli artt. 2
e 4 della L n. 184/84 ad un'altra famiglia per il tempo necessario ad attuare tutti gli interventi volti al recupero della famiglia di origine;
Sempre in via subordinata: revocare e/o annullare la sentenza n. 105/2024 emessa dal
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 28/11/2024 all'esito del procedimento n.
565/2023 MIN_AD, notificata il successivo 02/12/2024 per mancanza assoluta di interventi volti al recupero della famiglia d'origine in osservanza al diritto dei minori di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia ai sensi degli artt. 1 e 4 co. 4 L. n. 184/1983
e, per l'effetto, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori Parte_2
, nato a [...] il [...] e , nato in [...] il
[...] Persona_2
03/07/2019, disponendo il riaffidamento dei minori ai genitori eventualmente sotto la sorveglianza dei Servizi Sociali competenti e con misure di sostegno alla genitorialità;
In via ulteriormente graduata: annullare e/o revocare la sentenza n. 105/2024 emessa dal
Tribunale per i Minorenni de L'Aquila in data 28/11/2024 e notificata il successivo 2/12/2024 all'esito del procedimento n. 565/23 MIN-A e per l'effetto disporre il riaffidamento dei minori in capo ai genitori il sig. e con delle prescrizioni idonee a Controparte_1 CP_2 garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minori stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi dei servizi sociali;
- Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria:
Si chiede di voler ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare la capacità genitoriale del sig. nonché verificare l'esigenza di conservazione del rapporto Parte_2 tra il genitore biologico e il figlio minore.
Si chiede, altresì, volersi disporre l'audizione del sig. mediante un Controparte_1 interprete o un mediatore culturale nigeriano”.
Per il curatore speciale dei minori:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adita confermare la sentenza n. 105/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 28/11/2024 all'esito del procedimento n. 565/2023 MIN”
Per il P.M.
“Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata (emessa dal
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 29/11/2024 nel proc. n. 565/23 MIN-AD)”…”che appare frutto di istruttoria congrua e privo di profili di illogicità”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO.
1. Con sentenza n. 105/2024 pubblicata il 2.12.2024, resa all'esito del procedimento n. R.G.
565/2023, il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha così statuito: “Rigetta ogni altra istanza; Visto l'art. 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni,
DICHIARA l'adottabilità dei minori , nato a [...] il Parte_2
17.05.2022, e nato in [...] il [...]; Persona_1
CONFERMA l'affidamento dei suddetti minori al Servizio Sociale di Torre de' Passeri per ogni opportuno sostegno;
CONFERMA il collocamento dei minori dove si trovano; DICHIARA e decaduti dalla responsabilità Controparte_1 CP_2 genitoriale sui rispettivi figli minori con divieto di contatti di qualsivoglia natura.
Conferma la nomina del Tutore provvisorio e del Curatore Speciale Avv. Gianluca Di
Marco Dichiara l'immediata efficacia della presente sentenza ne ordina la comunicazione per esteso al P.M.M. in sede, con urgenza al Servizio Sociale affidatario, alla ccasa-famiglia ai genitori costituiti al sig. ex art. 143 c.p.c.”. R_
1.1. Il Tribunale per i Minorenni preliminarmente ripercorreva in sintesi le tappe del lungo periodo di osservazione avviato a seguito dell'adozione in data 22.05.2023 di un provvedimento reso in via d'urgenza a tutela dei minori ex art. 473 bis.15 c.p.c.
(successivamente confermato in data 1.06.2023) con il quale aveva: - disposto l'affidamento dei minori al Servizio Sociale di Torre de' Passeri ed il loro collocamento in struttura con la madre (ove la stessa vi avesse consentito); - disposto che il Servizio offrisse ogni opportuno sostegno ai minori confermando l'invio alla NPI per valutazione e curando gli accertamenti necessari, soprattutto in relazione a;
- disposto che il Servizio inviasse il sig. Pt_2 presso il per valutazione circa eventuali dipendenze dall'alcol o droghe Parte_2 CP_3 regolamentando incontri protetti fra padre e figli solo se richiesti e dopo che il padre avesse avviato il percorso;
- sospeso il sig. (padre di ) dalla R_ Persona_2 responsabilità genitoriale, nominando per il predetto il Sindaco del Comune di Torre de'
Passeri tutore provvisorio.
Detto provvedimento era stato assunto su richiesta del P.M.M. alla luce delle reciproche querele sporte dalla sig.ra e dal sig. l'uno contro l'altra (In particolare Pt_1 Parte_2
l'uomo aveva denunciato di aver subito maltrattamenti in famiglia da parte della compagna, dalla quale, in data 29.04.2023, era stato aggredito e minacciato con un coltello, dopo che le aveva contestato di intrattenere conversazioni telefoniche con altri uomini durante le quali si masturbava in presenza di suo figlio . A seguito di detta querela, erano intervenuti Pt_2
i Carabinieri che non avevano rinvenuto segni di aggressione sull'uomo, mentre sulla donna avevano riscontrato la presenza di segni di violenza sul collo e alle gambe. Di contro, la sig.ra veva denunciato il compagno in data 2.05.2023 lamentando che l'uomo: - era Pt_1 stato sempre aggressivo con lei, anche quando aspettava , tanto da provocare un Pt_2 parto anticipato;
- aveva alzato le mani anche sul figlio più grande di lei, avuto da una sua precedente relazione;
- la accusava continuamente di contatti con altri uomini, mentre lei si limitava a parlare al telefono con il fratello;
rappresentando inoltre: - di avere un'altra figlia in Nigeria, frutto di violenza sessuale che era stata collocata in orfanotrofio;
- di vivere chiedendo l'elemosina).
1.1.1. Nelle udienze fissate per l'ascolto dei due genitori, gli stessi avevano continuato ad accusarsi a vicenda e la donna, la quale riferiva di non sentire il padre di da tre anni R_
e di non avere idea di dove si trovasse, aveva manifestato il proprio consenso ad essere inserita in struttura con i figli.
1.1.2. In data 29.06.2023 i Servizi Sociali avevano riferito che il sig. aveva Parte_2 avviato il percorso presso il ed era risultato negativo al test della morfiurina, sicché CP_3 ritenevano potersi dare inizio agli incontri padre-figlio in struttura.
In data 3.08.2023 la Struttura aveva fornito informazioni non rassicuranti, in particolare riferendo: - che la sig.ra era diffidente e sospettosa, non si apriva ad una Pt_1 collaborazione con gli operatori e l'equipe psico-diagnostica, aveva messo in atto un atteggiamento vittimistico e lamentoso ed in alcune occasioni era stata aggressiva non solo nei confronti degli operatori e di altri ospiti ma anche nei confronti del figlio;
- che, R_ dall'osservazione, lo stile di maternage della madre nei confronti dei figli risultava carente;
- che infatti aveva sviluppato un attaccamento simbiotico con la madre, connotato da Pt_2 pianto inconsolabile quando la stessa non era presente, mentre, quando la madre era presente, il bambino era impossibilitato ad esplorare l'ambiente circostante proprio perché la madre lo teneva sempre stretto a sé e, se glielo si faceva notare, si rifugiava in camera;
- che l'altro figlio, , mostrava i segni di un attaccamento disorganizzato verosimilmente R_ frutto di un ambiente di vita pregresso caratterizzato da abusi e trascuratezza emotiva;
infatti, evitava il contatto materno e non cercava conforto nella madre quando a disagio;
inoltre, metteva spesso in atto comportamenti aggressivi verso i coetanei, presentava uno sviluppo linguistico deficitario, limitandosi a vocalizzazioni e gesti per comunicare;
era invece propenso ad interagire con gli adulti, anche se sconosciuti, e manifestava emozione e felicità quando era a contatto con gli operatori, a differenza di quanto accadeva quando era in contatto con la madre, la quale in più circostanze era stata notata sgridarlo per ragioni futili costringendo gli operatori ad intervenire per staccarlo dalla madre.
In data 5.09.2023 la Struttura aveva fornito nuove informazioni, riferendo: - che la signora aveva iniziato la valutazione al CSM e le era stato prescritto uno stabilizzatore Pt_1 dell'umore; - che la predetta continuava ad essere aggressiva, in due occasioni aveva aggredito un'altra ospite, continuava ad essere inadeguata nei confronti del figlio R_ costringendo gli operatori ad intervenire;
- che aveva concluso lo svezzamento e, Pt_2 quando la madre si recava al centro Ananke di Pescara, il bambino mostrava maggiore autonomia, esplorando gli ambienti, per poi tornare ad essere inibito quando tornava la madre;
- che il bambino era in cura presso l'oncoematologia dell'Ospedale di Pescara, a causa della diagnosi di anemia microcitica, e, ai recenti controlli, aveva mostrato miglioramenti.
1.1.3. In data 13.09.2023, in occasione della contestazione della decadenza della responsabilità genitoriale, il sig. non aveva riconosciuto di avere avuto Parte_2 comportamenti violenti verso la compagna ed i bambini, riferendo che la relazione sentimentale era entrata in crisi perché aveva scoperto che la aveva conversazioni Pt_1 erotiche con altri uomini anche alla presenza dei bambini;
egli aveva manifestato la volontà di occuparsi di , ma, richiesto di spiegare quale fosse la progettualità per Pt_2 occuparsene in concreto, dato che svolgeva attività di operaio edile dipendente, che lo teneva lontano da casa tutta la settimana, escluso il sabato, rispondeva che avrebbe beneficiato dell'aiuto della sua fidanzata e che, qualora la fidanzata lo avesse lasciato, avrebbe trovato un'altra compagna cui delegare la cura di anche andandola a Pt_2 cercare in Nigeria;
aveva riferito che la on era una buona madre perché se ne stava Pt_1 sempre a letto, non cucinava e stava sempre al telefono, tanto che LI ancora non parlava proprio perché non stimolato dalla madre.
Nel corso della medesima udienza la sig.ra aveva contestato gli addebiti fattile dal Pt_1 compagno e, quanto alla sua vita in struttura, negava di non essere collaborativa ed accusava gli operatori che la facevano arrabbiare perché non comprendevano la sua lingua.
1.1.4 All'udienza del 18.10.23 la casa famiglia aveva riferito: - che la signora viveva Pt_1 isolata nella sua stanza e dormiva quasi tutto il giorno (circostanza conforme a quanto riferito dal sig. sui comportamenti della donna durante la loro convivenza) Parte_2 completamente disinteressata verso i figli e soprattutto verso il più grande , il quale R_ proprio non conosceva il significato di un vero rapporto affettivo con un genitore;
la madre non si era informata di come il bambino avesse vissuto l'inserimento all'asilo, non lo cercava mai;
- che non parlava ancora, ma era molto vivace ed irrequieto;
era in attesa di R_ visita alla NPI insieme al fratello;
mostrava di aver paura della madre, che infatti lo sgridava spesso e con toni esagerati e si rivolgeva a lui con violenza;
il bambino sapeva essere affettuoso con le figure di riferimento della casa famiglia che gli mostravano affetto, infatti aveva strutturato un rapporto strettissimo con la psicologa;
- che la teneva sempre Pt_1 addosso il figlio piccolo, non permetteva a nessuno di toccarlo e non gli consentiva di esplorare l'ambiente, non accettava consigli e giustificava ogni sua inadeguatezza con la differenza culturale, non ammettendo interventi educativi poiché affermava di essere lei la madre e che in quanto tale era a conoscenza di cosa fare con i figli. Diventava sovente anche aggressiva nei toni, era arrivata alle mani con altri ospiti. Si recava dalla psichiatra e prendeva regolarmente un farmaco stabilizzatore dell'umore, stava facendo degli accertamenti specifici presso il CSM di Giulianova;
- che il sig. si recava in Parte_2 struttura una volta settimana con il treno, solo il sabato, ma non era regolare, saltava spesso la giornata ed arrivava in ritardo perché lamentava di venire da lontano;
tuttavia lo stesso negli incontri era adeguato;
- che il Servizio aveva richiesto di spostare il bambino a Torre de' Passeri dove viveva lui o a Pescara, per poter stare più vicino al figlio, chiedendo di poter incontrare anche il bambino grande, ma solo per vederlo non per occuparsene;
l'uomo evidenziava una notevole superficialità e scarsa capacità di programmazione, ammettendo che la relazione con la fidanzata non andava bene, ma che tanto avrebbe trovato un'altra donna anche tornando al paese di origine allo scopo;
- che anche la sig.ra era Pt_1 parimenti superficiale nella progettazione della sua vita futura;
non aveva mai progettato di imparare l'italiano per poi trovare lavoro e stare con i bambini, non programmava nulla di concreto;
la struttura le aveva proposto di fare almeno delle attività all'interno della casa famiglia, ma lei non si attivava in alcunché, non usciva mai dalla stanza per recarsi negli spazi comuni, costringendo quindi anche i figli a tale clausura, soprattutto il piccolo che non aveva autonomia, tenendo le tapparelle sempre abbassate come a cercare di farlo sempre dormire;
che il rapporto madre – figli era disfunzionale, simbiotico con il piccolo, patologicamente distaccato con il grande;
l'unica uscita della dalla struttura era per Pt_1 andare una volta ogni 15 giorni al centro Ananke, per il resto non usciva mai né dalla struttura né dalla stanza.
La casa-famiglia si diceva preoccupata perché i bambini manifestavano segni di traumi addosso e la convivenza con la madre rischiava di far diventare patologiche le caratteristiche comportamentali notate come a rischio;
da luglio 2023 che era in struttura, non si poteva constatare alcun miglioramento comportamentale e nella genitorialità da parte della signora e non c'era alcun presupposto per programmare un progetto di Pt_1 autonomizzazione o svincolo.
1.1.5. A fronte di tale rappresentazione della situazione e della sua gravità, il Tribunale, sottolineato che il forte pregiudizio evolutivo cui i minori continuavano ad essere esposti a causa dei comportamenti inadeguati della mamma che nulla aveva fatto per migliorare le sue competenze, in quanto del tutto oppositiva e refrattaria agli interventi, ha disposto l'allontanamento della dalla struttura non essendo la sua presenza utile alla sana e Pt_1 corretta crescita dei bambini, anzi dannosa, avendo ella inteso la casa famiglia come un ricovero sostitutivo di una abitazione, non comprendendo che la tutela disposta dal
Tribunale mediante il collocamento in casa famiglia corrispondeva nei suoi confronti ad un'opportunità di miglioramento che non era stata colta, non avendo la donna accettato i supporti e le indicazioni professionali.
Proprio in ragione della gravità della situazione e dell'assenza di prospettive di miglioramento nella genitorialità sia della che del sig. che pure si era Pt_1 Parte_2 contraddistinto per superficialità ed incapacità di progettazione della dichiarata volontà di occuparsi del figlio, oltre a comportare la conferma della già disposta sospensione dalla responsabilità genitoriale, ha indotto il Tribunale a verificare lo stato di abbandono dei due minori mediante apertura dell'apposita procedura come richiesto con ricorso dal PMM in data 20.11.23.
Pertanto, con provvedimento in data 30.11.2023, ha: - disposto l'apertura di una procedura ex art. 8 e sg. Lg 184/83 come richiesto dal PMM;
- confermato l'affido dei predetti minori al Servizio Sociale di Torre de Passeri per ogni necessario supporto anche in collaborazione con la NPI;
- confermato il collocamento dei minori in struttura e disposto le dimissioni della madre;
- sospeso entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale confermando la sospensione anche del padre di (mai comparso nel procedimento ed irreperibile); - R_ confermato la nomina del sindaco di Torre de Passeri quale tutore provvisorio dei minori e la nomina del Curatore Speciale avv. Gianluca Di Marco.
1.1.6 All'udienza del 14.02.2024, fissata ex art. 12 L. 184/1983 per la contestazione della decadenza dei genitori, i predetti avevano riferito: - di essere tornati insieme come coppia, di vivere assieme e di aver trovato la serenità che era mancata nel precedente periodo di convivenza superando le problematiche pregresse;
- di progettare di potersi occupare insieme di entrambi i bambini, avendo una casa in locazione ed avendo il sig. Parte_2 un lavoro stabile come muratore e potendosi quindi ripartire gli oneri relativi alle cure di entrambi i minori anche avvalendosi di un asilo;
- di essere intenzionati a frequentare corsi di alfabetizzazione, dato che non erano ancora in grado di parlare la lingua italiana.
Il Servizio Sociale aveva riferito: - che la signora veva iniziato il percorso di supporto Pt_1 psicologico al consultorio di Giulianova;
- che il sig. aveva concluso le Parte_2 valutazioni al SERD ed era risultato negativo a tutte le sostanze, fatta eccezione alle benzodiazepine la cui presenza nel sangue era stata giustificata dall'uomo a come conseguenza dell'assunzione di farmaci per il mal di schiena;
- che tuttavia, interpellato sul punto il medico curante, lo stesso aveva attestato di non aver somministrato mai all' quel tipo di farmaco, avendo visto il paziente una volta sola;
- che la Parte_2 Pt_1
Parte si era recata al l'ultima volta il 12 febbraio 2024 prendeva i farmaci prescritti ( stabilizzatori dell'umore) ma non era affatto consapevole dello scopo e finalità delle medicine assunte, tantomeno dello scopo delle visite al CSM. La donna pensava trattarsi di un medico generico e che i farmaci assunti servissero per il mal di pancia.
La casa famiglia aveva riferito: - che i bambini, dopo l'allontanamento della madre, si erano facilmente abituati alla sua assenza, superati i primi comprensibili disagi: aveva Pt_2 avuto qualche difficoltà ad addormentarsi in assenza della madre, per poi abituarsi, mentre non aveva avuto alcun problema, si comportava normalmente, frequentava l'asilo; - R_ che, quanto agli incontri protetti fra genitori e figli, il sig. non era costante nelle Parte_2 visite, spesso arrivava tardi o non arrivava proprio ed in tal caso neanche avvisava. Se
l'incontro si svolgeva, l'interazione era buona ma basata esclusivamente sull'aspetto ludico.
La madre spendeva quasi tutto il tempo dell'incontro per fare i capelli a , lamentava Pt_2 che non mangiava abbastanza e che necessitava di analisi, ma la circostanza non R_ era vera, il bambino aveva solo bisogno dei suoi tempi essendo appena tornato dall'asilo e non avendo immediatamente appetito, infatti mangiava più tardi.
1.1.7. All'esito dell'udienza il giudice delegato alla procedura, nell'intenzione di verificare il nuovo assetto familiare avendo i due genitori ripreso la relazione ed avendo mostrato una certa progettualità, anche se tutta ancora da verificare, chiedeva al Servizio affidatario di proseguire nel monitoraggio della situazione in collaborazione con la casa famiglia, informando sull'andamento di tutti i percorsi richiesti anche sotto li profilo dell'autonomia lavorativa e rimettendo relazione al massimo a tre mesi.
In data 22.8.2024 era giunta la relazione del S.S. nella quale si attestava: - che la signora non aveva effettuato alcun nuovo accesso al CSM, mentre il sig. Pt_1 Parte_2 aveva effettuato l'esame del capello ed erano pervenuti gli esiti, negativi rispetto all'uso di sostanze stupefacenti, negativi all'alcol, positivi alle benzodiazepine.
Nella successiva relazione del 19.09.2024, sollecitata dal Tribunale, il S.S. specificava: - che la aveva riferito di essere in attesa di permesso di soggiorno, specificando di
Pt_1 avere ancora in corso la relazione con il sig. ma di dimorare a Giulianova Parte_2 nella casa di una signora che accudiva in qualità di badante;
- che il sig. aveva Parte_2 fornito informazioni del tutto contrastanti con quelle della avendo affermato che la
Pt_1 relazione sentimentale era cessata e che la donna si era allontanata da casa senza farvi più rientro, che inoltre la gli aveva comunicato che non era figlio suo e che
Pt_1 Pt_2 pertanto non aveva più intenzione di effettuare gli incontri in casa famiglia con il bambino;
- che il predetto aveva lamentato che nelle ultime settimane di convivenza con la
Pt_1 aveva spesso avuto problemi di stomaco e dissenteria e temeva che la donna lo avesse volontariamente avvelenato mettendo “qualcosa” nel cibo.
Era infine pervenuta relazione da parte della struttura la quale riferiva: - che i bambini erano sempre più inseriti nel contesto comunitario ed erano a loro agio con tutte le figure di riferimento: frequentava il secondo anno della scuola dell'infanzia ed avrebbe R_ iniziato a breve il percorso di logopedia, che la NPI aveva diagnosticato al bambino un
“sospetto disturbo misto dello sviluppo” ma erano stati fatti molti progressi e c'erano evidenti miglioramenti nel minore rispetto alla data d'ingresso in struttura;
era invece un Pt_2 bambino in regola con le tappe dello sviluppo, curioso e gioioso;
-che gli incontri protetti avevano avuto una involuzione. Infatti era evidente una tensione fra la coppia genitoriale che litigava anche ne corso degli incontri, tanto da rendere necessario l'intervento di un educatore per placare gli animi;
inoltre, il sig. dichiarava all'operatore che non Parte_2 sarebbe più tornato finché non avesse avuto prova che era suo figlio mediante prova Pt_2 del DNA. Tali situazioni di tensione e litigio fra la coppia ovviamente si ripercuotevano negativamente sulla serenità dei bambini che infatti divenivano insofferenti e cercavano di attirare l'attenzione della madre, la quale tuttavia non era in grado di soddisfare i loro bisogni emotivi ed affettivi, così alla fine i bambini si rivolgevano agli operatori per avere una risposta congrua rispetto al bisogno di essere calmati, rasserenati e protetti. Tutto ciò provocava una escalation di atteggiamenti verbali e fisici nella Robort che peggioravano la situazione facendola diventare ancora più caotica, tanto che spesso salutava la madre prima R_ della fine dell'incontro ed andava via.
1.2. Ciò detto il Tribunale rilevava come fosse evidente che, trascorso un anno dall'apertura della procedura, non si fosse verificato alcun concreto miglioramento nelle capacità genitoriali della del sig. che nella loro totale disorganizzazione di vita Pt_1 Parte_2 avevano reso impossibile la prospettazione di un ricongiungimento della famiglia.
Evidenziava la superficialità ancora una volta dimostrata da entrambi i genitori, i quali erano tornati a litigare (anche in struttura) fino a separarsi, senza informare il servizio sociale delle problematiche in corso.
Il signor aveva addirittura dichiarato espressamente di non voler più avere Parte_2 contatti con fino ad eventuale prova dell'effettiva paternità. Pt_2
Riguardo a quest'ultimo, rilevava come la capacità dell'uomo di potersi realmente occupare del figlio risultasse del tutto inconsistente, lavorando il predetto come muratore tutta la settimana escluso il sabato, non avendo alcuna risorsa familiare in supporto e non avendo nel tempo degli incontri protetti mostrato la capacità di progettare una diversa organizzazione, anzi arrivando tardi agli incontri o non arrivando affatto.
Quanto alla madre, ribadiva che la stessa manifestava problematiche psichiatriche per le quali assumeva farmaci stabilizzanti dell'umore (infatti aveva evidenziato varie volte anche in struttura agiti aggressivi), ma non era in grado di comprendere la sua condizione psicopatologica, il che rendeva impossibile, anche in un'ottica prognostica, immaginare una corretta adesione ad un percorso psicoterapeutico, neppure iniziato per asseriti problemi di mancanza di permesso di soggiorno.
Spiegava che comunque la stessa era priva di lavoro e priva di alcuna progettualità per il futuro e che la relazione malsana madre-figli era del tutto dannosa per la sana e corretta crescita dei figli, come rilevato dalle conseguenze dannose rilevabili soprattutto nel figlio maggiore , esposto per più tempo alla incongrua gestione materna, che infatti R_ necessitava di percorsi specifici soprattutto nel recupero del linguaggio. Di contro, a seguito delle dimissioni della donna dalla struttura, bambini evidenziavano significativi miglioramenti. Gli incontri protetti successivi erano insignificanti nel loro contenuto tanto che i bambini continuavano ad avere maggiormente gli operatori come punto di riferimento, visto che la madre, soprattutto in casi di necessità e difficoltà emotiva, non era minimamente in grado di accudirli, calmarli o comprendere le loro necessità
Nessuna prognosi favorevole di miglioramento era formulabile avendo avuto la e Pt_1 il tempo e gli strumenti necessari per dimostrare cambiamenti, ciò in Parte_2 detrimento ai minori che avevano già trascorso un anno e mezzo in struttura, in attesa di miglioramenti genitoriali che non c'erano stati, meritando invece un sano e nutriente contesto familiare.
Non era necessario alcun approfondimento tecnico sulle capacità genitoriali dei genitori avendo i medesimi dimostrato per fatti concludenti la loro totale incapacità e l'impossibilità di un recupero in tempi brevi e compatibili con le esigenze evolutive dei due bambini.
Sussisteva pertanto lo stato di abbandono dei due minori da intendersi come condizione di vita caratterizzata da totale privazione di cure materiali ed emotive da parte dei genitori ed in assenza di valide figure parentali attivabili in sostituzione o supporto.
Del padre di non si aveva alcuna notizia, la non aveva Persona_2 Pt_1 saputo indicare alcun utile recapito e comunque l'uomo sembrava vivere in Nigeria, anche se era sconosciuto l'indirizzo di residenza, in ogni caso il padre di non risultava R_ essere stato mai presente nella vita del minore che infatti neppure lo ricordava.
Rilevava che nella specie sussisteva la "situazione di abbandono", ravvisabile sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare sia l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. n.
7115-2011).
Spiegava che infatti la situazione di abbandono va dichiarata quando le prescrizioni impartite ai genitori, ovvero ai parenti del minore, sono risultate colpevolmente inadempiute, ovvero
è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in tempo ragionevole. Dunque, si rende necessaria una valutazione prognostica sulla recuperabilità delle funzioni genitoriali, da parametrarsi ad un tempo ragionevole (da quantificare caso per caso)
2. Avverso tale sentenza hanno proposto separate impugnazioni la madre dei minori ed il padre del più piccolo di essi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. 2.1. L'appellante (madre di entrambi i minori) ha formulato un unico ed articolato Pt_1 motivo di gravame, con il quale ha denunciato “mancanza dei presupposti di cui all'art. 8 L.
184/83”.
In particolare, deduce l'insussistenza nella specie di una situazione di abbandono morale e materiale dei minori, dolendosi del fatto che il Tribunale non avrebbe valutato i cambiamenti positivi posti in essere dalla madre ed avrebbe malamente ricostruito le circostanze fattuali.
Sostiene che: - la cessazione della relazione tra la sig.ra e il sig. non Pt_1 Parte_2
è sintomatica di alcuna superficialità; - essa esponente non presenta alcuna problematica psichiatrica, è attualmente occupata ed ha trovato una nuova sistemazione presso il proprio datore di lavoro;
- non ha mai ricevuto un supporto alla genitorialità da parte di professionisti o dei Servizi Sociali;
- la prognosi di miglioramento è assolutamente formulabile alla luce dei cambiamenti da lei posti in essere;
- non si è mai proceduto ad un accertamento tecnico delle capacità genitoriali, che, ove disposto, avrebbe potuto fornire un quadro scientifico ed obiettivo sulle reali capacità genitoriali e sull'eventualità di recupero delle stesse.
Riferisce che, quando era stata accolta nella struttura insieme ai figli, si trovava in situazione di temporanea difficoltà, in quanto priva di documenti che ne legittimassero la permanenza in Italia (avendo chiesto il riconoscimento della protezione internazionale ed essendo stata sentita dalla Commissione Territoriale di Ancona nell'agosto 2022), sicché si trovava nell'impossibilità di essere presa in carico dai Servizi Sociali, sia di Pescara, sia Torre de'
Passeri, sia di Giulianova.
Aggiunge che, nonostante tale situazione di difficoltà, è riuscita ad avviare un percorso faticoso di progressivo miglioramento, basato unicamente sulle proprie capacità.
Riferisce che nel mese di novembre 2023 ha avviato un percorso psicologico presso il
Consultorio di Giulianova e fino al gennaio 2024 è stata seguita con profitto dalla dott.ssa
, già componente dell'equipe territoriale per l'affido e le adozioni del Comune Persona_3 di Giulianova, percorso poi interrotto per le difficoltà di spostamento (essendo essa esponente tornata a vivere a Torre de' Passeri).
Rappresenta che nel mese di novembre 2023 ha accettato di seguire un corso online di lingua italiana attivato dalla casa-famiglia, non avendo invece potuto accedere ad altri corsi di lingua a causa della mancanza di documenti (il permesso di soggiorno per protezione speciale le è stato rilasciato solo in data 30.07.2024).
Riferisce che in data 2.09.2024 ha sottoscritto un contratto di lavoro domestico a tempo determinato con la sig.ra con la qualifica di “badante” del sig. Parte_6 , persona non autosufficiente, in virtù del quale beneficia di vitto e Persona_4 alloggio presso l'appartamento dell'anziano.
Sostiene che tali circostanze costituiscono prova evidente di un progressivo miglioramento delle sue condizioni di vita sia sotto il profilo delle capacità gestionali che in quello delle attitudini relazionali.
Lamenta che il Tribunale non ha adeguatamente tenuto conto delle sue difficoltà linguistiche che l'hanno indotta ad assumere atteggiamenti aggressivi.
Spiega che la relazione con il compagno è naufragata per non avere egli accettato la scelta lavorativa di essa esponente, tanto che aveva ventilato che il piccolo non fosse suo Pt_2 figlio.
Riferisce che i bambini si mostrano arrabbiati con lei perché non accettano di non tornare a casa con lei.
Spiega di essere allo stato in grado di fornire ad entrambi i minori assistenza morale e materiale proprio perché in capo ad essa non sussistono condotte di violazione di doveri genitoriali o abuso di poteri legali alla responsabilità genitoriale.
Dice di non seguire alcuna terapia e che le sono state fornite medicine senza consenso informato.
Richiama i principi reiteratamente enunciati dalla Suprema Corte rilevando che il diritto prioritario dei bambini di vivere con i propri genitori può essere limitato esclusivamente dove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono, a causa della irreversibile capacità dei genitori e dei parenti di allevarli e curarli per la loro inadeguatezza.
Denuncia che sono mancate offerte di sostegno.
2.2. L'appellante la cui impugnazione ha dato origine al procedimento n. Parte_2
540/2024 R.G.V., ha formulato i seguenti motivi di gravame: 1) Mancanza dei presupposti di cui all'art. 8 L. 184/1983 – Stato di abbandono morale e materiale;
2) Errata interpretazione dell'art. 333 c.c. ai fini della conferma della responsabilità genitoriale.
2.2.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erroneità dell'impugnata sentenza in punto di ritenuta ravvisabilità dello stato di abbandono morale e materiale del minore, suo figlio.
In particolare sostiene di non aver mai posto in essere condotte deficitarie sotto il profilo dell'assistenza morale e materiale, evidenziando che la rottura della relazione con la compagna è riconducibile al venire meno della comunione materiale e spirituale in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale e dolendosi del fatto che non ha mai ricevuto alcun supporto alla genitorialità da parte dei Servizi Sociali, né è stato sottoposto ad una valutazione da parte di un consulente (professionista) che ne potesse accertare le capacità genitoriali.
Neanche, evidenzia, ci sono nelle relazioni in atti doglianze che possano far ritenere che debbano essergli applicate le misure più dure ipotizzabili, ovvero di vedere che il proprio figlio venga adottato.
Sostiene anche il difetto dei presupposti per la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale, non avendo mai posto in essere condotte maltrattanti e violente contro il figlio, ed essendosi anzi sempre occupato di lui.
Deduce l'erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine al difetto di progettualità riguardo alla gestione del figlio, per il fatto di non potersene occupare durante l'attività lavorativa, senza considerare la possibilità di procedere ad un affidamento familiare.
2.2.2. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale ha individuato un percorso erroneo nel dichiarare la sospensione della responsabilità.
3. Nell'ambito di entrambi i procedimenti si è costituito il curatore speciale dei minori, il quale ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma dell'impugnata sentenza.
Anche il P.M. ha chiesto il rigetto delle impugnazioni, mentre il tutore non si è costituito.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta con riferimento alla prima udienza del giorno 1.04.2025 il Collegio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. padre del minore , assegnando alla Parte_3 Persona_2 reclamante termine fino al 30.05.2025 per provvedervi, rinviando il procedimento Pt_1 all'udienza del giorno 1.07.2025.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 12.06.2025 il Collegio, su richiesta dell'appellante assegnava nuovo termine per la notifica fino al 31.07.2025, per l'effetto fissando la Pt_1 nuova udienza al 16.09.2025.
L'appellante ha provveduto, nei termini concessi, ad integrare il contraddittorio nei confronti del sig. il quale non si è costituito nel presente procedimento di appello, sicché Parte_3 va dichiarato contumace.
5. L'udienza del giorno 16.09.2025 si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Con le note depositate in vista della predetta udienza le parti costituite hanno insistito nelle proprie domande, difese ed eccezioni.
6. Gli appelli non sono meritevoli di accoglimento.
6.1. Giova premettere che nella specie, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, risulta ravvisabile lo stato di abbandono morale e materiale dei minori, dovendo rilevarsi che per la configurabilità di tale condizione non sia necessaria una vera e propria derelictio da parte del genitore, essendo sufficiente che il minore non si veda garantite quelle cure che gli sono necessarie per crescere in modo sereno, sano ed equilibrato.
Come già evidenziato dal Tribunale, la Legge n. 184/1983 riconosce l'interesse superiore del fanciullo di crescere ed essere educato in un nucleo familiare che in caso di necessità sappia risolvere i propri limiti in un periodo di osservazione limitato e non certo incondizionato, atteso che il tempo concesso ai genitori per risolvere le proprie difficoltà ed inadeguatezze trova un limite invalicabile nel bisogno di certezza e stabilità affettiva che deve essere garantito al bambino entro un temine breve e ragionevole, rapportabile al suo percorso di vita ed all'incidenza che un ulteriore ritardo potrebbe avere sullo sviluppo della sua personalità.
6.2. Tanto premesso, si rileva che pienamente condivisibili si rivelano le valutazioni compiute dal Tribunale all'esito delle risultanze acquisite durante un lungo periodo di osservazione (risultanze sopra sintetizzate ai punti 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4, 1.1.6., 1.1.7.), in ordine all'incapacità genitoriale degli odierni appellanti, nonché la prognosi sfavorevole di recupero delle stessa in tempi compatibili con i bisogni evolutivi dei minori.
6.3 Con riferimento alla posizione della signora (madre di entrambi i minori), va Pt_1 pienamente condivisa l'analisi delle risultanze probatorie compiuta dal T.M. e le conclusioni cui lo stesso è giunto in punto di irrecuperabilità delle capacità genitoriali.
6.3.1. A prescindere dal dato, contestato dall'appellante siccome privo di riscontri (sul rilievo che non sarebbe stata sottoposta ad accertamenti medici sulle sue condizioni psichiatriche), costituito dall'esistenza di problematiche psichiatriche (certo è però che alla predetta è stato prescritto dal CSM uno stabilizzatore dell'umore che la signora ha assunto per diverso tempo e che ha ripetutamente manifestato aggressività e violenza, sia nel periodo di convivenza con il sig. sia durante la permanenza in struttura, sia Parte_2 successivamente durante gli incontri protetti genitori- figli), non vi è dubbio che –sulla scorta delle risultanze dell'osservazione compiuta dagli operatori e professionisti presso la struttura- la stessa ha manifestato di essere del tutto inadeguata alla funzione materna, incapace di riconoscere i bisogni primari dei figli e di provvedere ai loro bisogni materiali e morali.
Quanto al figlio maggiore , oltre a rivelare estremo distacco (al riguardo va R_ evidenziato come gli operatori della struttura abbiano riferito “non siamo riusciti nel tempo a capire come mai la madre rifiuti in modo così netto il figlio grande. E' come se non lo considerasse suo figlio”, tanto che, quando è stata dimessa dalla struttura, è andata via senza neanche salutarlo, rifiutando la proposta degli operatori in proposito), è emerso che lo sgridava continuamente ed era spesso aggressiva con lui anche per ragioni futili, tanto che il minore evitava il contatto materno e non cercava conforto nella madre quando a disagio (il bambino, all'osservazione degli esperti, si è mostrato subito problematico, rivelando i chiari segni di una vita pregressa caratterizzata da abusi e trascuratezza emotiva), inoltre presentava uno sviluppo linguistico del tutto deficitario, limitandosi a vocalizzi e gesti per comunicare.
Quanto al figlio minore , lo stesso aveva sviluppato un attaccamento simbiotico, non Pt_2 consentendogli la madre di conquistare alcuna forma di autonomia.
6.3.2. Da quando la signora è stata allontanata dalla struttura i bambini hanno evidenziato significativi miglioramenti (in particolare , al quale la NPI ha diagnosticato “un R_ sospetto disturbo misto dello sviluppo” ha fatto molti progressi dimostrando significativi miglioramenti rispetto all'ingresso in struttura), mostrandosi sempre più inseriti nel contesto comunitario e dimostrando di essere a loro agio con tutte le figure di riferimento.
I bambini appaiono nella routine quotidiana sereni e a loro agio nell'ambiente comunitario e con le figure di riferimento.
Gli operatori hanno riferito che “ , nonostante non sia in linea con lo sviluppo tipico R_ del linguaggio, evidenzia indici di miglioramento nella produzione linguistica che rappresenta l'abilità difettuale perché viceversa nella comprensione mostra un livello congruo e adeguato all'età. Sveglio ed intelligente ha imparato a farsi capire sebbene mostri evidenti segni di frustrazione quando ciò non accade. Ha frequentato il primo anno di scuola materna ove mostra un comportamento molto esuberante e iperattivo” che invece “ Pt_2 sta progressivamente acquisendo competenze psicomotorie, emozionali e cognitive influenzate dall'ambiente sano e ricco di stimoli in cui sta crescendo. È un bambino vivace
e solare e gioca sempre volentieri con i piccoli presenti in struttura ed anche con il fratello maggiore. Risponde in maniera positiva si diversi stimoli educativi e mostra un attaccamento sano agli adulti di riferimento” (Relazione a firma psicologa e direttrice della casa-famiglia in data 30.07.2024).
Gli incontri con la madre, successivi al suo allontanamento dalla struttura, si sono rivelati del tutto insignificanti, tanto che i bambini, in caso di necessità, si sono sempre rivolti agli operatori quali punti di riferimento, a fronte dell'incapacità della donna di riconoscere i bisogni dei figli, di calmarli, rassicurarli e proteggerli.
Al riguardo la psicologa e la direttrice della struttura, nella relazione del 14.05.2024 hanno riferito che gli incontri con i genitori “non sembrano fruttuosi perché vengono utilizzati dai coniugi per banchettare con i bambini e fare i capelli al piccolo . Nelle ultime sessioni Pt_2
i bambini appaiono turbati dal momento dell'arrivo dei genitori, al punto che piange Pt_2
e fa fatica a calmarsi per questo la signora lo mette davanti al cellulare per distrarlo. Inoltre richiedono la presenza fissa e costante dell'educatore che non può allontanarsi mai durante
l'incontro. IT, infine, viene sempre lasciato da parte e per questo capita che il bambino si allontani prima di terminare la sessione e in tali occasioni i genitori lo assecondano senza fare ulteriori domande o richieste”.
Le predette professioniste nella relazione del 30.07.2024 hanno riferito che nell'ultimo periodo “il rapporto genitori figli è andato sempre più sgretolandosi” … “Tali incontri hanno un effetto sempre più iatrogeno per i piccoli. A tal uopo, i bambini fanno fatica ad accedere nella stanza dell'incontro e non si staccano mai dall'operatore che segue le sessioni per relazionarsi liberamente con i genitori. in particolare appare turbato sin dal loro Pt_2 arrivo, infatti inizia sin da subito a piangere in modo inconsolabile. Le strategie messe in atto soprattutto dalla signora appaiono poco consone poiché utilizza come strumenti consolatori per il piccolo cibo e cellulare”. “viene più spesso lasciato in disparte dacché anche R_ lui stesso richiede meno attenzioni rispetto al fratello e d'altra parte risente comunque, di tale atteggiamento materno. A tal proposito, infatti, nel giorno successivo all'incontro tende ad essere più nervoso e a soffrire di enuresi notturna”.
Nella successiva relazione del 16.09.2024 hanno riferito che, nell'ultimo mese, “si è evidenziato un peggioramento evidente nel rapporto tra i coniugi, i quali, durante l'ultimo incontro, sono arrivati perfino a litigare tra loro al punto che l'educatore che assiste alla sessione è dovuto intervenire per placare gli animi”; che peraltro il sig. Parte_2
“andando via, ha riferito agli operatori che non sarebbe più venuto agli appuntamenti fino a quando non si fosse resa disponibile a fare un teste del DNA a che, a suo Pt_1 Pt_2 dire, sarebbe anche lui figlio del papà di ”. R_
Hanno spiegato che “tali situazioni incresciose turbano la serenità dei bambini già in difficoltà durante gli incontri” ed evidenziato che “permane una fatica da parte di a Pt_1 gestire i suoi bimbi che, dopo la lauta merenda che porta lei stessa, divengono insofferenti
e cercano di attirare la sua attenzione. Dal momento in cui la mamma non riesce a sintonizzarsi sulle loro richieste emotivo-affettive, gli stessi direzionano la loro attenzione sull'operatore che risponde in modo maggiormente congruo e autentico. Questo ingenera, poi, frustrazione in che mette in atto un'escalation di atteggiamenti verbali e non Pt_1 verbali che non migliorano la relazione tra loro e anzi la peggiorano”, peraltro , R_
“essendo autonomo, spesso saluta la mamma prima della fine dell'incontro e va via”. 6.3.3 Diversamente da quanto denunciato con l'atto di gravame, alla signora sono stati offerti tutti gli strumenti necessari per migliorare e dimostrare cambiamenti, essendo stata inserita insieme ai bambini in casa-famiglia, dove però ha rivelato la massima chiusura mostrandosi del tutto oppositiva e refrattaria agli interventi ed ai suggerimenti dei professionisti, senza cogliere l'opportunità di miglioramento offertale.
Non avendo la donna per lungo tempo accettato i supporti e le indicazioni dei professionisti, perseverando nelle condotte inadeguate, con esposizione dei figli a forte rischio evolutivo, la stessa è stata infine allontanata dalla struttura.
6.3.4. Quanto agli asseriti cambiamenti che dimostrerebbero, secondo la tesi dell'appellante, concrete possibilità di miglioramento (l'appellante ha rappresentato nell'atto di impugnazione di avere trovato un'occupazione lavorativa e di avere trovato una sistemazione presso il proprio datore di lavoro), si rileva che la predetta si è limitata a produrre una lettera di assunzione per lavoro domestico, a tempo determinato (dal
2.09.2024 al 30.09.2024) quale assistente familiare di persona non autosufficiente (con obblighi di provvedere inoltre all'approvvigionamento dei beni necessari, preparazione dei cibi e mantenimento decoroso della casa) con orario di lavoro full time.
Trattasi all'evidenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato della cui proroga fino al dicembre 2024 non vi è alcuna dimostrazione (la proposta di proroga che non reca alcuna sottoscrizione).
Inoltre, la signora, la quale ha inizialmente giustificato la mancata ripresa del percorso Parte presso il con la mancanza del permesso di soggiorno e con la conseguente impossibilità di procedere alla nomina del MMG per la relativa prescrizione, non ha -neanche dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno (a seguito della concessione della protezione speciale nel luglio 2024)- attivato i percorsi prescritti.
Né l'appellante ha (con l'atto di appello del dicembre 2024 o con le successive note e difese, le ultime risalenti al 15.09.2025) rappresentato e documentato eventuali successive stabilizzazioni lavorative o predisposizione di un sistema di vita congruo alla crescita di due bambini o l'avvio del necessario percorso presso il CSM.
6.3.5. Pienamente condivisibile, alla luce di quanto emerso nei mesi di osservazione seguiti al collocamento di madre e figli presso la casa famiglia e, successivamente all'allontanamento della madre, del monitoraggio sugli incontri, nonché delle valutazioni espresse dal personale specializzato (psicologa dott.ssa della casa Testimone_1 famiglia ove i minori sono stati collocati dall'anno 2023, inizialmente insieme alla madre e successivamente da soli), si rivela il giudizio negativo formulato dal Tribunale in ordine alle capacità genitoriali della Pt_1
6.4. Anche le valutazioni espresse dal TM con riferimento al sig. (padre del Parte_2 piccolo ) vanno condivise. Pt_2
6.4.1. In particolare, va in questa sede ribadita la natura pregiudizievole per l'interesse del bambino dell'atteggiamento del padre, il quale, pur rivelando nel corso degli incontri idoneità sotto il profilo della capacità di rapportarsi con il bambino sotto l'aspetto ludico, ha rivelato scarsa puntualità ed assiduità agli incontri protetti (programmati per il sabato) disertando quelli successivi al settembre 2024 in ragione dei dubbi palesati sulla paternità.
6.4.2. Il predetto inoltre ha rivelato estrema superficialità e mancanza di progettazione in ordine alla gestione del minore ed alle modalità con cui (per essendo egli fuori casa per lavoro dal lunedì al venerdì di ogni settimana) potrebbe prendersi cura di un bambino di tre anni di vita (del tutto fantasioso e rivelatore di estrema superficialità si rivela il proposito di andare a trovare una fidanzata in Nigeria per portarla in Italia per accudire il bambino).
6.5. Immune da censure si rivela la decisione del Tribunale in punto di non necessità (a fronte delle loro condotte e delle valutazioni espresse dagli esperti operanti presso la casa famiglia) di sottoporre gli attuali appellanti ad accertamento tecnico specifico in punto di capacità genitoriali, come pure il giudizio di irrecuperabilità delle capacità genitoriali in capo ai predetti, sia in ragione delle problematiche della donna (che hanno condotto il CSM a prescriverle uno stabilizzatore dell'umore) che in ragione della superficialità dell'uomo, fattori prognostici negativi per un recupero delle competenze genitoriali.
6.6. Né può essere ignorato che, come correttamente sottolineato dal Tribunale, il tempo concesso ai genitori per risolvere le proprie difficoltà ed inadeguatezze trovi un limite invalicabile nel bisogno di certezza e stabilità affettiva che deve essere garantito al bambino entro un termine breve e ragionevole, rapportabile al suo percorso di vita ed all'incidenza che un ulteriore ritardo potrebbe inevitabilmente avere sul regolare sviluppo della sua personalità.
6.7. Nella specie, per quanto sopra detto, deve escludersi ogni possibilità di recupero dei genitori, tanto meno attuabili in tempi compatibili con lo sviluppo evolutivo dei minori, considerato che durante il periodo più che ampio concesso ai genitori per comprendere le ragioni che hanno portato al provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale e per ravvedersi, gli stessi non hanno intrapreso alcun percorso finalizzato al recupero della capacità genitoriali. D'altra parte, neanche è emersa una rete familiare che possa fornire un idoneo supporto alle carenze genitoriali.
Al riguardo il solo ha fatto riferimento ad una sorella che vive ad Ancona, Persona_5 anche se ha spiegato di non avere rapporti con lei da oltre sette anni, sicché va rilevata l'inesistenza di valide alternative alla dichiarazione dello stato di adottabilità.
6.8. In definitiva, a fronte dell'infruttuosa adozione delle misure di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori, va ritenuta la sussistenza dello stato di abbandono dei minori per inidoneità dei genitori ad assumere e conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo da curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico ed affettivo,
7. Passando al regolamento delle spese processuali si rileva come tenuto conto dell'esito decisorio e della posizione delle parti, le stesse possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) RIGETTA gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila
n. 105/2024, depositata in data 2.12.2024;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di causa;
3) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 26.09.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Dott.ssa Nicoletta Orlandi