TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2598
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione di leggi e norme, eccesso di potere, lesione del legittimo affidamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione precetti costituzionali, irragionevolezza e violazione principio di proporzionalità

    Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. La regressione tariffaria, in assenza di impugnazione dei presupposti atti di programmazione regionale, costituisce un meccanismo convenzionale cui sono sottoposte le strutture accreditate. Gli atti impugnati sono strumentali alla definizione di un rapporto di credito, rientrando la contestazione nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, poiché non coinvolgono l'azione autoritativa della Pubblica Amministrazione ma riguardano la mera debenza di corrispettivi maturati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2598
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2598
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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