TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/12/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3905/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/10/1957 e ivi residente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Reposo Francesco e Reposo Serena del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/02/1963 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Casalone Paolo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato
(AL) il 05/07/1982, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 67,
Parte II - Serie A, Anno 1982.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il 05/07/1982, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 67, Parte II - Serie A, Anno
1982 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la casa coniugale, sita in Comune di Casale Monferrato (AL) alla Via
Mantova n.3, di proprietà esclusiva del Sig. resterà a quest'ultimo unitamente a Parte_1 tutti gli arredi in essa presenti;
2. DÀ ATTO che i coniugi convengono non farsi luogo ad assegno di mantenimento a favore del coniuge di-chiarandosi gli stessi economicamente indipendenti;
3. DÀ ATTO che i coniugi hanno già provveduto, concordemente, alla divisione del saldo attivo in essere sul conto corrente cointestato n. 0000001400465 presso Banca Unicredit e di aver provveduto alla relativa estinzione;
4. DÀ ATTO che il Sig. - a definizione e tacitazione dei reciproci rapporti Parte_1 patrimoniali tutti nulla escluso od eccettuato, maturati in costanza di matrimonio anche in relazione al contributo personale prestato dalla moglie nell'ambito familiare, anche a titolo transattivo nonché quale corresponsione di somma a valere, in sede di divorzio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, co. 8, legge 898/70 e succ. mod - corrisponde alla Sig.ra
- che a tale titolo accetta - la somma omnia di Euro 8.000,00 mediante Controparte_1 assegno circolare n.7407036868 – 10 del 20/10/2025 emesso da Unicredit Banca, Agenzia
pagina 2 di 3 di Casale Monferrato (AL) che è stato consegnato alla Sig.ra in occasione della CP_1 sottoscrizione del ricorso;
5. DÀ ATTO che le parti hanno definito ogni questione, anche patrimoniale, tra le stesse pendenti e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'una dall'altra ad eccezione dell'esatto adempimento di quanto previsto in queste condizioni;
6. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3905/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/10/1957 e ivi residente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Reposo Francesco e Reposo Serena del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/02/1963 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Casalone Paolo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato
(AL) il 05/07/1982, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 67,
Parte II - Serie A, Anno 1982.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il 05/07/1982, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 67, Parte II - Serie A, Anno
1982 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la casa coniugale, sita in Comune di Casale Monferrato (AL) alla Via
Mantova n.3, di proprietà esclusiva del Sig. resterà a quest'ultimo unitamente a Parte_1 tutti gli arredi in essa presenti;
2. DÀ ATTO che i coniugi convengono non farsi luogo ad assegno di mantenimento a favore del coniuge di-chiarandosi gli stessi economicamente indipendenti;
3. DÀ ATTO che i coniugi hanno già provveduto, concordemente, alla divisione del saldo attivo in essere sul conto corrente cointestato n. 0000001400465 presso Banca Unicredit e di aver provveduto alla relativa estinzione;
4. DÀ ATTO che il Sig. - a definizione e tacitazione dei reciproci rapporti Parte_1 patrimoniali tutti nulla escluso od eccettuato, maturati in costanza di matrimonio anche in relazione al contributo personale prestato dalla moglie nell'ambito familiare, anche a titolo transattivo nonché quale corresponsione di somma a valere, in sede di divorzio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, co. 8, legge 898/70 e succ. mod - corrisponde alla Sig.ra
- che a tale titolo accetta - la somma omnia di Euro 8.000,00 mediante Controparte_1 assegno circolare n.7407036868 – 10 del 20/10/2025 emesso da Unicredit Banca, Agenzia
pagina 2 di 3 di Casale Monferrato (AL) che è stato consegnato alla Sig.ra in occasione della CP_1 sottoscrizione del ricorso;
5. DÀ ATTO che le parti hanno definito ogni questione, anche patrimoniale, tra le stesse pendenti e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'una dall'altra ad eccezione dell'esatto adempimento di quanto previsto in queste condizioni;
6. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3