Sentenza 6 dicembre 2005
Massime • 1
Ai fini della legittima difesa putativa, l'errore scusabile che può giustificare la scriminante putativa deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di un'offesa ingiusta.
Commentario • 1
- 1. Legittima difesa: presupposti e limitiTeam Sistema Diritto Penale · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 4 marzo 2025
Cass. pen., Sez. V, 3 aprile 2025, sentenza n. 12855 LA MASSIMA “La scriminante della legittima difesa è configurabile solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione. All'opposto, è da ritenersi insussistente qualora l'agente abbia avuto la possibilità di evitare lo scontro con l'antagonista fuggendo oppure allontanandosi dall'aggressore senza pregiudizio. Sotto il profilo dell'adeguatezza della reazione dell'imputato ad un'offesa ingiusta, non rispetta i criteri di proporzionalità e immediata necessità, l'erogazione di sostanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2005, n. 4337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4337 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 06/12/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1258
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 032053/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA CC OR, N. IL 19/05/1974;
avverso SENTENZA del 06/06/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANRO Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito di difensori Avv. ROMANO Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 6 giugno 2005 la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Agrigento del 23 marzo 2004, esclusa la aggravante dell'avere agito per motivi futili, riderminava in sette anni e quattro mesi di reclusione la pena inflitta a La RO AL quale responsabile del reato di tentato omicidio aggravato commesso in danno del LL PP in agro di Licata il 15 febbraio 2003. La RO PP, ricoverato dapprima presso il pronto soccorso del locale ospedale per una ferita lacero contusa all'altezza del lobo auricolare destro, la frattura della regione parietale destra e gravi danni a carico della struttura cranio encefalica e quindi trasportato in elicottero a Palermo presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale civico con prognosi riservata, aveva riferito sia ai sanitari che ai carabinieri di essere stato colpito ripetutamente al capo dal LL AL con una tavola di legno, mentre si trovavano in campagna, riuscendo comunque a fuggire e così a salvarsi. I genitori dei due giovani avevano confermato che quel pomeriggio avevano visto rientrare a casa, alle ore 14.30, il figlio PP che presentava una vistosa ferita alla testa a suo dire provocata con un colpo di bastone dal LL AL nel corso di una lite, come era all'ordine del giorno poiché i due fratelli litigavano continuamente per motivi legati alla spartizione dei terreni di proprietà familiare. Sul luogo indicato dalla persona offesa i Carabinieri avevano rinvenuto una tavola di legno, lunga 80 cm e larga 5 cm, spezzata di recente.
La RO AL, subito tratto in arresto, in sede di convalida aveva sostenuto di essersi limitato a difendersi, strappando dalle mani del LL una tavola di legno con cui questi lo aveva colpito, colpendolo a sua volta con un solo colpo, senza l'intenzione di ucciderlo.
La consulenza medico legale eseguita sulla vittima aveva però consentito di appurare che La RO PP era stato colpito reiteratamente con un oggetto dotato di vis lesiva tale da incidere sia sulla teca cranica sia sugli stati più profondi, producendo un ematoma subdurale ed epidurale tempore - parietale destro, cosicché un ulteriore e violento insulto traumatico contusivo avrebbe potuto determinare severe lesioni a carico del parenchima cerebrale e delle strutture vascolari locali e quindi il decesso della persona offesa. Sulla base di tali emergenze i giudici di merito avevano ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato dovesse essere qualificata come tentativo di omicidio in quanto univocamente diretta a cagionare la morte di La RO PP che era stato colpito reiteratamente con un mezzo idoneo in una zona vitale del corpo, a causa di dissapori che riguardavano la rispettiva attribuzione di terreni della comune famiglia di origine, avendo l'imputato cessato la azione criminosa soltanto a seguito della precipitosa fuga della vittima. Nel contempo i giudici di merito avevano respinto la tesi difensiva della legittima difesa ovvero dell'eccesso colposo di legittima difesa prospettata dall'imputato, ritenendo che la versione fornita da quest'ultimo, in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa, con la documentazione sanitaria in atti e con gli esiti della consulenza tecnica, non fosse supportata da alcun elemento, mentre, al contrario, le ferite riportate dall'imputato agli arti superiori, costituite da escoriazioni multiple, erano speculari alle escoriazioni e contusioni alle mani riportate dalla vittima ed apparivano il segno evidente non già di una offesa, bensì di un tentativo di difesa da parte della vittima che era stata aggredita, e, nel contempo, il fatto che l'imputato, che si trovava sopra il trattore, fosse sceso dallo stesso per fronteggiare il LL e lo avesse reiteratamente colpito al capo denotava un accanimento incompatibile non solo con il requisito della proporzione tra aggressione ad azione ma anche con la ipotesi che il prospettato eccesso di legittima difesa fosse dovuto a colpa e cioè ad un errore da parte dell'imputato nel calibrare il suo gesto oppure nel valutarne le conseguenze.
Quanto infine alla misura della pena, la Corte di merito, nell'escludere la aggravante dei motivi futili, tale non apparendo il contrasto fra fratelli in ordine al godimento dei terreni familiari ed al trattamento riservato ai due dal comune padre, rideterminava la pena base per l'omicidio in anni 24 di reclusione, ridotta ad anni 11 ai sensi dell'art. 56 c.p., in considerazione della efferatezza della condotta e della gravità e del numero dei precedenti penali dell'imputato, e di un ulteriore terzo per la scelta del rito abbreviato.
2 - Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e deducendo con due separati motivi:
Violazione degli artt. 52, 55 e 59 c.p. per avere i giudici di merito escluso la scriminante di cui all'art. 52 c.p., pur avendo riconosciuto, in fatto, che la vittima, quando ancora l'imputato era sul trattore, aveva raccolto da terra una tavola con l'evidente intento di colpirlo e di cagionargli delle lesioni, così ingenerando nell'imputato la percezione di una aggressione alla quale aveva ritenuto di doversi opporre per salvare la propria incolumità e quindi determinando i presupposti della legittima difesa quanto meno putativa ovvero dell'eccesso colposo di legittima difesa putativa, alla stregua di un giudizio ex ante che avrebbe dovuto essere esteso a tutte le circostanze dell'azione idonee ad avere influenza concreta sulla insorgenza dell'erroneo convincimento di dovere difendere sè od altri da una ingiusta aggressione, ed in particolare al carattere violento della vittima come emergente dal certificato penale ed ai suoi difficili rapporti con tutti i componenti della famiglia di origine, a nulla rilevando che poi l'agente per un errore di valutazione avesse travalicato i limiti apprestando mezzi eccessivi di difesa rispetto al pericolo effettivamente corso, integrando proprio ciò l'eccesso colposo di legittima difesa;
- contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nell'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e violazione degli artt. 132 e 133 c.p. per avere il giudice di merito omesso di dare ragione dei motivi che giustificavano l'esercizio del suo potere discrezionale in punto di pena.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Con il primo motivo la difesa dell'imputato lamenta violazione degli artt. 52, 55 e 59 del c.p. e difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata applicazione della legittima difesa putativa o quanto meno dell'eccesso colposo di legittima difesa putativa, sotto il profilo che l'azione della vittima, che aveva raccolto una tavola da terra al fine di fronteggiare l'imputato, avrebbe determinato in quest'ultimo la insorgenza dell'erroneo convincimento di doversi difendere da una aggressione ingiusta, non rilevando che poi per un errore di valutazione avesse travalicato i limiti della legittima difesa infierendo sulla vittima, integrando un tale comportamento proprio l'eccesso colposo di legittima difesa.
Il motivo è infondato.
La difesa dell'imputato pare avere abbandonato in questa sede la tesi della legittima difesa reale, pure sostenuta nel giudizio di merito, limitandosi a prospettare quella della scriminante putativa fondata su elementi che, a suo avviso, potevano fare ritenere che La RO AL, avendo visto il LL raccogliere da terra una tavola, avesse realizzato in quel momento il timore di potere essere aggredito e per questo fosse sceso dal trattore, a bordo del quale si trovava ed avesse tolto la tavola dalle mani del LL, colpendolo al capo con l'intenzione di difendersi dalla aggressione che paventava.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in punto di legittima difesa putativa, è consolidata nel senso che l'errore scusabile che giustifica la scriminante putativa deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di una offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti e cioè di una situazione obiettiva atta a fare sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di una offesa ingiusta.
Orbene, nel caso in esame, al di là di tutti gli elementi che ha indicato l'imputato a sostegno del suo asserito timore di potere essere aggredito (elementi che, come esattamente rilevato dai giudici di merito, sono risultati controproducenti per lo stesso imputato - come le lesioni al braccio destro, ritenute, sulla base delle indagini mediche, come il risultato di azione non già di offesa, bensì di difesa da parte della vittima - ovvero privi di significato univoco, come ad esempio la circostanza che anche la vittima avesse dei precedenti penale e difficili rapporti familiari), vi sono diverse circostanze, messe in debita luce dai giudici di merito, che escludono con assoluta certezza anche la semplice prospettabilità della legittima difesa putativa e che consistono nelle modalità della azione (una aggressione violenta, ripetuta ed incontenibile, diretta contro il capo della vittima e posta in essere dall'imputato dopo essere sceso dal trattore su cui si trovava e dall'alto del quale niente aveva da temere) incompatibile in radice con una azione difensiva che non può mai attuarsi attraverso una condotta tanto violenta e prolungata nei confronti di una persona inerme, nella assenza di lesioni da offesa nel corpo dell'imputato, nella contemporanea presenza, invece, di lesioni da difesa e nella obiettiva impossibilità di interpretare come aggressivo o minaccioso il comportamento di colui che, visto tornare sul posto l'imputato a bordo del trattore dopo essersi allontanato una prima volta, aveva istintivamente raccolto da terra una tavola di legno, che stava utilizzando nella costruzione dei tetti delle serre, trovandosi in posizione svantaggiata rispetto all'imputato che sedeva sul mezzo agricolo;
con la conseguenza che una diversa convinzione dell'imputato non sarebbe rilevante ai fini della legittima difesa putativa, non trovando riscontro nella realtà (cfr. Cass. 11/11/1988 n. 10837). A fronte di tale motivazione la difesa dell'imputato si limita a prospettare una diversa ricostruzione delle risultanze processuali in ordine ad una asserita aggressione che la vittima avrebbe posto in essere nei suoi confronti mentre era ancora sul trattore, che peraltro non inficia quella del giudice di merito in quanto non coglie incongruenze logico - giuridiche del ragionamento sottostante alla decisione e comunque resterebbe priva di rilievo alla stregua degli elementi sopra indicati che escluderebbero in ogni caso la legittima difesa putativa, anche se fosse vero (e non lo è alla stregua della logica ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito) che La RO PP avesse raccolto l'asse di legno per colpire il LL.
Non sussistendo gli estremi della legittima difesa neppure putativa, deve escludersi altresì che possa prospettarsi l'eccesso colposo di legittima difesa, il quale, a norma dell'art. 55 c.p., presuppone in ogni caso la esistenza della causa di liceità, fosse pure putativa, e si qualifica ulteriormente per il superamento, per colpa, dei limiti fissati dalla legge per l'esercizio della stessa;
cosicché, una volta esclusa l'esimente della legittima difesa, non può parlarsi di eccesso colposo, dato che le due figure presuppongono identità di situazioni e si differenziano unicamente in ordine all'elemento della adeguatezza della reazione (v. per tutte Cass. Sez. 1^, 21/01/1998 n. 740).
4 - Il secondo motivo con cui il ricorrente censura l'uso dei poteri discrezionali del giudice in punto di misura della pena è pretestuoso.
Trattandosi di tentato omicidio aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p., comma 2, in quanto commesso in danno del LL, la pena base
è stata applicata nel minimo di legge (24 anni di reclusione), essendo la pena prevista quella della reclusione da 24 a 30 anni ed anche la riduzione per il tentativo è stata rilevante e comunque superiore al minimo di un terzo previsto dall'art. 56 c.p., comma 2, mentre la concreta applicazione della riduzione è stata motivata dalla Corte di merito con riguardo alla efferatezza della condotta ed ai gravi e numerosi precedenti penali dell'imputato, ma anche al dolo d'impeto ed alla motivazione per cui aveva agito e cioè proprio in relazione a tutti i criteri indicati dagli artt. 132 e 133 del c.p. valutati dalla Corte di merito dapprima singolarmente e quindi complessivamente.
Non è quindi vero che la Corte di merito non abbia motivato l'esercizio del proprio potere discrezionale in relazione alla dosimetria della pena, avendo al contrario la Corte di merito dato conto in modo esauriente ed ineccepibile, del tutto conforme al parametro normativo di cui agli artt. 132 e 133 c.p., dei criteri fattuali e giuridici cui ha informato la propria vantazione in punto di determinazione della pena in concreto.
5 - In definitiva, il ricorso dell'imputato, siccome infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere respinto, con le conseguenze di legge anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2006