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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 6/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 18071/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Marina MANNINO, in sostituzione dell'Avv. EP VA
per parte ricorrente e L'Avv. Elisabetta VIOLANTE, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Mannino insiste nel ricorso e chiede che la causa venga posta in decisione con condanna dell' alle spese di lite, atteso che lo stato di handicap è stato riconosciuto sin CP_1
dalla fase dell'a.t.p.
L'Avv. Violante ribadisce il contenuto della memoria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.26 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________ 18071 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Addì ______________ EP VA, giusta procura in atti, ed elettivamente
Rilasciata spedizione in domiciliato presso lo studio di questi, in Castelvetrano (TP), Via forma esecutiva all'Avv.
Domenico Scinà 6 e al suo indirizzo telematico;
______________________
______________________
- Ricorrente -
per ___________________
CONTRO
______________________
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...] Il Cancelliere
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria,
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
E CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 3, L.104/92.
2 Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere da Marzo
2025 e rigetta la relativa domanda per il periodo anteriore;
dichiara, altresì, che lo stesso possiede lo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma
3, L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (14/04/2022).
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna l' al pagamento della residua frazione, che liquida in CP_1 complessivi € 1.750,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. EP VA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/11/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (14/04/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento, comunque affermando: “è persona handicappata, perché presenta una minorazione fisica stabilizzata che è
3 causa di difficoltà di relazione e di integrazione, tale da determinare uno svantaggio sociale nel contesto di riferimento in cui vive in quando necessita un intervento assistenziale continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art.3 comma 3°), e può essere considerato portatore di handicap grave (art. 3 comma 3) dalla data della presentazione della domanda”.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le conclusioni del c.t.u., relativamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con ricorso depositato in data 11/12/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento della predetta indennità e per la conferma del requisito ex art. 3, comma 3 della legge 104/92, già riconosciuto dal c.t.u. della fase di a.t.p.
L' costituitosi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso, deducendo sia CP_1
la insussistenza del requisito sanitario prescritto, che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 6/11/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da “Insufficienza respiratoria cronica da broncopatia cronica ostruttiva
[...]
enfisematosa - da moderata a severa secondo le linee guida GOLD - e in ossigenoterapia in soggetto senile, in scadenti condizioni generali complessive e con marcati vincoli delle autonomie personali,
esiti di ureteronefrectomia destra (2014) per carcinoma, con insufficienza renale lieve e I.P.B.,
cardiopatia ipertensiva” e ha osservato che le suddette infermità “a carattere permanente,
cronico, irreversibile - già all'epoca della detta istanza, incidevano severamente sulle condizioni generali e funzionali dell'interessato, rendendosi responsabili, in complesso, di un quadro morboso causa (a mente della normativa di riferimento, in particolare, l'art.5, comma 7, del D.Lgs. 124/98) -
fin dall'epoca della detta istanza, di un'invalidità in ultrasessantacinquenne, con difficoltà
persistenti, gravi, a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, pari - ai soli fini dell'assistenza sanitaria (e salvo, come suddetto, l'improprietà dei termini) - alla invalidità, con totale e permanente inabilità lavorativa del 100%; […] l'attuale quadro morboso - come rilevato a seguito della visita personale dell'interessato - deve ritenersi molto significativo e grave sotto l'aspetto funzionale,
4 con assoluta prevalenza della patologia a carico dell'apparato respiratorio (in soggetto senile e astenico, con recenti segni di dimagrimento), con i conseguenti vincoli che, in complesso, lo caratterizzano, responsabili di severa incidenza funzionale, al punto tale da determinarne una condizione di dipendenza continua nell'espletamento dei comuni atti della vita quotidiana
(che oggi giustifica l'erogazione dell'indennità di accompagnamento a suo favore, per ricorrenza delle relative condizioni normative).
Dalla revisione dell'attuale raccolta anamnestica e dall'attento esame della documentazione clinica prodotta nel suo complesso (per la verità, del tutto muta in tema di perdita dell'autonomia personale dell'interessato), non si ritiene, tuttavia, che lo stato di dipendenza oggi rilevato
(per necessità di assistenza continua nel compimento degli atti della vita quotidiana) fosse presente fin dall'epoca dell'istanza per cui è causa, né alla data dell'accertamento svolto in sede di A.T.P.
(come risultante dai rilievi emersi in sede di visita dell'attore, a cura del C.T.U. all'epoca nominato).
Per quanto precede, quindi - in considerazione della storia naturale del quadro morboso riscontrato, tenuto conto delle risultanze del presente accertamento, in particolare, del quadro clinico-
funzione rilevato nel corso della visita dell'interessato - la decorrenza della condizione di perdita dell'autonomia personale oggi evidenziata (che, a mente delle Leggi 18/80 e 508/88, conferisce titolo all'indennità di accompagnamento) non può che ricavarsi presuntivamente e, a parere dello scrivente, è collocabile molto verosimilmente a 6 (sei) mesi addietro rispetto all'attuale accertamento, quindi, al 12/03/2025”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento, a decorrere da Marzo 2025, mentre non li possedeva per il periodo anteriore;
dichiarando, altresì, che lo stesso possiede lo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (14/04/2022).
5 Considerato l'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le CP_1
spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6/11/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 6/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 18071/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Marina MANNINO, in sostituzione dell'Avv. EP VA
per parte ricorrente e L'Avv. Elisabetta VIOLANTE, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Mannino insiste nel ricorso e chiede che la causa venga posta in decisione con condanna dell' alle spese di lite, atteso che lo stato di handicap è stato riconosciuto sin CP_1
dalla fase dell'a.t.p.
L'Avv. Violante ribadisce il contenuto della memoria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.26 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________ 18071 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Addì ______________ EP VA, giusta procura in atti, ed elettivamente
Rilasciata spedizione in domiciliato presso lo studio di questi, in Castelvetrano (TP), Via forma esecutiva all'Avv.
Domenico Scinà 6 e al suo indirizzo telematico;
______________________
______________________
- Ricorrente -
per ___________________
CONTRO
______________________
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...] Il Cancelliere
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria,
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
E CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 3, L.104/92.
2 Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere da Marzo
2025 e rigetta la relativa domanda per il periodo anteriore;
dichiara, altresì, che lo stesso possiede lo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma
3, L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (14/04/2022).
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna l' al pagamento della residua frazione, che liquida in CP_1 complessivi € 1.750,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. EP VA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/11/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (14/04/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento, comunque affermando: “è persona handicappata, perché presenta una minorazione fisica stabilizzata che è
3 causa di difficoltà di relazione e di integrazione, tale da determinare uno svantaggio sociale nel contesto di riferimento in cui vive in quando necessita un intervento assistenziale continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art.3 comma 3°), e può essere considerato portatore di handicap grave (art. 3 comma 3) dalla data della presentazione della domanda”.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le conclusioni del c.t.u., relativamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con ricorso depositato in data 11/12/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento della predetta indennità e per la conferma del requisito ex art. 3, comma 3 della legge 104/92, già riconosciuto dal c.t.u. della fase di a.t.p.
L' costituitosi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso, deducendo sia CP_1
la insussistenza del requisito sanitario prescritto, che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 6/11/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da “Insufficienza respiratoria cronica da broncopatia cronica ostruttiva
[...]
enfisematosa - da moderata a severa secondo le linee guida GOLD - e in ossigenoterapia in soggetto senile, in scadenti condizioni generali complessive e con marcati vincoli delle autonomie personali,
esiti di ureteronefrectomia destra (2014) per carcinoma, con insufficienza renale lieve e I.P.B.,
cardiopatia ipertensiva” e ha osservato che le suddette infermità “a carattere permanente,
cronico, irreversibile - già all'epoca della detta istanza, incidevano severamente sulle condizioni generali e funzionali dell'interessato, rendendosi responsabili, in complesso, di un quadro morboso causa (a mente della normativa di riferimento, in particolare, l'art.5, comma 7, del D.Lgs. 124/98) -
fin dall'epoca della detta istanza, di un'invalidità in ultrasessantacinquenne, con difficoltà
persistenti, gravi, a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, pari - ai soli fini dell'assistenza sanitaria (e salvo, come suddetto, l'improprietà dei termini) - alla invalidità, con totale e permanente inabilità lavorativa del 100%; […] l'attuale quadro morboso - come rilevato a seguito della visita personale dell'interessato - deve ritenersi molto significativo e grave sotto l'aspetto funzionale,
4 con assoluta prevalenza della patologia a carico dell'apparato respiratorio (in soggetto senile e astenico, con recenti segni di dimagrimento), con i conseguenti vincoli che, in complesso, lo caratterizzano, responsabili di severa incidenza funzionale, al punto tale da determinarne una condizione di dipendenza continua nell'espletamento dei comuni atti della vita quotidiana
(che oggi giustifica l'erogazione dell'indennità di accompagnamento a suo favore, per ricorrenza delle relative condizioni normative).
Dalla revisione dell'attuale raccolta anamnestica e dall'attento esame della documentazione clinica prodotta nel suo complesso (per la verità, del tutto muta in tema di perdita dell'autonomia personale dell'interessato), non si ritiene, tuttavia, che lo stato di dipendenza oggi rilevato
(per necessità di assistenza continua nel compimento degli atti della vita quotidiana) fosse presente fin dall'epoca dell'istanza per cui è causa, né alla data dell'accertamento svolto in sede di A.T.P.
(come risultante dai rilievi emersi in sede di visita dell'attore, a cura del C.T.U. all'epoca nominato).
Per quanto precede, quindi - in considerazione della storia naturale del quadro morboso riscontrato, tenuto conto delle risultanze del presente accertamento, in particolare, del quadro clinico-
funzione rilevato nel corso della visita dell'interessato - la decorrenza della condizione di perdita dell'autonomia personale oggi evidenziata (che, a mente delle Leggi 18/80 e 508/88, conferisce titolo all'indennità di accompagnamento) non può che ricavarsi presuntivamente e, a parere dello scrivente, è collocabile molto verosimilmente a 6 (sei) mesi addietro rispetto all'attuale accertamento, quindi, al 12/03/2025”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento, a decorrere da Marzo 2025, mentre non li possedeva per il periodo anteriore;
dichiarando, altresì, che lo stesso possiede lo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (14/04/2022).
5 Considerato l'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le CP_1
spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6/11/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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