Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4620 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
nata\o a Palermo (PA), in data 01/01/1966 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 08/10/1969 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Oreto n. 324, presso lo studio dell'Avv. Sucameli Eduardo Junio, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
Tribunale di Palermo sez. I civile
Con il ricorso iscritto in data 16/10/2024, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 20
maggio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1)i coniugi vivranno separati, mantenendo il rispetto reciproco e ciascuno fisserà la
propria residenza ove riterrà più opportuno anche in virtù delle proprie esigenze di lavoro;
2) entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficiente e nulla pretendono a
titolo di mantenimento personale;
3) nulla viene disposto a titolo di mantenimento personale del figlio (codice Persona_1
fiscale , nato a [...] il [...]), da tempo divenuto C.F._1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
4) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla
a pretendere l'uno dall'altro”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(PA), in data 01/01/1966, e , nata a [...], in data [...]; Parte_2
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile 2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 16/10/2024
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 11/06/1990 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 143, parte II, serie A, anno 1990 );
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/05/2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile