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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/07/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6 /2023 promossa da:
(C.F ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Mario Busiri Vici con domicilio digitale all'indirizzo PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Email_1
Cesarei n. 4
APPELLANTE
contro
P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Tassini ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via G. Benucci
n. 162, con domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_2
APPELLATO
e nei confronti di pagina 1 di 9 , P.IVA in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Perugia, Via C. Caporali n. 39, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Spina, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata - Email_3
APPELLATA-TERZA CHIAMATA
avente ad
OGGETTO
Vendita di cose immobili- Impugnazione sentenza n. 806/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e concordato preventivo impugna la sentenza n. 806/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Spoleto, con la quale è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 161/2021 proposta da con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di Controparte_2 [...]
in concordato preventivo alla refusione delle spese di lite in favore di e della CP_1 CP_2
terza chiamata CP_3
A fondamento dell'opposizione l'attrice ingiunta sosteneva l'avvenuta CP_2
estinzione del credito per intervenuto pagamento effettuato, all'esito di procedura esecutiva mobiliare n. 1123/2016 RGEs Tribunale di Spoleto intrapresa del creditore Controparte_3
contro il debitore presso il terzo conclusa con ordinanza di assegnazione del CP_1 CP_2
3.02.2017 e con il conseguente versamento della somma di € 11.468,00 in favore del creditore pignorante in data 9.03.2017.
Il Giudice, ritenuto che il credito oggetto di pignoramento fosse lo stesso di cui al decreto ingiuntivo opposto e che risultava provato l'effettivo pagamento in favore del terzo chiamato CP_3
della somma per cui è causa, dichiarava che il credito ingiunto era stato in effetti estinto perché il
[...]
ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di era stato iscritto nel Registro delle imprese soltanto in data 19.06.2017, cioè in epoca successiva alla conclusione della procedura esecutiva e del pagamento eseguito da in favore della CP_2 CP_3
pagina 2 di 9 L'appellante censura l'errore in fatto contenuto nella sentenza evidenziando che, in realtà, dalla visura camerale storica di risulta che la domanda di concordato preventivo è stata iscritta nel
Registro delle Imprese in data 23.12.2016 (su “comunicazione d'ufficio”, ovvero effettuata dalla cancelleria del Tribunale di Spoleto, in pari data, asseverata con la produzione dell'atto prot.
47105/2016 estratto dal sito della CCIAA di Perugia effettuata nell'udienza del 21.07.2022), mentre l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è stata pronunciata in data 3.02.2017 ed il pagamento della somma conseguente all'assegnazione è stato effettuato da in favore di CP_2
in data 9.03.2017. CP_3
Ne consegue in diritto, ad avviso dell'appellante, che il pagamento effettuato da CP_2
in favore della è stato eseguito in forza di procedura esecutiva illegittimamente CP_3
proseguita, in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo e come tale, anche in applicazione della regola generale stabilita dall'art. 1188 c.c., senza effetto liberatorio del detto debitore nei confronti dell'effettivo creditore quale indebito soggettivo ex latere accipientis, e, per effetto del valore di pubblicità legale che riveste l'iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese, lo stesso deve senz'altro considerarsi effettuato in mala fede sicché deve in ogni caso CP_2
Co ritenersi tenuta ad effettuare il pagamento della somma ingiunta in favore di
In subordine, l'appellante deduce che il pagamento eseguito da in favore della CP_2
deve considerarsi effettuato in mala fede, ovvero nella consapevolezza di ledere le CP_3
CP ragioni di e segnatamente della par condicio creditorum e per l'effetto la Società opponente dovrà comunque essere condannata a risarcire in favore della opposta la ridetta somma di € 11.468,00 per CP lesione del diritto di credito della ex art. 2043 c.c.
In ulteriore subordine, qualora venisse riconosciuta l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito da l'appellante chiede la condanna del creditore procedente alla CP_2 CP_3
restituzione della somma, il tutto oltre interessi dalla data del 9.3.2017 dovendo entrambe le controparti ritenersi in mala fede, o in subordine dalla data della domanda, con conseguente riforma della sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite e, in caso di accoglimento della domanda subordinata nei confronti di con compensazione delle spese nei confronti di CP_3 CP_2
in quanto l'azione giudiziale di recupero del credito è stata intrapresa da dopo avere rivolto
[...]
ad diffida di pagamento invitando il debitore a dare conto dell'eventuale pagamento CP_2
anche solo parziale delle somme, senza ottenere risposta pagina 3 di 9 si è costituita eccependo l'inammissibilità del documento di cui all'allegato 2 CP_3
dell'atto di appello (atto iscritto nel registro delle imprese con prot. n. 47105/2016 del 23.12.2016 estratto dall'archivio della CCIAA dell'Umbria), essendo stato depositato in giudizio da CP_1
tardivamente, ovvero solo all'udienza del 21.7.2022, successiva all'ormai avvenuta istruttoria della causa.
Evidenzia che dalla lettura della visura camerale storica della (all. 5 alla Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta dell'opposta risultano i seguenti dati: CP_1
1) Scioglimento e liquidazione: - data iscrizione: 23/12/2016; - data atto 19/12/2016.
2) Concordato preventivo: - data iscrizione procedura: 19/06/2017; - data provvedimento:
2/10/2018. dunque la data di iscrizione della procedura concorsuale di nel Registro delle Imprese CP_1
risulta essere il 19.6.2017, e tale data è l'unico elemento rilevante ai fini del presente procedimento;
che nel prospetto relativo allo scioglimento e procedure concorsuali di (cfr. Par. 4, pag. 6 dell' CP_1
all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta) risulta che la data di iscrizione della procedura di concordato preventivo è il 19.06.2017, a fronte di un'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate emessa il 3.2.2017 e relativo pagamento da parte del terzo pignorato avvenuto in data 9.3.2017; eccepisce che quanto risultante dal par. 11 della visura, pag. 17, relativo alla storia delle modifiche che hanno interessato la Società non può avere efficacia alcuna ai fini della CP_1
pubblicità dichiarativa e non può essere idoneo a rendere opponibile l'atto ai terzi, ossia ad assolvere la funzione di pubblicità dichiarativa, emergendo dall'atto errori ed incertezze nell'ambito della pubblicità dichiarativa che non possono ricadere sui terzi incolpevoli.
Dunque, poiché il provvedimento di assegnazione è stato emesso il 3.2.2017, ed il terzo pignorato ha versato al creditore procedente le somme pignorate in ossequio all'ordinanza di assegnazione in data 9.3.2017, dunque in momenti antecedenti alla data di iscrizione della procedura di concordato preventivo del 19.06.2017, l'ordinanza di assegnazione al creditore procedente
[...]
delle somme pignorate nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare Controparte_3
presso terzi R.G.E. n. 1123/2016 non è nulla, né è illegittimo il conseguente pagamento da parte del terzo pignorato delle somme assegnate al creditore procedente. si è costituita rilevando che dalla visura camerale alla data del 23.12.2016 Controparte_2
è iscritta solo la notizia della procedura di scioglimento e liquidazione, che non ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, che alla procedura pagina 4 di 9 concordataria non si applica l'art. 44 L.F., non richiamato dall'art. 169 L.F., che in ogni caso in ipotesi di pagamento effettuato dal debitor debitoris in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione, questi deve ritenersi comunque liberato, che non può sussistere responsabilità risarcitoria in capo a sé in quanto il pagamento è avvenuto in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione.
Preliminarmente si osserva che l'allegato 2 è stato depositato in allegato al preverbale di udienza del 21.7.2022, dopo la costituzione della parte chiamata avvenuta il 15.07.2022 e quindi alla prima data utile, ma in ogni caso esso è irrilevante in quanto ciò che rileva ai fini di dirimere il contenzioso è la visura camerale.
L'art. 168 comma 1 l. fall. stabilisce che “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.
La violazione del divieto comporta la nullità degli atti esecutivi compiuti dopo la pubblicazione della domanda di concordato.
Se dunque il concordato si apre prima dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, il giudice dell'esecuzione deve attestarlo senza procedere all'assegnazione, mentre se all'udienza il debitore non compaia e il creditore, al pari del giudice, sia all'oscuro della procedura concorsuale già aperta, e si giunga comunque all'emissione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., sulla base dell'art. 168 L.F. tale provvedimento sarà viziato da nullità. Se il creditore ottiene addirittura il pagamento dal terzo, come nel caso di specie, esso è tenuto a restituire quanto indebitamente conseguito: Cass., 16 aprile 1996, n. 3588 ha osservato che, essendo illegittime le iniziative del creditore in violazione della regola posta dall'art. 168, “non può che discenderne l'obbligo, per il soggetto che le ha poste in essere, di restituire alla procedura il ricavato” mentre secondo Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 24476 del 02/10/2008 la norma di cui all'art. 168, primo comma, legge fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, non sottrae il creditore preconcordatario accipiente all'obbligo di restituire alla massa quanto indebitamente percepito, ma non priva di efficacia liberatoria il medesimo pagamento per il "debitor debitoris" che adempia, nel corso del concordato preventivo e prima della dichiarazione di fallimento, all'ordinanza di assegnazione del credito disposta nella esecuzione pagina 5 di 9 individuale anteriormente iniziata contro il medesimo debitore. (Principio enunciato in una fattispecie nella quale la S.C., dopo aver precisato che l'art. 44 legge fall. non trova applicazione in tema di concordato preventivo, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva respinto la domanda con cui il curatore del fallimento aveva chiesto la condanna del terzo pignorato al pagamento della somma corrisposta al creditore per effetto dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione).
Nel caso deciso da Cass. n. 24476/2008 l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato era intervenuta in momento successivo alla presentazione della domanda di concordato da parte del debitore esecutato: e dunque doveva correttamente discutersi di somme indebitamente percepite dal creditore principale, in quanto versate nell'osservanza di un provvedimento da qualificarsi illegittimo, poiché emesso in situazione di blocco ex lege, secondo l'articolo 168 bis L.F., della procedura esecutiva.
Solo nel diverso caso in cui in cui il giudice assegni regolarmente il credito e solo in seguito, prima che il terzo pignorato paghi, venga pubblicato il ricorso per l'ammissione al concordato, la
Cassazione ha deciso che il divieto posto dall'art. 168 non è applicabile al pagamento del terzo effettuato in adempimento dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., aggiungendo che il procedimento di concordato preventivo non prevede la possibilità di revocatorie o di azioni ai sensi dell'art. 44 l. fall.
(Cass. Cass., 29 novembre 2005, n. 26036), e questo perché l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art.553 c.p.c. in presenza della dichiarazione positiva del terzo, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, segna, col trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato
(assegnante) al creditore pignorante (assegnatario), il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi. Per tale ipotesi la Suprema Corte ha precisato che, stante il solo divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore, è impossibile negare che il pagamento eseguito dal terzo assegnato a favore dell'assegnataria si configuri, secondo la sua natura, come un atto satisfattivo ed estintivo dell'obbligazione cronologicamente e giuridicamente estraneo e successivo al processo di espropriazione presso il terzo, definitivamente chiuso dall'ordinanza di assegnazione e come tale non affetto da nullità ai sensi dell'art.168 comma 1 L.F., proprio perché va escluso che il processo esecutivo "prosegua" dopo l'ordinanza di assegnazione del credito.
La liceità della riscossione da parte del creditore, dunque, può aversi solo se l'assegnazione sia antecedente al concordato.
Concludendo, come pure insegnato da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3850 del 2021, in ipotesi di assegnazione nella esecuzione presso terzi, occorre distinguere il caso dell'assegnazione anteriore alla pagina 6 di 9 trascrizione della domanda di concordato e quello dell'assegnazione -all'esito di un pignoramento anteriore alla procedura- successiva alla trascrizione della domanda di concordato: nel primo caso il debitor debitoris è liberato ed il creditore principale trattiene quanto pagato;
nel secondo caso il debitor debitoris è liberato, ma il creditore principale deve restituire alla massa la somma pagata. Ciò premesso in punto di diritto, in fatto si evidenzia che:
- in data 23/12/2016 risulta iscritta, con protocollo d'ufficio n. 47105/2016 la “comunicazione d'ufficio” di avvio della procedura concorsuale mediante deposito del ricorso di concordato preventivo ( pag. 17 della visura camerale);
- in data 9.01.2017 risulta iscritto con atto protocollo d'ufficio n. 748/2017 il decreto di concessione del termine (pag. 16 della visura camerale)
- il 3.2.2017 viene emesso il provvedimento di assegnazione
- in data 9.3.2017 il terzo pignorato ha versato al creditore procedente le somme pignorate in ossequio all'ordinanza di assegnazione
- in data 26.04.2017 risulta iscritto con atto prot. 14079/2017 del 26.04.2017 l'intervenuto deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 161 LF
(pag. 15 della visura);
- in data 19.06.2017 risulta iscritto con atto prot. 22202/2017 il decreto di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo (pag. 14 della visura);
Infine, successivamente alla iscrizione della comunicazione e pubblicazione da parte del Commissario
Giudiziale della pec della procedura (prot. n. 25325/2017 del 5.07.2017- pag. 14 della visura) e all'iscrizione del decreto ex art. 180 L.F. del Tribunale di Spoleto ai sensi dell'art. 180 LF (prot. n.
6958/2018 del 20.02.2018- pag. 14 della visura), risulta
- in data 22.10.2018 iscritto con atto prot. n. 39841/2018 il decreto che ha omologato il concordato preventivo (pag. 13 della visura)
E' evidente, poi, che le risultanze della visura di cui alla pag. 6, invocate dalle parti appellate, e che menzionano nel paragrafo 4 relativo a “Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione” l'iscrizione della procedura di concordato preventivo al 19.6.2017, fanno riferimento alla data di apertura della procedura (che decorre dal decreto di ammissione reso dal Tribunale fallimentare) e non già alla data della pubblicazione del ricorso che segna il decorrere degli effetti di cui all'art. 168 L.F..
Non vi è, dunque, alcuna contraddittorietà delle notizie indicate in visura, fermo restando che il divieto di azioni esecutive opera dalla data di presentazione del ricorso a prescindere dalla conoscenza dello pagina 7 di 9 stesso da parte dei creditori e decorre dal giorno di pubblicazione della domanda presso il Registro delle Imprese.
In conclusione, applicando i principi di diritto supra riportati, mentre deve riconoscersi efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitor debitoris, il creditore procedente Controparte_3
va condannata, in forza della previsione stabilita dall'art. 168 LF e del fatto che ha
[...]
ottenuto il pagamento in esito ad una procedura esecutiva illegittimamente proseguita nella pendenza della procedura di concordato, alla restituzione della somma di € 11.468,00 oltre interessi dalla data della domanda, non potendosi desumere la mala fede dalla pubblicazione della domanda di ammissione nel registro delle imprese.
Né può accogliersi la domanda formulata da ex art. 2043 c.c., non essenddo provati gli estremi della responsabilità aquiliana.
L'appello va quindi accolto parzialmente, nei soli confronti di . Controparte_3
Non può accogliersi neanche l'appello in punto di spese nei confronti di posto che CP_2
l'appellante ha coltivato l'azione nei dìconfronti della stessa pur essendo venuto a conoscenza dell'intervenuto pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve rimborsare ad le spese del CP_2
presente grado, deve rimborsare a le spese del doppio grado. Controparte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in parziale accoglimento dell'appello
Condanna al pagamento in favore di in Controparte_3 Controparte_1
concordato preventivo della somma di € 11.468,00 oltre interessi dalla data della domanda;
-rigetta ogni altra domanda e conferma per il resto l'impugnata sentenza
-condanna al pagamento in favore di in Controparte_3 Controparte_1
concordato preventivo delle spese di lite del primo grado, liquidate in € 1.700 per compenso oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge, e del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- condannando in concordato preventivo al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge,
pagina 8 di 9 Perugia, 29/06/2025
Il Consigliere Relatore dott.ssa Francesca Altrui
Il Presidente
dott. Claudio Baglioni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6 /2023 promossa da:
(C.F ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Mario Busiri Vici con domicilio digitale all'indirizzo PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Email_1
Cesarei n. 4
APPELLANTE
contro
P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Tassini ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via G. Benucci
n. 162, con domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_2
APPELLATO
e nei confronti di pagina 1 di 9 , P.IVA in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Perugia, Via C. Caporali n. 39, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Spina, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata - Email_3
APPELLATA-TERZA CHIAMATA
avente ad
OGGETTO
Vendita di cose immobili- Impugnazione sentenza n. 806/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e concordato preventivo impugna la sentenza n. 806/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Spoleto, con la quale è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 161/2021 proposta da con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di Controparte_2 [...]
in concordato preventivo alla refusione delle spese di lite in favore di e della CP_1 CP_2
terza chiamata CP_3
A fondamento dell'opposizione l'attrice ingiunta sosteneva l'avvenuta CP_2
estinzione del credito per intervenuto pagamento effettuato, all'esito di procedura esecutiva mobiliare n. 1123/2016 RGEs Tribunale di Spoleto intrapresa del creditore Controparte_3
contro il debitore presso il terzo conclusa con ordinanza di assegnazione del CP_1 CP_2
3.02.2017 e con il conseguente versamento della somma di € 11.468,00 in favore del creditore pignorante in data 9.03.2017.
Il Giudice, ritenuto che il credito oggetto di pignoramento fosse lo stesso di cui al decreto ingiuntivo opposto e che risultava provato l'effettivo pagamento in favore del terzo chiamato CP_3
della somma per cui è causa, dichiarava che il credito ingiunto era stato in effetti estinto perché il
[...]
ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di era stato iscritto nel Registro delle imprese soltanto in data 19.06.2017, cioè in epoca successiva alla conclusione della procedura esecutiva e del pagamento eseguito da in favore della CP_2 CP_3
pagina 2 di 9 L'appellante censura l'errore in fatto contenuto nella sentenza evidenziando che, in realtà, dalla visura camerale storica di risulta che la domanda di concordato preventivo è stata iscritta nel
Registro delle Imprese in data 23.12.2016 (su “comunicazione d'ufficio”, ovvero effettuata dalla cancelleria del Tribunale di Spoleto, in pari data, asseverata con la produzione dell'atto prot.
47105/2016 estratto dal sito della CCIAA di Perugia effettuata nell'udienza del 21.07.2022), mentre l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è stata pronunciata in data 3.02.2017 ed il pagamento della somma conseguente all'assegnazione è stato effettuato da in favore di CP_2
in data 9.03.2017. CP_3
Ne consegue in diritto, ad avviso dell'appellante, che il pagamento effettuato da CP_2
in favore della è stato eseguito in forza di procedura esecutiva illegittimamente CP_3
proseguita, in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo e come tale, anche in applicazione della regola generale stabilita dall'art. 1188 c.c., senza effetto liberatorio del detto debitore nei confronti dell'effettivo creditore quale indebito soggettivo ex latere accipientis, e, per effetto del valore di pubblicità legale che riveste l'iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese, lo stesso deve senz'altro considerarsi effettuato in mala fede sicché deve in ogni caso CP_2
Co ritenersi tenuta ad effettuare il pagamento della somma ingiunta in favore di
In subordine, l'appellante deduce che il pagamento eseguito da in favore della CP_2
deve considerarsi effettuato in mala fede, ovvero nella consapevolezza di ledere le CP_3
CP ragioni di e segnatamente della par condicio creditorum e per l'effetto la Società opponente dovrà comunque essere condannata a risarcire in favore della opposta la ridetta somma di € 11.468,00 per CP lesione del diritto di credito della ex art. 2043 c.c.
In ulteriore subordine, qualora venisse riconosciuta l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito da l'appellante chiede la condanna del creditore procedente alla CP_2 CP_3
restituzione della somma, il tutto oltre interessi dalla data del 9.3.2017 dovendo entrambe le controparti ritenersi in mala fede, o in subordine dalla data della domanda, con conseguente riforma della sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite e, in caso di accoglimento della domanda subordinata nei confronti di con compensazione delle spese nei confronti di CP_3 CP_2
in quanto l'azione giudiziale di recupero del credito è stata intrapresa da dopo avere rivolto
[...]
ad diffida di pagamento invitando il debitore a dare conto dell'eventuale pagamento CP_2
anche solo parziale delle somme, senza ottenere risposta pagina 3 di 9 si è costituita eccependo l'inammissibilità del documento di cui all'allegato 2 CP_3
dell'atto di appello (atto iscritto nel registro delle imprese con prot. n. 47105/2016 del 23.12.2016 estratto dall'archivio della CCIAA dell'Umbria), essendo stato depositato in giudizio da CP_1
tardivamente, ovvero solo all'udienza del 21.7.2022, successiva all'ormai avvenuta istruttoria della causa.
Evidenzia che dalla lettura della visura camerale storica della (all. 5 alla Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta dell'opposta risultano i seguenti dati: CP_1
1) Scioglimento e liquidazione: - data iscrizione: 23/12/2016; - data atto 19/12/2016.
2) Concordato preventivo: - data iscrizione procedura: 19/06/2017; - data provvedimento:
2/10/2018. dunque la data di iscrizione della procedura concorsuale di nel Registro delle Imprese CP_1
risulta essere il 19.6.2017, e tale data è l'unico elemento rilevante ai fini del presente procedimento;
che nel prospetto relativo allo scioglimento e procedure concorsuali di (cfr. Par. 4, pag. 6 dell' CP_1
all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta) risulta che la data di iscrizione della procedura di concordato preventivo è il 19.06.2017, a fronte di un'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate emessa il 3.2.2017 e relativo pagamento da parte del terzo pignorato avvenuto in data 9.3.2017; eccepisce che quanto risultante dal par. 11 della visura, pag. 17, relativo alla storia delle modifiche che hanno interessato la Società non può avere efficacia alcuna ai fini della CP_1
pubblicità dichiarativa e non può essere idoneo a rendere opponibile l'atto ai terzi, ossia ad assolvere la funzione di pubblicità dichiarativa, emergendo dall'atto errori ed incertezze nell'ambito della pubblicità dichiarativa che non possono ricadere sui terzi incolpevoli.
Dunque, poiché il provvedimento di assegnazione è stato emesso il 3.2.2017, ed il terzo pignorato ha versato al creditore procedente le somme pignorate in ossequio all'ordinanza di assegnazione in data 9.3.2017, dunque in momenti antecedenti alla data di iscrizione della procedura di concordato preventivo del 19.06.2017, l'ordinanza di assegnazione al creditore procedente
[...]
delle somme pignorate nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare Controparte_3
presso terzi R.G.E. n. 1123/2016 non è nulla, né è illegittimo il conseguente pagamento da parte del terzo pignorato delle somme assegnate al creditore procedente. si è costituita rilevando che dalla visura camerale alla data del 23.12.2016 Controparte_2
è iscritta solo la notizia della procedura di scioglimento e liquidazione, che non ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, che alla procedura pagina 4 di 9 concordataria non si applica l'art. 44 L.F., non richiamato dall'art. 169 L.F., che in ogni caso in ipotesi di pagamento effettuato dal debitor debitoris in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione, questi deve ritenersi comunque liberato, che non può sussistere responsabilità risarcitoria in capo a sé in quanto il pagamento è avvenuto in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione.
Preliminarmente si osserva che l'allegato 2 è stato depositato in allegato al preverbale di udienza del 21.7.2022, dopo la costituzione della parte chiamata avvenuta il 15.07.2022 e quindi alla prima data utile, ma in ogni caso esso è irrilevante in quanto ciò che rileva ai fini di dirimere il contenzioso è la visura camerale.
L'art. 168 comma 1 l. fall. stabilisce che “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.
La violazione del divieto comporta la nullità degli atti esecutivi compiuti dopo la pubblicazione della domanda di concordato.
Se dunque il concordato si apre prima dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, il giudice dell'esecuzione deve attestarlo senza procedere all'assegnazione, mentre se all'udienza il debitore non compaia e il creditore, al pari del giudice, sia all'oscuro della procedura concorsuale già aperta, e si giunga comunque all'emissione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., sulla base dell'art. 168 L.F. tale provvedimento sarà viziato da nullità. Se il creditore ottiene addirittura il pagamento dal terzo, come nel caso di specie, esso è tenuto a restituire quanto indebitamente conseguito: Cass., 16 aprile 1996, n. 3588 ha osservato che, essendo illegittime le iniziative del creditore in violazione della regola posta dall'art. 168, “non può che discenderne l'obbligo, per il soggetto che le ha poste in essere, di restituire alla procedura il ricavato” mentre secondo Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 24476 del 02/10/2008 la norma di cui all'art. 168, primo comma, legge fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, non sottrae il creditore preconcordatario accipiente all'obbligo di restituire alla massa quanto indebitamente percepito, ma non priva di efficacia liberatoria il medesimo pagamento per il "debitor debitoris" che adempia, nel corso del concordato preventivo e prima della dichiarazione di fallimento, all'ordinanza di assegnazione del credito disposta nella esecuzione pagina 5 di 9 individuale anteriormente iniziata contro il medesimo debitore. (Principio enunciato in una fattispecie nella quale la S.C., dopo aver precisato che l'art. 44 legge fall. non trova applicazione in tema di concordato preventivo, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva respinto la domanda con cui il curatore del fallimento aveva chiesto la condanna del terzo pignorato al pagamento della somma corrisposta al creditore per effetto dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione).
Nel caso deciso da Cass. n. 24476/2008 l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato era intervenuta in momento successivo alla presentazione della domanda di concordato da parte del debitore esecutato: e dunque doveva correttamente discutersi di somme indebitamente percepite dal creditore principale, in quanto versate nell'osservanza di un provvedimento da qualificarsi illegittimo, poiché emesso in situazione di blocco ex lege, secondo l'articolo 168 bis L.F., della procedura esecutiva.
Solo nel diverso caso in cui in cui il giudice assegni regolarmente il credito e solo in seguito, prima che il terzo pignorato paghi, venga pubblicato il ricorso per l'ammissione al concordato, la
Cassazione ha deciso che il divieto posto dall'art. 168 non è applicabile al pagamento del terzo effettuato in adempimento dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., aggiungendo che il procedimento di concordato preventivo non prevede la possibilità di revocatorie o di azioni ai sensi dell'art. 44 l. fall.
(Cass. Cass., 29 novembre 2005, n. 26036), e questo perché l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art.553 c.p.c. in presenza della dichiarazione positiva del terzo, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, segna, col trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato
(assegnante) al creditore pignorante (assegnatario), il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi. Per tale ipotesi la Suprema Corte ha precisato che, stante il solo divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore, è impossibile negare che il pagamento eseguito dal terzo assegnato a favore dell'assegnataria si configuri, secondo la sua natura, come un atto satisfattivo ed estintivo dell'obbligazione cronologicamente e giuridicamente estraneo e successivo al processo di espropriazione presso il terzo, definitivamente chiuso dall'ordinanza di assegnazione e come tale non affetto da nullità ai sensi dell'art.168 comma 1 L.F., proprio perché va escluso che il processo esecutivo "prosegua" dopo l'ordinanza di assegnazione del credito.
La liceità della riscossione da parte del creditore, dunque, può aversi solo se l'assegnazione sia antecedente al concordato.
Concludendo, come pure insegnato da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3850 del 2021, in ipotesi di assegnazione nella esecuzione presso terzi, occorre distinguere il caso dell'assegnazione anteriore alla pagina 6 di 9 trascrizione della domanda di concordato e quello dell'assegnazione -all'esito di un pignoramento anteriore alla procedura- successiva alla trascrizione della domanda di concordato: nel primo caso il debitor debitoris è liberato ed il creditore principale trattiene quanto pagato;
nel secondo caso il debitor debitoris è liberato, ma il creditore principale deve restituire alla massa la somma pagata. Ciò premesso in punto di diritto, in fatto si evidenzia che:
- in data 23/12/2016 risulta iscritta, con protocollo d'ufficio n. 47105/2016 la “comunicazione d'ufficio” di avvio della procedura concorsuale mediante deposito del ricorso di concordato preventivo ( pag. 17 della visura camerale);
- in data 9.01.2017 risulta iscritto con atto protocollo d'ufficio n. 748/2017 il decreto di concessione del termine (pag. 16 della visura camerale)
- il 3.2.2017 viene emesso il provvedimento di assegnazione
- in data 9.3.2017 il terzo pignorato ha versato al creditore procedente le somme pignorate in ossequio all'ordinanza di assegnazione
- in data 26.04.2017 risulta iscritto con atto prot. 14079/2017 del 26.04.2017 l'intervenuto deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 161 LF
(pag. 15 della visura);
- in data 19.06.2017 risulta iscritto con atto prot. 22202/2017 il decreto di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo (pag. 14 della visura);
Infine, successivamente alla iscrizione della comunicazione e pubblicazione da parte del Commissario
Giudiziale della pec della procedura (prot. n. 25325/2017 del 5.07.2017- pag. 14 della visura) e all'iscrizione del decreto ex art. 180 L.F. del Tribunale di Spoleto ai sensi dell'art. 180 LF (prot. n.
6958/2018 del 20.02.2018- pag. 14 della visura), risulta
- in data 22.10.2018 iscritto con atto prot. n. 39841/2018 il decreto che ha omologato il concordato preventivo (pag. 13 della visura)
E' evidente, poi, che le risultanze della visura di cui alla pag. 6, invocate dalle parti appellate, e che menzionano nel paragrafo 4 relativo a “Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione” l'iscrizione della procedura di concordato preventivo al 19.6.2017, fanno riferimento alla data di apertura della procedura (che decorre dal decreto di ammissione reso dal Tribunale fallimentare) e non già alla data della pubblicazione del ricorso che segna il decorrere degli effetti di cui all'art. 168 L.F..
Non vi è, dunque, alcuna contraddittorietà delle notizie indicate in visura, fermo restando che il divieto di azioni esecutive opera dalla data di presentazione del ricorso a prescindere dalla conoscenza dello pagina 7 di 9 stesso da parte dei creditori e decorre dal giorno di pubblicazione della domanda presso il Registro delle Imprese.
In conclusione, applicando i principi di diritto supra riportati, mentre deve riconoscersi efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitor debitoris, il creditore procedente Controparte_3
va condannata, in forza della previsione stabilita dall'art. 168 LF e del fatto che ha
[...]
ottenuto il pagamento in esito ad una procedura esecutiva illegittimamente proseguita nella pendenza della procedura di concordato, alla restituzione della somma di € 11.468,00 oltre interessi dalla data della domanda, non potendosi desumere la mala fede dalla pubblicazione della domanda di ammissione nel registro delle imprese.
Né può accogliersi la domanda formulata da ex art. 2043 c.c., non essenddo provati gli estremi della responsabilità aquiliana.
L'appello va quindi accolto parzialmente, nei soli confronti di . Controparte_3
Non può accogliersi neanche l'appello in punto di spese nei confronti di posto che CP_2
l'appellante ha coltivato l'azione nei dìconfronti della stessa pur essendo venuto a conoscenza dell'intervenuto pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve rimborsare ad le spese del CP_2
presente grado, deve rimborsare a le spese del doppio grado. Controparte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in parziale accoglimento dell'appello
Condanna al pagamento in favore di in Controparte_3 Controparte_1
concordato preventivo della somma di € 11.468,00 oltre interessi dalla data della domanda;
-rigetta ogni altra domanda e conferma per il resto l'impugnata sentenza
-condanna al pagamento in favore di in Controparte_3 Controparte_1
concordato preventivo delle spese di lite del primo grado, liquidate in € 1.700 per compenso oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge, e del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- condannando in concordato preventivo al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge,
pagina 8 di 9 Perugia, 29/06/2025
Il Consigliere Relatore dott.ssa Francesca Altrui
Il Presidente
dott. Claudio Baglioni
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