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5 febbraio 1986
5 febbraio 1986
Art. 2.
Al punto 3) della lettera G) e al punto 4) della lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica".
NOTE
Note all'art. 2:
- il testo del punto 3) della lettera G) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , quale risulta a seguito delle modifiche apportate dall' art. 2 del D.L. 3 maggio 1985, n. 159 , convertito nella legge 25 giugno 1985, n. 316 , e dal presente articolo, e' il seguente:
Aliquota per quintale lire
"G) Oli da gas e oli combustibili speciali:
(Omissis)
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a 1 kW.
In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica ...... 100"
- Il testo del punto 4) della lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente:
Aliquota per quintale lire
"H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:
(Omissis)
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a i kW.
In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica ...... 100"
Al punto 3) della lettera G) e al punto 4) della lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica".
NOTE
Note all'art. 2:
- il testo del punto 3) della lettera G) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , quale risulta a seguito delle modifiche apportate dall' art. 2 del D.L. 3 maggio 1985, n. 159 , convertito nella legge 25 giugno 1985, n. 316 , e dal presente articolo, e' il seguente:
Aliquota per quintale lire
"G) Oli da gas e oli combustibili speciali:
(Omissis)
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a 1 kW.
In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica ...... 100"
- Il testo del punto 4) della lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente:
Aliquota per quintale lire
"H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:
(Omissis)
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a i kW.
In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica ...... 100"
Commentario • 1
- 1. Circolare del 05/09/1995 n. 236 - Min. Finanze - Dip. Dogane Imposizione Indiretta Ispet. IIIMin. Finanze · 5 settembre 1995 · 7.4156384
[…] con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, si chiarisce che restano validi, in caso di produzione promiscua di energia elettrica e calore, i criteri fissati dall\'articolo 2 della legge 31 gennaio 1986, n.14. Pertanto, tenuti presenti i poteri calorifici inferiori medi riportati nel bilancio energetico redatto dal Ministero dell\'Industria, del Commercio e
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Giurisprudenza • 4
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