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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/08/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 68/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. dott.ssa Elisa Romagnoli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1 Bagnacavallo (RA) in Via Giuseppe Garibaldi n. 86, Codice Fiscale
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa Loretta Zannoni
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1 liquidazione controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare il ricorrente deduce di aver svolto, sin dal 2000, l'attività di autotrasporto per conto terzi, con la Società COMET SPA come unico committente;
negli anni, secondo la narrazione del debitore, i compensi sono diventati sempre meno remunerativi mentre i costi di gestione (carburanti, assicurazioni, manutenzioni) sono aumentati, rendendo l'attività non redditizia già dal 2010. Nel 2012, il servizio fu affidato ad altro autotrasportatore, cosa che costrinse il debitore a instaurare un rapporto di subappalto con quest'ultimo, riducendo ulteriormente i margini di guadagno.
Eventi eccezionali, come la rottura del motore del furgone, hanno costretto il debitore a ricorrere al mercato del credito e, dal 2013, il debitore non è stato in grado di pagare l'IVA e le imposte dirette, dovendo rateizzare i carichi iscritti a ruolo, spesso senza riuscire a rispettare le scadenze.. pagina 1 di 3 Nel 2023, un incidente ha reso inservibile il furgone e ciò ha indotto il debitore a cessare l'attività di lavoratore autonomo artigiano e a farsi assumere come dipendente dalla COMET SPA. L'attività artigiana è cessata ufficialmente il 27/12/2023.
Nessun dubbio sulla condizione di sovraindebitamento, data la sussistenza di debiti erariali già in carico all'esattoria per € 124.429,88 e debiti complessivi scaduti pari a circa € 194.000,00, a fronte di redditi da lavoro dipendente per circa € 1.700,00 gravati da spese per mantenimento indicate provvisoriamente in circa € 1.500,00. Evidente, quindi, lo stato di incapacità del debitore nell'adempiere agli obblighi assunti.
Sul piano processuale, il ricorrente, presentando l'istanza anzidetta, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;
La relazione particolareggiata, inoltre, depositata ex art. 269 CCII si conclude esprimendo un giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata al ricorso.
Sussiste, inoltre, attestazione di capienza ex art. 269 c. 3 CCI da parte dell'OCC, la quale appare sommariamente resa secondo criteri razionali e credibili, pur dovendosi la misura effettiva dell'attivo netto da destinare ai creditori calcolarsi previa a) determinazione della quota di reddito da lasciarsi al debitore per il proprio mantenimento e quello della famiglia;
b) liquidazione delle spese e dei compensi prededucibili.
Non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.
Precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di Parte_1
) C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, la dott.ssa Loretta ZANNONI;
;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di pagina 2 di 3 prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, 18/07/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. dott.ssa Elisa Romagnoli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1 Bagnacavallo (RA) in Via Giuseppe Garibaldi n. 86, Codice Fiscale
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa Loretta Zannoni
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1 liquidazione controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare il ricorrente deduce di aver svolto, sin dal 2000, l'attività di autotrasporto per conto terzi, con la Società COMET SPA come unico committente;
negli anni, secondo la narrazione del debitore, i compensi sono diventati sempre meno remunerativi mentre i costi di gestione (carburanti, assicurazioni, manutenzioni) sono aumentati, rendendo l'attività non redditizia già dal 2010. Nel 2012, il servizio fu affidato ad altro autotrasportatore, cosa che costrinse il debitore a instaurare un rapporto di subappalto con quest'ultimo, riducendo ulteriormente i margini di guadagno.
Eventi eccezionali, come la rottura del motore del furgone, hanno costretto il debitore a ricorrere al mercato del credito e, dal 2013, il debitore non è stato in grado di pagare l'IVA e le imposte dirette, dovendo rateizzare i carichi iscritti a ruolo, spesso senza riuscire a rispettare le scadenze.. pagina 1 di 3 Nel 2023, un incidente ha reso inservibile il furgone e ciò ha indotto il debitore a cessare l'attività di lavoratore autonomo artigiano e a farsi assumere come dipendente dalla COMET SPA. L'attività artigiana è cessata ufficialmente il 27/12/2023.
Nessun dubbio sulla condizione di sovraindebitamento, data la sussistenza di debiti erariali già in carico all'esattoria per € 124.429,88 e debiti complessivi scaduti pari a circa € 194.000,00, a fronte di redditi da lavoro dipendente per circa € 1.700,00 gravati da spese per mantenimento indicate provvisoriamente in circa € 1.500,00. Evidente, quindi, lo stato di incapacità del debitore nell'adempiere agli obblighi assunti.
Sul piano processuale, il ricorrente, presentando l'istanza anzidetta, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;
La relazione particolareggiata, inoltre, depositata ex art. 269 CCII si conclude esprimendo un giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata al ricorso.
Sussiste, inoltre, attestazione di capienza ex art. 269 c. 3 CCI da parte dell'OCC, la quale appare sommariamente resa secondo criteri razionali e credibili, pur dovendosi la misura effettiva dell'attivo netto da destinare ai creditori calcolarsi previa a) determinazione della quota di reddito da lasciarsi al debitore per il proprio mantenimento e quello della famiglia;
b) liquidazione delle spese e dei compensi prededucibili.
Non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.
Precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di Parte_1
) C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, la dott.ssa Loretta ZANNONI;
;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di pagina 2 di 3 prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, 18/07/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
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